Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2706 del 23 luglio 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1997

OGGETTO N. 2706/X Proposta di regolamento: "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 e 23 agosto 1991, n. 2".

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

Articolo 2 (Settori di intervento)

1. Sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Articolo 3 (Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione)

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

a) di lire 100.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;

b) di lire 120.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:

a) di lire 110.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;

b) di lire 130.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. Nel caso di acquisto, l'importo del mutuo non può comunque essere superiore né al valore dell'immobile accertato attraverso la perizia redatta a cura dell'Amministrazione regionale, né a quello risultante dall'atto di acquisto e fermo restando che il mutuo sarà concesso in base all'importo inferiore.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, l'importo massimo del mutuo concedibile non può essere superiore al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale, né eccedere il computo metrico estimativo redatto da un tecnico professionista e allegato alla domanda di mutuo.

5. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero, il mutuo non può essere concesso se il valore o il costo dell'immobile, determinati ai sensi dei commi 3 e 4, risultano inferiori al cinquanta per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4 (Durata dei mutui)

1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.

2. L'ammortamento dei finanziamenti aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero è preceduto da un periodo di preammortamento; in detto periodo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate.

Articolo 5 (Garanzie)

1. L'erogazione del mutuo comporta l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'ente mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento, nonché la prestazione di eventuali garanzie integrative richieste dall'ente mutuante medesimo.

2. Qualora l'ipoteca non risulti congrua per ottenere l'importo di mutuo richiesto, l'ente mutuante per poter concedere un mutuo di importo superiore a quello conseguente al valore dell'ipoteca può richiedere garanzie integrative.

Articolo 6 (Criteri di revisione)

1. Gli importi di mutuo di cui all'articolo 3 ed i limiti di reddito di cui all'articolo 9 sono applicabili alle domande presentate nel corso del biennio 1997/1998.

2. A decorrere dal biennio 1999/2000, gli importi di cui al comma 1 potranno, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte del Consiglio regionale, avuto riguardo dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.

Capo II Dotazione finanziaria

Articolo 7 (Criteri di ripartizione)

1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita, per ogni semestre, come segue:

a) per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto, il trenta per cento dello stanziamento;

b) per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione, il venti per cento dello stanziamento;

c) per gli interventi aventi per oggetto il recupero, il cinquanta per cento dello stanziamento.

2. Per gli interventi aventi per oggetto mutui in capo a emigrati è riservato un massimo del due per cento dell'intero stanziamento semestrale, con priorità a richiedenti che rientrano nelle disposizioni previste all'articolo 30, comma 3. Il finanziamento del fondo del due per cento è assicurato attraverso la riduzione delle quote percentuali di cui al comma 1, lett. a), b) e c), in misura proporzionale al settore di intervento cui si riferiscono le domande.

3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.

Capo III Requisiti soggettivi e tassi di interesse

Articolo 8 (Requisiti soggettivi)

1. I mutui sono concessi a soggetti che:

a) abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

b) siano titolari di reddito proprio minimo di lire 9.000.000 e comunque di un reddito familiare compreso nei limiti indicati nell'articolo 9;

c) siano cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

d) abbiano maturato, in uno o più comuni della regione, un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;

e) non siano proprietari o usufruttuari per intero, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione nell'ambito del territorio nazionale; è tuttavia ammessa:

1) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o non adeguata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; la non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito al comma 2;

2) la proprietà di un'unità immobiliare gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

3) la comproprietà e l'usufrutto di più unità abitative, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;

4) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), acquisita successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;

f) non abbiano beneficiato, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di contributi o di finanziamenti pubblici destinati all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero della prima casa, salvo il caso di accollo per successione di quote di mutuo inferiori al cento per cento.

2. Costituiscono il nucleo familiare del richiedente il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, i figli, siano essi legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi.

3. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il loro reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'articolo 9.

4. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con il coniuge, questi deve avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il suo reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'articolo 9. I requisiti di cui sopra si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.

5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 9 (Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui il reddito imponibile del nucleo familiare del richiedente non può essere inferiore a lire 18.000.000.

2. L'accesso ai mutui non è consentito ai soggetti per i quali il reddito del nucleo familiare, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 4 e 5, è superiore a lire 60.000.000.

3. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo.

4. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 3.000.000 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente.

5. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 4.

Articolo 10 (Tassi di interesse)

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) al trenta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi fino a lire 30.000.000;

b) al cinquanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 30.000.001 a lire 45.000.000;

c) al settanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 45.000.001 a lire 60.000.000.

Capo IV Caratteristiche degli interventi finanziabili

Articolo 11 (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:

a) di un'abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;

b) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;

c) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie oltre a locali accessori non residenziali;

d) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, oltre a locali accessori non residenziali.

2. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo del mutuo massimo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è determinato in proporzione alle somme delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

3. Non sono finanziabili le domande:

a) aventi ad oggetto l'acquisto di un immobile non accatastato come civile abitazione;

b) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

c) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;

d) relative ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica da enti pubblici a prezzi convenzionati e/o agevolati;

e) di acquisto con atto di compravendita stipulato da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di mutuo, con deroga a tre anni nel caso di ripresentazione continuativa della domanda e non accolta per mancanza di fondi.

Articolo 12 (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione:

a) di un'abitazione unifamiliare;

b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq;

c) di un'abitazione nell'ambito di un edificio plurifamiliare, a condizione che i restanti alloggi siano realizzati da persone non appartenenti al nucleo familiare.

2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni di cui al presente articolo non può superare i 120 mq.

Articolo 13 (Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero previsti dall'articolo 31, comma primo, lett. b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). Sono altresì ammissibili a finanziamento gli interventi comprendenti, oltre al recupero, anche l'ampliamento dell'abitazione.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento, oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non può superare i 120 mq, con esclusione dei locali accessori non residenziali.

3. Nel caso in cui da un edificio esistente si ricavino più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità; il computo metrico estimativo di riferimento per il mutuo deve essere limitato a tale unità.

Articolo 14 (Determinazione della superficie utile)

1. Per superficie utile residenziale si intende quell'interna dell'alloggio, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali non residenziali e non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di mq 120 previsto dagli articoli 11, 12 e 13 è maggiorato di mq 15 per ogni componente, eccedente le quattro unità.

Articolo 15 (Interventi non ammissibili a mutuo)

1. Non sono ammissibili a mutuo:

a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute al momento della presentazione della domanda;

b) gli interventi di acquisto, costruzione e recupero di abitazioni ubicate in zone D, E e F dei piani regolatori generali comunali, realizzati sulla base di concessioni edilizie rilasciate in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo.

Articolo 16 (Modalità di erogazione e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato)

1. Nel caso di acquisto, l'erogazione del mutuo è prevista in un'unica soluzione subordinatamente al perfezionamento dell'atto di acquisto, del contratto di mutuo, all'acquisizione dell'ipoteca e del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

2. Nei casi di costruzione e di recupero, l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) novanta per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione dell'ipoteca, nonché alla presentazione dell'atto di divisione nell'ipotesi di costruzione e di recupero di un'abitazione in un edificio comprendente unità abitative appartenenti a nuclei familiari diversi;

b) dieci per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di abitabilità o, in mancanza, della dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

4. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 non fosse stata presentata la documentazione di cui al comma 2, lett. b), è posto in ammortamento l'ammontare del mutuo erogato, mentre le quote ancora da erogare vengono revocate.

5. Il contratto di mutuo o il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione, da parte della competente struttura regionale, della documentazione all'ente mutuante, pena la revoca del finanziamento.

6. È data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 28, di concedere proroghe al termine di cui ai commi 3 e 5 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

Capo V Vincoli ed estinzione anticipata

Articolo 17 (Vincoli e sanzioni)

1. I mutuatari hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione finanziata e di mantenervi la residenza per cinque anni dalla data del contratto di mutuo.

2. Nell'ipotesi di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1, il finanziamento dovrà essere estinto anticipatamente, alle condizioni previste dall'articolo 18, comma 2.

Articolo 18 (Estinzione anticipata)

1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipulata con l'istituto mutuante, dopo cinque anni dalla data del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo, comporta la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Qualora l'ente mutuante accerti che l'immobile finanziato è sottoposto ad espropriazione immobiliare, la Giunta regionale, prima del decorso di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nell'ipotesi in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento venga perfezionata in forma extra-giudiziale.

Articolo 19 (Alienazione)

1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, in caso di alienazione, lo stesso può essere accollato in capo agli acquirenti fermo restando il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente, in vigore alla data dell'accollo. L'accollo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti di cui alla legge regionale 76/1984 ed è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 20 (Locazione)

1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla legge regionale 76/1984, può locarla dopo che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

2. La locazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

Articolo 21 (Casi di separazione legale)

1. Nell'ipotesi di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi, il mutuo concesso può essere accollato al coniuge che risulti totalmente proprietario, uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può beneficiare, in deroga a quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lett. f), di un mutuo ai sensi del presente regolamento dopo la sentenza di divorzio.

Articolo 22 (Successione)

1. Nell'ipotesi di successione, gli eredi:

a) non hanno obbligo di residenza;

b) possono accollarsi il finanziamento allo stesso tasso;

c) possono estinguere anticipatamente il mutuo con il pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;

d) possono alienare l'abitazione finanziata subordinatamente all'estinzione del mutuo alle condizioni previste alla lett. c);

e) possono locare l'abitazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al coniuge superstite, il quale è tenuto a rispettare le condizioni previste dagli articoli 17, 18, 19 e 20.

3. Nell'ipotesi di successione a favore del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 28, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno in corso al momento dell'apertura della successione.

Articolo 23 (Disposizioni particolari)

1. Nel caso in cui il titolare di mutuo contragga matrimonio può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche anteriormente al termine previsto dall'articolo 17, comma 1. In tal caso, l'abitazione lasciata libera può essere locata anche prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla legge regionale 76/1984.

2. L'alienazione e l'estinzione anticipata del mutuo, effettuata in qualsiasi momento, può essere autorizzata con provvedimento della Giunta regionale, nel caso in cui il mutuatario trasferisca la propria attività lavorativa e la propria residenza fuori dal territorio regionale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

3. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi sono riferiti al solo richiedente e il suo reddito dovrà essere quello indicato all'articolo 9. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto di mutuo, pena l'estinzione dello stesso con le modalità previste dall'articolo 18, comma 2.

Capo VI Disposizioni procedurali

Articolo 24 (Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

1. La domanda per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 76/1984 e al presente regolamento deve essere recapitata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, tra il 20 marzo e il 20 giugno e tra il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

2. Nell'ipotesi in cui il termine di scadenza previsto coincida con i giorni festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di scadenza previsti al comma 1.

Articolo 25 (Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento)

1. La domanda, redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificato plurimo contestuale di cittadinanza, residenza e stato di famiglia;

b) certificato storico di residenza, in caso di variazioni della stessa nel periodo utile ai fini dell'accesso al mutuo o dell'attribuzione del punteggio relativo;

c) copia dei modelli presentati ai fini della denuncia dei redditi delle persone fisiche e dell'imposta comunale sugli immobili;

d) ogni altra documentazione attestante situazioni previste dall'articolo 26 per l'attribuzione del punteggio;

e) copia della sentenza di separazione nel caso di coniugi legalmente separati.

2. Per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, è richiesta, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) certificazione attestante la proprietà in capo al richiedente dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato, nel caso di recupero;

b) copia autenticata dell'ultimo progetto e/o progetto di variante concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) copia autenticata della concessione edilizia e eventuali varianti e/o autorizzazioni edilizie;

d) dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale di una domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

e) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

f) documentazione catastale;

g) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

3. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati è richiesta in duplice copia la seguente documentazione:

a) atto di compravendita o contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

c) certificato di abitabilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore e acquirente definiti dall'articolo 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione è richiesta, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di finanziamento e relativa concessione edilizia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore ed acquirente, definiti all'articolo 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, a completamento della documentazione richiesta ed entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, devono essere prodotti, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo, i seguenti documenti:

a) copia completa dell'accatastamento;

b) certificato di abitabilità e/o dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato con provvedimento della Giunta regionale in caso di sopravvenuti, gravi e documentati motivi.

7. La documentazione richiesta ai sensi dei commi 3 e 4 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo.

8. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero, sono ammesse a mutuo anche le domande in cui l'area o il fabbricato da recuperare siano posseduti per quote di comproprietà in capo al richiedente ed altri membri del nucleo familiare, o siano gravate da usufrutto a favore di componenti il nucleo familiare del richiedente stesso. È ammessa altresì la comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata venga presentato entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la revoca del mutuo.

Articolo 26 (Punteggi e graduatorie)

1. Le graduatorie per la concessione dei mutui sono formulate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati:

a) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta:

1) fino a cinque anni punti 0;

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:

2.1 da 5 a 15 anni punti 0,5 per ogni anno;

2.2 da oltre 15 a 25 anni punti 0,3 per ogni anno;

2.3 da oltre 25 a 35 anni punti 0,2 per ogni anno;

b) composizione del nucleo familiare:

1) una persona punti 0,80;

2) due persone punti 1,60;

3) tre persone punti 2,40;

4) quattro persone punti 3,20;

5) cinque persone punti 4,00;

6) oltre 5 persone punti 4,80;

c) acquisto dell'alloggio occupato con contratto di locazione:

1) da oltre cinque anni punti 5;

2) da tre a cinque anni punti 4;

3) da uno a tre anni punti 3;

d) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altre inadempienze contrattuali punti 5;

e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:

1) dal quaranta per cento al sessanta per cento di invalidità punti 0,4;

2) dal sessantuno per cento all'ottanta per cento di invalidità punti 0,8;

3) dall'ottantuno per cento al cento per cento di invalidità punti 1,20;

f) reddito del nucleo familiare:

1) fino a 30.000.000 punti 3;

2) da lire 30.000.001 a lire 45.000.000 punti 1,5;

3) da lire 45.000.001 a lire 60.000.000 punti 0;

g) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo punti 2;

h) richiedenti che occupino in regime di locazione da almeno due anni un alloggio:

1) in condizione di contestuale sovraffollamento e insalubrità

punti 3;

2) in condizione di sovraffollamento o insalubrità punti 1;

i) domanda di finanziamento corredata da compromesso di vendita o atto di compravendita punti 2,5;

l) ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediatamente precedente per carenza di disponibilità finanziaria punti 2,5.

2. Il punteggio relativo al comma 1, lett. c), deve essere comprovato dalla presentazione del contratto di locazione, corredato da una dichiarazione dell'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza attestante la data di decorrenza dell'ultimo domicilio, e dal contratto preliminare di acquisto.

3. Il punteggio relativo al comma 1, lett. d), deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva.

4. Il punteggio relativo al comma 1, lett. e), deve essere comprovato dalla presentazione di certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

5. Il punteggio relativo al comma 1, lett. g), deve essere comprovato dalla presentazione del certificato di matrimonio.

6. Il punteggio relativo al comma 1, lett. h), deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune in cui ha sede l'immobile.

7. Il punteggio relativo al comma 1, lett. l), è calcolato una sola volta indipendentemente dal numero delle ripresentazioni.

8. Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute al momento della domanda; i punteggi di cui al comma 1, lett. c) e i), non sono cumulabili.

9. A parità di punteggio, vengono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

a) nucleo familiare più numeroso;

b) sfratto esecutivo;

c) acquisto di alloggio in locazione;

d) acquisto di alloggio con contratto preliminare di acquisto o atto di acquisto presentato all'atto della domanda;

e) collocazione nella fascia di reddito inferiore;

f) sovraffollamento e/o insalubrità dell'immobile occupato;

g) presenza di invalido nel nucleo familiare;

h) maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta;

i) data di presentazione della domanda.

Articolo 27 (Formulazione delle graduatorie)

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle domande stesse e sentita la commissione di cui all'articolo 28, all'approvazione della graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i richiedenti possono proporre ricorso in opposizione all'organo che ha emanato l'atto, il quale, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, sentita la commissione di cui all'articolo 28, approva la graduatoria definitiva.

4. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con atto del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dei finanziamenti disponibili e secondo la tipologia dell'intervento, a condizione che presentino l'ulteriore documentazione richiesta dall'articolo 25.

Articolo 28 (Commissione regionale)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 76/1984 è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, una commissione, nominata dalla Giunta regionale, così composta:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, o un suo delegato;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato;

c) un rappresentante della Finaosta S.p.A. designato dalla stessa, o un suo delegato.

2. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.

3. La commissione è presieduta dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o, in sua assenza, dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della commissione.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Alla commissione è inoltre attribuita la competenza ad esaminare specifici casi anche non strettamente disciplinati dal regolamento proponendo le possibili soluzioni.

Articolo 29 (Controllo del rispetto dei vincoli)

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica effettua controlli sul rispetto dei vincoli del presente regolamento secondo le tempistiche e le modalità indicate di volta in volta dalla Giunta regionale.

Capo VII Provvedimenti a favore degli emigrati

Articolo 30 (Provvidenze a favore degli emigrati)

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati).

2. Agli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al cinquanta per cento dell'ammontare previsto dall'articolo 3, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, lett. b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste dall'articolo 2, alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e ad essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. d).

Capo VIII Norme transitorie e finali

Articolo 31 (Abrogazioni)

1. I regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale) e 23 agosto 1991, n. 2, sono abrogati.

Articolo 32 (Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al Capo V si applicano anche ai finanziamenti concessi e non estinti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di mutuo, presentate fino al 20 giugno 1997, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. b), per le domande di mutuo presentate nel secondo semestre 1997 sono ammessi a mutuo i soggetti per i quali il reddito imponibile del nucleo familiare è compreso tra i 12.000.000 e i 18.000.000. In tal caso l'importo di mutuo concedibile per i settori di intervento di cui all'articolo 2 non può superare i 100.000.000.

Articolo 33 (Norme finali)

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle domande di finanziamento presentate a decorrere dal secondo semestre 1997.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.

Borre (UV) Con questo regolamento si vuole portare alcune modifiche al precedente regolamento n. 2 del 23 dicembre 1989 al fine di fare fronte alle carenze normative emerse nell'applicazione del precedente regolamento.

La III Commissione, approvando le modifiche e l'aggiornamento dell'importo massimo del mutuo; la revisione dei requisiti soggettivi per accedere allo stesso: limite massimo di età, limite minimo di reddito del richiedente, limito minimo e massimo del reddito complessivo del nucleo familiare; la riduzione del vincolo per l'estinzione e l'alienazione del mutuo (da 10 anni a 5 anni) senza versamento della penale, pagando così solo capitale residuo; la modifica dei punteggi seguendo un criterio dettato dall'esperienza; normative più precise in merito a successione e separazione che possono sorgere nella durata del mutuo, ha formulato il testo ora all'esame, integrando con: l'elevazione del limito massimo di età per accedere al mutuo a 65 anni, la possibilità di affittare l'alloggio soggetto a mutuo dopo che sono decorsi 5 anni dalla data di contratto di mutuo senza l'obbligo di estinguere il mutuo o l'elevazione del tasso di interesse, l'inserimento di una norma transitoria che permette ai richiedenti il mutuo del secondo semestre ?97 di usufruire del limite minimo di reddito del nucleo familiare come da normativa precedente, tenendo conto del limite minimo di reddito del richiedente, nel quale caso però rimane il limite massimo del mutuo concedibile in lire 100 milioni.

È evidente che questo regolamento va ad incidere solo in uno dei settori che si interessano del problema della casa perché ci sono le cooperative di cui prima abbiamo modificato la legge, ci sono i mutui con i fondi di rotazione, però ritengo - ed è una riflessione che abbiamo fatto anche in III Commissione, l'ho già ripetuta diverse volte all'interno di questo Consiglio - che sia necessario iniziare una politica della casa diversa, che sia una politica che vada a ricercare anche l'iniziativa privata. A volte non è necessario sovvenzionare con soldi gli interventi, ma è importante creare le opportunità e le strutture affinché i privati e il pubblico riescano a dare risposta al problema dell'abitazione, distinguendo il problema dell'abitazione sociale in caso di edilizia popolare privata agevolata, quindi cooperative ed interventi che permettano di costruire o di ristrutturare alloggi che diano la possibilità a tutti coloro che hanno un guadagno sufficiente per pagare un libero affitto, di trovare senza problemi abitazione.

Per fare questo è necessario iniziare una politica di edilizia integrata, è necessario rivedere l'impostazione dello IACP ed è necessario forse anche rivedere alcune norme all'interno dei centri storici che possano permettere più svelti interventi a fronte delle richieste che abbiamo.

So, perché faccio parte per fortuna di una commissione, che l'Assessore ha già preparato un pacchetto di leggi partendo da una legge-quadro che accorpi tutte queste iniziative; mi auguro quindi che si possa lavorare in maniera celere su questo problema per dare risposta al problema dell'abitazione, ma soprattutto per non più andare incontro ai casi di emergenza abitativa creando quelle case che abbiamo visto nascere negli ultimi tempi e di cui forse sono uno dei responsabili perché nel Comune di Aosta siamo corsi dietro l'emergenza e abbiamo permesso di costruire senza tener conto di altre esigenze che erano quelle del rispetto del territorio, delle necessità del recupero di quelli che sono i centri storici.

Entrando nel merito del regolamento sono sorte delle perplessità, risolte in III Commissione con l'Assessore, mentre un'altra si riferisce all'articolo 15, dove si prevede l'esclusione delle zone D, E ed F dal diritto di accedere al mutuo.

Dicevo perplessità perché mi sembra, chiedendo notizie nei vari assessorati, che chi costruisce in zona artigianale abbia la possibilità di accedere al mutuo per quanto riguarda il laboratorio e non abbia altri contributi quindi, escludendo quelle zone con questo regolamento corriamo il rischio di creare delle diversità fra i cittadini perché il falegname o il meccanico o il fabbro o il pasticcere che vogliono crearsi il laboratorio con sopra il loro alloggio non avrebbero la possibilità di farlo.

Questo potrebbe succedere anche nelle zone E, quindi chiedo alla Giunta e agli Assessori competenti di verificare all'interno del loro Assessorato la possibilità di intervento anche per la prima abitazione di chi ha il laboratorio, naturalmente non confondendo con il discorso di alloggio di servizio. So infatti che ci sono diverse leggi di finanziamento fra cui la legge 85 e la legge 33, ma queste finanziano l'alloggio di servizio, o meglio dovrebbero finanziare perché dalle ultime notizie mai alcuna struttura di servizio ai capannoni è stata finanziata. Chiedo pertanto alla Giunta di rivedere con attenzione questo settore e dare la possibilità a chi costruisce la prima abitazione di avere anche il mutuo in queste zone.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Il Consigliere Borre ha anticipato un po' tutti perché la necessità di una legge-quadro sulla casa era già nei programmi elettorali di 4 anni fa e abbiamo sentito dal Consigliere Borre e dall'Assessore che ci stiamo arrivando. Meno male! Per qualcuno sarà anche un vantaggio elettorale probabilmente...

Per me l'importante è che ci arriviamo e comunque che si cerchi di risolvere il problema della casa.

Non vorrei che si creassero delle false aspettative con questo provvedimento. Questo provvedimento sta solo a recuperare le condizioni perse in questi anni, da quando era in vigore il precedente regolamento; i 100 milioni di 5-6 anni fa sono 130 adesso, cioè si dà a chi prende questi soldi la diversità di costi che c'è per arrivare a ristrutturare la prima casa o ad acquistare la prima casa.

Voglio sottolineare che chi prende questo mutuo deve avere tanti altri soldi per arrivare o all'acquisto della prima casa o alla ristrutturazione di una casa e queste non sono le categorie basse della società. Diciamo che con questo regolamento si dà una mano a chi ha già delle possibilità, ma che non arriverebbe da solo ad avere una casa.

C'è stata, come diceva Borre, una discussione in III Commissione; erano state presentate anche altre proposte che sono state accantonate, ma quella che è stata accettata e che ritengo sia abbastanza utile è l'elevazione del limite massimo di età a 65 anni perché, in vista di un abbassamento degli anni in cui si può estinguere il mutuo, l'abbassamento dell'età in cui si può contrarre mi sembrava un po' strano. Fra l'altro, nell'altra legge si era messo il limite di 65 anni, qui invece si abbassava, pertanto non si capiva bene il perché di queste incongruenze di età. Mi rivolgo all'Assessore Riccarand che oggi mi ha risposto che bisognava innalzare il limite di età per risparmiare, qui invece nella legge si voleva abbassare l'età: allora decidiamoci, qual è l'età in cui si finisce una certa attività e se ne inizia un'altra.

Sono un po' dubbioso sul punto che il Consigliere Borre aveva perorato e che è passato, quello della possibilità di affittare l'alloggio dopo 5 anni dalla data di contratto del mutuo. Ricordo che il cittadino prende questi soldi dalla Regione per arrivare ad avere la prima casa; che poi dopo 5 anni vada ad affittare la casa e magari senza neanche denunciare l'affitto, anche se è vero che può essere cambiata la sua situazione, mi sembra un'incongruenza. Speriamo che siano tutti onesti, però ho dei dubbi che anche in questo campo avvengano delle speculazioni. Diciamo che nel complesso questa legge mi vede favorevole, pertanto la voterò.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (Aut) Avevo quasi intenzione di non intervenire perché probabilmente tutto quello che dirò sembrerà ripetitivo. Sono anni che parliamo di questi problemi, però inevitabilmente la politica della casa viene sempre affrontata in maniera parziale e non si è voluto o non si è avuto il coraggio di affrontare il problema nella sua complessità per dare una risposta concreta ai cittadini valdostani.

Il Consigliere Borre nel suo intervento ha richiamato l'Assessore Lavoyer, cosa che ha già fatto anche con altri assessori, ad assumersi l'impegno a presentare un progetto complessivo sulla politica della casa, e mi fa piacere, perché forse siamo rimasti i due portabandiera di questo discorso, anche se adesso da posizioni diverse.

Siamo ormai ad otto mesi dalla fine della legislatura e ancora dobbiamo fare questo richiamo! Non so se qualcuno ancora ci crede o meno agli impegni che sicuramente assumerà l'Assessore, il quale, essendo stato sollecitato, ci risponderà che ha già pronto un pacchetto di proposte pronte.

Mi auguro che finalmente i cittadini valdostani abbiano una proposta complessiva, che dia loro una risposta; ci credo poco, tenuto conto dei risultati fin qui ottenuti! E non lo dico adesso perché sono seduto sui banchi dell'opposizione, in quanto il problema "casa" l'ho sollevato in ogni occasione, anche quando sedevo sui banchi della maggioranza, poiché era un problema che avevamo chiesto di affrontare, unitamente a quello dell'occupazione, nel momento in cui avevamo sottoscritto il programma di maggioranza. Con tutti gli sforzi che si sono fatti, il problema dell'occupazione è un problema ancora irrisolto e credo che avremo modo di parlarne in un'altra sede, mentre per quanto riguarda il problema "casa" devo dire purtroppo che non siamo stati in grado - e l'Assessore ha la responsabilità diretta di questo dicastero - a portare in questo Consiglio una proposta complessiva.

Nel 1994, quando lì era seduto l'Assessore Ferrero, in occasione della legge n. 560 che riguardava la vendita degli alloggi, era stato sollevato lo stesso problema: all'epoca vennero presi impegni e fatte assicurazioni sulla presentazione di questa proposta complessiva.

Per quanto riguarda in modo specifico la legge n. 76, l'Assessore Ferrero, proprio per dare una risposta concreta alle spinte che venivano dal Consiglio, aveva portato in Giunta una delibera, la delibera n. 3384/94, con la quale si istituiva un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti della Finaosta, da rappresentanti del Centro Sviluppo, da personale dell'Assessorato, al quale venne affidato il compito di formulare una proposta modificativa, ma non senza aver prima fatto un'analisi approfondita sul territorio per verificare se la legge n. 76 dava ancora quelle risposte che avrebbe dovuto dare sin dal ?94. Siamo adesso nel ?97 e l'Assessore non parla di modifiche alla legge n. 76; ci porta invece una modifica del Regolamento della legge n. 76!

Si è parlato sempre dell'istituzione dell'Osservatorio regionale, si è riparlato della modifica della legge dello IACP, si è parlato dei progetti integrati, si è parlato anche di verificare le rispondenze che riguardavano la messa in atto sia della legge n. 39 che della legge n. 40. La legge n. 39 nessuno la contesta perché era corretto che venisse modificata. Ricordo, per chi non lo sapesse, che questa legge riguarda l'accesso, il canone, eccetera; è legittimo anche fare delle enfatizzazioni sul bilancio con cui ha chiuso quest'anno lo IACP ed è corretto fare pagare agli inquilini un canone adeguato, però credo che la politica non debba essere quella di portare gli inquilini che occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica a pagare quello che è il prezzo di mercato, semmai dovrebbe essere il contrario! Si dovrebbe cioè fare in modo che coloro che non occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica, abbiano la possibilità di accedere ad un alloggio a libero mercato, ad un prezzo adeguato.

Non capisco neanche l'atteggiamento del sindacato perché il Sunia dovrebbe difendere tutti gli inquilini e non solo una parte, invece mi sembra che abbia sempre tenuto un atteggiamento discriminatorio e settoriale. A questo proposito diremo qualcosa anche in futuro perché non credo che né il Sunia né gli altri sindacati debbano difendere solo una parte dei cittadini, ma debbano difendere tutti coloro che sono interessati alla casa.

Come dicevo prima, non sono fra coloro che vogliono fare demagogia o strumentalizzazione perché ritengo che vadano comunque adeguati i canoni degli alloggi però, l'adeguamento degli stessi, che è stato portato per molti casi oltre il 300 percento, mi sembra che non risponda alle situazioni verificatesi nel resto d'Italia, ma su questo saranno i cittadini ad esprimersi, e mi auguro che se ne ricordino l'anno prossimo quando andranno alle urne.

Per quanto riguarda la legge n. 40, che è quella della vendita, adesso parliamo dell'anno 1994, la legge regionale è stata fatta nel 1995, a tutt'oggi - e anche qui vorrei ricordare che erano stabiliti i tempi di attuazione di quella legge - a fine luglio ?97, non mi risulta che gli enti pubblici o gli enti proprietari abbiano venduto ancora un mattone rispetto a quelli che erano i programmi stabiliti dalla legge.

