Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2937 del 21 gennaio 1998 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 1998

OGGETTO N. 2937/X Disegno di legge: "Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale".

Capo I Principi generali

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione alle imprese che introducono in Valle d'Aosta i contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e successive modificazioni, nonché i criteri per la distribuzione dei contingenti ai soggetti beneficiari.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Per "carburanti e lubrificanti" si intendono i seguenti prodotti: benzina, benzina senza piombo, gasolio per autotrazione, olio lubrificante.

2. Per "ripartizione" si intende la suddivisione dei contingenti tra le ditte legittimate all'introduzione di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.

3. Per "assegnazione" si intende l'attribuzione, alle ditte legittimate all'introduzione, di un quantitativo di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.

4. Per "introduzione" si intende l'importazione nel territorio della Valle d'Aosta dei quantitativi di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, determinati con le modalità di cui all'articolo 9.

5. Per "distribuzione" si intende l'attribuzione di quote di carburanti ai soggetti previsti dall'articolo 15.

6. Per "imprese che riforniscono impianti in rete" si intendono le società petrolifere che risultano proprietarie o concessionarie in Valle d'Aosta di almeno un impianto per la distribuzione al pubblico di carburante.

7. Per "imprese che riforniscono impianti extrarete" si intendono le imprese, con sede legale in Valle d'Aosta, autorizzate alla commercializzazione di prodotti petroliferi, che risultano titolari di un deposito in ambito regionale e che riforniscono impianti di distribuzione ad uso privato.

Articolo 3 (Rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti legittimati all'introduzione)

1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e i soggetti legittimati all'introduzione sono disciplinati da apposita convenzione-tipo di durata triennale approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza del triennio, si intende tacitamente rinnovata la convenzione precedente per un ulteriore triennio.

3. I soggetti legittimati all'introduzione sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di funzioni camerali, di seguito denominata struttura competente, ogni variazione relativa agli impianti o alla clientela, suscettibile di influire sull'entità dell'assegnazione.

Articolo 4 (Banca dati)

1. La struttura competente, per le finalità previste dalla presente legge, gestisce la banca dati informatica dei beneficiari e dei consumi dei carburanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni trasmettono alla struttura competente i dati relativi ai cittadini residenti nel territorio di loro competenza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 debbono avvenire entro il giorno successivo al quale si sono verificate le variazioni.

4. Per l'acquisizione dei dati relativi all'immatricolazione e alle risultanze dei registri di iscrizione dei veicoli la Regione stipula apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli.

5. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione, i soggetti indicati all'articolo 6 devono trasmettere alla struttura competente, per via informatica, i quantitativi di carburanti introdotti. Le modalità e le caratteristiche del collegamento sono definite nella convenzione-tipo di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 5 (Banca dati delle attrezzature e delle macchine operatrici)

1. È istituita una banca dati delle attrezzature e delle macchine operatrici per artigiani e agricoltori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ad ogni attrezzatura e macchina operatrice è apposto un apposito numero di matricola che ne consenta l'identificazione.

Capo II Introduzione dei carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale

Articolo 6 (Soggetti legittimati all'introduzione)

1. I contingenti di carburanti in esenzione fiscale, di cui alla l. 623/1949 e successive modificazioni, sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

a) imprese che riforniscono impianti in rete;

b) imprese che riforniscono impianti extrarete.

Articolo 7 (Ripartizione dei carburanti)

1. La struttura competente provvede alla ripartizione dei contingenti tra i soggetti di cui all'articolo 6, sulla base delle quantità di carburante in esenzione fiscale erogate dagli impianti di distribuzione.

Articolo 8 (Assegnazione dei carburanti)

1. Per l'assegnazione dei contingenti di carburanti i soggetti indicati all'articolo 6 devono presentare domanda alla struttura competente, il cui dirigente provvede ad assegnare una prima quota ai soggetti aventi diritto, di seguito denominata fido, determinata sulla base dei consumi medi dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui si tratti di primo insediamento, l'entità del fido di cui al comma 1 è determinata sulla base della capacità degli impianti.

3. L'ammontare del fido è reintegrato con successive assegnazioni sulla base dei dati di effettivo consumo dei carburanti in esenzione fiscale, che pervengono alla struttura competente, secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 5.

Articolo 9 (Introduzione)

1. L'introduzione dei carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale avviene a mezzo di buoni di prelievo rilasciati dalla struttura competente, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 8 per i carburanti e per l'olio lubrificante, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 5.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza di Torino, sede di Aosta, e controfirmati dal direttore dello stesso ufficio o da un suo delegato.

3. I buoni di prelievo e le relative assegnazioni hanno una validità non superiore a quattro mesi dalla data della loro emissione.

4. Nel caso in cui le operazioni relative all'introduzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti siano effettuate per il tramite di un operatore professionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), questi può operare in nome e per conto del soggetto legittimato all'introduzione previa autorizzazione rilasciata dalla struttura competente.

5. È vietata la cessione dei buoni di prelievo.

Articolo 10 (Responsabilità)

1. I soggetti legittimati all'introduzione di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale assumono ogni responsabilità relativamente alle modalità d'acquisto, al pagamento e alla qualità dei generi predetti.

Articolo 11 (Garanzie)

1. A garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei carburanti e lubrificanti, nell'ipotesi di cessazione dell'attività, di azzeramento del fido di cui all'articolo 8 o di altra causa che comporti l'estinzione del rapporto, i soggetti legittimati hanno l'obbligo di depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, da rinnovarsi annualmente, per un importo pari al dieci per cento del valore dell'esenzione fiscale sul fido di cui all'articolo 8 per i carburanti e sull'assegnazione per l'olio lubrificante.

2. Eventuali rimanenze di carburanti e lubrificanti, rilevate alla chiusura di ogni esercizio, vengono imputate all'esercizio successivo.

