Oggetto del Consiglio n. 2588 del 21 maggio 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2588/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 11.500.000 AL GRUPPO CINOFILO VALLE D'AOSTA NELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 10° ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA, IN PROGRAMMA AD AOSTA IL 14 SETTEMBRE 1997. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Il Gruppo Cinofilo Valle d'Aosta, ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione della 10^ Esposizione nazionale canina, in programma ad Aosta, il 14 settembre 1997;

Alla manifestazione è prevista la partecipazione di oltre 450 espositori con più di 100 razze canine ufficialmente riconosciute, provenienti da numerose regioni italiane e dall'estero;

Alla richiesta sopra specificata è stato allegato il preventivo delle spese che ammonta a complessive Lire 38.000.000, così dettagliate:

USCITE

- omologazione mostra e assicurazione RC Lire 800.000

- competenze ENCI per iscrizioni e stampati vari Lire 2.600.000

- rimborsi spese ai giudici Lire 4.500.000

- rimborsi spese per Commissari ring Lire 3.000.000

- noleggio gabbie per alloggiamento cani Lire 3.500.000

- stampa materiale vario Lire 5.500.000

- ospitalità varia Lire 6.000.000

- spese affissione e postali Lire 1.100.000

- noleggio impianto sonoro Lire 2.500.000

- premiazioni Lire 6.000.000

- spese varie per allestimento mostra Lire 2.500.000

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Totale spese previste Lire 38.000.000

Si dà atto che l'Ufficio regionale per il turismo, ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi di interesse turistico promozionale;

Si ritiene pertanto di aderire alla richiesta del Gruppo Cinofilo Valle d'Aosta mediante la concessione di un contributo di Lire 11.500.000, pari al 30% circa delle spese previste per l'organizzazione dell'iniziativa in questione;

Si dà atto inoltre che il contributo in questione è riferito al raggiungimento dell'obiettivo 3207 "Programmazione e gestione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni promozionali", del bilancio di gestione per l'anno 1997 e triennio 1997/1999;

Vista la legge regionale 24 giugno 1992, n. 31;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in data 30 dicembre 1996 e n. 317 in data 3 febbraio 1997, nonché la circolare applicativa n. 7 del 6 febbraio 1997 (prot. n. 320/SGT);

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo dell'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo fino ad un massimo di Lire 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) a favore del Gruppo Cinofilo Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Via Losanna, 17 - P.I. 00526290077, e comunque in percentuale non superiore al 30% delle spese effettivamente sostenute e regolarmente giustificate per l'organizzazione e l'effettuazione della 10^ Esposizione nazionale canina, in programma ad Aosta, il 14 settembre 1997;

2) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 11.500.000 (undicimilionicinquecento- mila), con imputazione al cap. 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1997 ("Contributi e sussidi ad istituzione e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"), riferimento dettaglio n. 3015, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta del Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport, a manifestazione avvenuta e previa presentazione del bilancio consuntivo corredato da idonei giustificativi di spesa;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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