Oggetto del Consiglio n. 2249 del 6 novembre 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 NOVEMBRE 1996
OGGETTO N. 2249/X Programma di dismissioni per l'anno 1997 di beni immobili di proprietà inservibili per uso pubblico (articolo 3, legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1).
Deliberazione Il Consiglio
Richiamato il 5° comma dell'articolo 3 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 96/98) con la quale si impegnava a sottoporre al Consiglio regionale una proposta di deliberazione contenente un elenco di beni del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43;
Vista la relazione sullo stato di attuazione dei piani di dismissione del patrimonio immobiliare approvati negli anni 1994 (allegati A e B alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43) e 1995 (deliberazione consigliare n. 1452 del 13 luglio 1995);
Ravvisata l'opportunità di approvare tempestivamente un piano di dismissioni che consenta di avviare le relative procedure in modo che le operazioni di vendita possano concludersi entro il prossimo anno 1997;
Dato atto che i beni immobili del patrimonio della Regione di cui agli allegati A, B e C possono essere dichiarati inservibili per uso pubblico o per pubblica funzione;
Atteso che per tali beni non sono state avanzate richieste di utilizzo ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 recante "Dismissione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei comuni";
Rilevato che i beni immobili di cui all'allegato A dovranno essere alienati mediante asta pubblica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 43/94, quelli di cui all'allegato B dovranno essere preliminarmente posti in vendita a trattativa privata all'IACP e, solo in caso di esito negativo, messi all'asta, mentre quelli di cui all'allegato C dovranno essere offerti in prelazione ai soggetti titolari di contratto di locazione con il precedente proprietario alla data di acquisizione dell'immobile al patrimonio regionale, al prezzo di acquisto, e solo successivamente, se non occupati da persone appartenenti alle categorie protette indicate nella predetta legge n. 43/94, ceduti, a prezzo di mercato, agli assegnatari di altro alloggio che risulti però inadeguato alle esigenze famigliari ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera C del regolamento n. 2 del 23 dicembre 1989 di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e, in mancanza di richieste in tal senso, messi all'asta;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Direzione Generale del Bilancio, dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto dagli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/95, sulla presente deliberazione;
Delibera
1) di prendere atto dello stato di attuazione dei piani di dismissione di cui agli allegati A e B alla legge regionale n. 43/94, nonché di quelli approvati con deliberazione consigliare n. 1452 del 13 luglio 1995 come risulta dalla relazione presentata dagli Uffici ed allegata al presente provvedimento;
2) di dichiarare inservibili per uso pubblico o per pubblica funzione i beni immobili di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante alla presente deliberazione;
3) di autorizzare la Giunta regionale ad alienare i beni immobili di cui sopra secondo le procedure indicate all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 per quanto riguarda i terreni ed altri fabbricati di cui all'allegato A e secondo le modalità dell'articolo 2 della medesima legge per le unità immobiliari locate di cui all'allegato C;
4) di stabilire che qualora per i beni di cui all'allegato A vengano avanzate richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68, con esito istruttorio favorevole, la Giunta possa darvi corso nelle more delle procedure della vendita mediante asta pubblica;
5) di stabilire che le unità immobiliari di cui all'allegato C, prima di essere poste all'asta, siano offerte in cessione, al prezzo di mercato, agli acquirenti di una delle altre unità immobiliari che risultino inadeguate alle esigenze del proprio nucleo famigliare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera C del regolamento regionale n. 2 del 23 dicembre 1989, di esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76;
6) di autorizzare la Giunta regionale, nella stesura degli avvisi di gara:
a) a predisporre i lotti raggruppando o suddividendo gli immobili compresi negli elenchi secondo quanto sarà ritenuto più conveniente per il buon esito della gara, fermo restando il valore complessivo degli immobili stessi;
b) a rettificare o a precisare le indicazioni catastali riportate qualora risultassero incomplete o inesatte;
c) a definire il valore di mercato degli immobili di cui all'allegato C non ceduti ai conduttori e non occupati da persone appartenenti alle categorie protette di cui alla legge regionale n. 43/94;
d) a modificare l'importo della base d'asta qualora fatti sopravvenuti dovessero modificare sostanzialmente il valore degli immobili compresi nell'allegato.
7) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 lettere b) e d) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Allegati
(...omissis...)
Président Quelqu'un demande la parole? On peut passer à la votation de l'objet n° 16 a):
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz e Tibaldi)
Il Consiglio approva