Oggetto del Consiglio n. 2902 del 17 dicembre 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2902/X - DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO DA CORRISPONDERE AI CONDUTTORI DI AZIENDE AGRO-SILVO-PASTORALI - ANNO 1997, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N. 30.

Il Vicepresidente CHENUIL dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 10 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamato il titolo III "Conservazione dell'ambiente agricolo-montano" della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante "Interventi regionali in materia di agricoltura" e successive modificazioni;

Richiamato il punto 1 dell'art. 15 della legge sopracitata che assegna al Consiglio regionale il compito di fissare annualmente, con proprio provvedimento, il premio unitario annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agrosilvo-pastorali;

Richiamato altresì il punto 2 che stabilisce che "l'importo unitario annuo non può superare quello massimo fissato dalla Comunità Economica Europea e della normativa statale in materia di Indennità Compensativa";

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2782/X del 7 ottobre 1997 recante "Adeguamento degli importi dell'indennità compensativa previsti dalle disposizioni applicative allegati alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" con la quale è stato aumentato il premio da 120 a 150 ECU per UBA o per ettaro;

Atteso che il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° gennaio 1997 è fissato in 1 ECU = £. 1.973,93 e che pertanto il premio relativo all'indennità compensativa ammonta a £. 296.000 per unità di superficie o UBA;

Ritenuto pertanto opportuno rideterminare anche il premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali, tenendo conto delle variazioni sopracitate;

Visto l'obiettivo n. 141101 "Gestione per lo sviluppo e l'assistenza alle imprese agricole e agrituristiche";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in data 30/12/1996, n. 317 in data 03/02/1997 e n. 2436 in data 07/07/1997 concernenti il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997 - 1999, nonché la circolare applicativa n. 7 del 06/02/1997 (Prot. n. 320/SGT);

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Regolamenti comunitari e Sviluppo zootecnico dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, in vacanza del posto di capo del Servizio Interventi comunitari e affari generali, ai sensi dell'art. 72 della Legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 della Legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1) di stabilire l'importo del premio annuo da corrispondere, per l'annata agraria 1997, ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali, per un massimo di 3 Ha di SAU, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Tipo di coltura

Importo premio annuo per ettaro

anno 1997

Prato irriguo, Prato asciutto, Prato artificiale, Prato arborato, Vigneto, Frutteto, Cereali, Colture intensive diverse, Castagneto e Noceto

Lire 280.000

Pascolo fertile per gli agricoltori che mantengono bovini, equini o ovicaprini

Lire 70.000

Pascolo magro per gli agricoltori che mantengono bovini, equini o ovicaprini

Lire 46.000

Frumento

Lire --------

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

_____