Oggetto del Consiglio n. 2616 del 11 giugno 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1997
OGGETTO N. 2616/X Subconcessione, sino al 26 maggio 2013, alla ditta Menegolla Giuseppe, di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in comune di Courmayeur, ad uso idroelettrico.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che:
a) con D.P.G.R. n. 578 in data 27 maggio 1983 è stata rilasciata, alla ditta Menegolla Giuseppe la subconcessione di derivare dalla Dora Baltea, in comune di Courmayeur, moduli medi 12,50 di acqua per produrre, sul salto di metri 17,33 la potenza nominale media di KW. 212,377;
b) con D.P.G.R. n. 372 in data 27 aprile 1995 sono state autorizzate, in via di sanatoria, le varianti apportate alla derivazione assentita con il D.P.G.R. sopra menzionato, accertate in sede di collaudo, per effetto delle quali, rimanendo invariata la portata media derivata di moduli 12,50, la potenza nominale media dell'impianto è passata da KW. 212,377 a KW. 229,387.
Accertato che con domanda in data 20 ottobre 1990, integrata successivamente dalla relazione tecnico-idrologica in data 29 settembre 1992, la ditta Menegolla Giuseppe ha chiesto all'Amministrazione regionale l'integrazione della portata di concessione di moduli 12,50 con moduli 13,50, per complessivi moduli medi 26,00 e massimi 32,50, per il potenziamento del proprio impianto idroelettrico.
Rilevato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Claudio Cretier, prevede semplicemente l'aumento della portata da derivare, con ammodernamento del macchinario esistente (gruppo turbina-generatore) lasciando sostanzialmente invariate le opere di presa e di restituzione, per cui la medesima è stata sottoposta a breve istruttoria, limitatamente alle varianti introdotte, ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, trattandosi di varianti non sostanziali.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 4101 in data 8 marzo 1996, ha rilasciato il proprio nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 1120 in data 3 aprile 1996, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge 12 luglio 1993 n. 275;
- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota n. 955 in data 15 maggio 1996, ha fatto presente di non avere alcuna particolare osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 342/1965, circa la domanda sopraddistinta;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9105 in data 17 novembre 1994 è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di potenziamento dell'impianto idroelettrico, subordinandola all'osservanza delle seguenti condizioni:
a) sia garantito un minimo deflusso vitale a valle delle opere di presa di 900 lt/sec.;
b) non siano ostacolate le migrazioni dell'ittiofauna, fermo restando che nei periodi di magra tutta l'acqua sia convogliata nel tratto di alveo non interessato dall'opera di presa;
- con ordinanza n. 210 in data 22 ottobre 1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 4 novembre 1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Courmayeur e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia ed alla ditta Menegolla Giuseppe.
La pubblicazione presso il Comune di Courmayeur, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle associazioni irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli di due esposti datati 18 novembre 1996 e 13 novembre 1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) i manufatti per la derivazione e la restituzione dell'acqua dovranno essere dotati di appositi edifici idonei alla misurazione della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica;
È inoltre pervenuta una nota del Consorzio regionale Pesca con la quale viene richiesto di esaminare la possibilità di prevedere l'inserimento nel disciplinare di subconcessione, di un contributo di lire 500.000 annue, indicizzate ISTAT, da versare da parte del subconcessionario al Consorzio Pesca, quale contributo per ripopolamento ittico, in considerazione dell'impoverimento di portata della Dora Baltea, nel tratto sotteso dalla derivazione.
Rilevato che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione dovrà essere dotato di paratoia regolata in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione ed inoltre, poiché l'impianto è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, non sono da temere turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni irrigue, sono state inserite nel disciplinare di subconcessione. In merito alla richiesta del Consorzio regionale Pesca, ritenendo la medesima congrua e tendente ad indennizzare i danni arrecati al patrimonio ittico dalla derivazione in oggetto, apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 5 dicembre 1996 ed alla medesima, oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, è intervenuto il signor Menegolla Giuseppe, titolare della richiesta di subconcessione, il quale ha preso atto degli esposti presentati e, in merito alla richiesta avanzata dal Consorzio Pesca, ha dichiarato di ritenere la medesima eccessiva in rapporto alla sottrazione d'acqua effettuata nel tratto di Dora interessato dalla derivazione ed ha proposto, in via principale, che la richiesta di lire 500.000 non venga accolta e, in via subordinata, che tale cifra venga dimezzata. I convenuti, di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto.
Tenuto inoltre presente che:
- l'acqua viene derivata sfruttando il rigurgito provocato da una briglia posta qualche metro a valle del manufatto di derivazione, che comprende una paratoia piana, seguita subito a valle da una soletta, a cavallo del canale, che fa anche da supporto ad una battuta fissa;
- la paratoia piana, scorrendo in senso verticale, è in grado di modulare la portata del canale di derivazione;
- una seconda modulazione avviene mediante la paratoia automatica collegata ad un dispositivo a galleggiante che ne comanda l'apertura non appena il livello d'acqua è tale da innescare il deflusso sullo sfioro laterale, garantendo in tal modo che i livelli ed i conseguenti deflussi, si mantengano solo per pochi istanti al di sopra del livello di taratura;
- non è prevista la sostituzione dell'esistente condotta forzata, che convoglia il flusso idrico dal dissabbiatore e relativa vasca modulatrice alla camera di carico a pelo libero;
- essendo l'esistente corpo di fabbrica già predisposto per l'installazione di un nuovo gruppo produttivo, non è necessaria la costruzione di un nuovo edificio;
- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nello sfioratore della vasca di carico a quota 1165,25 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1146,532 m.s.m. è di metri. 18,718. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 26,00, risulta di: 2600 x 18,718: 102 = KW. 477,125.
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 32,50 e medi 26,00, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) l'opera di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione della Dora Baltea ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime, essendo stato correttamente previsto il rilascio del minimo deflusso vitale ammontante a 900 litri/secondo, così come imposto nella deliberazione di Giunta n. 9105 in data 17 novembre 1994 relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale;
6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 5123 del 17 marzo 1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 del 8 novembre 1956;
Vista la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed in esecuzione della medesima;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.
Delibera
1) di subconcedere, sino al 26 maggio 2013, data di scadenza dell'originaria subconcessione assentita con D.P.G.R. n. 578 in data 27 maggio 1983, alla ditta MENEGOLLA Giuseppe, con sede in Courmayeur, di derivare dalla sponda sinistra della Dora Baltea, in comune di Courmayeur, moduli massimi 32,50 (litri al minuto secondo tremiladuecentocinquanta) e medi 26,00 (litri al minuti secondo duemilaseicento) di acqua per produrre, sul salto invariato di metri 18,718, la potenza nominale media annua di KW. 477,125 nell'esistente centrale ubicata in località Dolonne del comune di Courmayeur;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di approvare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del titolare della richiesta di subconcessione;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 2.535.230 (duemilionicinquecentotrentacinquemiladuecentotrenta) ad integrazione delle somme di lire 1.114.555 e lire 1.232.875 già versate a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, corrispondente alla mezza annualità del canone relativo alla potenza di KW. 477,125, somma che verrà restituita, ove nullaosti, al termine della subconcessione;
b) lire 119.750 (centodiciannovemilasettecentocinquanta) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, che la ditta Menegolla Giuseppe dovrà continuare a corrispondere all'Amministrazione regionale il canone annuo che già corrisponde sulla potenza di KW. 229,387 di cui al D.P.G.R. n. 372 in data 27 aprile 1995 e che dovrà inoltre provvedere a corrispondere di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, il canone annuo di lire 5.070.455 (cinquemilionisettantamilaquattrocentocinquantacinque), somme da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.
Allegato
(...Omissis...)
Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:
Presenti: 27
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Chiarello)
Il Consiglio approva