Oggetto del Consiglio n. 2208 del 23 ottobre 1996 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1996
OGGETTO N. 2208/X Disegno di legge: "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale. Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche".
Articolo 1 1. Esclusivamente in occasione del primo turno utile per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, successivo all'entrata in vigore della presente legge, in sei uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. L'organizzazione dell'esperimento è affidata alla Presidenza della Giunta regionale, che si avvale della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del coordinamento della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, nonché dell'opera del personale e delle apparecchiature messe a disposizione dai predetti Dipartimento e Direzione centrale.
Articolo 2 1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'articolo 1 i termini "scheda", "urna" e "liste sezionali" contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) devono intendersi rispettivamente come "scheda virtuale", "urna elettronica" e "liste elettroniche".
Articolo 3 1. Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali contemplate all'articolo 1, le procedure previste dalla legge regionale 4/95 subiscono i seguenti adattamenti:
a) articolo 22 (Certificati elettorali), commi 2 e 7:
2. Il certificato, costituito da una carta intelligente a microprocessore, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato su carta rosa, con scritte di diverso colore per maschi e femmine e sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.
c) articolo 23 (Ufficio elettorale di sezione), comma 1:
1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
d) articolo 38 (Sala della votazione), comma 4:
4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne elettroniche fanno parte integrante dell'apparecchiatura.
d) articolo 39 (Accesso alla sala della votazione), comma 1:
1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'articolo 22 e il personale tecnico esperto nell'uso delle apparecchiature da utilizzare.
e) articolo 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio), commi 2 e 3:
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 51, procede immediatamente alle operazioni per lo spoglio dei voti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle operazioni per lo spoglio dei voti per il ballottaggio.
f) articolo 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 1, 5 e 8:
1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'articolo 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'articolo 42, comma 3, lett. a), e dall'articolo 45, comma 3, lett. a), procede all'accensione e all'inserimento dei supporti magnetici del sistema elettronico.
5. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo stesso.
8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
g) articolo 50 (Operazioni di votazione), commi 1, 2 e 3:
1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore mediante la carta intelligente, il presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina.
2. L'elettore si reca nella cabina dove l'espressione del voto avviene con l'apposito indicatore sulla scheda virtuale; qualora l'elettore si avveda di aver erroneamente espresso il voto, può chiedere al presidente di ripetere l'operazione di voto; in tal caso il presidente annulla dal suo terminale l'ultima operazione effettuata e riabilita l'apparecchiatura alla votazione.
3. L'attestazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto viene registrata automaticamente dall'apparecchiatura elettronica.
h) articolo 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. c):
c) accerta il numero dei votanti che viene fornito automaticamente dall'apparecchiatura elettronica mediante la stampa di un supporto cartaceo. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta.
i) articolo 53 (Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 2 e 3:
2. Nella scheda virtuale sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre indicati il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, fra i quali l'elettore può scegliere due nominativi.
3. L'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando con l'apposito indicatore un punto qualsiasi del rettangolo della scheda virtuale contenente i nominativi stessi; l'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, puntando con l'apposito indicatore i nominativi indicati sulla scheda; altri segni o indicazioni sono inibiti dall'apparecchiatura elettronica.
l) articolo 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), comma 3:
3. Il voto di preferenza si esprime puntando con l'apposito indicatore i nominativi dei due candidati prescelti. In caso di identità di cognome e nome tra candidati la scheda virtuale presenterà anche la data di nascita dei candidati omonimi.
m) articolo 62 (Spoglio dei voti), commi 1 e 2:
1. Immediatamente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lett. c), il presidente da inizio alle operazioni di spoglio elettronico dei voti.
2. Le operazioni di spoglio saranno effettuate automaticamente dall'apparecchiatura elettronica, attivata dal presidente; del compimento e del risultato delle operazioni medesime deve farsi menzione nel verbale.
n) articolo 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 1 e 5:
1. Al termine delle operazioni di spoglio elettronico il presidente estrae dall'apparecchiatura elettronica il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 71.
5. Insieme con l'esemplare del verbale, con tutti gli allegati, deve essere inviato alla Presidenza della giunta regionale il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione; se il comune ha più di una sezione il supporto magnetico è inviato al presidente della prima sezione, che provvederà al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 65.
o) articolo 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni), commi 1 e 4:
1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 71.
4. Tutte le operazioni relative all'adunanza delle sezioni devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
Articolo 4 1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'articolo 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della legge regionale 4/95:
a) articolo 31 (Bolli delle sezioni e urne), comma 1, relativamente all'uso delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della Camera dei Deputati;
b) articolo 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 7, relativamente alla restituzione delle schede;
c) articolo 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, e 6 e comma 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle scatole contenenti le schede;
d) articolo 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6;
e) articolo 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. b), d) e f) e commi 2 e 3;
f) articolo 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami), comma 1, relativamente alla nullità dei voti e comma 2, relativamente all'attribuzione dei voti contestati;
g) articolo 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10;
h) articolo 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
i) articolo 63 (Nullità del voto - Schede bianche).
Articolo 5 1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le apparecchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici ricevuti in dotazione dal Comune e contenenti le liste elettorali, e ad inserire i supporti suddetti in appositi plichi sigillati per la restituzione al Comune.
Articolo 6 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del vice sindaco a seguito delle votazioni di cui all'articolo 1.
Articolo 7 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con propri decreti, agli ulteriori adattamenti tecnici delle procedure, previste dalla legge regionale 4/95, che si renderanno necessari nel corso della predisposizione della sperimentazione.
Articolo 8 1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 574 milioni, è interamente coperto dal finanziamento statale disposto per il progetto "Carta del cittadino - voto elettronico", presentato dalla Regione Valle d'Aosta e dal Ministero dell'interno ed approvato con decreto interministeriale del 27 luglio 1995, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303 (Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività).
2. Alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie all'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto.
Articolo 9 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Joseph César Perrin.
Perrin G.C. (UV) Lorsqu'en 1994-1995 ce Conseil discuta la loi régionale pour les élections des conseils communaux, de plusieurs côtés avait été formulée la requête que l'on puisse introduire le vote électronique. Il y a deux ans, nous étions évidemment dans l'impossibilité d'introduire pour les élections communales de 1995 un système si innovateur.
Ce Conseil avait cependant donné mandat au Gouvernement, par l'alinéa 2 de l'article 78 de la loi régionale n° 4/95, de s'occuper de ce problème, en vérifiant la possibilité d'introduction du vote électronique et de présenter les modifications nécessaires à la loi susdite le cas échéant.
Suite à ce mandat et au travail accompli par les techniciens du secteur, le Gouvernement a présenté le projet de loi que nous discutons, projet visant à expérimenter le vote électronique dans un nombre réduit de sections électorales - 6 en l'occurrence - afin de tester ce système et de vérifier ainsi la possibilité de l'étendre dans le futur sur tout le territoire valdôtain.
Les 6 sections seront fixées par un décret du Président du Gouvernement régional, et toutes les opérations concernant cette expérimentation seront suivies par la Présidence du Gouvernement même avec la collaboration du Département de la fonction publique de la Présidence du Conseil des Ministres, sous la coordination de la Direction centrale pour les services électoraux du Ministère de l'intérieur. Ces deux organismes fourniront en sus les appareils et le personnel technique nécessaire.
Le financement même, évalué à 574 millions de lires, sera assuré par l'Etat dans le cadre du projet "Carta del cittadino - voto elettronico", présenté par la Région Vallée d'Aoste et par le Ministère de l'intérieur, et approuvé par décret interministériel du 27 juillet '95.
Je n'illustre pas ici le système électronique, qui sera introduit dans cette expérimentation, car tout cela est très bien expliqué dans le rapport qui accompagne le projet de loi.
Aux électeurs intéressés une carte électronique sera fournie, contenant toutes les données nécessaires; carte qui substituera l'ancien certificat électoral. Cela signifiera que toutes les opérations préliminaires au vote seront simplifiées.
L'informatisation de ces opérations de scrutin aura le même effet, ainsi que celui de diminuer les temps nécessaires pour les opérations de vote.
Ce système assure le secret du vote exprimé, élimine toute possibilité de faute matérielle dans l'expression du vote, diminue les dépenses, facilite le vote même, car l'électeur n'aura plus besoin d'écrire le nom du candidat, auquel il veut attribuer sa préférence, garantit la sûreté de toutes les opérations de vote et de scrutin, celui-ci devenant automatique.
Si l'article 1 fixe les finalités de cette loi, tous les autres concernent les modifications lexicales et techniques pour adapter la loi régionale n° 4/95 afin de permettre l'expérimentation en question.