3. In mancanza di fideiussione o di mancato rinnovo della stessa, i soggetti legittimati sono esclusi dalle assegnazioni e dai prelievi.

Capo III Distribuzione dei carburanti

Articolo 12 (Determinazione delle quote per il consumo)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata annualmente, prima del caricamento delle carte a microprocessore, su proposta dell'assessore competente in materia di generi contingentati, vengono determinati, in relazione alla verificata disponibilità del contingente ed alle necessità locali, i quantitativi distribuibili ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 15.

2. Qualora nel corso dell'esercizio siano rilevabili avanzi nei contingenti di carburanti, possono essere effettuate, secondo la procedura prevista dal comma 1, ulteriori distribuzioni ai soggetti beneficiari.

Articolo 13 (Modalità di distribuzione)

1. I contingenti di carburanti sono distribuiti mediante l'attribuzione ad ogni soggetto beneficiario di una carta a microprocessore, sulla quale viene imputato, da parte della struttura competente, il quantitativo di carburante annuo.

2. Per l'utilizzo della carta a microprocessore, il beneficiario è tenuto al pagamento di un onere regionale il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La carta a microprocessore è personale e ne è vietata a qualsiasi titolo la cessione.

4. Le persone giuridiche pubbliche sono tenute a comunicare alla struttura competente i nominativi delle persone fisiche autorizzate ad utilizzare la carta a microprocessore.

5. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, comporta l'inibizione definitiva della carta a microprocessore e l'obbligo per il beneficiario di restituirla alla struttura competente.

6. In caso di furto o di smarrimento della carta, i titolari ne debbono dare tempestiva comunicazione alla struttura competente, la quale provvede all'inibizione della stessa ed alla sua sostituzione.

7. Alla distribuzione, al caricamento e alla gestione delle carte provvede la struttura competente.

Articolo 14 (Modalità di rifornimento)

1. Il rifornimento può essere effettuato presso ogni impianto di distribuzione carburanti situato sul territorio della Valle d'Aosta, dotato di apposite apparecchiature adibite alla trasmissione dei dati relativi al contingente assegnato in esenzione fiscale, collegate con la struttura competente.

2. L'acquisto delle apparecchiature di cui al comma 1, da installare presso gli impianti di distribuzione carburanti, è a carico dell'Amministrazione regionale.

Articolo 15 (Soggetti beneficiari)

1. Le carte a microprocessore per il rifornimento di carburanti sono attribuite, limitatamente al primo veicolo di proprietà, agli utenti iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta che siano in possesso di valida patente di guida. Ai soggetti sprovvisti di patente di guida, a causa dello stato di invalidità, può essere attribuita la carta a microprocessore qualora risulti assegnata loro l'indennità di accompagnamento e l'accompagnatore sia in possesso di valida patente di guida del veicolo per cui è chiesta la carta.

2. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, possono essere attribuite quote di carburanti ai seguenti soggetti proprietari di veicoli:

a) enti locali aventi sede in Valle d'Aosta e Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL);

b) enti pubblici con sede in Valle d'Aosta;

c) enti religiosi e parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;

d) cooperative ed associazioni, iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

e) imprese di trasporto concessionarie di autoservizi pubblici di linea aventi sede in Valle d'Aosta, per il fabbisogno occorrente per le linee previste dal Piano di bacino di traffico della Regione e per i servizi integrativi del servizio pubblico di linea di cui agli articoli 54, 55, 57, 58, 59 e 61 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), nonché limitatamente al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta, per le altre linee in concessione, anche statali. La percorrenza chilometrica relativa all'anno per cui si chiede la distribuzione dei carburanti e lubrificanti dev'essere autorizzata e certificata dall'organo competente al rilascio della concessione; eventuali differenze tra tale percorrenza e il chilometraggio, effettivamente realizzato, sono oggetto di conguaglio sull'assegnazione dell'anno successivo;

f) soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), con esclusione dei veicoli destinati ai servizi a chiamata di cui all'articolo 59 della legge regionale 29/1997;

g) imprese artigiane, agricole e commerciali esercitate in forma individuale o societaria, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il Registro delle imprese. Alle imprese agricole, aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), sono attribuite assegnazioni di carburanti, purché risultino titolari di partita IVA;

h) associazioni aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), o nell'elenco delle associazioni di volontariato presso il dipartimento della protezione civile del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), nonché le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

3. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, sono attribuiti agli artigiani e agli agricoltori iscritti presso il Registro delle imprese e alle imprese agricole non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge 77/1997, purché titolari di partita IVA, ulteriori quantitativi di carburanti rispettivamente:

a) per le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate nell'attività artigianale;

b) per le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'UMA (Utenti motori agricoli).

4. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina l'elenco delle macchine ed attrezzature per le quali possono essere attribuiti i quantitativi di carburanti di cui al comma 3.

5. Ai fini del presente articolo, si considera assimilabile alla proprietà la detenzione del veicolo a titolo di usufrutto, di uso, oppure in forza di un contratto di locazione finanziaria, o di forme negoziali analoghe.

Articolo 16 (Assegnazione delle quote)

1. Le assegnazioni delle quote di carburanti ai soggetti indicati all'articolo 15, comma 2, sono effettuate su base mensile, fatta eccezione per quelle relative ai soggetti di cui all'articolo 15, commi 2, lett. e), e 3, che sono effettuate su base annuale.

Articolo 17 (Revisione coefficiente densità)

1. Al fine di garantire l'equivalenza fra il contingente introdotto, espresso in chili, e il contingente distribuito, espresso in litri, è istituita una commissione tecnica valutatrice della densità dei carburanti.

2. La commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da un tecnico designato dall'assessore competente in materia di generi contingentati, che la presiede, da un tecnico designato dalle società petrolifere e da un tecnico designato d'intesa tra l'Amministrazione regionale e le società petrolifere.

