Oggetto del Consiglio n. 2261 del 18 novembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2261/X - INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE REP. N. 10766, DEL 10 LUGLIO 1992, PER L'INSEDIAMENTO DELLA SOCIETÀ SYNTAX PROCESSING S.P.A. IN COMUNE DI PONT-SAINTMARTIN, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 3449/IX DEL 21 MAGGIO 1992.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 5 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 3449/IX del 21 maggio 1992 concernente l'approvazione dello schema di convenzione per l'insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Pont-SaintMartin della società SYNTAX PROCESSING S.p.A.;
Rilevato che in esecuzione di tale provvedimento è stata stipulata la convenzione rep. n. 10766 del 10 luglio 1992;
Dato atto che, in seguito all'acquisizione della maggioranza del capitale sociale della società SYNTAX PROCESSING S.p.A. da parte del Gruppo SEMA, il medesimo si è impegnato, con apposita lettera di "patronage" a rispettare gli impegni già assunti da SYNTAX PROCESSING S.p.A. con la stipula della convenzione citata;
Ritenuto inoltre opportuno di integrare la convenzione citata, come avvenuto per le ultime convenzioni sottoscritte con imprese industriali, con la stipula di una clausola compromissoria avente per oggetto la remissione di qualunque controversia derivante dalla medesima ad un collegio arbitrale, al fine di poter addivenire ad una decisione rapida in merito alle eventuali questioni sollevate, tenuto conto della estrema lentezza che caratterizza il procedimento relativo all'emissione di sentenze da parte della giustizia civile;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del servizio industria, artigianato ed energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventidue (presenti: ventisette; votanti: ventidue; astenuti: cinque, i Consiglieri COLLE', LANIECE, LINTY, MARGUERETTAZ e TIBALDI);
DELIBERA
1) di approvare l'introduzione, dopo il punto 5. della convenzione rep. n. 10766 del 10 luglio 1992 stipulata con la società SYNTAX PROCESSING S.p.A., del seguente punto:
"6. Qualunque controversia comunque derivante dalla convenzione rep. n. 10766 stipulata il 10 luglio 1992, (registrata ad Aosta il 24 luglio 1992 al n. 2032) tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Syntax Processing S.p.A., sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti in base alla seguente procedura:
- la parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra parte la nomina dell'arbitro di propria scelta, unitamente all'indicazione dei quesiti da rimettere agli arbitri a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- la parte destinataria della richiesta d'arbitrato comunicherà all'altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta il nominativo del proprio arbitro, con l'integrazione, se opportuno, dei quesiti agli arbitri, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I due arbitri nominati nomineranno, d'intesa fra loro, entro 15 giorni dall'accettazione dell'incarico, il terzo arbitro con funzioni di Presidente.
In difetto d'intesa il terzo arbitro sarà nominato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Aosta il quale provvederà altresì alla nomina del secondo arbitro nel caso di inerzia della parte cui compete tale nomina.
Il Collegio Arbitrale così formato deciderà in via rituale e secondo equità.
Sede dell'arbitrato sarà Aosta e il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio.
Nell'eventualità che le parti in contesa siano più di due, la nomina dell'intero Collegio Arbitrale spetterà al Presidente del Tribunale di Aosta, ad istanza della parte o delle parti che intendono promuovere l'arbitrato."
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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