Si dà atto che, dalle ore 12,05, presiede il Vicepresidente Aloisi.
Presidente É aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Da una prima lettura di questo disegno di legge, mi è parso che l'introduzione della tecnologia in quella che è la formula del voto sia più che mai una cosa naturale ed anche auspicabile, perché permette la semplificazione di certe procedure sia da parte dell'elettore, sia da parte di coloro che alla fine procedono al conteggio dei voti.
Però da una seconda lettura mi pare che questo disegno di legge - però vorrei essere confortato in questo dal relatore o dal Presidente - elida una libertà, che è la libertà dell'annullamento della scheda. É vero che il diritto costituzionale prevede la libertà di voto, di espressione, e potrebbe essere inteso solamente in un senso restrittivo, però sotto un altro profilo anche la possibilità che un cittadino esprima, o meglio non esprima preferenze verso una lista o verso determinati candidati, secondo me dovrebbe essere salvaguardata, perché è comunque una manifestazione di volontà.
La mia è un'osservazione interlocutoria, nel senso che o il Presidente o il relatore possono essere in grado di colmare questa preoccupazione.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) La materia elettronica per certi versi affascina e per certi versi spaventa, almeno la mia sensazione di fronte a queste cose è un po' questa.
Davvero mi preoccupa immaginare - anche se nella relazione è detto che si farà di tutto per... - le persone anziane in particolare che si recheranno a votare e si troveranno di fronte a questa strana macchina, con la quale poco hanno a che vedere. É chiaro, si tratta di una sperimentazione, saranno tutte cose che vedremo in seguito, però c'è un certo timore ad iniziare questa pur piccola sperimentazione.
Un'altra cosa che mi chiedevo era questa, proprio da un punto di vista tecnico. L'elettore che si accorge di aver compiuto un errore, la legge dice che si reca dal Presidente del seggio il quale ha la potestà di annullare l'ultimo voto. É un meccanismo diverso dal precedente, nel senso che poniamo il caso che l'elettore entri nella cabina e non esprima la sua votazione - ad esempio un anarchico - dopo di che esce e dichiara al Presidente di aver sbagliato a votare, il Presidente annulla l'ultima votazione che non corrisponde a quella dell'elettore. Con il materiale cartaceo questo non succede. Io, abitassi a Jovençan, penso che farei così...
(... ilarità dell'assemblea...)
Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Joseph César Perrin.
Perrin G.C. (UV) Je dois avouer qu'au point de vue technique moi je ne connais pas à la perfection ce système, au-delà de ce que j'ai pu lire et entendre des responsables du Service électoral, qui assurent que, puisque chaque citoyen a sa carte personnelle, il n'y a pas de possibilité de manipuler le vote donné par un autre électeur. Je ne sais pas dire de quelle façon au point de vue technique cela fonctionne, mais je crois que M. Marguerettaz peut être assuré de ce côté.
Pour ce qui concerne les personnes plus âgées, je crois qu'il y a une facilitation, parce que maintenant elles doivent voter le symbole de la liste et en cas de préférence écrire le nom des candidats choisis, auxquels ils veulent réserver la préférence. A travers ce nouveau système sur l'écran apparaît le bulletin électoral dans son ensemble, avec le nom de tous les candidats et avec le crayon particulier l'électeur n'a qu'à appuyer et automatiquement le vote est enregistré. Donc cela facilite les personnes les plus âgées.
Quant au problème proposé par M. Tibaldi, c'est-à-dire ce système "elide la libertà di annullamento delle schede", cela est peut-être vrai, mais au point de vue légal on a droit de voter, on a droit de ne pas voter, on n'a pas le droit d'annuler en écrivant je ne sais pas quelle expression. Le droit de ne pas voter est respecté, parce que l'appareillage permet de voter en blanc et immédiatement le vote en blanc est enregistré. Si j'ai bien compris, la préoccupation de M. Tibaldi était celle d'annuler le bulletin, et cela n'est pas possible parce que l'appareillage n'accepte pas plus d'un symbole et cela facilite aussi l'électeur parce qu'il se trouve dans les conditions matérielles plus favorables. Mais l'annulation d'un bulletin n'est pas un droit du citoyen.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi per dichiarazione di voto.
Tibaldi (Ind) Sia in commissione che in Consiglio voterò favorevolmente questo disegno di legge, però c'è da dire questo.
É vero che esiste il diritto di voto, siamo in una democrazia, e quindi esiste la libertà per ogni cittadino di esprimere una propria manifestazione di volontà; tra queste manifestazioni di volontà - penso di non essere l'unico - faccio rientrare anche quella manifestazione di non volontà che si esplicita attraverso una scheda bianca, oppure quell'altra manifestazione di non volontà, che si esplicita attraverso una scheda che viene annullata. D'altronde finora abbiamo visto che ci sono voti per le diverse liste, schede bianche ed anche schede nulle, dove l'elettore si comporta non esprimendo una volontà, ma esprimendola in maniera difforme da quelle che sono le regole canoniche che sono previste per l'esercizio del diritto di voto. Però, ripeto, è una preoccupazione che mi resta.
Visto che uno degli scopi del progetto è quello di eliminare gli errori materiali sia nell'espressione del voto che nel calcolo dei voti, c'è il rischio che il computer o quello che sarà il meccanismo informatico elettronico - per carità, in via sperimentale, come viene previsto per sei sezioni - impedisca all'elettore di compiere quegli errori volontari che costituiscono l'espressione di una non volontà di voto. Secondo me questa può essere letta anche come una limitazione della gamma di libertà che ha previsto il nostro sistema democratico.
É stato sperimentato in altre parti del nostro Paese, è giusto che venga sperimentato anche qui, per questo lo voterò favorevolmente, però penso che sia una preoccupazione quanto mai condivisibile.
Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Dino Viérin.
Viérin D. (UV) Plusieurs l'ont déjà souligné, il s'agit d'une expérimentation, donc il s'agit de dépasser cette crainte qui nous saisit tous quand il faut modifier certaines habitudes et surtout quand on est confronté à de nouvelles technologies. C'est un peu - avec d'autres contextes - les mêmes craintes qui ont accompagné la révolution industrielle et le passage à l'ère de l'industrialisation.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à une autre révolution technologique et tous les instruments télématiques commencent, petit à petit, à faire partie de notre société. Et même sur le plan des expressions de vote il y a cette nécessité d'utiliser cet instrument, pour améliorer le fonctionnement des bureaux de vote et également l'efficacité des opérations qui ont trait au dépouillement, pour éviter que ces mêmes opérations s'effectuent parfois dans des conditions pénibles pour ceux qui font partie du Bureau électoral.
Il faudra vérifier cette expérimentation, ce sont 6 bureaux de vote; la commune de Jovençan ne sera pas encore concernée, donc nous ne pourrons pas vérifier quel sera le comportement de M. Marguerettaz, surtout nous ne pourrons pas lui enlever le plaisir d'intervenir sur les problèmes de la commune d'Aoste. Ce seront les communes d'Arnad, de La Salle et de Valsavarenche qui seront concernées par cette expérimentation, deux bureaux de vote de la commune d'Arnad, trois de la commune de La Salle et un de la commune de Valsavarenche.
Nous aurons nous, mais également de concert avec la Présidence du Conseil des ministres, la possibilité de vérifier les résultats de cette expérimentation.
Quant aux problèmes de l'expression de la volonté de l'électeur, là un débat s'est ouvert; au-delà du respect des volontés: je participe au vote, je ne participe pas, je ne veux pas exprimer ma volonté et donc je suis pour un bulletin blanc, mais du point de vue de l'analyse du vote et surtout des décisions du bureau, la plus grande partie des bulletins nuls sont dus à des fautes. Là encore il est difficile d'interpréter si ces fautes sont voulues ou si elles dépendent simplement de difficultés d'interprétation. Sur la base de ces nouvelles dispositions on pourrait avoir des résultats différents; je ne veux pas me rapporter à la composition de cette assemblée, mais si lors des élections de 88 on avait déjà utilisé pour les élections régionales ce système électronique, certainement la composition de l'assemblée en aurait été modifiée. Ce sont les procès-verbaux des différents bureaux électoraux qui nous le confirment.
Je pense qu'il est en tout cas nécessaire, avec un peu de confiance vis-à-vis de ces nouvelles technologies, d'essayer de vérifier quel en sera l'impact. C'est pour toutes ces raisons que nous avons accepté d'adhérer au projet, qui a été élaboré par la Présidence du Conseil des ministres, concernant la Charte électronique du citoyen, c'est pour cela que nous confirmons notre avis favorable et que nous vous demandons de bien vouloir le voter.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 31