Non vorrei, anche qui, nel momento in cui si parlava di programmi di investimento e di reinvestimento, di costruzione non so se di 800 o 1000 alloggi entro una data determinata, non vorrei, come dicevo, che fosse anche questa una grossa presa in giro, perché credo che, per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 40, si sia ancora in alto mare! Mi risulta addirittura che il Comune di Aosta, per motivi catastali, non sia ancora in grado di avviare la procedura di vendita. Non so se questo è vero o meno; pregherei l'Assessore, in qualità di responsabile di questo dicastero, di informarci...

(... interruzione dell'Assessore Lavoyer, fuori microfono...)

... può anche darsi che mi abbiano riferito male, però non credo, Assessore, lei si informi bene e vedrà che è questa la situazione.

Termino qui il mio intervento, non so cos'altro dire, anche perché ho sollevato moltissime volte questi problemi con interrogazioni ed interpellanze. Anche la stampa è stata un po' assente perché il 13 giugno avevo mosso delle critiche a questa..., lo dico perché purtroppo non c'è stato un mezzo d'informazione che ha dato notizia di quel comunicato che noi come Riformisti avevamo fatto.

Può darsi che questo problema non sia interessante, può anche darsi che le cose che dice il sottoscritto o il suo Gruppo non interessino nessuno, però noi le abbiamo dette, e avremmo il piacere che almeno coloro che ci hanno mandati in quest'aula sapessero che ogni tanto apriamo la bocca perché spesso sono dell'avviso che non parliamo mai, che non ci interessiamo dei problemi. Mi augurerei che una volta tanto qualcuno si interessasse anche delle cose che vengono dette.

Ritengo che in questo Regolamento vi siano delle cose positive: dal punto tecnico vi sono delle modifiche positive, per me quello che vale è il discorso politico.

Ripeto, sono fortemente critico perché sono convinto che l'aumento di 20 milioni, che sono previsti per la ristrutturazione, non andrà all'utente ma andrà, ancora una volta, alle società immobiliari, così come è successo in passato; ricordo che, quando da 80 milioni si è passati a 100, il prezzo a metro quadro degli alloggi è subito dopo aumentato. D'altra parte credo che solo attraverso una politica generale della casa si possa dare veramente una risposta non solo agli utenti, ma anche a tutto il settore dell'edilizia. A mio avviso solo attraverso questo meccanismo si darebbe la possibilità di dare un grosso volano all'industria edilizia che in questo momento langue.

Langue anche perché i prezzi sono arrivati a delle altezze tali che non riescono più a trovare un mercato perché anche un cittadino valdostano che abbia un reddito medio-alto per acquistare un alloggio deve spendere dai 3 ai 400 milioni. Solo da questo si può capire come non è possibile che questa legge dia delle risposte.

L'Assessore sicuramente si impegnerà - anche perché lo ha richiamato il Consigliere Borre che è molto più autorevole del sottoscritto - e finalmente all'apertura del Consiglio ci darà quella risposta che attendiamo da circa 4 anni.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio, Lavoyer.

Lavoyer (ADP-PRI-Ind) Raccolgo l'autorevole sollecitazione del Presidente della III Commissione. Colgo anche l'occasione per ringraziare il gruppo di lavoro che citava prima il Consigliere Parisi che ha elaborato la bozza di regolamento perché questa è strettamente legata alla legge 76. Il regolamento infatti, è in attuazione della legge 76, non è una cosa a sé stante.

Non solo raccolgo la sollecitazione, ma posso confermare che abbiamo definito tutta una serie di interventi legislativi complessivi che vanno a dare se non una risposta immediata, quanto meno una risposta concreta al problema della casa.

È vero che queste proposte arrivano a fine legislatura, facevano comunque parte di questa maggioranza e ci impegneremo ad adempiere a questi impegni.

D'altro canto, il tema non è di facile soluzione, tutti questi provvedimenti che formano quello che sottolineava prima il Consigliere Parisi, il pacchetto casa, sono stati oggetto di mediazione e di confronto con le categorie sindacali e con gli operatori del settore.

Non posso che sottolineare l'impegno della Giunta e probabilmente già in uno dei primi Consigli alla ripresa dei lavori arriveranno tutti questi provvedimenti per l'esame da parte del Consiglio degli stessi.

Devo sottolineare che il Consigliere Parisi è come al solito un po' indisciplinato perché è andato un po' fuori tema: oggi discutiamo del regolamento invece lui ha discusso della legge 40, della legge 39 eccetera.

(... interruzione del Consigliere Parisi, fuori microfono...)

... per quanto attiene la sollecitazione del Consigliere Borre, anche su delega del collega Mafrica, c'è l'impegno da parte della Giunta di rivedere i problemi legati al sostegno finanziario ai nuclei abitativi inseriti nelle zone D; anche all'interno della Commissione mi pare che l'indirizzo fosse quello, più che l'inserimento nel regolamento, di verificare la possibilità di una modifica dell'attuale legge di finanziamento alle imprese industriali e alle imprese artigianali nelle zone D.

Direi che il provvedimento che si sottopone all'approvazione del Consiglio è un provvedimento molto importante, che è il frutto di un esame approfondito, dove tutte le categorie interessate hanno potuto dare il loro contributo.

Ho chiesto la parola prima della chiusura della discussione generale perché, a seguito del testo di legge elaborato dalla Commissione, gli uffici hanno fatto l'ultimo esame e hanno proposto un emendamento che va a modificare tre articoli. Si tratta di emendamenti più che altro di tipo tecnico.

Il primo modifica il comma 1 dell'articolo 24, che riguarda i termini e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento; l'articolo era generico su a chi doveva essere indirizzata questa documentazione, l'emendamento precisa che la domanda va indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Il secondo è una precisazione su chi rilascia la certificazione comunale; in base anche alle modificazioni della legge Bassanini, non è più il sindaco che rilascia l'abitabilità, bensì l'organo comunale competente.

Il terzo è una modificazione, riferita all'articolo 7, del comma 2 che nel regolamento ha modificato il riferimento all'articolo 7, comma 1, lett. d) che era stato stralciato dal regolamento precedente.

Presidente Se non ci sono altri interventi, chiudo la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato nel testo licenziato dalla III Commissione. Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 21:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente All'articolo 24 c'è l'emendamento dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

1. La domanda per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 76/1984 e al presente regolamento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, tra il 20 marzo e il 20 giugno e tra il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo così emendato:

Articolo 24 (Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

1. La domanda per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla legge regionale 76/1984 e al presente regolamento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, tra il 20 marzo e il 20 giugno e tra il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

2. Nell'ipotesi in cui il termine di scadenza previsto coincida con i giorni festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di scadenza previsti al comma 1.

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente All'articolo 25 c'è l'emendamento dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento La lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

b) certificato di abitabilità o, in mancanza, dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo così emendato:

Articolo 25 (Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento)

1. La domanda, redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificato plurimo contestuale di cittadinanza, residenza e stato di famiglia;

b) certificato storico di residenza, in caso di variazioni della stessa nel periodo utile ai fini dell'accesso al mutuo o dell'attribuzione del punteggio relativo;

c) copia dei modelli presentati ai fini della denuncia dei redditi delle persone fisiche e dell'imposta comunale sugli immobili;

d) ogni altra documentazione attestante situazioni previste dall'articolo 26 per l'attribuzione del punteggio;

e) copia della sentenza di separazione nel caso di coniugi legalmente separati.

2. Per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, è richiesta, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) certificazione attestante la proprietà in capo al richiedente dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato, nel caso di recupero;

b) copia autenticata dell'ultimo progetto e/o progetto di variante concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) copia autenticata della concessione edilizia e eventuali varianti e/o autorizzazioni edilizie;

d) dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale di una domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

e) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

f) documentazione catastale;

g) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

3. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati è richiesta in duplice copia la seguente documentazione:

a) atto di compravendita o contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

c) certificato di abitabilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore e acquirente definiti dall'articolo 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione è richiesta, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di finanziamento e relativa concessione edilizia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore ed acquirente, definiti all'articolo 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, a completamento della documentazione richiesta ed entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, devono essere prodotti, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo, i seguenti documenti:

a) copia completa dell'accatastamento;

b) certificato di abitabilità o, in mancanza, dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato con provvedimento della Giunta regionale in caso di sopravvenuti, gravi e documentati motivi.

7. La documentazione richiesta ai sensi dei commi 3 e 4 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo.

8. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero, sono ammesse a mutuo anche le domande in cui l'area o il fabbricato da recuperare siano posseduti per quote di comproprietà in capo al richiedente ed altri membri del nucleo familiare, o siano gravate da usufrutto a favore di componenti il nucleo familiare del richiedente stesso. È ammessa altresì la comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata venga presentato entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la revoca del mutuo.

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente All'articolo 30 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento Il comma 4 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo così emendato:

Articolo 30 (Provvidenze a favore degli emigrati)

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati).

2. Agli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al cinquanta per cento dell'ammontare previsto dall'articolo 3, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, lett. b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste dall'articolo 2, alle condizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e ad essi si applicano le disposizioni previste dagli articolo 9 e 10.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 31:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 32:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 33:

Presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi per dichiarazione di voto.

Parisi (Aut) Volevo solo giustificare la nostra astensione su questo regolamento che non è altro che la conseguenza del discorso che ho fatto.

(... interruzione del Consigliere Borre, fuori microfono...)

... sì, è il noi maestatis...

Volevo solo dire che dopo una serie di osservazioni che ho fatto, ma che riguardano l'aspetto complessivo politico, l'astensione non poteva essere altro che una conseguenza di quello che ho detto.

Mi auguro che l'Assessore, così come si è impegnato, porti in autunno quel pacchetto di proposte in modo che finalmente possiamo in questo Consiglio discutere di una proposta complessiva per quanto riguarda la politica della casa. Volevo solo giustificare la nostra astensione.

Presidente Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso:

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 2 (Aloisi e Parisi)

Il Consiglio approva