3. La commissione accerta la densità media dei carburanti; le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

4. Ai componenti la commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato nella misura di lire 400 mila per ogni giornata di seduta della commissione cui prendono parte.

5. Ai componenti la commissione è corrisposto il rimborso delle spese vive di trasferta nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

Capo IV Contingente di olio lubrificante

Articolo 18 (Introduzione e distribuzione del contingente di olio lubrificante)

1. L'olio lubrificante in esenzione fiscale è posto in libera vendita.

2. L'introduzione del contingente di olio lubrificante in esenzione fiscale avviene secondo le modalità previste dall'articolo 9.

3. I soggetti autorizzati, che intendono porre in vendita l'olio lubrificante in esenzione fiscale, devono presentare domanda presso la struttura competente.

4. L'olio lubrificante in esenzione fiscale di cui al comma 1 dev'essere venduto sul territorio regionale in contenitori recanti la dicitura "Esente da imposta di fabbricazione per il consumo in Valle d'Aosta".

5. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione del contingente di olio lubrificante in esenzione fiscale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. La struttura competente può definire i prezzi massimi di vendita dell'olio lubrificante in esenzione fiscale.

7. I soggetti autorizzati alla vendita dell'olio lubrificante sono, comunque, tenuti ad applicare prezzi di vendita al netto delle imposte oggetto dell'esenzione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute alle imprese che già svolgevano attività di distribuzione di olio lubrificante le situazioni contabili relative alla gestione dei buoni.

Capo V Ispezioni e verifiche

Articolo 19 (Personale addetto e modalità)

1. Il personale della struttura competente, con qualifica non inferiore alla settima, designato con provvedimento dirigenziale, effettua le ispezioni e le verifiche necessarie a garantire il rispetto della presente legge, accertando eventuali illeciti amministrativi e segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle norme penali ed amministrative vigenti.

2. Al personale ispettivo è garantito il libero accesso agli impianti di distribuzione carburanti.

3. Delle ispezioni è redatto apposito verbale.

Capo VI Sanzioni amministrative

Articolo 20 (Infrazioni commesse dai soggetti legittimati all'introduzione e dai responsabili degli impianti di distribuzione)

1. I rappresentanti legali o i dipendenti dei soggetti legittimati all'introduzione e alla vendita, che violino le disposizioni della presente legge in relazione alle modalità di introduzione e di vendita dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, sono puniti con pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni e con la sospensione dalle assegnazioni, dai prelievi e dalla vendita per un periodo da giorni quindici a giorni centoventi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 soggiacciono i responsabili degli impianti di distribuzione che violino le disposizioni della presente legge in relazione alle modalità di utilizzo delle carte a microprocessore.

3. Le ditte colpite da provvedimento di sospensione ai sensi del comma 1 non possono rifornirsi né erogare carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale per la durata della sospensione.

Articolo 21 (Infrazioni commesse dai soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari che si riforniscano mediante la carta a microprocessore successivamente alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 15 sono puniti con una pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 500 mila.

2. In caso di cessione o di utilizzo della carta con finalità diverse dall'acquisto di carburanti, il trasgressore viene punito con sanzione pecuniaria da lire 500 mila a lire 1 milione e con l'inibizione temporanea dal rifornimento da giorni quindici a giorni sessanta.

3. La carta a microprocessore viene inibita definitivamente nell'ipotesi prevista al comma 1, nonché in caso di recidiva della violazione prevista al comma 2.

4. Sono fatte salve in ogni caso le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 22 (Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui agli articoli 20 e 21 sono applicate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VII Disposizioni finanziarie

Articolo 23 (Introito di somme)

1. Le somme introitate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, sono imputate sul capitolo 400 (Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi contingentati) in entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Le somme introitate ai sensi degli articoli 20, commi 1 e 2, e 21, commi 1 e 2, sono imputate sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) in entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Articolo 24 (Oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del sistema informatico per la distribuzione di carburanti e lubrificanti mediante carte a microprocessore, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1998, in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 150 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici) del bilancio di previsione 1998 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui all'articolo 17, quantificato in lire 2 milioni annui, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio di previsione 1998 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 27, comma 3, si provvede mediante utilizzo degli introiti derivanti dalla corresponsione degli oneri di cui all'articolo 13, comma 2.

Capo VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 (Abrogazione e norma transitoria)

1. Il titolo VII del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni, è abrogato.

2. Fino alla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti mediante carte a microprocessore, la distribuzione ai soggetti beneficiari continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al titolo VII del regolamento regionale 29 gennaio 1973 e successive modificazioni.

Articolo 26 (Riconoscimento delle variazioni di imposta)

1. Alle società petrolifere già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciute le variazioni di imposta a decorrere dall'anno 1994, sino alla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti mediante carte a microprocessore, secondo la seguente formula: Q1V1 = Q2V2 dove Q rappresenta la quantità del carburante o lubrificante e V rappresenta il valore monetario dell'esenzione fiscale.

2. La variazione d'imposta, calcolata secondo la formula indicata al comma 1, è applicata ai saldi contabili registrati alla data di applicazione di ogni nuovo valore di imposta.

Articolo 27 (Riequilibrio delle situazioni contabili)

1. Fino alla data di completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti mediante carte a microprocessore, i crediti di imposta esistenti nei confronti delle società petrolifere e relativi ai saldi inerenti le quote di contingenti di carburanti possono essere trasformati, con deliberazione della Giunta regionale, in equivalenti quantitativi di benzina, benzina senza piombo e gasolio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo la seguente formula QsVs = QspVsp = QgVg.

