Oggetto del Consiglio n. 327 del 30 settembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 327/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno 1975, delle aliquote di cu all'art. 2 lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 200, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 237, in data 15 giugno 1976, concernente: Revisione, per l'anno 1975, delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27", come da relazione trasmessa ai Consiglieri con lettera in data 28 settembre 1976, prot. n. 652:
Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato non vistato il disegno di legge regionale n. 200, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 237 in data 25 giugno 1976, rilevando, in base all'art. 136 del Regolamento della contabilità generale dello Stato, l'inidoneità dell'utilizzazione del fondo di riserva per spese impreviste per la copertura degli oneri pluriennali quali quelli recati dal provvedimento in esame.
La Giunta propone pertanto, la sostituzione del testo dei seguenti articoli:
Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 49 milioni, graverà sul capitolo 481 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976. La copertura della maggiore spesa è assicurata dall'accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 13 del bilancio stesso.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 13 "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065" - L. 49.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 481 "Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori" - L. 49.000.000
Il Vice Presidente CHABOD sottopone subito all'attenzione del Consiglio una ulteriore proposta di modificazione del testo dell'art. 3 che rimarrebbe così formulato:
"Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 49 milioni, graverà sul capitolo 481 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. La copertura della maggiore spesa per l'anno finanziario 1976 e per gli esercizi successivi è assicurata dall'accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 13 del bilancio stesso e dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al predetto capitolo o ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per l'esercizio 1977 e successivi."
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che il Consiglio è ora chiamato al riesame di nove disegni di legge, tutti rinviati non vistati dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con motivazioni, talvolta, assai poco rilevanti.
Precisa che questa presunta recrudescenza nei controlli sull'attività legislativa è semplicemente dovuta al fatto che i provvedimenti in questione sono stati trasmessi all'organo di controllo durante il periodo delle vacanze estive e, causa l'assenza di alcuni funzionari, si è verificata la meccanica applicazione di alcune direttive impartite dai ministeri, soprattutto in materia finanziaria.
Confida pertanto che il riesame dei disegni di legge in questione possa consentire il superamento di tali difficoltà.
Il Consigliere DOLCHI, riferendosi all'insieme dei provvedimenti legislativi da riesaminare, fa osservare che i Consiglieri hanno appreso dalla stampa la notizia dei numerosi rinvii di deliberazioni da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, senza ricevere alcuna comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio che, invece, avrebbe dovuto informare tempestivamente tutti i Consiglieri, nonostante il periodo di vacanza dei lavori dell'Assemblea.
Fatta questa premessa fa rilevare che, qualora non si voglia riconoscere una incapacità burocratico-formale degli organi regionali nella stesura delle proposte, il comportamento del Presidente della Commissione di Coordinamento, nella sua qualità di rappresentante del governo, può denotare l'esistenza di una volontà antiautonomistica degli organi centrali, volontà che deve essere fermamente combattuta da tutte le forze politiche e sociali operanti nella Regione.
Per questi motivi e per dare maggiore incisività alle manifestazioni di volontà degli organi regionali avanza, a nome del Partito comunista, la proposta di un accordo di fine legislatura che possa raccogliere la più ampia partecipazione di consensi, provenienti anche da coloro che, nella recente consultazione elettorale del 20 giugno, hanno chiaramente manifestato la necessità di un ingresso del Partito comunista stesso nell'area di governo.
Il Consigliere CHANU, in merito ai numerosi rinvii da parte dell'organo di controllo, ritiene che le due ipotesi avanzate al riguardo dal Consigliere Dolchi circa l'esistenza di una volontà antiautonomistica del potere centrale da un lato ed alcune carenze dell'apparato regionale dall'altro, possano trovare un punto di sintesi.
Infatti l'esistenza, sia pure in modo latente, di una volontà antiautonomistica ed accentratrice del governo, può certamente trovare il modo di esplicarsi, con possibilità di giustificazione, a causa di alcune carenze dell'apparato regionale, carenze che si possono riconoscere in un funzionamento anomalo delle Commissioni consiliari, in ingiustificate latitanze della Giunta regionale, sempre restia a manifestare la propria volontà, ed infine nella mancanza di un servizio legislativo regionale che controlli e coordini con una efficace azione di sintesi tutti i progetti di legge presentati al Consiglio e provenienti dai più disparati settori dell'Amministrazione regionale.
Il Presidente della Giunta regionale ANDRIONE, in risposta alle osservazioni formulate, nel respingere l'ipotesi dell'esistenza di una volontà di boicottaggio, da parte degli organi centrali dello Stato, ribadisce la propria opinione circa l'esistenza di taluni intralci di carattere burocratico, dal momento che alcuni dei disegni di legge rinviati, sono del tutto simili a provvedimenti legislativi che, in precedenti occasioni non avevano sollevato rilievi di legittimità.
Il Consigliere BORDON, a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, solidarizza con il Presidente della Giunta sostenendo che i rilievi e le critiche fin qui formulati sono stati determinati dalla necessità di mantenimento del ruolo dell'opposizione, dal momento che, nei tempi passati, allorquando il ruolo delle parti politiche era invertito, in occasioni analoghe il dibattito consiliare aveva il medesimo svolgimento.
Conclude poi il suo intervento soffermandosi su un articolo, a suo dire tendenzioso, apparso sulle pagine locali di un quotidiano, nel quale si dà ampia notizia dell'avvenuta reiezione, da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, dei dieci provvedimenti legislativi, tralasciando di ricordare che il Consiglio regionale, prima della pausa estiva, aveva approvato ben ventiquattro progetti di legge e che, pertanto, qualche piccola imperfezione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario, può trovare giustificazione nella cospicua attività legislativa del Consiglio stesso.
Il Consigliere MONAMI avanza dubbi sulla legittimità dell'iter seguito dai disegni di legge per i quali viene proposta la riapprovazione con modificazioni, senza peraltro aver udito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
Quindi, dopo aver rilevato con rammarico, che l'importante proposta politica, testé avanzata dal Capo Gruppo comunista, non è stata neppure presa in considerazione dalla maggioranza, annuncia, sulla riapprovazione del disegno di legge in esame, il voto contrario del Gruppo del PCI.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE dichiara di aver preso atto della proposta avanzata dal Consigliere Dolchi, ma di non poter dare una risposta immediata, trattandosi di argomento che merita la più attenta considerazione.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari dodici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articoli 2,3,4 e 5
Si dà atto che agli articoli da 2 a 5 sono approvati con voti favorevoli diciotto e voti contrari tredici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli e gli emendamenti agli articoli 3 e 4 del disegno di legge regionale in esame sino stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
Voti favorevoli: diciassette;
Voti contrari: quattordici.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, nel nuovo testo sottoriportato, il disegno di legge regionale concernente: "Revisione, per l'anno1975, delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27".
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Disegno di legge regionale n. 200
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: REVISIONE, PER L'ANNO 1975, DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1975 sono stabilite fino ad un massimo di:
- L. 121 per autobus/Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt 800;
- L. 211 per autobus/Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.
Art. 2
La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.
Art. 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 49 milioni, graverà sul capitolo 481 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. La copertura della maggiore spesa per l'anno finanziario 1976 e per gli esercizi successivi è assicurata dall'accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 13 del bilancio stesso e dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al predetto capitolo o ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per l'esercizio 1977 e successivi.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 13 "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f), del primo comma, del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065" - L. 49.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 481 "Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori" - L. 49.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle 13,05 e che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 16,30.
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