Oggetto del Consiglio n. 2758 del 24 settembre 1997 - Verbale
OGGETTO N. 2758/X - MODIFICAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE E FINAOSTA S.P.A. PER CIÒ CHE CONCERNE I CRITERI DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA SUI FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI FONDI SPECIALI DESTINATI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 16/82.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 25.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 563/VIII in data 14 maggio 1984 e n. 3368/VIII in data 22 dicembre 1987 relative, rispettivamente, all'approvazione di una convenzione con la FINAOSTA S.p.A. per la gestione dei fondi speciali destinati agli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 16/1982 ed alla modifica della convenzione stessa;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio regionale n. 435/X del 12 gennaio 1994, è stata integrata la convenzione di cui sopra relativamente al calcolo degli interessi di mora, determinandoli in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'insorgenza della mora o all'atto della risoluzione del contratto, aumentato di quattro punti e mezzo;
Considerato che la convenzione stipulata con la FINAOSTA S.p.A., approvata con deliberazione di Giunta n. 5577 del 23 agosto 1985, per la costituzione di un fondo di rotazione volto ad incentivare la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio (L.R. 46/85), prevede per il calcolo degli interessi di mora l'applicazione del tasso ufficiale di sconto di volta in volta vigente al verificarsi dell'insolvenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno, in presenza di una persistente congiuntura economica non favorevole ed in considerazione delle finalità della legge regionale richiamata, uniformare il trattamento degli interessi di mora, applicando alla Gestione Speciale le condizioni di tasso in vigore per i finanziamenti a valere sulla L.R. 46/85 e determinare le modalità di calcolo di tali interessi come indicato;
Visto che la FINAOSTA S.p.A. ha formulato, con lettera prot. n. 1353/L del 21 luglio 1997, proposta in tal senso;
Visto l'art. 5 della L.R. 16/82;
Vista la L.R 46/85;
Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 563/VIII in data 14/05/1984, n. 3368/VIII in data 22/12/1987 e n. 435/X in data 12/01/1994;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5577/85;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore della Direzione Finanze dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione, in vacanza del posto di Capo del Servizio credito, assicurazioni e previdenza integrativa, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lett. e) - 59 - comma 2 - della L.R. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) di modificare la convenzione in atto con la FINAOSTA S.p.A., relativamente ai criteri per il calcolo degli interessi di mora sui finanziamenti per la gestione dei fondi speciali destinati agli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 16/82, mediante sostituzione a decorrere dal 1° gennaio 1998 del punto 2) dell'art. 8 della convenzione rep. 6758 del 20.06.1984, integrato dalla convenzione rep. 11403 del 12.04.1994, con il seguente: "l'importo degli interessi di mora addebitati nell'ipotesi di ritardato pagamento, alle scadenze convenute, di quanto contrattualmente dovuto, nonché nell'ipotesi di risoluzione del contratto; tali interessi sono da determinarsi in misura pari al tasso ufficiale di sconto di volta in volta vigente al verificarsi dell'insolvenza o all'atto della risoluzione del contratto";
2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera e), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.
_____