3. Eventuali ulteriori squilibri contabili, relativi a crediti di imposta, riscontrati alla chiusura dell'esercizio precedente alla completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione di carburanti in esenzione fiscale mediante carte a microprocessore, possono essere appianati con la prima assegnazione dell'esercizio successivo.

4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 3 non siano idonei a riequilibrare le situazioni contabili relative a crediti di imposta o comportino un'eccessiva riduzione del contingente disponibile nell'anno, con deliberazione della Giunta regionale possono essere rimborsati, ai soggetti di cui all'articolo 6, i crediti di imposta corrispondenti al valore dell'esenzione pari al quantitativo di buoni versati, alla struttura competente, in eccedenza rispetto al quantitativo di carburanti introdotti in esenzione.

5. Le modalità di rimborso di cui al comma 4 vengono determinate nella convenzione di cui all'articolo 3.

6. Per le società che cessano la loro attività sul territorio regionale prima della completa attivazione del sistema informatico per la distribuzione dei carburanti in esenzione fiscale mediante carte a microprocessore, le modalità del rimborso sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

7. Gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta sono comunicati dalla struttura competente all'Ufficio tecnico di finanza di Torino, sede di Aosta, affinché provveda a richiederne la copertura.

Articolo 28 (Squilibri contabili pregressi)

1. Le situazioni di squilibrio tra la quantità di contingente introdotto e di buoni versati dalle imprese non operative in Valle d'Aosta nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi estinte e non suscettibili di ripianamento.

2. Per imprese non operative si intendono le imprese di cui all'articolo 6 nonché i soggetti di cui all'articolo 18 che hanno cessato di svolgere la loro attività sul territorio regionale.

Articolo 29 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di una migliore razionalizzazione della gestione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale. Verranno con questa legge superati gli attuali evidenti problemi contabili e semplificata la distribuzione mediante la consegna ai soggetti beneficiari di apposita carta a microprocessore.

L'immissione in consumo nella nostra Regione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, come previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949 n. 623, è attualmente disciplinata dal regolamento regionale 29 gennaio 1973, il cui titolo VII sarà abrogato con l'entrata in vigore della presente legge, che è secondo me molto bene articolata ed è composta di 29 articoli suddivisi in 7 capi, che rendono agevole la lettura e la comprensione della stessa.

Il capo I, oltre alle finalità e alle definizioni di alcuni termini che vengono utilizzati successivamente, regola i rapporti fra l'Amministrazione regionale e i soggetti legittimati all'importazione nel territorio della Valle d'Aosta dei quantitativi di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale. Prevede l'istituzione e la gestione della banca dati informatica dei beneficiari, delle attrezzature e delle macchine operatrici per artigiani e agricoltori.

Il capo II regolamenta la suddivisione dei contingenti fra le ditte legittimate all'introduzione in Valle dei carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, prevedendo un sistema di ripartizione ed assegnazione basato su una prima quota minima che di volta in volta verrà integrata sulla base dei consumi effettivi che saranno rilevati giornalmente tramite il sistema telematico.

Il capo III individua i soggetti beneficiari, prevede la determinazione delle quote da distribuire, stabilendone le modalità.

Il capo IV prevede le verifiche necessarie a garantire il rispetto della presente legge onde evitare illeciti e violazioni, che verranno segnalate alle autorità competenti; verifiche che saranno effettuate dal personale ispettivo al quale sarà garantito il libero accesso agli impianti di distribuzione.

Il capo V prevede le sanzioni amministrative e le pene pecuniarie per le eventuali infrazioni.

Nei capi VI e VII troviamo le disposizioni finanziarie e la normativa transitoria che dispone fra l'altro che, fino al momento in cui il sistema a carte a microprocessore non sarà pienamente operativo, rimarrà in vigore la disciplina del titolo VII del regolamento regionale 29 gennaio 1973.

In II Commissione abbiamo cercato di migliorare questo disegno di legge prevedendo la possibilità di attribuire quote di carburante anche ai proprietari ed ai responsabili della circolazione di ciclomotori che non beneficiano di assegnazione per altri mezzi.

È stata poi prevista la possibilità che il prelievo con carta a microprocessore possa essere effettuato non solo dal titolare della stessa, ma anche da parenti di primo grado in linea retta e fra coniugi o conviventi.

Verranno poi distribuiti gli emendamenti che ha predisposto l'Assessore Mafrica anche in conseguenza di quanto abbiamo deciso in II Commissione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore per la I Commissione, Consigliere Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Il Consigliere Rini ha già delineato le linee principali di questa legge. Gli obiettivi riguardano il fatto di puntare ad una semplificazione della distribuzione dei contingenti di carburante, mentre oggi è necessario ogni sei mesi andare agli uffici dell'Assessorato per ritirare i buoni, una volta approvata questa legge sarà sufficiente andare con il libretto di circolazione della macchina e la patente e poi, finquando non sarà sostituito il veicolo, non sarà più necessario recarsi negli uffici e sarà quindi possibile ritirare la benzina in esenzione fiscale ai distributori.

La legge si pone anche, oltre ad un obiettivo di semplificazione, un obiettivo di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema di distribuzione del carburante; sarà possibile avere fra le altre cose in tempo reale la situazione monitorata rispetto ai consumi.

Per quanto riguarda poi i lubrificanti, questi non avranno più i buoni così come abbiamo visto fino adesso, ma saranno posti in libera vendita sempre in esenzione fiscale.

Scompariranno, dicevo prima, i buoni benzina - sicuramente non scomparirà l'esenzione fiscale, questo va detto con chiarezza - che verranno sostituiti da una carta a microprocessore. Tale carta non servirà solo per l'acquisto dei carburanti anche se all'inizio servirà solo per questo, questa è la prima applicazione di un sistema basato su tecnologie informatiche e rappresenta anche la realizzazione di alcuni degli obiettivi che sono nel piano triennale informatico della Regione volto a migliorare lo sviluppo dei servizi rivolti ai cittadini.

L'introduzione della carta a microprocessore è il frutto di una convenzione fra l'Assocredito - che vede fra i suoi componenti la Finaosta, la BVA, le Casse Rurali, l'Aosta Factor-, la Regione, l'USL e l'ANCI quindi, questa carta in futuro potrà essere utilizzata per servizi che sono offerti sia dalla Regione, vuoi dall'USL, vuoi dai comuni e in più avrà la possibilità di essere utilizzata come carta per piccoli pagamenti.

Per quanto riguarda la legge, il Consigliere Rini ha già illustrato quali sono le principali caratteristiche. Da una parte c'è una responsabilizzazione delle compagnie petrolifere per quanto riguarda l'importazione di carburanti in Valle d'Aosta, la novità che viene introdotta è quella di una convenzione tipo che regola i rapporti fra Regione e società petrolifere; nei soggetti beneficiari ha già ricordato il Consigliere Rini che c'è un'innovazione introdotta dalla commissione che riguarda appunto la possibilità di allargare i buoni benzina anche ai possessori dei cosiddetti ciclomotori perché una delle incongruenze della distribuzione è che uno poteva essere proprietario di una Ferrari e aveva i buoni benzina, mentre un altro che aveva solo il motorino il buono benzina non ce lo aveva.

Ovviamente i quantitativi verranno definiti dalla Giunta, così come il sistema dovrà essere tarato, quindi ci sarà una fase di transizione; la prima fase di applicazione sarà nel secondo semestre del ?98, e del funzionamento a regime sarà nel '99 quindi, si tratta di un provvedimento di razionalizzazione, riorganizzazione e semplificazione del sistema di distribuzione, che va incontro alle esigenze dei cittadini.

Questa legge comunque lascia impregiudicata ogni scelta politica che riguardi l'utilizzo dei benefici fiscali che vengono alla Valle d'Aosta in base alla zona franca per quanto riguarda i beni contingentati e i carburanti. Questa è una questione politica che nella legge non viene affrontata, ma sicuramente la legge non impedisce che vengano discusse queste questioni e vengano adottate altre determinazioni in questa materia.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Ringrazio i Consiglieri Rini e Ferraris. Il disegno di legge è stato discusso in commissione in modo approfondito e tenendo conto di osservazioni emerse nella discussione in commissione presento alcuni emendamenti che illustro rapidamente.

Il primo emendamento introduce la possibilità che possano avere un'assegnazione anche i proprietari di ciclomotori che siano in possesso del contrassegno per la circolazione e del certificato di idoneità tecnica. L'assegnazione è possibile solo per coloro che non hanno già altre assegnazioni per automobili, quindi si tratta di un'assegnazione per un maggiorenne in possesso di questa documentazione che non ha altri benefici di questo tipo.

Gli emendamenti 2 e 3 unificano le sanzioni: prima erano previste sanzioni differenti al comma 1 e 2, gli emendamenti ora le unificano in modo che siano della stessa misura e prevedono poi con l'emendamento al comma 3 che le stesse sanzioni, in caso di utilizzo da parte di un appartenente al nucleo familiare, vale a dire il figlio per il genitore, il genitore per il figlio, la moglie per il marito oppure la convivente per il convivente o viceversa, non si applichino. Anche questo era emerso nell'ambito della discussione in commissione.

L'ultimo emendamento chiarisce che, se bisognerà far fronte ad un rimborso al momento della chiusura dei conti, quando si sostituiranno gli attuali buoni con la carta a microprocessore, si farà fronte a questo rimborso alle compagnie per eventuali loro crediti con un aumento degli oneri che attualmente sono fatti pagare per ritirare i buoni. Con questo si va incontro ad una osservazione fatta dall'Assessorato delle finanze. Gli emendamenti sono stati consegnati, quindi possono essere esaminati dai consiglieri.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (Aut) Intervengo per dire che forse l'obiettivo che si propone questa legge potrebbe essere positivo. Quello che a differenza dell'Assessore non condivido, laddove poco fa diceva che vi è stata un'ampia discussione in commissione, è proprio il metodo: credo invece che non vi sia stata quest'ampia discussione e non vi sia stato neanche il tempo per capire esattamente qual è l'obiettivo finale della legge. Anzi questo ormai sia un uso che in tutta la X legislatura è stato ampiamente adottato, vale a dire il fatto di arrivare sempre con dei disegni di legge...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

anche quello, anche quando ero Presidente, sia quando ero Presidente sia adesso che non sono Presidente. Comunque sta di fatto che la realtà è questa, probabilmente per incapacità di noi consiglieri a svolgere quel ruolo per il quale eravamo stati delegati dall'elettorato, comunque sta di fatto che molto spesso, come è avvenuto anche in questa circostanza, questo disegno di legge è stato presentato come urgente e mi piacerebbe capire esattamente qual è per esempio l'iter che verrà seguito per l'applicazione di questa legge, quali potranno essere gli eventuali inconvenienti perché, nel momento in cui verrà applicato il microprocessore, sicuramente si potrebbero verificare degli inconvenienti.

È stata fatta un'analisi? Quali gli inconvenienti che potrebbero verificarsi? Chi è che installerà il meccanismo per il microprocessore? C'è già una ditta, una società? È stato quantificato il costo per l'installazione di questo? Tutti i distributori del territorio valdostano avranno la possibilità di installare il meccanismo per il microprocessore oppure ci sono dei distributori che non hanno tale possibilità?

Avevo chiesto in commissione di poter avere un confronto con il responsabile del settore, mi è stato risposto che aveva già provveduto l'Assessore; va benissimo che l'Assessore presenti i disegni di legge, ma che le commissioni, che hanno un compito istituzionale diverso da quello che ha la Giunta, non abbiano la possibilità di ascoltare gli interessati dei vari oggetti che vengono presentati, mi sembra un voler eludere la competenza delle commissioni. Questo forse è il massimo che si possa avere perché, nel momento in cui la commissione non ha neanche questa possibilità, potrebbe fare anche a meno in alcuni casi di riunirsi.

