Oggetto del Consiglio n. 2453 del 19 marzo 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2453/X - DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. (Reiezione di mozione)

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dal Consigliere LINTY e allegata al punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere LINTY.

Intervengono il Consigliere DUJANY e l'Assessore ai Lavori Pubblici LAVOYER.

Replica il Consigliere LINTY.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri DUJANY, l'Assessore LAVOYER (astensione della maggioranza) e Marco VIERIN (voto favorevole dei Popolari per la Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: cinque (presenti: ventisette; votanti: cinque; astenuti: ventidue, i Consiglieri AGNESOD, ALOISI, BIONAZ, BORRE, DUJANY, FERRARIS, LANIVI, LAVOYER, MAFRICA, MOSTACCHI, PARISI, Carlo PERRIN, Giuseppe Cesare PERRIN, PERRON, PICCOLO, RICCARAND, RINI, Secondina SQUARZINO, STEVENIN, VALLET, VICQUERY e Dino VIERIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che ha riconosciuto il carattere pubblico di tutte le acque;

CONSIDERATO che l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha predisposto una dichiarazione con la quale tutti i proprietari di sorgenti e di pozzi d'acqua, gli utilizzatori di acque derivate da corsi d'acqua non pubblica e coloro che vantano diritti di utilizzo di acque superficiali e sotterranee devono richiedere il riconoscimento del diritto d'uso di tali acque;

VISTO il secondo paragrafo dell'art. 5 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta che recita "Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile";

VISTI gli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

DI FRONTE alla palese ingerenza compiuta dallo Stato italiano sui fondamentali principi riconosciuti dallo Statuto Speciale valdostano che, da una parte, ha riconosciuto alla nostra Regione la piena competenza in materia di acque pubbliche e, dall'altra, obbliga i cittadini valdostani a presentare una consistente e costosa documentazione a corredo delle domande per il riconoscimento del diritto d'uso;

tutto ciò premesso, il Consiglio regionale

DELIBERA

di non dare corso all'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n.36 perché in palese contrasto con lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta.

RIBADISCE

la propria autonomia e competenza in materia di acque pubbliche in Valle d'Aosta.

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