Oggetto del Consiglio n. 2756 del 24 settembre 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 SETTEMBRE 1997
OGGETTO N. 2756/X Disegno di legge: "Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri".
Articolo 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'impiego ed il controllo degli elicotteri utilizzati in servizio di elitrasporto per interventi nell'ambito della protezione civile e dei servizi istituzionali della Regione, nonché di ulteriori servizi o attività disciplinati sulla base di normativa regionale o di apposite convenzioni.
2. Il servizio di elitrasporto di cui al comma 1 avviene tramite gestione diretta dell'Amministrazione regionale, ovvero tramite affidamento del servizio a imprese esterne individuate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).
Articolo 2 (Tipologie degli interventi e autorizzazioni)
1. L'impiego degli elicotteri di cui all'articolo 1 è sempre diretto al perseguimento di un fine di pubblico interesse e, salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'utilizzazione è consentita esclusivamente per l'effettuazione di interventi diretti o quantomeno connessi:
a) alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone;
b) alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente;
c) alla prevenzione degli eventi dannosi;
d) al miglioramento della qualità dei servizi rientranti nell'ambito delle attività di protezione civile o con queste connesse.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e l'utilizzazione degli elicotteri sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 3.
3. Gli interventi che comportano voli fuori dal territorio regionale sono autorizzati, previo accordo con le autorità territorialmente competenti, in caso di calamità naturali od altre peculiari circostanze che rendano obbligatoria o preferibile l'utilizzazione dello spazio aereo extraregionale.
Articolo 3 (Coordinamento degli interventi e rilascio delle autorizzazioni)
1. Al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile.
2. Le autorizzazioni all'utilizzo degli elicotteri per gli interventi di cui all'articolo 2 sono rilasciate, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 6, dal responsabile della struttura competente in materia di protezione civile, individuata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), o, in caso di sua assenza o impedimento ed esclusivamente per interventi necessari ed urgenti, dal personale in servizio di reperibilità della struttura stessa.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, limitatamente agli interventi di trasporto sanitario di ammalati o infortunati in strutture ospedaliere, come previsto dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), il coordinamento degli interventi e il rilascio delle autorizzazioni sono definiti sulla base di apposite convenzioni e protocolli operativi tra l'Amministrazione regionale e l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL).
Articolo 4 (Regolamento regionale)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale emana un regolamento attuativo contenente:
a) l'individuazione specifica delle tipologie degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, e l'indicazione dei criteri di priorità nel caso di concomitanza di eventi per i quali si rende necessario l'intervento degli elicotteri;
b) l'elencazione indicativa degli interventi di cui all'articolo 6;
c) i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
d) l'eventuale disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'appaltatore del servizio di elitrasporto, con possibilità di ulteriori specificazioni in sede di capitolato speciale di appalto.
Articolo 5 (Determinazione dei compensi per l'uso dell'elicottero, tariffe agevolate e esenzioni)
1. I costi degli interventi degli elicotteri sono posti a carico dell'Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.
2. I costi degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, sono anticipati dall'Amministrazione regionale con successivo rimborso da parte dell'USL.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina:
a) le tipologie di intervento a titolo oneroso per il beneficiario e le modalità di esecuzione delle missioni;
b) le tariffe a carico del beneficiario dell'intervento;
c) l'ammontare dell'eventuale concorso regionale sulle spese a carico dei beneficiari degli interventi di cui all'articolo 6.
Articolo 6 (Autorizzazioni eccezionali)
1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 2, è facoltà dell'Amministrazione regionale disporre interventi di diversa natura, di propria iniziativa ovvero dietro richiesta motivata e su autorizzazione rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, esclusivamente dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore da lui delegato.
2. Le attività di volo di cui al comma 1 sono autorizzabili sempreché non contrastino, ostacolino o ritardino, in qualsiasi modo, l'effettuazione degli interventi indicati all'articolo 2.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 4 prevede un'elencazione indicativa degli interventi di cui al comma 1.
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 4.500.000.000 annue, grava sullo stanziamento iscritto al cap. 40780 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.
Président La parole au rapporteur Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV) Dal 1983, a seguito dell'istituzione dell'Ufficio regionale della protezione civile, l'Amministrazione regionale gestisce il servizio di trasporto a mezzo elicotteri destinato essenzialmente al servizio di elisoccorso, prestato con l'aiuto di personale tecnico appositamente preparato e messo a disposizione dal soccorso alpino valdostano e dall'unità operativa soccorso sanitario 118 al servizio di estinzione degli incendi boschivi, quale indispensabile supporto all'attività prestata a terra nonché dell'esecuzione di lavori aerei necessari al funzionamento di cantieri della Regione operanti in alta quota o in zone non servite da idonee strade.
Il servizio di trasporto a mezzo elicotteri è stato finora espletato sulla base di un'apposita regolamentazione a carattere interno per cui si è reso necessario provvedere attraverso un disegno di legge alla disciplina del servizio delle numerose attività ad esso collegate. Sulla base delle esperienze e conoscenze acquisite ci si è pertanto proposti di definire i principi fondamentali e le linee guida per il corretto utilizzo degli elicotteri adibiti al servizio di elitrasporto, destinati agli interventi della protezione civile, a favore dei servizi istituzionali della Regione, salvaguardando l'elasticità della gestione necessaria alla rilevanza, delicatezza, professionalità e competenza finora acquisite di cui il mantenimento è da ritenersi essenziale.
Il disegno di legge, composto da 7 articoli, è così strutturato:
- il primo articolo definisce le finalità e i settori di intervento;
- gli articoli 2 e 3 individuano natura e tipologie degli interventi di carattere ordinario e identificano le figure abilitate al coordinamento delle missioni e al rilascio delle relative autorizzazioni, tali interventi diretti al perseguimento di un fine pubblico devono risultare connessi alla tutela della salute e all'incolumità delle persone, alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione di eventi dannosi, al miglioramento dei servizi attinenti alle attività svolte dalla protezione civile e ad esse connesse; viene inoltre stabilito che la struttura competente in materia di protezione civile provvede al coordinamento degli interventi e delle attività previste;
- l'articolo 4 prevede entro 60 giorni l'entrata in vigore delle norme in questione, l'emanazione di un apposito regolamento regionale di attuazione delle linee della legge;
- l'articolo 5 individua le tipologie di intervento per le quali l'Amministrazione regionale si assume o anticipa le spese determinanti i tipi di missioni a titolo oneroso per i beneficiari, definisce le relative tariffe e quantifica l'eventuale concorso regionale sulle spese a carico dei beneficiari che verranno individuate con apposito provvedimento della Giunta;
- l'articolo 6 definisce ulteriori interventi di diversa natura e di carattere eccezionale in aggiunta a quelli dell'articolo 2 e individua nel Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato le figure abilitate al rilascio delle autorizzazioni;
- l'articolo 7 infine stabilisce la disposizione finanziaria con oneri qualificati in 4,5 miliardi.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) Intervengo perché in II Commissione non ho avuto la possibilità di capire esattamente quali sono le modifiche che questo disegno di legge apporta alla legge dell'83 e anche per chiedere se vi sono dei dati in merito a quello che è stato il servizio fin qui espletato dalla protezione civile o comunque dall'intervento degli elicotteri. Mi auguro che l'Assessore nell'intervenire ci dica qualcosa di più rispetto a quello che sono riuscito a sapere in Commissione.
La mia astensione in Commissione era non tanto perché ritenga che questo servizio non vada effettuato o vada intensificato, ma solo perché i dati pervenuti in II Commissione sono stati molto scarni. Purtroppo, Assessore, io la sentivo molto volentieri in III Commissione, adesso sono nella II Commissione per cui non ho molto spesso questo piacere. Mi auguro che l'Assessore nell'intervenire chiarisca le modifiche apportate e quali vantaggi scaturiranno in merito al servizio che verrà espletato dal trasporto a mezzo elicotteri.
Président Si personne demande la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Vallet.
Vallet (UV) Je n'ai pas grand-chose à ajouter au rapport qui a été tenu par Monsieur Bionaz.
Il s'agit avec ce projet de loi de définir avec l'instrument de la loi une praxis qui est celle de l'emploi des hélicoptères, qui a été toujours réglementée de 1993 à aujourd'hui avec des dispositions qui sont contenues dans l'appel d'offres qui a été fait pour assigner le service de hélitransport.
Il y avait la nécessité de définir avec une loi et après avec un règlement ce qu'on fait exactement chaque jour et chaque année. Donc les avantages seront ceux d'avoir une loi et un règlement qui définissent avec clarté les procédures.
En ce qui concerne les données, je suis désolé; si le Conseiller le désire on peut demander au Bureau de la protection civile de définir un prospectus avec les interventions, en les différenciant sur la base des différentes typologies. Je ferai avoir ces données au Conseiller.
Président La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) Dopo le delucidazioni espresse dall'Assessore, credo che il parere possa essere favorevole anziché di astensione. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge.
Président On peut passer à l'examen du projet de loi. On vote l'article 1:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 2:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 3:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 4:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 5:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 6:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote l'article 7:
Conseillers présents, votants et favorables: 28
Président On vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents, votants et favorables: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité
