Oggetto del Consiglio n. 2557 del 7 maggio 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1997
OGGETTO N. 2557/X Proposta di legge: "Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali".
Articolo 1 1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta, di seguito denominata associazione, costituita per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ha visto i consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'autonomia regionale;
b) contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione autonoma mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;
c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il Consiglio regionale e gli altri organi regionali, tutelandone gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;
d) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sull'attività legislativa e amministrativa della Regione;
e) offrire, alle famiglie dei consiglieri deceduti, assistenza nei loro rapporti con il Consiglio regionale.
2. I consiglieri regionali in carica possono partecipare all'attività dell'associazione e collaborare per il raggiungimento delle sue finalità.
3. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.
Articolo 2 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono:
a) favorire, anche con appositi contributi finanziari, le manifestazioni e le attività culturali promosse dall'associazione;
b) chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione di manifestazioni e di attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.
Articolo 3 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il supporto organizzativo ritenuto necessario all'espletamento dei compiti dell'associazione.
2. All'associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego di tutte le somme ricevute.
Articolo 4 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione, per uso degli associati, il Bollettino ufficiale e le altre pubblicazioni edite dalla Regione.
Articolo 5 1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompreso negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).
Presidente Qualcuno chiede la parola?
Si può passare all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
