Oggetto del Consiglio n. 2870 del 26 novembre 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1997
OGGETTO N. 2870/X Subconcessione per la durata di anni trenta decorrenti dal 15 giugno 1996, al C.M.F. La Balme - Youlaz di derivazione d'acqua dal torrente Youlaz, in Comune di Pré-Saint-Didier, ad uso idroelettrico.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che con deliberazione del Consiglio regionale n. 2338/X in data 18 dicembre 1996 è stata rilasciata la subconcessione, in via di sanatoria, per la durata di anni trenta decorrenti dal 15 giugno 1996, al C.M.F. La Balme-Youlaz, di derivare dal torrente Youlaz, in comune di Pré-Saint-Didier, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, moduli costanti e continui 0,36 di acqua per produrre, sul salto di metri 150, la potenza nominale media di Kw. 13,23, da utilizzarsi a servizio dei mayens facenti parte del Consorzio.
Precisato che con nota in data 24 dicembre 1996, il C.M.F. La Balme-Youlaz è stato invitato a sottoscrivere il disciplinare di subconcessione e ad effettuare, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, il versamento della mezza annualità del canone, a titolo di cauzione ed il canone arretrato relativo al periodo dal 15 giugno 1996 al 15 settembre 1996, periodo in cui è stata accertata la messa in esercizio dell'impianto.
Rilevato che con domanda in data 30 gennaio 1997, a variante dell'istanza 3 novembre 1993, il C.M.F. La Balme-Youlaz ha chiesto all'Amministrazione regionale di variare il periodo di derivazione indicato nell'originaria domanda, ritenendolo insufficiente, anticipandone l'inizio al 15 maggio e posticipandone la sospensione al 15 ottobre.
Considerato che la suddetta variante, poiché modifica solamente il periodo di derivazione, lasciando sostanzialmente invariate le opere di presa e di restituzione, nonché i quantitativi d'acqua derivati rispetto al progetto originario, sul quale è già stata esperita l'istruttoria, è da ritenersi non sostanziale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, per cui può essere assoggettata a breve istruttoria.
Tenuto presente che:
- con ordinanza n. 214 in data 13 marzo 1997 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda di variante e dell'originario progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 30 aprile 1997 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Pré-Saint-Didier e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia ed al C.M.F. La Balme - Youlaz;
- la pubblicazione presso il Comune di Pré-Saint-Didier, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte dell'associazione irrigua Ovest-Sesia di Vercelli di un esposto con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica.
Rilevato che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione ed inoltre, poiché l'impianto è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, non sono da temere turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 30 maggio 1997 ed alla medesima, oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Grange Marcello, presidente del C.M.F. La Balme-Youlaz ed il maresciallo Girri Sandro del Servizio S.I.D.S. dell'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, i quali, di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto.
Tenuto inoltre presente che:
- la domanda di variante riguarda esclusivamente il periodo di derivazione, per cui le opere non variano rispetto a quelle già descritte nella deliberazione del Consiglio regionale n. 2338/X in data 18 dicembre 1996 di cui alle premesse;
- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, è invariato ed ammonta a metri. 150,00. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli costanti e continui 0,36, per 154 giorni all'anno (dal 15 maggio al 15 ottobre), che corrispondono a moduli medi: 0,36 x 154/365 = 0,15, risulta di:
15 x 150: 102 = Kw. 22,06
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura costante e continua di moduli 0,36, nel periodo dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) l'opera di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Youlaz ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 16955 del 8 ottobre 1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 del 8 novembre 1956;
Vista la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 2338/X in data 18 dicembre 1996;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Assetto del Territorio e Infrastrutture di Rete dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli articoli 13 - comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.
Delibera
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dal 15 giugno 1996 (data di entrata in esercizio dell'impianto), al C.M.F. La Balme - Youlaz, giusta la domanda presentata in data 30 gennaio 1997, a variante dell'istanza 3 novembre 1993, di derivare dal torrente Youlaz, in comune di Pré-Saint-Didier, nel periodo dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno, moduli costanti e continui 0,36 di acqua per produrre, sul salto di metri 150,00, la potenza nominale media annua di Kw. 22,06, da utilizzarsi a servizio dei mayens facenti parte del consorzio;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del C.M.F. La Balme-Youlaz;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 225.650 (duecentoventicinquemilaseicentocinquanta) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, a titolo di cauzione; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 722.300 (settecentoventiduemilatrecento) per canoni arretrati dovuti per il periodo dal 15 giugno 1996 al 14 giugno 1998 (data di scadenza dell'annualità in corso), somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
d) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 451.500 (quattrocentocinquantunomilacinquecento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dal 15 giugno 1998 (data fino alla quale sono già stati versati i canoni arretrati), somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.
Schema di disciplinare
(...Omissis...)
Presidente Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 1 (Chiarello)
Il Consiglio approva