Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2547 del 7 maggio 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1997

OGGETTO N. 2547/X Disegno di legge: "Modificazioni alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico".

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge dà attuazione alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Articolo 2 (Piano generale)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione effettua un censimento delle subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico in atto nel territorio regionale, evidenziandone in particolare la scadenza, ed individua le ulteriori derivazioni che potrebbero essere sfruttate nel rispetto della legislazione vigente.

2. Sulla base delle risultanze di cui al comma 1, e considerando le disposizioni di cui agli articoli seguenti, è elaborato un nuovo piano generale ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

3. Per definire il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, promuove un accordo con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. I rappresentanti della Giunta regionale, nel numero stabilito dall'accordo di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta stessa nel proprio seno ovvero tra i funzionari regionali o anche tra persone esterne dotate di riconosciuta professionalità nel settore. In quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

Articolo 3 (Subconcessioni)

1. Per il rilascio di nuove subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico la Regione non riconosce diritti di prelazione o di preferenza ulteriori e diversi da quelli previsti dall'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. Alla scadenza delle utenze di grandi derivazioni di acque pubbliche per forza motrice ovvero nei casi di rinuncia o di decadenza, la Regione subentra nelle concessioni ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, dello Statuto speciale, esercitando i poteri di pertinenza dello Stato di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 1775/1933.

3. Gli stessi poteri di cui al comma 2 sono esercitati dalla Regione alla scadenza delle subconcessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico dalla medesima accordate ovvero nei casi di rinuncia o di decadenza di dette subconcessioni.

4. Le acque di cui ai commi 2 e 3 possono essere subconcesse dalla Regione a soggetti abilitati alla produzione di energia elettrica da fonte idraulica. Ai fini del rilascio di tali subconcessioni, la Regione non riconosce alcun diritto di prelazione, di preferenza, di subingresso automatico, di prolungamento, di rinnovo o di fissazione di una nuova scadenza.

5. Contestualmente alla subconcessione, la Regione accorda al subconcessionario la concessione dei beni passati in sua proprietà ai sensi del combinato disposto del comma 2 con l'articolo 25 del regio decreto 1775/1933.

6. Il rilascio della subconcessione di cui al comma 5 è subordinato dalla Regione all'esercizio, da parte dell'aspirante subconcessionario, della facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 25 del regio decreto 1775/1933, qualora tale facoltà non sia stata esercitata dalla Regione ai sensi del comma 2.

7. Si applica l'articolo 6, comma primo, della legge 7 agosto 1982, n. 529 (Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche).

Articolo 4 (Durata delle subconcessioni)

1. Tutte le subconcessioni rilasciate dalla Regione non possono eccedere la durata stabilita dalle leggi dello Stato.

2. Per le subconcessioni trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma primo, n. 9), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), la scadenza è quella che risultava accordata prima del trasferimento. Una diversa scadenza può sempre essere definita di comune accordo tra la Regione ed il subconcessionario.

3. Per le subconcessioni che, in applicazione degli articolo 1, commi secondo e terzo, e 2 della legge 5 luglio 1975, n. 304 (Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta), sono state assentite, anche in sanatoria, senza scadenza effettiva, ivi compresi i casi in cui la durata sia stata fissata in via meramente formale per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione, la scadenza è definita di comune accordo tra la Regione ed il subconcessionario, sulla base di indirizzi appositamente definiti dal Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale. Nello stesso senso si provvede per le subconcessioni che, in applicazione del comma 2, risulterebbero già scadute.

4. In caso di mancato accordo entro nove mesi dalla proposta formulata dalla parte più diligente, la Regione fissa unilateralmente la scadenza, sentito il Comitato misto, per una data non anteriore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alla scadenza delle subconcessioni secondo quanto previsto in conseguenza del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) Per far comprendere la portata del disegno di legge oggi in discussione relativo a modificazioni alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, occorre sviluppare un ragionamento storico e giuridico che prende l'avvio dallo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta e che attraverso la legge di nazionalizzazione del settore elettrico del ?62 e le successive leggi nazionali e regionali, fra le quali è indispensabile citare la legge n. 9/91, arriva fino alle più recenti vicende, caratterizzate dalla trasformazione dell'ENEL in S.p.A., dall'avvio della sua privatizzazione all'istituzione dell'Authority per l'energia.

Il disegno di legge in estrema sintesi ricorda che i diritti sulle acque pubbliche attribuiti alla Regione dagli articoli 7-8-9 dello Statuto speciale mediante la concessione gratuita novantennale di tali acque da parte dello Stato alla Regione, furono significativamente compressi dalla legge istitutiva dell'ENEL. Infatti la Corte costituzionale, a cui la Regione si rivolse nel ?64, ritenne che la nazionalizzazione del settore elettrico e l'istituzione dell'ENEL configurassero quel piano di interesse nazionale previsto dal 4° comma dell'articolo 7 dello Statuto speciale, in grado di limitare i poteri della Regione sulle acque avute in concessione dallo Stato stesso.

Senza volermi inoltrare nella materia, che è piuttosto complessa, mi preme sottolineare che per effetto della normativa sviluppatasi fra il ?75 e l'82, la Regione si è trovata nella condizione di poter assentire le subconcessioni di derivazione d'acqua di uso idroelettrico a chiunque ne facesse richiesta, solo se la potenza nominale di concessione fosse inferiore ai 3000 kw, mentre le subconcessioni per potenze comprese fra i 3000 e i 30.000 kw possono essere assentite solo all'ENEL, ad enti locali o a consorzi di enti locali, fermo restando un diritto di prelazione a favore dell'ENEL, e quelle oltre i 30.000 kw di potenza nominale possono essere assentite esclusivamente all'ENEL.

