Oggetto del Consiglio n. 2743 del 24 settembre 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 SETTEMBRE 1997
OGGETTO N. 2743/X Nomina di un rappresentante della Regione al Consiglio di amministrazione della Societą Chamois Impianti S.p.A..
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perron.
Perron (UV) Il n'y a qu'une candidature, c'est-ą-dire Campane Edgardo.
Presidente Si procede alla votazione.
- Consiglieri presenti: 33
- Consiglieri votanti: 32
- Astenuti: 1 (Chiarello)
- Schede nulle: 1
- Schede valide: 31
- Schede bianche: 8
Hanno riportato voti:
- Campane Edgardo: 23
Presidente In base all'esito della votazione risulta nominato, quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Societą Chamois Impianti S.p.A., per il triennio 1997/2000 che scadrą il 31 maggio 2000, il Signor Campane Edgardo (residente in Courmayeur, Via Val Ferret, 24).
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che:
- l'articolo 17 - comma due - della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale) stabilisce che alle nomine e designazioni di competenza regionale relative al primo semestre del 1997 si applica, per quanto riguarda il procedimento e le incompatibilitą, la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale);
- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 2 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, societą, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;
- con legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 č stata autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione a favore di societą di funivie e seggiovie locali e di altre societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale;
- l'articolo 13 dello Statuto della Societą Chamois Impianti S.p.A. riconosce alla Regione la facoltą di nominare uno dei membri del Consiglio di amministrazione;
- la legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 stabilisce che i rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione nelle societą di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societą di trasporto a fune;
- il succitato Consiglio di amministrazione č scaduto il 31 maggio 1997 per compiuto triennio di carica;
Vista la determinazione della Commissione per le nomine che, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 24 dicembre 1996 dell'elenco delle nomine in scadenza nel primo semestre dell'anno 1997, nella riunione del 3 giugno 1997 si č espressa sulla seguente candidatura:
1) Campane Edgardo;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della summenzionata Societą per il triennio 1997/2000 che scadrą il 31 maggio 2000;
Visto il parere favorevole di legittimitą rilasciato dal Capo Servizio del Cerimoniale e pubbliche relazioni della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Richiamate le leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, 27 marzo 1991, n. 12, 24 agosto 1992, n. 50 e 10 aprile 1997, n. 11;
Delibera
1) di nominare, quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Societą Chamois Impianti S.p.A., per il triennio 1997/2000 che scadrą il 31 maggio 2000, il Signor Campane Edgardo (residente in Courmayeur, Via Val Ferret, 24);
2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e di darne esecuzione.
