Oggetto del Consiglio n. 2201 del 23 ottobre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2201/X - APPROVAZIONE DELLA VENDITA DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN COMUNE DI AOSTA, VIA CHAMBERY, ALLA "MARA DI MANTIONE ALLERA & C. S.N.C." IN FALLIMENTO. INTROITO DI SOMMA.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Posto che la società "MARA di Mantione Allera & C. S.n.c." ha realizzato un fabbricato sito in Comune di Aosta, via Chambéry, insistente sui mappali nn. 243 e 303 del F. 34, attualmente sede del Comando della Guardia di Finanza, e che nella costruzione detta Società ha sconfinato, lungo il lato est, sui mappali di proprietà regionale distinti al Catasto Terreni con i nn. 7 e 8 del F. 34;
Atteso che la suddetta Società, ora fallita, ha richiesto di regolarizzare lo sconfinamento mediante l'acquisto dell'appezzamento di proprietà regionale occupato al fine procedere alla vendita del compendio fallimentare;
Preso atto che si tratta di un piccolo appezzamento della superficie di metri quadrati 48 (quarantotto), distinto al Catasto Terreni con le particelle nn. 547 (ex n. 7/b) e 549 (ex n. 8/b) del F. 34, e che il Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze ha valutato l'area da cedere in Lire 344.800.= (trecentoquarantaquattromilaottocento) al metro quadrato con perizia di stima in data 15 dicembre 1994;
Atteso che il curatore del fallimento della succitata Società, con nota del 5 luglio 1996, ha accettato il prezzo stabilito dalla perizia regionale, nonché le altre condizioni;
Atteso che l'Assessore al Bilancio ed alle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (legge finanziaria) ha espresso il proprio assenso con nota del 23 agosto 1996, prot. 17134/5 Fin;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/56 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lettera e) e 59 - comma 2 della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventitrè (presenti: ventiquattro; votanti: ventitrè; astenuto: uno, il Consigliere MARGUERETTAZ);
DELIBERA
1) di approvare la vendita alla Società "MARA di Mantione Allera & C. S.n.c.", in fallimento, con sede in Torino, presso il curatore fallimentare dott. Carlo Basso, via della Consolata 1 bis, codice fiscale e partita IVA (00162740070) di un appezzamento di proprietà regionale sito in Comune di Aosta, via Chambéry, della superficie catastale di mq. 48, distinto al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio 34 con le particelle nn. 547 (ex n. 7/b) di mq. 42 e 549 (ex n. 8/b) di mq. 6, per il prezzo a corpo di Lire 16.550.400.= (sedicimilionicinquecentocinquantamilaquattrocento):
2) di introitare la somma di Lire 16.550.400.= (sedicimilionicinquecentocinquantamilaquattrocento) al capitolo 10200 ("Provento vendita beni immobili") del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996;
3) di stabilire che:
- il pagamento del corrispettivo di cui al precedente punto 2) dovrà essere versato in un'unica soluzione presso la Tesoreria regionale prima della stipulazione del rogito notarile;
- il rogito notarile dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione del presente provvedimento da parte del Consiglio regionale;
- tutte le spese notarili, onorari, imposte ed ogni altra conseguente saranno a totale carico della Società acquirente, salvo l'imposta INVIM che per legge rimane a carico della Regione venditrice;
4) di conferire al Presidente della Giunta regionale e, in caso di delega, all'Assessore che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento, la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio rogante riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
5) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione e l'impegno della spesa relativa all'imposta INVIM;
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera d) del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
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