Oggetto del Consiglio n. 329 del 30 settembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 329/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 212, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 238, in data 25 giugno 1976, concernente: "Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore", come da relazione trasmessa ai Signori Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, prot. n. 652:
Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato non vistato il disegno di legge regionale n. 212, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 238, in data 25 giugno 1976, con delle osservazioni di carattere finanziario in ordine al limite massimo di spesa derivane dalla revisione annuale dei contributi di cui trattasi, alla copertura relativa al maggior onere, mediante l'utilizzo dell'incremento delle entrate tributarie regionali, e sulla utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste per la copertura di oneri pluriennali.
In relazione alle predette osservazioni, la Giunta propone la sostituzione dei seguenti articoli:
Art. 4
Per gli anni successivi il contributo di cui all'articolo 1 costituirà spesa corrente della Regione, sarà soggetto a revisione annuale e sarà adeguato alle variazioni incrementative dei costi in funzione dei nuovi oneri comunque derivanti.
La copertura del relativo maggior onere sarà assicurata dal normale incremento delle entrate tributare di pertinenza della Regione di cui al capitolo 13 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
Cap. 13 "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065" - L. 70.000.000
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Cap. 481 "Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" - L. 370.000.000
Variazione in diminuzione:
Cap. 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - L. 300.000.000
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista.
Il Consigliere CHANU annuncia il voto contrario del Gruppo dei Democratici Popolari, ritenendo che il problema dei trasporti debba essere affrontato in maniera globale.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli sedici e voti contrari dodici espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articoli 5 e 6
Si dà atto che gli articoli 5 e 6 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciassette e voti contrari dodici espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli e gli emendamenti agli articoli 4 e 5 del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trenta;
Voti favorevoli: sedici;
Voti contrari: quattordici.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, nel nuovo testo sottoriportato, il disegno di legge regionale concernente: "Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore".
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Disegno di legge regionale n. 212
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA IN CONSEGUENZA DELLA PEREQUAZIONE CONTRATTUALE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per consentire, anche per l'anno 1976 e successivi, l'attuazione contrattuale in sede regionale del Protocollo d'intesa, convenuto per il periodo 1 luglio 1974, 31 dicembre 1975, tra il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti dalle Imprese private che gestiscono autolinee in concessione ed applicano il contratto ANAC, allo scopo di mantenere la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore ed al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei detti pubblici servizi, la Regione Valle d'Aosta concede alle imprese medesime un contributo annuo pari a lire 3.068.160 per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1976.
Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nell'anno.
Art. 2
Il contributo di cui al precedente articolo è concesso alle imprese:
- che applichino il contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 10.11.1975 per l'attuazione del Protocollo d'intesa;
- abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed osservate le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali.
Art. 3
La misura del contributo per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e sarà erogata in rate trimestrali anticipate, sulla base dei dati del trimestre precedente, con liquidazione nei primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre precedente.
La concessione dei contributi di cui al precedente comma, nonché l'impegno e la liquidazione delle relative spese, saranno deliberati dalla Giunta regionale.
A tale scopo le aziende stesse dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda in bollo diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o sede di impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il contratto di lavoro di cui agli articoli 1 e 2;
2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nei libri matricola dell'impresa o della sede di impresa distinti per trimestre, a partire dal 1 gennaio 1976.
Per gli anni successivi si procederà annualmente alla presentazione al Presidente della Giunta regionale di analoga domanda, entro il giorno 15 del mese di gennaio, con inoltro trimestrale degli elenchi del personale secondo la procedura di cui al punto 2.
Art. 4
Per gli anni successivi il contributo di cui all'articolo 1 costituirà spesa corrente della Regione, sarà soggetto a revisione annuale e sarà adeguato alle variazioni incrementative dei costi in funzione dei nuovi oneri comunque derivanti.
La copertura del relativo maggior onere sarà assicurata al normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al capitolo 13 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
Cap. 13 "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065" - L. 70.000.000
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Cap. 481 "Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" - L. 370.000.000
Variazione in diminuzione:
Cap. 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - L. 300.000.000
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