Mi auguro che anche i soggetti interessati al problema siano stati ascoltati e abbiano espresso il loro parere perché da quanto ho saputo non è vero che sono completamente d'accordo su questo meccanismo che viene istituito. L'Assessore risponderà anche a questo.

Ringrazio l'Assessore per aver accolto la richiesta di reintrodurre la possibilità dell'erogazione dei buoni ai motorini; il mio intento però andava al di là dello sforzo fatto dall'Assessore perché mi sembra di aver capito dagli emendamenti che vengono esclusi dall'avere i buoni tutti coloro che non possono avere la carta di circolazione. Poi l'Assessore preciserà meglio al riguardo. Vale a dire, mi sembra che verranno esclusi i ragazzi dai 14 ai 18 anni per l'impossibilità di identificare il proprietario del motociclo. La targa che viene attribuita al motorino è legata strettamente alla proprietà oppure al mezzo? È legata al mezzo? Poi me lo dirà l'Assessore. Mi sembrava che la giustificazione data dall'Assessore per non erogare i buoni ai motocicli era dovuta all'impossibilità del controllo. Credo che a questo si potrebbe ovviare attraverso un'autocertificazione se è questo il motivo tecnico per non erogare i buoni ai motocicli e a questa categoria di utenti.

Mi interesserebbe avere alcune precisazioni sui quantitativi che vengono dati alle varie associazioni, ai vari enti che sono elencati in un elenco che l'Assessore aveva consegnato, in particolare per quanto riguarda i prodotti petroliferi. Una delibera della Giunta stabiliva che di 12mila quintali il 50 percento venga erogato alle aviolinee, in questo caso solo l'Air Vallée perché in Valle ne esiste solo una; chiedo l'altro 50 percento che fine fa.

Ci sono gli 8mila quintali di olio lubrificante: quest'olio viene distribuito? Non mi sembra che vi siano dei dati sulla fine che fa l'olio lubrificante.

Mi piacerebbe maggiori delucidazioni sulla complessità di tutta la parte che riguarda i generi contingentati, ma forse l'Assessore sarà in grado di fornirmi maggiori dettagli.

Questi dubbi che mi sono sorti mi hanno spinto a non poter esprimere un parere favorevole al disegno di legge per cui, se non verranno delucidazioni da parte dell'Assessore, ci asterremo.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Spero di essere in grado di fornire elementi al Consigliere Parisi. Il senso di questo disegno di legge nasce da due esigenze, la prima di razionalizzazione. Voi sapete che il primo giorno di distribuzione dei buoni in teoria possono presentarsi 80mila persone e gli uffici, siccome devono controllare un serie di documenti, impiegano circa 2 minuti per pratica e non possono superare un certo numero di pratiche in un giorno. Se il cittadino riceve a casa la carta e questa entra in funzione quando viene consegnata al distributore e tutte le comunicazioni avvengono per via informatica, il cittadino non si presenta più all'Ufficio buoni salvo che quando cambia la residenza o quando cambia il mezzo quindi, c'è una semplificazione notevole in questo processo di distribuzione di queste assegnazioni di esenzione fiscale.

Il secondo elemento è stato ricordato brevemente da Ferraris. La proposta nasce da uno studio avviato già due anni fa su iniziativa dell'Assessorato delle finanze per una parte e del Centro elaborazione dati dall'altra. Le finanze hanno attivato una proposta di convenzione con l'Assocredito, l'ANCI, l'USL perché ci fosse una carta unica su cui il cittadino potesse avere usi differenti: dall'utilizzo dell'esenzione fiscale per i carburanti a questioni che possono riguardare l'USL, anche al mini-pay, cioè alla possibilità di fare piccoli acquisti con somme prepagate alle banche; le banche interessate sono quelle dell'Assocredito che sono state ricordate: le Casse Rurali, la BVA e l'Aosta Factor.

Il disegno di legge nasce anche da uno studio fatto in modo approfondito dal nostro Servizio elaborazione dati che prevede tutte le cose a cui faceva riferimento Parisi, vale a dire ogni distributore sarà dotato di un apparecchietto denominato POS che è simile a quello che viene utilizzato dai negozi per pagare con il bancomat e che sarà collegato ad una centrale informatica regionale a cui affluiranno anche i dati dei comuni per ciò che riguarda la residenza, del pubblico registro automobilistico per ciò che riguarda i mezzi in modo che non sia più necessario produrre la documentazione oggi richiesta, fra cui il bollo e l'assicurazione, ma solo la proprietà del mezzo e la residenza in Valle d'Aosta sono le condizioni richieste per avere quest'assegnazione. Allora l'iniziativa nasce da una proposta precisa, sono già stati formulati anche i capitolati.

L'urgenza del provvedimento - che è stato avviato nel mese di ottobre - nasce dal fatto che queste gare per l'acquisto delle attrezzature vanno fatte, va fatto altresì un periodo di sperimentazione per vedere quei problemi che possono nascere dal punto di vista tecnico nell'uso di queste carte quindi, si prevede un periodo di 6 mesi di sperimentazione o in alcuni comuni, o presso alcuni distributori e poi dal 1° gennaio ?99 entrerà in applicazione.

Gli uffici hanno cercato di prevedere le diverse possibilità. Dobbiamo dire che un sistema di questo tipo dall'anno scorso è entrato in funzione a Trieste e la Regione Friuli, che utilizza anch'essa carte di questo tipo, lo ha applicato a partire dal '97, quindi esistono esperienze pratiche che consentono di dire che il tutto può funzionare perfettamente, quindi a Trieste e nel Friuli già utilizzano queste strutture, ma noi ci avevamo pensato prima - posso fare avere copia degli studi che sono stati fatti da un gruppo nominato dalla Giunta per affrontare questi problemi, esistono gli studi del Centro elaborazione dati regionali -, pertanto la parte tecnica è stata esaminata dai tecnici e abbiamo tutti i motivi per ritenere che possa funzionare.

Quanto alla consultazione sul disegno di legge, già alcuni mesi prima dell'approvazione da parte della Giunta il disegno di legge è stato presentato alle compagnie petrolifere, le quali in una riunione con tutti presenti hanno dato l'assenso. È stato anche presentato ai rappresentanti del Sindacato dei distributori - ma non a tutti gli operatori -, i quali hanno detto che loro si augurano che un disegno di legge di questo tipo vada in attuazione il più in fretta possibile perché le discussioni con i cittadini sui buoni sono sempre più complicate, quindi l'avere la carta a disposizione semplifica anche i loro rapporti con gli utenti.

Per quello che riguarda i motorini, abbiamo previsto la possibilità che ogni cittadino che sia proprietario e abbia il contrassegno, quello che Parisi chiama targa del mezzo, possa avere diritto purché non sia in possesso di un altro mezzo. Il problema dei minorenni è che questi non possono ricevere il contrassegno, quindi è il padre che diventa responsabile della circolazione attraverso questo contrassegno, cioè non può proprio essere dato dal Codice della strada ad un minorenne un contrassegno per uno di questi motorini; se poi le cose avvengono in modo differente, ma dal punto di vista formale deve esserci un responsabile maggiorenne di questo mezzo. Questo contrassegno è personale, quindi può essere usato su un altro motorino.

Noi prevediamo che per collegare la proprietà al contrassegno sia fatta l'autocertificazione e, se uno ha il contrassegno e il numero di telaio, sono identificati il proprietario e il motorino; se poi vende il motorino e il secondo proprietario viene a chiedere i buoni e il primo ha continuato a prenderli quando non aveva più il motorino, incorrerà nelle sanzioni previste. Faccio presente che esiste questa possibilità che bisogna tenere in conto, quindi è prevista una documentazione che consenta a chiunque sia in possesso di queste condizioni di avere un quantitativo assegnato.

Quanto alle altre due questioni poste, il petrolio per le linee aree non c'entra, qui parliamo non di tutti i generi contingentati, non parliamo dello zucchero, non parliamo del caffè, non parliamo del petrolio, parliamo solo di benzina, gasolio e olio lubrificante. Il petrolio per quello che ricordo viene utilizzato da almeno due società: tutte le società aree, cioè che hanno o aerei o elicotteri, possono aver diritto; se non ricordo male, oltre all'Air Vallée c'è anche l'ETI, un'altra Compagnia che opera in Valle.

Da quello che ricordo - ma non c'è nessuna difficoltà a far pervenire i dati - non viene utilizzato tutto. In teoria abbiamo a disposizione un quantitativo e quello che ci viene richiesto lo diamo tutto; se non ce lo richiedono, non viene utilizzato e, se aumenta la necessità, aumenta fino a quel tetto la possibilità di utilizzarlo quindi, se c'è qualche compagnia operante in Valle, con sede in Valle, che ha i requisiti, che non è informata, può presentare la richiesta. C'è un contingente in questo caso disponibile superiore al consumo.

Per quel che riguarda l'olio lubrificante, la situazione era che lo potevano introdurre o le compagnie o le officine che riparano i motori; succedeva che non tutte le compagnie ritiravano l'olio in esenzione, ma solo alcuni operatori privati meccanici, però il cittadino quando si presentava al distributore si informava che uso doveva fare dei buoni e il distributore li ritirava anche se non aveva nessuno sconto, quindi in pratica veniva deprezzato il valore dell'esenzione. Con questa legge abbiamo cambiato sistema: chi vuole ritirare o compagnia o officina può ritirare, poi lo vende liberamente e deve scontare tutta l'esenzione che ha ottenuto per cui, se ad esempio ha ottenuto 1000 lire di esenzione, deve scontare le 1000 lire, chi invece lo ritira a prezzo pieno, lo può vendere liberamente.

Mi pare di aver risposto a tutte le richieste di chiarimento. Il disegno di legge ha l'urgenza di poter dare attuazione pratica alla predisposizione della centrale informatica e alle macchinette che devono essere date ai distributori e all'acquisto delle carte. Le carte verranno acquistate da Assocredito perché su quelle carte le banche che fanno parte di Assocredito potranno introdurre il mini-pay. Le carte verranno inviate ai cittadini tramite Assocredito. L'Ufficio invece provvederà alla parte informatica, in modo che quando la carta viene introdotta nel POS per via telematica, tutte le informazioni, le assegnazioni e i consumi siano registrati nel cervello regionale. L'urgenza quindi è legata a questi tempi tecnici, per essere in grado di partire il primo gennaio ?99 con la tessera a casa e con tutti i distributori pronti ad erogare la benzina attraverso l'inserimento della carta nel POS.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla II Commissione. Sull'articolo 1 ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (Aut) Per dichiarazione di voto. Sentita la risposta dell'Assessore, che ringrazio per l'ampia spiegazione che ha dato, votiamo a favore.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente All'articolo 15 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Mafrica, di cui do lettura:

Emendamento Dopo il comma 1 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, possono essere attribuite quote di carburante, limitatamente ad un solo veicolo, ai soggetti iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta, che siano proprietari e responsabili della circolazione dei ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), nonché titolari del contrassegno di identificazione e del certificato di idoneità tecnica previsti dall'articolo 97, comma 1, dello stesso decreto legislativo, qualora non siano beneficiari di assegnazioni di carburanti ai sensi del comma 1".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo così emendato:

Articolo 15 (Soggetti beneficiari)

1. Le carte a microprocessore per il rifornimento di carburanti sono attribuite, limitatamente al primo veicolo di proprietà, agli utenti iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta che siano in possesso di valida patente di guida. Ai soggetti sprovvisti di patente di guida, a causa dello stato di invalidità, può essere attribuita la carta a microprocessore qualora risulti assegnata loro l'indennità di accompagnamento e l'accompagnatore sia in possesso di valida patente di guida del veicolo per cui è chiesta la carta.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, possono essere attribuite quote di carburante, limitatamente ad un solo veicolo, ai soggetti iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta, che siano proprietari e responsabili della circolazione dei ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), nonché titolari del contrassegno di identificazione e del certificato di idoneità tecnica previsti dall'articolo 97, comma 1, dello stesso decreto legislativo, qualora non siano beneficiari di assegnazioni di carburanti ai sensi del comma 1.

3. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, possono essere attribuite quote di carburanti ai seguenti soggetti proprietari di veicoli:

a) enti locali aventi sede in Valle d'Aosta e Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL);

b) enti pubblici con sede in Valle d'Aosta;

c) enti religiosi e parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;

d) cooperative ed associazioni, iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

e) imprese di trasporto concessionarie di autoservizi pubblici di linea aventi sede in Valle d'Aosta, per il fabbisogno occorrente per le linee previste dal Piano di bacino di traffico della Regione e per i servizi integrativi del servizio pubblico di linea di cui agli articoli 54, 55, 57, 58, 59 e 61 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), nonché limitatamente al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta, per le altre linee in concessione, anche statali. La percorrenza chilometrica relativa all'anno per cui si chiede la distribuzione dei carburanti e lubrificanti dev'essere autorizzata e certificata dall'organo competente al rilascio della concessione; eventuali differenze tra tale percorrenza e il chilometraggio, effettivamente realizzato, sono oggetto di conguaglio sull'assegnazione dell'anno successivo;

f) soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), con esclusione dei veicoli destinati ai servizi a chiamata di cui all'articolo 59 della legge regionale 29/1997;

g) imprese artigiane, agricole e commerciali esercitate in forma individuale o societaria, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il Registro delle imprese. Alle imprese agricole, aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), sono attribuite assegnazioni di carburanti, purché risultino titolari di partita IVA;

h) associazioni aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), o nell'elenco delle associazioni di volontariato presso il dipartimento della protezione civile del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), nonché le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, sono attribuiti agli artigiani e agli agricoltori iscritti presso il Registro delle imprese e alle imprese agricole non iscritte presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge 77/1997, purché titolari di partita IVA, ulteriori quantitativi di carburanti rispettivamente:

a) per le macchine operatrici e le attrezzature utilizzate nell'attività artigianale;

b) per le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti all'UMA (Utenti motori agricoli).

5. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina l'elenco delle macchine ed attrezzature per le quali possono essere attribuiti i quantitativi di carburanti di cui al comma 3.

6. Ai fini del presente articolo, si considera assimilabile alla proprietà la detenzione del veicolo a titolo di usufrutto, di uso, oppure in forza di un contratto di locazione finanziaria, o di forme negoziali analoghe.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente All'articolo 21 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Mafrica, di cui do lettura:

Emendamento I commi 1 e 2 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

"1. In caso di rifornimento mediante carta a microprocessore successivamente alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 15, ovvero di cessione della carta ad altro soggetto, o di utilizzo di essa con finalità diverse dall'acquisto di carburanti, il trasgressore viene punito con pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

2. In caso di cessione o di utilizzo improprio, alla pena pecuniaria si accompagna l'inibizione temporanea del rifornimento mediante carta a microprocessore da giorni quindici a giorni sessanta".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

"2bis. Nell'ipotesi di cessione della carta ad altro soggetto, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il soggetto che detiene la carta a microprocessore dimostri la sussistenza di un rapporto di parentela di primo grado in linea retta, ovvero di matrimonio o di convivenza more uxorio, con il titolare di essa".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo così emendato:

Articolo 21 (Infrazioni commesse dai soggetti beneficiari)

1. In caso di rifornimento mediante carta a microprocessore successivamente alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 15, ovvero di cessione della carta ad altro soggetto, o di utilizzo di essa con finalità diverse dall'acquisto di carburanti, il trasgressore viene punito con pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

2. In caso di cessione o di utilizzo improprio, alla pena pecuniaria si accompagna l'inibizione temporanea del rifornimento mediante carta a microprocessore da giorni quindici a giorni sessanta.

3. Nell'ipotesi di cessione della carta ad altro soggetto, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il soggetto che detiene la carta a microprocessore dimostri la sussistenza di un rapporto di parentela di primo grado in linea retta, ovvero di matrimonio o di convivenza more uxorio, con il titolare di essa.

4. La carta a microprocessore viene inibita definitivamente nell'ipotesi prevista al comma 1, nonché in caso di recidiva della violazione prevista al comma 2.

5. Sono fatte salve in ogni caso le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente All'articolo 24 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Mafrica, di cui do lettura:

Emendamento Il comma 3 dell'articolo 24 è così sostituito:

"3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 27, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dei maggiori introiti derivanti da un aumento degli oneri di cui all'articolo 13, comma 2".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo così emendato:

Articolo 24 (Oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del sistema informatico per la distribuzione di carburanti e lubrificanti mediante carte a microprocessore, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1998, in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 150 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 20470 (Spese di funzionamento corrente degli uffici) del bilancio di previsione 1998 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui all'articolo 17, quantificato in lire 2 milioni annui, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio di previsione 1998 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 27, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dei maggiori introiti derivanti da un aumento degli oneri di cui all'articolo 13, comma 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Presidente Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità