Oggetto del Consiglio n. 2245 del 6 novembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2245/X - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE OPERATIVO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SELVICOLTURA PER IL PERIODO 1994 - 1999, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 867/90.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 14 c) dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione consiliare n. 1420/X del 28 giugno 1995 con la quale veniva approvato il programma regionale operativo relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della selvicoltura per il periodo 1994-1996, in applicazione del Regolamento (CEE) n. 867/90;
- deliberazione consiliare n. 1724/X del 20 dicembre 1995 con la quale venivano approvate le nuove tabelle 2.1. e 2.2. del programma operativo redatte in base alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 aprile 1994;
Considerato che in base alle decisioni Comunitarie, prese in sede di Comitato di Sorveglianza in data 20 giugno 1996 dai servizi della Commissione Europea, il programma operativo dovrà avere necessariamente durata esennale e, a riguardo, la cifra disponibile (comprensiva anche dell'aumento dovuto all'indicizzazione) per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per il periodo 1994-1999, è di £. 1.535.879.795= (pari a ECU 702.759);
Tenuto conto altresì che per motivi di correntezza e di futura contabilità è opportuno che i valori delle nuove tabelle regionali, riportate nel programma, siano espressi in ECU (commisurato al cambio di £. 2.185,5) come da proposta Comunitaria;
Ribadito che ai sensi del sopracitato regolamento la Regione Valle d'Aosta è compresa nelle voci "Obiettivo 5b e Obiettivo altre" per cui i costi degli investimenti finanziabili sono così ripartiti:
- 49% a carico del beneficiario;
- 26% a carico del FEAOG (Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia);
- 25% a carico dello stato membro, così ripartito: 30% a livello regionale e 70% a livello nazionale;