Oggetto del Consiglio n. 2615 del 11 giugno 1997 - Verbale
OGGETTO N. 2615/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA, ALLA COOPERATIVA HAUTCHARVENSOD, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL LAGO DELL'ECHO, IN COMUNE DI CHARVENSOD, AD USO IDROELETTRICO.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che con domanda in data 06.04.1989 la Cooperativa "Haut-Charvensod" ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal Lago dell'Echo, in comune di Charvensod moduli max 0,34 e minimi 0,15 di acqua per produrre, sul salto di mt. 163, la potenza nominale alla massima portata di Kw. 31 ed una potenza di concessione di Kw. 17 da utilizzare a servizio del Rifugio Arbolle.
Precisato che la domanda, corredata da progetto in data 10.02.1989 a firma ing. Silvano Meroi, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota prot. n. 11657 in data 19.11.1991, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota prot. SOR in data 29.01.1992 ha fatto presente di non aver alcuna osservazione da formulare ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965 circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 06.04.1989 della Cooperativa "HautCharvensod" è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 11 in data 15.04.1992 e riprodotto nel n. 148 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 25.06.1992 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza n. 162 in data 11.05.1993 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 28.06.1993 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Charvensod e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia ed alla Coop. "Haut-Charvensod";
- la pubblicazione presso il Comune di Charvensod, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte dell'Associazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 23.06.1993 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il Lago dell'Echo, tramite il Torrente Comboé, è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Precisato che il canale di derivazione, come stabilito nell'art. 6 del disciplinare di subconcessione dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente ed è sprovvisto di vasca di carico, per cui non sono da temere turbamenti al regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione, le precisazioni richieste dalla citata Associazione Irrigua sono state inserite nell'art. 8 del disciplinare di subconcessione.
Rilevato inoltre che il nulla-osta militare è stato rilasciato con nota n. FR/450/62100/GDA in data 06.07.1993 dal Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino, in quanto l'impianto di cui si tratta non interferisce con interessi demaniali, né con vincoli militari concernenti la difesa del territorio.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 28.07.1993 ed alla medesima, oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Imperial Eusebio Presidente della Cooperativa Haut-Charvensod, Antonioli Renato, vice-sindaco del Comune di Charvensod, l'Ing. Meroi Silvano, progettista delle opere ed il Geom. Milani Sergio dell'Assessorato dell'Ambiente, i quali, di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti di massima alle rappresentazioni grafiche di progetto. In tale occasione il Sig. Imperial ha comunicato che la derivazione verrà esercitata esclusivamente nel periodo estivo e precisamente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. Sempre in tale occasione, il rappresentante dell'Assessorato dell'Ambiente ha chiesto che venga salvaguardato il livello minimo del lago, che i lavori di captazione ed adduzione vengano eseguiti a regola d'arte con il ripristino dei siti e che vengano rilasciati, a valle dell'opera di presa, i due terzi della portata del torrente, a valle dell'emissario del Lago dell'Echo.
Precisato che, come fatto presente anche dal progettista Ing. Meroi in sede di visita di istruttoria, il livello del lago, data la tipologia dell'opera di presa, non subirà oscillazioni superiori a 30 cm., variazione che può ritenersi compresa entro limiti accettabili, se confrontata con le normali variazioni stagionali di livello del lago stesso.
Visto inoltre che l'ufficio Dighe dell'Assessorato dei LL.PP., appositamente interpellato per esprimere un parere eventuale, ai sensi della Legge regionale n. 24 del 17.06.1992, ha comunicato che l'impianto, date le sue caratteristiche, non rientra tra quelli soggetti alle procedure previste dalla citata legge.
Tenuto presente che:
- l'opera di presa sarà ubicata in corrispondenza dell'emissario del lago, a quota 2700 m.s.m. e consisterà in un canale di pietra che convoglierà le acque in un pozzetto munito di paratoia di ingresso, provvisto, sul fondo di filtro di presa e successiva saracinesca;
- lateralmente alla presa del lago verrà realizzato uno stramazzo da 1 mt. per il rilascio e la verifica del deflusso minimo vitale;
- la condotta forzata sarà costituita da una tubazione in PEAD DN 180 PN 10/16 della lunghezza di circa 880 metri, completamente interrata, e collegherà il pozzetto di carico con l'edificio di produzione;
- il fabbricato della centrale avrà le dimensioni di metri 5,00 x 4,00 x h. 2,30, sarà parzialmente interrato e rivestito con muratura in pietrame e malta nelle parti in vista. Al suo interno verranno installate le apparecchiature di generazione e di controllo;
- dopo l'utilizzazione, le acque verranno integralmente restituite nel lago di Arbolle, a circa quota 2537 m.s.m.;
- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nel lago dell'Echo, a quota 2701,40 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 2537,44 m.s.m. è di mt. 163,96. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 0,25, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, che rappresenta una portata media annua di: 122/365 x 0,25 = moduli 0,0836, risulta:
8,36 x 163,96 : 102 = Kw 13,44
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, nella misura max. di mod. 0,34 e media di mod. 0,25, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 11 litri/secondo;
6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del lago dell'Echo ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
7) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 1913 del 29.03.1994 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 del 08.11.1956;
Vista la Legge n. 36 del 05.01.1994;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed in esecuzione della medesima;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.
Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;
Con voti favorevoli: ventisei (presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO);
DELIBERA
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla Cooperativa Haut-Charvensod, con sede in Charvensod giusta la domanda presentata in data 06.04.1989, di derivare dal Lago dell'Echo, in comune di Charvensod, a quota 2700 m.s.m., nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, moduli max. 0,34 (litri al minuto secondo trentaquattro) e medi 0,25 (litri al minuto secondo venticinque) di acqua per produrre, sul salto di metri 163,96, la potenza nominale media annua di Kw. 13,44, da destinare agli usi domestici del Rifugio Arbolle, ubicato in località laghi di Arbolle del Comune di Charvensod, di proprietà della cooperativa subconcessionaria;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di approvare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Cooperativa Haut-Charvensod;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 137.550 (centotrentasettemilacinquecentocinquanta) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 275.100 (duecentosettantacinquemilacento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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