Ultimo e fondamentale passaggio dell'evoluzione normativa in materia è costituito dall'approvazione della legge del 14 novembre 1995, n. 481: "Norme per la concorrenza e la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, istituzione dell'autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità". Con la legge sopracitata viene stabilita l'istituzione dell'autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competente rispettivamente per l'energia elettrica, per il gas e per le comunicazioni.

Contrariamente alle aspettative, l'istituzione dell'autorità non ha comportato una modifica dell'attuale legislazione del settore elettrico, che pertanto rimane caratterizzata dal mantenimento della riserva di attività, anche se a favore dello Stato e non più dell'ENEL, a seguito della intervenuta trasformazione dell'ENEL in S.p.A..

La legge in questione contiene però un importante elemento per la Regione. Infatti all'articolo 2, comma 16, recita: "Nella Regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7-8-9-10 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4".

Posto che la sentenza della Corte costituzionale del ?64 aveva considerato la speciale normativa relativa alle concessioni idroelettriche dell'ENEL vincolante anche per la Regione Valle d'Aosta, nel presupposto di una stretta connessione fra la disciplina ed il principio fondamentale della riserva di produzione elettrica in capo all'ENEL, il venir meno dell'esclusività dell'ENEL sull'attività di produzione dell'energia elettrica, in particolare da fonte idraulica prodotto dalla legge n. 9/91, ha necessariamente determinato il superamento dei limiti all'esercizio dei diritti riconosciuti alla Valle d'Aosta dagli articoli 7-8 dello Statuto speciale.

Il richiamo allo Statuto speciale, presente nella legge istitutiva dell'Authority, resterebbe privo di ogni effetto se ad esso non si accompagnasse il presupposto della cessazione dell'efficacia di quelle norme di legge ordinaria in materia di concessioni idroelettriche incompatibili con lo stesso Statuto speciale.

Pertanto il rinvio contenuto nella legge n. 481/95 sembra fungere da clausola di salvaguardia delle speciali prerogative della Regione Valle d'Aosta, rendendo così inapplicabile all'ordinamento autonomistico le norme di legge ordinarie in materia di concessioni idroelettriche incompatibili con lo Statuto speciale.

Per sfruttare questa clausola di salvaguardia contenuta nella legge dell'Authority, si è resa necessaria l'elaborazione del disegno di legge oggi in discussione per riformare ed integrare la normativa regionale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche per uso idroelettrico.

Passando ad esaminare in modo sintetico il contenuto del disegno di legge, si rileva che mentre l'articolo 1 richiama la clausola di salvaguardia contenuta nella legge istitutiva dell'Authority, l'articolo 2 demanda alla Regione il compito di effettuare un censimento delle subconcessioni in atto e di individuare, se esistenti, ulteriori derivazioni che potrebbero essere sfruttate nel rispetto della legislazione vigente.

Sulla base di questo censimento il medesimo articolo prevede la redazione di un nuovo piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche della Regione, da redigere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto speciale.

La necessità di provvedere ad un piano delle acque deriva dal fatto che con la nuova legge si incide significativamente sulla durata e sul rinnovo delle subconcessioni in atto. Poiché la norma dello Statuto prevede che il piano venga redatto da un comitato misto, composto da rappresentanti della Giunta regionale e da rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, i commi 3-4 dell'articolo 2 disciplinano le procedure di nomina dei rappresentanti della Giunta regionale.

Gli articoli 3-4 individuano puntualmente i poteri dispositivi riconosciuti alla Regione dallo Statuto speciale e confermati dalla legge n. 481/95. Le norme contenute in questi due articoli sono dirette a svincolare la Regione dall'osservanza di norme di leggi statali aventi l'effetto di comprimere la discrezionalità regionale nella scelta di concessionari e nella fissazione della durata delle concessioni. In particolare, l'articolo 3 stabilisce che la Regione non riconosce i diritti di prelazione o di preferenza ulteriori diversi da quelli previsti dall'articolo 9 del T.U. sulle acque, regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, nel quale vengono richiamati meri criteri di guida per l'amministrazione concedente.

Nei restanti commi dell'articolo 3 vengono disciplinate le conseguenze della scadenza, della rinuncia e della decadenza delle subconcessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, classificate come grandi derivazioni, cioè quelle dove la potenza nominale di concessione è superiore a 3000 kw, attribuendo alla Regione il diritto di subentrare nella concessione e nella proprietà delle opere per il suo sfruttamento. Per tali concessioni è riconosciuta alla Regione la facoltà di disporne in termini di nuove subconcessioni da assentire a soggetti abilitati alla produzione di energia elettrica, senza dover riconoscere alcun diritto di prelazione, di preferenza, di subingresso automatico, di prolungamento o di rinnovo e di fissazione di una nuova scadenza.

L'articolo 4 del disegno di legge regola le modalità di attribuzione della subconcessione e della sua durata, nell'assunto che il legislatore statale non può sottrarre alla Regione il suo potere di fissare un termine alle subconcessioni ad essa concordate, qualora non ricorrano superiori interessi nazionali.

Infine, lo stesso articolo 4 affronta il problema delle subconcessioni di cui sia diventata titolare l'ENEL per effetto del trasferimento provocato dalla legge di nazionalizzazione, e in questi casi viene richiamato come termine di scadenza quello che la subconcessione aveva prima del trasferimento. Nel caso in cui tale termine sia già scaduto per le altre subconcessioni assentite all'ENEL, la definizione di una scadenza è rimessa ad un accordo fra Regione e ENEL, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato misto previsto dallo Statuto speciale, riconoscendo comunque alla Regione, in caso di mancato accordo, il potere di fissare unilateralmente la scadenza della subconcessione, sentito il Comitato misto, assumendo una data non anteriore ai 5 anni dalla durata di entrata in vigore del presente disegno di legge.

In conclusione, ritengo che questo disegno di legge rappresenti un passo fondamentale dell'avvio di una politica energetica della Regione, rivolta a valorizzare le risorse presenti sul suo territorio, e destinato a modificare in senso favorevole alla Regione stessa il contesto normativo in cui dovrà essere calato il futuro piano energetico regionale, in corso di elaborazione, che ci auguriamo venga discusso al più presto in questo Consiglio.

Président La discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Sia in commissione che in Consiglio, in tutta l'ampia relazione fatta dal Consigliere relatore, si è fatta una ricca citazione di elementi normativi - si fa riferimento a leggi, ad agganci statutari, eccetera - per dimostrare il supporto giuridico che sta alla base del provvedimento che oggi viene portato in aula. Però, come avevo già sollevato in commissione, qua non si fa alcun riferimento - non so se è stato omesso volontariamente o meno - ad un atto non normativo, ma regolamentare, approvato da questo Consiglio nella primavera del ?95, ovvero il regolamento che fissa i criteri per il rilascio delle subconcessioni ad uso idroelettrico.

Allora, da una parte tutta questa elencazione di norme di valenza statale e agganci statutari, dall'altra però non si fa riferimento a quell'atto che questo Consiglio ha votato due anni fa.

Il quesito l'ho già sottoposto alla commissione: qui c'è un articolo 3, comma 1, che è chiaro e che dice: "Per il rilascio di nuove subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico la regione non riconosce i diritti di prelazione o di preferenza ulteriori e diversi da quelli previsti dall'articolo 9 del regio decreto 1775/1933", regio decreto che poi ha subito delle modificazioni nel ?93. Questo articolo crea un'abrogazione implicita di quel regolamento, perché quel regolamento fissava criteri e priorità che erano sostanzialmente diversi dai parametri fissati invece dal T.U. sulle acque.

Sarebbe opportuno chiarire in questa sede se questa legge, una volta approvata, avendo nella gerarchia delle leggi valenza superiore a quella di un regolamento, abroga implicitamente quei criteri provvisori di subconcessione, e quindi questo è l'atto definitivo che fissa queste regole per rilasciare le subconcessioni ad uso idroelettrico, oppure no. Altrimenti mi sembra che vengano disattesi completamente quei principi di carattere economico, che fissavano soggetti che avevano priorità ad avere queste subconcessioni e soggetti che avevano minori priorità.

Alla luce di quest'osservazione sarebbe interessante avere una risposta anche di carattere politico, perché questo provvedimento, qualora approvato tout court, smentirebbe completamente una linea politica in materia energetica che due anni fa questo Consiglio aveva voluto portare avanti.

Président La parole au Conseiller Parisi.

Parisi (RV) Volevo chiedere sotto l'aspetto procedurale come mai questo disegno di legge non è pervenuto alla III Commissione, anche perché, probabilmente per un difetto o per una norma non molto chiara per quanto riguarda le competenze delle commissioni, credo che la III Commissione consiliare sia stata una commissione che, per quanto riguarda queste problematiche, è sempre stata coinvolta.

Non ho avuto il tempo di leggere a fondo questo disegno di legge per verificarne il contenuto, però mi sembrava logico parlando di acque e di piani energetici e di subconcessioni che dovesse essere quanto meno coinvolta la III Commissione.

Lo stesso discorso vale per un'altra legge che riguarda le cave. Chiederei un rinvio, in modo tale che la III Commissione prenda conoscenza del contenuto di questa legge.

Ripeto, non capisco chi è che fa le assegnazioni, però c'è qualcosa che non quadra perché noi esprimiamo molto spesso il parere sulle subconcessioni, ma poi non veniamo coinvolti per questa materia che è molto più generale.

Presidente Il regolamento è talmente lapalissiano che non dovrebbe esserci neppure un dubbio su questo. I dubbi del Consigliere Parisi sono completamente fuori luogo.

È sufficiente leggere le attribuzioni della IV Commissione: energia, fonti alternative, metanodotto, risparmio energetico, utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico. È chiaro, è netto, non esiste neanche un minimo dubbio.

Se andiamo a vedere le competenze della III Commissione troviamo che le acque ad uso rurale possono essere...

Parisi (RV) ... mi scusi, Presidente, allora non mandate in III Commissione tutti gli atti che riguardano le subconcessioni, che riguardano gli impianti idroelettrici...

Presidente ... solo quelli che hanno l'uso irriguo e potabile, non gli altri. È chiaro?

Chiarito questo punto, lei non ha più la parola e noi continuiamo con i nostri lavori.

(...interruzione del Consigliere Parisi, fuori microfono...)

Presidente Ho chiarito che è solo per le subconcessioni per acque irrigue.

Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (PpVA) Alcune brevissime considerazioni. La prima è che sicuramente il disegno di legge n. 238 va verso un discorso di completa autonomia per quanto riguarda l'utilizzazione delle nostre acque, tuttavia alcune considerazioni devono essere fatte nel discorso generale e cioè credo che qui più di ogni altra cosa debba essere affrontato il discorso politico con gli interlocutori romani, cioè ENEL e Governo. Dico questo perché così rimanendo le cose, ci troveremmo in una situazione abbastanza anomala in quanto, entrando in possesso delle derivazioni, non possiamo in un secondo tempo vendere l'energia. L'ENEL questo lo ha dichiarato più volte, ha dichiarato che lo impediva, così come ha dichiarato che fino al 2001 non era intenzionata a comprare ulteriore energia perché il suo fabbisogno era sufficiente. E questo quando l'80 percento dell'energia utilizzata nel nostro Paese arriva da stati stranieri, in particolare per quanto riguarda petrolio e gas, e solo un 20 percento riguarda le risorse locali.

