Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2799 del 22 ottobre 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 OTTOBRE 1997

OGGETTO N. 2799/X Disegno di legge: "Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale".

Articolo 1 (Personale comandato)

1. Il personale di ruolo dipendente da amministrazioni o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando, può, previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente qualifica degli organici dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigente.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale o alla Presidenza del Consiglio regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito nelle amministrazioni ed enti di provenienza o accertato dall'Amministrazione regionale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale che sia cessato dalla posizione di comando da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2 (Utilizzazione di personale)

1. Per motivate esigenze di comune interesse pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'utilizzazione di proprio personale presso le amministrazioni pubbliche statali che hanno sede nel territorio della Valle d'Aosta.

2. Il distacco a tempo pieno o parziale non può superare il periodo di 24 mesi continuativi e l'Amministrazione regionale può revocare in qualunque momento il distacco per proprie esigenze di servizio.

3. Il personale utilizzato in distacco conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

1. La spesa sostenuta dalla Regione in applicazione della presente legge, valutata in annue lire 510.000.000, fa carico agli stanziamenti già iscritti ai capitoli compresi nel programma 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) Con l'istituto del comando è stata possibile l'utilizzazione di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni ed enti anche esterni alla nostra Regione.

L'articolo 29 della legge 45/95 ha introdotto il limite temporale di 2 anni per l'utilizzazione di tale personale, per cui lo stesso, a partire dal mese di dicembre, allo scadere dei due anni, dovrebbe purtroppo man mano rientrare nelle amministrazioni di provenienza.

Dicevo purtroppo in quanto, con il rientro delle unità lavorative comandate nelle proprie amministrazioni di provenienza, verrebbe a mancare, con pregiudizio sul regolare funzionamento delle strutture regionali nelle quali è stato inserito, personale che si è bene inserito nelle strutture, ha acquisito nel tempo professionalità e risulta essere utile per il conseguimento degli obiettivi che l'ente Regione si era preposti.

Per sanare le situazioni esistenti con l'approvazione di questo disegno di legge si potrà inserire stabilmente il personale comandato nei posti vacanti del ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata dal dipendente in posizione di comando alla Presidenza della Giunta o del Consiglio, inquadramento che è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese.

In II Commissione consiliare è stato approvato un emendamento che dà la possibilità di prorogare il comando anche in deroga al limite temporale fissato dall'articolo 29, comma 2, della legge 45/95 fino alla data di trasferimento del personale dall'ente di appartenenza.

Con il presente disegno di legge si prevede inoltre che, per motivate esigenze di comune interesse pubblico, l'Amministrazione regionale potrà disporre l'utilizzazione di proprio personale presso amministrazioni pubbliche statali che abbiano sede in Valle. Il distacco, che potrà essere a tempo pieno o parziale, non potrà superare i due anni e potrà essere revocato per proprie esigenze di servizio in qualunque momento.

Con l'approvazione di questo disegno di legge non si andrà a gravare sul bilancio regionale di ulteriori oneri per l'organico, in quanto la spesa prevista di 510 milioni annui era già prevista per il '97 - '98 - '99 quale rimborso agli enti di provenienza del personale comandato, per i trattamenti economici e per gli oneri riflessi, contributi eccetera.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (Aut) Per dire che voteremo a favore di questa legge, però con una raccomandazione.

Già quando nel '95 discutemmo la legge regionale n. 45, avemmo modo di sollecitare quello che oggi questo Consiglio si appresta a fare, cioè di non essere più realisti del re, ovvero di non trasformare un indirizzo di una legge nazionale in un'ulteriore restrizione rispetto a quella della legge nazionale.

Il termine perentorio dei 24 mesi come limite massimo di comando presso un'altra amministrazione è fissato dalla legge regionale e non da quella nazionale. Noi all'epoca sollevammo già questo problema, oggi puntualmente ci si rende conto che forse qualche volta anche la minoranza dice delle cose giuste.

La raccomandazione di oggi vuole essere questa: quella in oggetto è una legge che non avrebbe senso di arrivare oggi in aula se fosse arrivata prima dell'estate una modifica tout court alla legge n. 45, laddove si estendeva il beneficio che oggi giustamente viene effettuato nei confronti di x persone, anche a tutte quelle persone che saranno comandate in futuro.

Questo non è stato possibile probabilmente per mille motivi, quello che oggi ci auguriamo è che da qui a poco tempo invece venga presentata in quest'aula la modifica a quell'articolo della legge n. 45.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Pour exprimer notre vote favorable sur ce projet de loi et pour préciser qu'il ne s'agit pas simplement de proroger un délai ou de discuter s'il faut fixer 2 années, 3 années, 4 années ou 5 années.

Personnellement je continue à être favorable à un délai court parce que les exigences doivent être des exigences temporaires et doivent permettre aux personnes concernées de s'insérer définitivement dans la structure administrative d'accueil. Le projet de loi accorde ce droit à ceux qui, depuis deux années, exercent leurs fonctions auprès de l'Administration régionale.

Mais nous ne pouvons pas affirmer que le problème aurait été résolu en modifiant la loi n° 45 parce que le problème se poserait de toute façon si ce n'est pas après 2 ans, après 3 ans ou après 4 ans et on serait ainsi confronté aux mêmes problèmes d'ordre personnel et familier, qui ne concernent pas du tout l'organisation administrative.

Donc le projet de loi permet à ces personnes d'être insérées dans l'organigramme de l'Administration régionale et, de ce point de vue, le fait de modifier la loi n° 45 aurait simplement prorogé un délai, mais n'aurait pas résolu le problème dans la direction souhaitée par les conseillers d'opposition, en plus des personnes concernées. Il suffit de regarder depuis combien d'années il y a prorogation sur prorogation pour se rendre compte du bien fondé de cette affirmation.

De toute façon, nous aurons la possibilité d'aborder cette question et d'autres encore vu que nous sommes en train de préparer des modifications et à la loi n° 45 et au Règlement pour le recrutement du personnel de l'Administration régionale.

Ce que je tenais à souligner c'est que, à mon avis, il ne s'agit pas simplement de délai, car il faut aussi donner à ces personnes la possibilité de s'insérer dans la nouvelle structure, parce que dans le cas contraire les mêmes problèmes se présenteront à l'avenir.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. All'articolo 1 c'è l'emendamento presentato dalla II Commissione, di cui do lettura:

Emendamento Dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Al personale che presenta domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale può essere prorogato il comando, fino alla data di trasferimento dall'ente di appartenenza, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 45/1995."

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1 (Personale comandato)

1. Il personale di ruolo dipendente da amministrazioni o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando, può, previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza, essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente qualifica degli organici dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigente.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale o alla Presidenza del Consiglio regionale, dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito nelle amministrazioni ed enti di provenienza o accertato dall'Amministrazione regionale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale che sia cessato dalla posizione di comando da non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Al personale che presenta domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale può essere prorogato il comando, fino alla data di trasferimento dall'ente di appartenenza, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 45/1995.

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità