Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2754 del 24 settembre 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 SETTEMBRE 1997

OGGETTO N. 2754/X Disegno di legge: "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale a votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche".

Articolo 1 1. Per i turni di elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale successivi all'entrata in vigore della presente legge, negli uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Articolo 2 1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'articolo 1 i termini "scheda", "urna" e "liste sezionali" contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, devono intendersi rispettivamente come "scheda virtuale", "urna elettronica" e "liste elettroniche".

Articolo 3 1. Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali contemplate all'articolo 1, le procedure previste dalla legge regionale 4/1995, come modificata dalla legge regionale 5/1997, subiscono i seguenti adattamenti:

A) articolo 22 (Certificati elettorali), commi 2 e 7:

2. Il certificato, costituito da una carta intelligente a microprocessore, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato su carta, con scritte di diverso colore per maschi e femmine e sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

B) articolo 23 (Ufficio elettorale di sezione), comma 1:

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

C) articolo 29 (Consegna dei locali e del materiale elettorale):

1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 38, comma 10;

c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 38, comma 10;

d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

e) la carta elettronica del presidente;

f) la procedura per l'espressione del voto elettronico con i relativi manuali per l'uso;

g) le urne elettroniche;

h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle apparecchiature elettroniche e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

D) articolo 30 (Caratteristiche delle schede di votazione), commi 1 e 2:

1. Le schede virtuali, di dimensione uguale al video delle postazioni di cabina previste per l'espressione del voto, indicano, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; indicano inoltre il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, e sono predisposte dalla struttura regionale competente in materia di servizi elettorali.

2. Le schede virtuali riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

E) articolo 38 (Sala della votazione), comma 4:

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne elettroniche fanno parte integrante dell'apparecchiatura.

F) articolo 39 (Accesso alla sala di votazione), comma 1:

1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'articolo 22 e il personale tecnico esperto nell'uso delle apparecchiature da utilizzare.

G) articolo 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 5:

5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

H) articolo 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio), commi 2 e 3:

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 51, procede immediatamente alle operazioni per lo spoglio dei voti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle operazioni per lo spoglio dei voti per il ballottaggio.

I) articolo 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 1, 5 e 8:

1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'articolo 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'articolo 42, comma 3, lett. a), e dall'articolo 45, comma 3, lett. a), procede all'accensione e all'inserimento dei supporti magnetici del sistema elettronico.

5. Il presidente, constatata quindi l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo stesso.

8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

L) articolo 50 (Operazioni di votazione), commi 1, 2 e 3:

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e accertato il diritto di votare mediante la carta intelligente, il presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina.

2. L'elettore si reca nella cabina dove l'espressione del voto avviene con l'apposito indicatore sulla scheda virtuale; qualora l'elettore si avveda di aver espresso il proprio voto in modo errato, può annullare l'operazione e ripetere l'espressione di voto dall'inizio; tale operazione può essere ripetuta dall'elettore fino a che non compare sul video la dicitura "Operazione di voto conclusa".

3. Uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista. L'avvenuto esercizio del diritto di voto viene inoltre registrato automaticamente dall'apparecchiatura elettronica.

M) articolo 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. c):

c) accerta il numero dei votanti che viene fornito automaticamente dall'apparecchiatura elettronica mediante la stampa di un supporto cartaceo. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta.

N) articolo 53 (Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 2 e 3:

2. Nella scheda virtuale sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre indicati il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, fra i quali l'elettore può scegliere due nominativi.

3. L'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando con l'apposito indicatore un punto qualsiasi del rettangolo della scheda virtuale contenente i nominativi stessi; l'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, puntando con l'apposito indicatore i nominativi indicati sulla scheda; altri segni o indicazioni sono inibiti dall'apparecchiatura elettronica.

O) articolo 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), comma 3:

3. Il voto di preferenza si esprime puntando con l'apposito indicatore i nominativi dei due candidati prescelti. In caso di identità di cognome e nome tra candidati della medesima lista, la scheda virtuale indica anche la data di nascita dei candidati omonimi.

P) articolo 62 (Spoglio dei voti), commi 1 e 2:

1. Immediatamente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lett. c), il presidente dà inizio alle operazioni di spoglio elettronico dei voti.

2. Le operazioni di spoglio saranno effettuate automaticamente dall'apparecchiatura elettronica, attivata dal presidente; del compimento e del risultato delle operazioni medesime deve farsi menzione nel verbale.

Q) articolo 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 1 e 5:

1. Al termine delle operazioni di spoglio elettronico il presidente estrae dall'apparecchiatura elettronica il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71.

5. Insieme con l'esemplare del verbale, con tutti gli allegati, deve essere inviato alla Presidenza della Giunta regionale il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione; se il comune ha più di una sezione il supporto magnetico è inviato al presidente della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 65.

R) articolo 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni), commi 1 e 4:

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 71.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza delle sezioni devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

Articolo 4 1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'articolo 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della legge regionale 4/1995, come modificata dalla legge regionale 5/1997:

a) articolo 30 (Caratteristiche delle schede di votazione), comma 3;

b) articolo 31 (Bolli delle sezioni e urne), comma 1, relativamente all'uso delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della Camera dei Deputati;

c) articolo 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 7, relativamente alla restituzione delle schede;

d) articolo 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, 6 e 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle scatole contenenti le schede;

e) articolo 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6;

f) articolo 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. b), d) e f), e commi 2 e 3;

g) articolo 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami), comma 1, relativamente alla nullità dei voti e comma 2, relativamente all'attribuzione dei voti contestati;

h) articolo 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10;

i) articolo 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

l) articolo 63 (Nullità del voto - Schede bianche).

Articolo 5 1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le apparecchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici ricevuti in dotazione dal Comune e contenenti le liste elettorali, e ad inserire i supporti suddetti in appositi plichi sigillati per la restituzione al Comune.

Articolo 6 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del vice sindaco a seguito delle votazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 7 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con propri decreti, agli ulteriori adattamenti tecnici delle procedure, previste dalla legge regionale 4/1995, come modificata dalla legge regionale 5/1997, che si rendessero necessari per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Articolo 8 1. La legge regionale 28 novembre 1996, n. 38 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche) è abrogata.

Articolo 9 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perrin Joseph César.

Perrin G.C. (UV) Je suis convaincu que ce projet de loi n'a pas besoin d'un long rapport puisqu'il est connu par tous les conseillers: nous avons déjà été appelés à voter sur un projet semblable dans le passé.

En effet la loi du 9 février '95 n° 4 avait donné à ce Conseil la possibilité d'introduire le vote électronique dans le cas que la possibilité puisse se présenter; c'est ce que le Conseil a fait à travers la loi du 26 novembre 1996 n° 38, qui a permis cette expérimentation à travers l'appareillage électronique qui a été fourni par le Ministère de l'Intérieur.

Nous avions de nouveau été appelés à nous pencher sur ce problème pour permettre que cette expérimentation de vote électronique puisse se faire aussi dans la Commune d'Issime, dont le Conseil avait été dissous.

Il se présente maintenant l'occasion pour Courmayeur. Pour ne pas reporter à l'attention du Conseil une toute petite loi, qui permette d'introduire le vote électronique à Courmayeur, le Gouvernement régional a bien pensé cette fois de proposer une loi définitive, ce que fait ce projet de loi même.

En effet, au lieu de fixer chaque fois dans quelle section on pourra faire cette expérimentation de vote électronique, le projet de loi en question donne mandat au Président du Gouvernement régional d'établir le cas échéant dans la limite de sept sections, tel étant le nombre des appareils, la possibilité d'introduction du vote électronique même.

Pour ce qui est des autres articles il s'agit en grande partie de la répétition des articles de la loi 38/96, qu'on abolit à travers ce projet de loi; il s'agit de normes techniques qui rendent compatibles avec ce nouveau système la loi générale pour l'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du Conseil communal.

Ce sont des normes qui ont été entre autres établies par le service compétent après aussi l'évaluation de la première expérience qui a été extrêmement positive.

Président La discussion générale est ouverte. Quelqu'un demande la parole? On peut passer à l'examen du projet de loi. On vote l'article 1:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 2:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 3:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 4:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 5:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 6:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 7:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 8:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote l'article 9:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Président On vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents, votants et favorables: 25

Le Conseil approuve à l'unanimité