Dicevo prima che questo è un primo passo; tuttavia credo che il nocciolo del problema stia proprio in un discorso politico ad un tavolo da aprire, o perlomeno successivamente il Presidente ci dirà che questo tavolo - per quanto abbiamo sentito dagli organi di stampa - è già stato aperto; vorremmo capire a che punto sono le trattative, come la Regione si sta muovendo sotto questi aspetti, proprio per non essere impreparati a questo appuntamento che è sentito dalla popolazione valdostana.

Faccio questo discorso perché molti comuni e consorzi di comuni hanno da tempo predisposto progetti di centraline, progetti che vanno in un senso di valorizzazione della nostra autonomia nel senso delle acque, ma che qualora le cose non cambino si troverebbero di fronte ad una situazione disagiata, in quanto dopo aver fatto notevoli investimenti non potrebbero rientrare per l'impossibilità di vendere l'energia.

Chiedo al Presidente che su questo venga data risposta e chiedo soprattutto l'impegno e i tempi che ci possono essere per dare risposte a questi quesiti.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.

Borre (UV) In parte ripeterò quello che già il Consigliere Collé ha detto, perché mi sembra purtroppo una delle condizioni che obbligherà il Governo valdostano a trattare con il Governo romano per la distribuzione.

È questo un disegno di legge che, se ci soffermiamo al semplice titolo, potrebbe apparire di lieve importanza perché parla di modificazioni, mentre non è così. È una legge che dà nuovamente alla nostra regione la possibilità di applicare integralmente le norme contenute negli articoli 7-8-9-10 dello Statuto speciale.

Un doveroso ringraziamento va al Senatore Dujany e al Deputato Caveri per il lavoro svolto in questa direzione; va evidenziato soprattutto che il modo congiunto di lavorare dei due Parlamentari ha prodotto buoni risultati per la nostra regione.

Ho detto che è una proposta di legge di grande importanza, una proposta che sancisce un diritto: applicare integralmente le norme dello Statuto speciale sulle concessioni di acque pubbliche, quindi le acque pubbliche esistenti nella regione sono date in concessione alla Regione.

Un interrogativo deve essere a questo punto sollevato. Quando la Regione avrà eventualmente esercitato il suo diritto di rientrare in possesso delle acque e degli impianti idroelettrici, dove potrà mai collocare l'energia prodotta? E gli altri produttori indipendenti, autoproduttori piccoli e medi, potranno mai realizzare impianti volti all'utilizzazione completa delle risorse idrauliche residue in Valle?

Questi interrogativi emergono se si considerano due fatti che ora si presentano allo scenario energetico generale: l'applicazione anche nel nostro Paese delle direttive CEE, l'indisponibilità, dichiarata dall'ENEL, a ritirare l'energia prodotta da produttori terzi.

Per motivi di ordine economico, di diversificazione delle fonti energetiche, di utilizzazione delle risorse proprie degli stati membri e al fine di proteggere l'ambiente naturale, la CEE nella sua direttiva indica la necessità che venga data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Anche l'Italia dovrebbe sentirsi obbligata a recepire tale indicazione e a maggior ragione la nostra Regione; è questo un interesse generale della nostra popolazione.

Per quanto attiene alla supposta situazione di saturazione del sistema elettrico italiano, come dichiarato dall'ENEL, è tempo di riaffermare con forza che tale affermazione è al tempo stesso vera e falsa: vera, se siamo indifferenti alla struttura del parco elettrico e alla sua obsolescenza; falsa, se guardiamo all'efficienza e alla dipendenza energetica del Paese. Da un punto di vista dell'interesse dell'Italia converrebbe procedere ad un largo rinnovamento degli attuali impianti e a un forte sviluppo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, sia per ragioni energetiche sia per ragioni ambientali.

È pertanto urgente che la nostra regione venga quanto prima dotata di una politica energetica capace finalmente di passare dalla fase degli studi, delle ricerche e dei piani, alla fase realizzativa degli interventi proposti. Per giungere a tanto, è necessario dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla complessità e alla delicatezza della situazione. Vivere in quanto regione autonoma un periodo di transizione come l'attuale significa innanzitutto essere coscienti fino in fondo della complessità delle tematiche energetiche in tutte le loro articolazioni, avendo sempre ben presente che l'energia prodotta dall'acqua, fonte rinnovabile per eccellenza, rimane forse l'ultima risorsa che la Valle d'Aosta ha la possibilità di utilizzare nell'interesse generale della popolazione.

Quindi se oggi con questo disegno di legge si tende a dare alla regione la possibilità di riappropriarsi delle proprie facoltà statutarie, a suo tempo vanificate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13/64, è bene rammentarsi che le problematiche legate all'energia non si esauriscono eliminando alcune posizioni di privilegio dal monopolio ENEL, ma vanno ben oltre. Infatti, se con questo disegno di legge si tende nel medio-lungo periodo a riportare sul libero mercato le grandi derivazioni d'acqua e gli impianti ad esse collegate, non va dimenticato che la Valle d'Aosta possiede altre potenzialità energetiche che, anche se considerate minori, vanno comunque utilizzate. Più precisamente, mi riferisco alle diverse proposte di realizzazione di impianti da piccole derivazioni d'acqua sui torrenti regionali, avanzate da comuni e da società dove l'ente locale è di norma presente in posizione dominante. Accanto agli impianti derivati dai torrenti non ci si deve dimenticare di tutte le altre molteplici possibilità di produzione elettrica, dovute al recupero da parte dei consorzi delle acque residue utilizzate in agricoltura; come non va sottovalutato l'uso plurimo con recupero energetico degli acquedotti comunali.

Infine, come non rammentare, scendendo sempre più nella scala delle potenze elettriche installate, le legittime aspirazioni dei conduttori di alpeggi o di altri operatori economici, le cui strutture non hanno possibilità concrete di allacciamento alla rete pubblica e si trovano pertanto nella necessità di realizzare microcentraline ad uso proprio.

Ebbene, tutti questi operatori dall'amministrazione comunale all'imprenditore, dall'agricoltore al conduttore di alpeggio, dall'artigiano al gestore del rifugio, aspettano con interesse che vengano sciolti i nodi che attualmente impediscono di fatto l'utilizzazione delle risorse idriche regionali ai fini energetici.

Provando a rispondere all'interrogativo che mi sono posto, ritengo che vi siano alcune cose da fare urgentemente: esigere il rispetto, anzi l'ampliamento della convenzione del 6 marzo 1990, avente per oggetto i piccoli impianti idroelettrici, con relativi obblighi dell'ENEL e della regione autonoma; modifiche delle norme statutarie affinché la Regione Valle d'Aosta possa entrare nel settore della distribuzione di energia elettrica. Va ricordato che in base all'articolo 2 del DPR n. 1142/85 alla Regione Valle d'Aosta sono trasferite le funzioni amministrative concernenti l'industria, in particolare la produzione e la trasformazione di energia; dobbiamo pertanto emanare nuove norme di attuazione che permettano di attivare iniziative nel settore relativo alla distribuzione.

Terminando, vorrei suggerire, se mi è consentito, di approfondire l'ottima iniziativa della Presidenza del Consiglio del tavolo di lavoro che ha visto la provincia di Trento e la nostra regione confrontarsi sul tema: "Utilizzo delle risorse idriche e idroelettriche presenti sul territorio regionale e relativa legislazione regionale" dell'11-12 aprile scorso.

È pur vero che è differente la situazione per il Trentino Alto Adige, perché in virtù del DPR n. 235/77 gli enti locali possono assumere il servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica agli utenti ed è possibile per gli autoproduttori lo scambio fra loro; rimane l'insoddisfazione per le province, cosa che riguarda anche la Regione Valle d'Aosta, perché non sono consentite iniziative delle stesse. Quindi è auspicabile un confronto e un comune lavoro a fronte delle necessarie riforme da apportare per raggiungere l'obiettivo.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e artigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Gli interventi fatti in Consiglio, a partire dalla relazione del Presidente di commissione Piccolo, sono di grande interesse per sottolineare l'importanza di questo disegno di legge.

È un disegno di legge con cui ci si riappropria come regione di competenze previste dallo Statuto in materia di concessioni a scopo idroelettrico; questo è diventato possibile perché la legge istitutiva dell'Authority ha salvaguardato, per iniziativa dei Parlamentari valdostani, e ha affermato le competenze proprie dello Statuto della Valle d'Aosta. È quindi da questo punto di vista un disegno di legge di alti contenuti autonomistici, in primo luogo, e credo che questo debba essere riaffermato.

Indubbiamente con questo disegno di legge si apre un confronto complesso e difficile con l'ENEL e con lo Stato; è un disegno di legge che inizia un confronto su una materia che è in continua evoluzione e a questo disegno di legge stanno già facendo seguito altre iniziative di confronto tecnico e politico, su cui il Presidente potrà intervenire. Faccio solo alcune osservazioni puntuali rispetto a chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Tibaldi poneva il problema di una possibile incompatibilità fra questo disegno di legge e la delibera con cui sono stati approvati dal Consiglio con provvedimento amministrativo i criteri di subconcessione provvisori. Devo dire che non esiste incompatibilità fra i due provvedimenti, il Consigliere Tibaldi con un esposto alla Commissione di Coordinamento aveva già fatto presente in allora che a suo avviso il provvedimento amministrativo regionale contrastava con il T.U. del 1933; avevamo, come Regione, con lettera del Presidente del Consiglio fornito chiarimenti alla Commissione di Coordinamento, precisando che i criteri previsti dalla deliberazione costituivano delle specificazioni e non erano assolutamente in contrasto ma rientravano nei criteri indicati dall'articolo 9 del T.U. 1775/33. I criteri predisposti dalla Regione - scrivevamo allora - nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa trasferita in materia di acque non fanno altro che specificare la generica normativa statale, al fine di meglio orientare gli organi competenti nella scelta delle domande di concessione o subconcessione da preferire.

Nel disegno di legge attuale viene richiamato l'articolo 9 del T.U. con il senso esattamente contrario a quello previsto da Tibaldi. Il senso è quello di dire che non possono esistere leggi nazionali ordinarie come la legge n. 1643 istitutiva dell'ENEL, che danno concessioni perpetue all'ENEL, o altre leggi che attribuiscono all'ENEL possibilità di prelazione rispetto a determinate concessioni di una certa potenza; pertanto valgono solo i criteri previsti dall'articolo 9 del T.U., mentre non sono validi i criteri di altre leggi che assegnano a soggetti che non siano la Regione preferenze o particolari diritti.

Allora, ribadisco che non c'è incompatibilità fra il richiamo all'articolo 9 fatto nella legge e la deliberazione approvata dal Consiglio, perché la deliberazione del Consiglio era collegata all'articolo 9 e così è stato ritenuto anche dopo osservazioni formulate e chiarimenti forniti; il richiamo a questo articolo in questa legge ha il senso che ho detto, di dire che con leggi ordinarie non possono essere previste modalità di concessione che assegnino preferenze o titoli diversi da quelli previsti dal T.U..

Credo poi di dovere rispetto ad alcune richieste formulate dai Consiglieri Collé e Borre richiamare la mozione che il Consiglio ha approvato recentemente. Al primo punto degli impegni c'era la richiesta che la Giunta predisponesse un disegno di legge con cui riappropriarsi delle competenze in materia di subconcessione di energia elettrica di fonte idraulica. Questo è il primo punto a cui si dà soddisfacimento; gli altri punti richiamati in questa risoluzione sono il dare continuità e attualizzare la convenzione del ?90, che era riferita solo ai piccoli impianti, quindi consentire ai consorzi di poter utilizzare quanto previsto dalla convenzione e prevedere per le piccole derivazioni la possibilità di essere sfruttate, attualizzarla altresì per portarla anche alle concessioni di potenza superiore ai 3000 kw, e dare ancora nel confronto politico con le norme di attuazione dello Statuto ulteriori competenze che toccano alla Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione.

A questo disegno di legge dovranno fare seguito altri provvedimenti a livello di norme di attuazione dello Statuto, che siano quindi un'attuazione di principi contenuti nello Statuto e di principi già contenuti in precedenti norme di attuazione, tipo il 1142, che è il decreto legislativo relativo all'industria.

Questo disegno di legge è quindi un atto significativo di rivendicazione autonomistica e anche di pratico intervento in una materia di grande importanza; stanno proseguendo i lavori per la redazione del piano energetico, sono state completate nelle fasi richieste le prime competenze affidate alla Finaosta e alla Compagnie Valdôtaine des Eaux, i primi documenti sono stati già presentati, si sta rispettando il calendario previsto, quindi con la definitiva attuazione del piano energetico regionale potranno trovare soluzione in modo definitivo anche i criteri che finora hanno carattere provvisorio, e saranno determinate anche dal punto di vista operativo le scelte necessarie per rendere possibile a livello regionale lo sfruttamento dell'energia elettrica, che rimane una delle risorse rinnovabili salvaguardate finora dalla normativa europea e anche dai contenuti della relazione Carpi, che riserva ai piccoli produttori e alle fonti di energia rinnovabili un particolare spazio. Bisognerà vedere come evolverà nel complesso la questione dell'ENEL, ma ci sono le condizioni perché questo disegno di legge e successivi provvedimenti normativi e il piano energetico regionale siano collocati in una fase in cui l'iniziativa regionale può dare risultati.

Il Presidente poi riprenderà questi argomenti, ho fatto solo una rapida successione di chiarimenti e comunque ci tengo a sottolineare l'importanza di questo disegno di legge.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Après les considérations exprimées par l'Assesseur Mafrica, il ne me reste qu'à souligner certains aspects qui ont trait à la présentation de ce projet de loi. Un projet de loi qui s'inscrit dans un cadre général concernant la question de la politique énergétique au Val d'Aoste, dans ce cas spécifique l'utilisation de nos ressources hydro-électriques. Et ce, sur la base d'un programme présenté par ce Gouvernement, mais aussi sur la base des orientations qui ont été fournies directement par cette Assemblée, par l'approbation de motions et de résolutions.

En effet, s'il est important de souligner l'aspect concernant les compétences en la matière, il est également important et nécessaire de suivre l'évolution de cette matière surtout pour ce qui est de la privatisation de l'ENEL, et en même temps de formuler des propositions, même si celles-ci ne peuvent être prises en considération sans que l'on définisse au préalable un cadre de référence. Le cadre de référence est représenté par les différentes propositions qui se sont déjà succédé au cours de ces dernières années quant à la privatisation de l'ENEL, quant aux orientations que le Parlement italien voudra prendre en cette matière.

En effet si la production de l'énergie a déjà été libéralisée, il reste encore à définir toutes les autres options quant au transport et à la distribution de l'énergie. C'est pour nous un point fondamental, parce que si nous pouvons être autonomes et donc reprendre nos pouvoirs quant à la production de notre énergie, par la suite nous devons également définir un scénario pour l'utilisation de cette même énergie. De ce point de vue nous ne pouvons, même si cet aspect représente un élément important, nous cantonner uniquement au problème lié à la vente à l'ENEL de cette énergie, parce que tant que l'ENEL était une société à participation publique, il y avait un engagement ferme de sa part et d'un point de vue général de la part de l'Etat, qui garantissait cette procédure sur la garantie de l'achat de l'énergie produite et également sur le prix. Mais aujourd'hui si nous voulons - comme je pense cela a été souligné par tous ceux qui sont intervenus - la privatisation de l'ENEL, évidemment l'élément "prix d'achat de l'énergie" ne peut être imposé de l'extérieur, mais doit faire partie des conditions du marché de l'énergie.

Il est donc important non seulement de suivre de près l'évolution au niveau du Parlement italien, mais également de vérifier quels seront les éléments qui pourront accompagner cette phase de transition. Il faut que l'on considère les investissements qui ont déjà été effectués et également les investissements encore à effectuer, parce qu'il y aura sans doute une distinction entre ces différentes hypothèses.

Pour ce qui est de la privatisation de l'ENEL le débat est ouvert. Il est difficile aujourd'hui pour nous de répondre à une question quant aux temps et quant aux engagements, parce que ce n'est pas de notre compétence exclusive. Nous sommes prêts à formuler des propositions quant à l'évolution de cette matière, parce que nous voulons sur la base des modèles qui sont déjà appliqués par exemple dans la Région Trentin Tyrol du Sud, même si les dispositions statutaires de cette région sont différentes par rapport à nos dispositions, que l'on puisse imaginer au Val d'Aoste une action et une participation directe de la communauté valdôtaine non seulement en matière de production d'énergie, mais également en matière de son transport et d'utilisation de cette énergie.

Là, nous attendons de voir les décisions qui seront prises au niveau du Parlement italien, et de concert avec nos Parlementaires nous suivons de près cette matière.

Il est un autre aspect, celui qui est lié à la situation actuelle de l'ENEL au Val d'Aoste, vu qu'une réorganisation est en cours d'application. Nous avions, parallèlement aux pourparlers et aux pourparler au niveau politique, rencontré les dirigeants de l'ENEL pour connaître quelles étaient leurs orientations quant au futur de l'ancien district ENEL au Val d'Aoste. Nous avons eu, au cours de ces rencontres, certaines assurances, au fil de l'évolution également des pourparlers avec les organisations syndicales, nous sommes en train de nous rendre compte que certaines de ces assurances doivent être vérifiées. Donc c'est pour ces raisons que nous avons sollicité une nouvelle rencontre avec les responsables de la société, pour examiner en présence des organisations syndicales quelles sont les initiatives que la société veut entreprendre et surtout pour définir une fois pour toutes quelles seront les compétences, l'autonomie et la responsabilité des structures qui sont aujourd'hui présentes au Val d'Aoste. La requête a été formulée, nous attendons une réponse, dès que la rencontre sera fixée, nous pourrons reprendre ce sujet spécifique et procéder ensemble à une ultérieure évaluation des conditions qui nous seront exposées quant à la situation de l'ENEL au Val d'Aoste.

Il y a un dernier aspect pour compléter ce schéma général. Mais sur ce thème l'Assesseur Mafrica a déjà dit que la procédure pour la présentation du plan énergétique régional suit son cours sur la base des temps qui ont été fixés par le Gouvernement. C'est là un autre aspect important, parce qu'après avoir défini le cadre général des pouvoirs et des compétences, après avoir défini quelle sera au Val d'Aoste la société et quelles seront les modalités d'utilisation des potentialités énergétiques, le plan énergétique régional pourra fixer les modalités d'exploitation de ces ressources. Nous disposerons donc à ce moment d'un cadre complet, pour mener au mieux une politique régionale dans le domaine énergétique.

Président Maintenant on passe à l'examen de la loi.

Article premier; la parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Anticipo anche la mia dichiarazione di voto, che sarà favorevole.

Sarà favorevole non certo per le motivazioni formulate dall'Assessore Mafrica, che ha rappresentato nella sua replica falsamente quella che è la realtà di successione di provvedimenti che sono stati portati in Consiglio. Voterò questo provvedimento perché oltre a contenere un'impalcatura più che mai condivisibile, nell'articolo 3, comma 1, riprende in maniera sostanziale e pedissequa le osservazioni che formulai io in quell'esposto al Presidente della Commissione di Coordinamento, ovvero che non possono essere costruiti, inventati diritti di prelazione o di preferenza ulteriori e diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del T.U. sulle acque. Quanto esplicitato in quell'esposto oggi viene sintetizzato in maniera inequivocabile nell'articolo 3, comma 1, di questa legge ed è più che mai logico e giusto.

Non è vero che non esiste incompatibilità fra questo provvedimento legislativo e il regolamento che nella primavera del ?95 venne sottoposto all'attenzione di quel Consiglio; regolamento che ci venne presentato come atto di ampia autonomia in materia di politica energetica da parte di questa regione. In realtà oggi si dice l'opposto, viene smentita completamente l'impostazione politica e amministrativa, che allora venne impressa. Mentre allora si enunciavano i criteri di preferenza indicando, se vi ricordate, i soggetti che avevano le priorità e i soggetti che non avevano queste priorità, e c'erano criteri di carattere amministrativo e criteri di carattere economico, oltre all'introduzione di quel minimo deflusso vitale che era un terzo parametro da tenere in estrema considerazione, oggi si ritorna alle origini dicendo che i diritti di prelazione e di preferenza ulteriori diversi da quelli previsti dall'articolo 9 non possono assolutamente sussistere.

Quindi non è vero che non c'è incompatibilità, ripeto, c'è incompatibilità e di conseguenza quelle specificazioni di cui ha detto l'Assessore non avranno più ragione di esistere, perché verranno abrogate implicitamente da questo disegno di legge. Vorrò vedere gli uffici, che da due anni a questa parte hanno applicato in maniera un po' forzosa quel dettato amministrativo, quanto lo applicheranno adesso non appena diventerà efficace questo disegno di legge.

Prendendo atto di questo ravvedimento della Giunta regionale in materia energetica, dichiaro il mio voto favorevole.

Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (PpVA) Sempre per dichiarazione di voto. Anche il nostro gruppo voterà favorevolmente questo disegno di legge, però si impongono alcuni chiarimenti. Chiarimenti che in parte sono già stati toccati in maniera concreta dall'intervento del Presidente della Giunta, cosa che invece non è stata fatta dall'Assessore Mafrica.

Questo Consiglio solo poco tempo fa approvò una mozione, il nostro gruppo ebbe un ruolo importante in quel contesto perché propose due emendamenti che oggi l'Assessore Mafrica non ha ricordato. Quando l'Assessore Mafrica ribadisce che questo è il primo momento di attuazione di quel documento, cioè il punto a), non ha però ricordato gli altri punti che invece più puntualmente ha toccato il Presidente della Giunta. Vorrei ribadire che i due punti che ritengo essenziali, oltre al primo, sono sicuramente quello di sostenere negli incontri con l'ENEL la valorizzazione delle risorse e delle strutture esistenti in Valle d'Aosta per la difesa dei livelli occupazionali e delle professionalità aziendali esistenti sul territorio. Come giustamente ha detto il Presidente, questo è un tema ancora sul tappeto, ma molto importante.

Rispetto al punto d) l'Assessore - ma anche il Presidente della Giunta - ha toccato solo la convenzione stipulata nel ?90; ricordo alla Giunta che la risoluzione approvata dal Consiglio richiama anche la convenzione approvata sempre da questo Consiglio nell'84 e siglata nell'85. Lo voglio ribadire perché solo quella convenzione permetteva di aprire un dialogo con l'ENEL in merito ai problemi del trasporto e della distribuzione, cosa che invece non prevedeva la convenzione siglata nel ?90. Perché è così importante oggi il discorso del trasporto e della distribuzione? È importante, colleghi, perché il futuro del monopolio dell'ENEL non saranno più la proprietà e l'utilizzo delle acque, ma saranno il trasporto e la distribuzione. E anche il Presidente della Giunta ha sottolineato l'importanza di questo aspetto. Per fare un esempio, sarebbe come se la Fiat un domani potesse produrre automobili ma non potesse farle camminare; sarebbe lo stesso discorso se potessimo produrre e gestire le acque ma poi dipendessimo sempre dall'ENEL per poterla trasportare questa energia. In questo modo vivremmo in una situazione di monopolio, cioè nelle mani sempre e comunque dell'ENEL, perché la strategia dell'ENEL dal momento della privatizzazione è stata quella di far produrre ai soggetti, privati e pubblici o parapubblici, riservandosi la distribuzione e il trasporto, sicura in questo di guadagnare, di poter decidere la propria strategia in maniera autonoma e di poter comprare da chi più le conviene.

Noi dobbiamo tener conto di questa nuova strategia dell'ENEL, perché sarebbe assurdo essere proprietari delle acque, e alla fine non poterle distribuire o distribuirle a dei costi o a dei prezzi che determinerà l'ENEL.

Ed è con questo che spero vivamente, Presidente, che se questo provvedimento verrà bocciato dalla Commissione di Coordinamento, si scelga la strada dello scontro per ribadire le nostre competenze statutarie, come è stato fatto per tante altre "leggine", tipo quella sul bollino blu, della tassa sui TIR, e altre cose.

Con questo ribadisco il voto favorevole dei Popolari per la Valle d'Aosta.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e artigianato, Mafrica per dichiarazione di voto.

Mafrica (GV-PDS-SV) Nel ribadire il voto molto favorevole a questo disegno di legge, la cui portata è straordinaria dal punto di vista autonomistico, a chiarimento rispetto ad alcune osservazioni ribadisco che sulle osservazioni formulate da Tibaldi nell'esposto avevamo chiarito al Presidente della Commissione di Coordinamento, per quanto concerne i criteri di priorità che sono stati introdotti, che "occorre rilevare che essi svolgono una funzione interpretativa, costituendo semplici specificazioni dei generalissimi criteri indicati dall'articolo 9. Tanto generici da lasciare arbitro discrezionale di ogni valutazione l'amministrazione concedente, chiamata di volta in volta in assenza di precise indicazioni sulle priorità dei bisogni collettivi da soddisfare, in rapporto alla reale consistenza delle risorse idriche".

Abbiamo comunque richiesto, visto che sono stati citati gli uffici competenti, un parere su questa questione e il responsabile ci scrive: "Le trasmetto la documentazione richiesta circa la delibera del Consiglio regionale del 22 febbraio 1995, per quanto concerne il disegno di legge non ravviso alcuna incompatibilità con la deliberazione stessa, visto che vengono affermati principi generali senza entrare nel merito delle procedure". È una questione di opinione, ma noi, in questo disegno di legge, affermiamo che ai fini del rilascio di tali subconcessioni, la Regione non riconosce alcun diritto di prelazione, di preferenza, di subingresso automatico, di prolungamento, di rinnovo, di fissazione di una nuova scadenza; il tutto è riferito a concessioni rilasciate fondamentalmente all'ENEL, che con questo disegno di legge vengono rimesse in discussione, perché queste sì si discostano dall'articolo 9 del T.U..

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Presidente All'articolo 2 c'è l'emendamento della IV Commissione, al 4° comma, che recita:

Emendamento Il 4° comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"4. I rappresentanti della Giunta regionale, nel numero stabilito dall'accordo di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta stessa nel proprio seno ovvero tra i funzionari regionali o anche tra persone esterne dotate di riconosciuta professionalità nel settore. In quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale)".

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2 (Piano generale)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione effettua un censimento delle subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico in atto nel territorio regionale, evidenziandone in particolare la scadenza, ed individua le ulteriori derivazioni che potrebbero essere sfruttate nel rispetto della legislazione vigente.

2. Sulla base delle risultanze di cui al comma 1, e considerando le disposizioni di cui agli articoli seguenti, è elaborato un nuovo piano generale ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

3. Per definire il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, promuove un accordo con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. I rappresentanti della Giunta regionale, nel numero stabilito dall'accordo di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta stessa nel proprio seno ovvero tra i funzionari regionali o anche tra persone esterne dotate di riconosciuta professionalità nel settore. In quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità