Oggetto del Consiglio n. 2214 del 23 ottobre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2214/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA, ALLA SOCIETÀ S.R.B. ENERGIE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ, IN COMUNE DI SAINT-RHEMY-ENBOSSES, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (CENTRALE CERISEY).

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 08.03.1983 il Comune di Saint-Rhémy-en Bosses ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, moduli max 12,00 di acqua per produrre, sul salto di mt. 120, la potenza nominale media di KW. 1411,76;

Rilevato che, nelle more dell'istruttoria sulla domanda 08.03.1983 il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, ha comunicato di voler apportare delle varianti alla citata domanda e pertanto, con istanza in data 03.06.1993, ha chiesto la subconcessione di derivare sempre dal torrente Artanavaz, in Comune di SaintRhémy-en-Bosses, moduli max 15 e medi 5,78 di acqua per produrre, sul salto di mt. 241,50 la potenza nominale media annua di KW. 1368,50;

Accertato che le varianti, pur mantenendo inalterato il punto di presa, consistono nello spostamento più a valle della centrale e conseguentemente della restituzione delle acque, la domanda 03.06.1993 è stata istruita come domanda exnovo, essendo le varianti apportate da considerarsi sostanziali, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici;

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma "Studio di Architettura ed Ingegneria" di Cometto, Coquillard, Nebbia e Noussan, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con vasca di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione;

Tenuto presente che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 6431 in data 23.07.1993 è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della centrale idroelettrica di cui si tratta, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) in riferimento alla situazione valanghiva esistente in corrispondenza dell'opera di presa, siano spostati più a valle e/o sulla sponda sinistra i manufatti, al fine di allontanarsi dalla zona di scorrimento valanghivo direttamente incombente sulla posizione individuata in progetto, oppure sia messa in opera una struttura di difesa valanghiva di tipo attivo in corrispondenza della zona di distacco o di tipo passivo a ridosso del manufatto in sopraelevazione;

b) sia realizzato un sistema di captazione idrica che permetta un controllo immediato della portata del torrente, nonché la posa a valle dell'opera di presa di una strumentazione per la verifica del rilascio;

c) sia garantito, per tutto l'arco dell'anno, un rilascio minimo pari 470 l/sec quale flusso minimo vitale del corso d'acqua in questione;

d) sia concordata con il Consorzio Pesca la tipologia della struttura di risalita per la fauna ittica;

e) la pista di servizio, necessaria per la posa della condotta forzata nel tratto dalla loc. Moulin alla fraz. Pleiney, venga costruita a regola d'arte (larghezza max. del piano viabile di mt. 2,50, profilatura ed inerbimento delle scarpate, canalette per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali, ecc.) anche al fine di permettere un adeguato utilizzo futuro dell'infrastruttura;

f) le aree interessate dall'intervento dovranno essere, a lavori ultimati, riportate allo stato preesistente;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 8759 in data 27.10.1995 è stata accolta l'opposizione presentata dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses avverso la deliberazione n. 6431 in data 23.07.1993 e stabilito che, a parziale rettifica della medesima, dovrà essere garantito, per tutto l'arco dell'anno, un rilascio minimo pari a 150 litri/sec. quale lusso minimo vitale del torrente Artanavaz;

- in data 12.12.1995 il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha comunicato che la subconcessione di cui alla richiesta inoltrata dal medesimo in data 03.06.1993, dovrà essere rilasciata alla Soc. S.R.B. ENERGIE di cui il Comune detiene il 90% delle azioni;

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 2349 in data 20.03.1996, ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma, con nota n. 726 in data 12.03.1996, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275;

- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota n. 621 in data 25.03.1996 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965, circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 03.06.1993 della S.R.B. ENERGIE è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 5 in data 14.02.1996 e riprodotto nel 96 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.04.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 196 in data 04.06.1996 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14.06.1996, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest Sesia di Vercelli, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, servizi S.I.D.S. e Forestazione, all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela Ambiente, all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali - Uff. Sovraintendenza, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, all'ENEL - Compartimento di Torino, all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia, all'Autorità di Bacino del fiume Po ed alla S.R.B. ENERGIE;

- la pubblicazione presso il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 12.06.1996 e 17.06.1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio di Ivrea, Depretis e Farini, tutti confluenti nel canale Cavour, derivati dal fiume Dora Baltea, del quale il torrente Artanavaz è tributario, le suddette Associazioni chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:

a) nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;

b) i manufatti per la derivazione e la restituzione dell'acqua dovranno essere dotati di edifici idonei alla misurazione della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Precisato che il canale di derivazione, come stabilito dal disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di subconcessione, e che l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste, per cui non sono da temere turbamenti di regime idraulico del corso d'acqua; comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue, sono state inserite nel disciplinare di subconcessione;

Rilevato altresì che la visita locale di istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 18.07.1996 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il Sig. Edy Avoyer, Sindaco del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, il Sig. Giovanni Jacquin, Presidente della S.R.B. ENERGIE, il Geom. Gabriele Boson e il Dott. Lorenzo Chentre, della S.R.B. ENERGIE, il Geom. Pier Paolo Gaia ed il Geom. Paolo Turcotti del Servizio S.I.D.S. dell'Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali ed il Geom. Salvatore Larosa del Serv. Forestazione del medesimo Assessorato, i quali hanno effettuato il sopralluogo alle località interessate dalla futura derivazione ed hanno verificato che corrispondono alle rappresentazioni grafiche di progetto. Il Geom. Gaia ha richiesto che i previsti muri d'argine siano realizzati con scarpa del paramento esterno del 30%, che gli attraversamenti del torrente vengano adeguatamente segnalati sui due lati e che venga eseguita, sull'opera di presa, una pulizia periodica. Il Geom. Larosa ha rammentato la necessità, ai sensi della deliberazione consiliare n. 1193/X del 22.02.1995, che la scala di risalita della fauna ittica venga verificata da un esperto ittiologo;

Tenuto presente che:

- l'opera di presa prevede una traversa con soglia in cls. armato, munita di due paratoie piane, in grado di definire la quota del pelo libero in corrispondenza della griglia di presa, all'imbocco del canale dissabbiatore;

- il ruscello sfioratore laterale, realizzato con caratteristiche il più possibile simili a quelle di un torrentello di montagna, sul lato opposto del bacino di carico rispetto alla griglia di presa, permette sia di garantire il deflusso della portata minima, sia di facilitare la discesa e la risalita dell'ittio fauna;

- con l'opera di presa sono previsti i seguenti elementi: paratoia sghiaiatrice e canale dissabbiatore, vasche di sedimentazione, canali di scarico e vasca di carico, contenuta in un piccolo fabbricato;

- la camera valvola verrà realizzata in aderenza alla vasca di carico, completamente interrrata e conterrà il dispositivo di chiusura con sgancio meccanico ed elettrico;

- l'adduzione delle acque alle turbine avverrà mediante una condotta forzata dello sviluppo di circa 2435 mt. e diametro nominale di 900 mm., completamente interrata che inizierà nella vasca di carico e terminerà con la biforcazione in centrale;

- la centrale, ubicata in sponda sx. orografica in prossimità della frazione Cerisey, sarà composta da un ampio vano a tutta altezza, all'interno del quale verranno installate le apparecchiature di generazione e di controllo;

- in uscita dalle turbine, due canali immetteranno le acque nel canale di scarico che, realizzato nella zona sottostante il piano di calpestio della centrale, convoglierà all'esterno le stesse per restituirle, al termine del canale, nel torrente Artanavaz, a quota 1385,50 m.s.m.;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico, a quota 1631,50 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1390,00 m.s.m. è di mt. 241,50. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata media di mod. 5,78, risulta essere di 578x241,50:102=Kw. 1368,50.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max: 15 e medi 5,78, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22.02.1995 e così come imposto dalla deliberazione di Giunta n. 8759 in data 27.10.1995, ammonta a 150 litri/sec., che verranno lasciati defluire in sinistra orografica mediante il ruscello sfioratore laterale che funge anche da scala di risalita per la fauna ittica;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Artanavaz ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 13039 in data 14.08.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la Legge Regionale 08.11.1956 n. 4;

Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Con voti favorevoli: ventiquattro (presenti: ventisei; votanti: ventiquattro; astenuti: due, i Consiglieri CHIARELLO e TIBALDI);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla Società S.R.B. ENERGIE con sede in Introd giusta la domanda presentata in data 03.06.1993, a variante dell'istanza 08.03.1983, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Saint-Rhémy-enBosses moduli max 15 (litri al minuto secondo millecinquececento) e medi 5,78 (litri al minuto secondo cinquecentosettantotto) di acqua per produrre, sul salto di mt. 241,50, la potenza nominale media annua di Kw. 1368,50, nell'impianto denominato "Centrale Cerisey";

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società S.R.B. ENERGIE;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:

a) lire 14.004.050 (quattordicimilioniquattromilacinquanta) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 700.230 (settecentomiladuecentotrenta) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775; somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 28.009.100 (ventottomilioninovemilacento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

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