Oggetto del Consiglio n. 264 del 1° luglio 1976 - Verbale

OGGETTO N. 264/76 - Disegno di legge regionale concernente: proroga della durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 giugno 1976:

L'attuale Commissione regionale per l'artigianato, prevista dalla legge regionale 10.5.1957, n. 2, è stata costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 18.2.1971 per la durata di un triennio, a seguito delle elezioni dei sei artigiani imprenditori avvenute in data 25 ottobre 1970.

A seguito delle leggi 15 giugno 1973, n. 364, e 17 agosto 1974, n. 484, la durata in carica delle Commissioni provinciali per l'artigianato è stata prorogata di due anni.

La legge 10 ottobre 1975, n. 523, ha ulteriormente prorogato tale durata fino a data da stabilirsi dal Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato di concerto con le Regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976.

Le elezioni della Commissione regionale sono sempre avvenute in concomitanza con quelle provinciali che avevano luogo contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, dato che nello stesso tempo venivano effettuate anche le elezioni dei delegati delle Casse Mutue provinciali di Malattia per gli artigiani.

Si ravvisa quindi l'opportunità che la durata dell'attuale Commissione regionale venga prorogata come previsto per le Commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi della legge succitata, mantenendo valide tutte le operazioni di revisione dell'Albo delle Imprese Artigiane già attuate per il rinnovo dell'attuale Commissione.

Si propone quindi che il Consiglio regionale

approvi

l'unito disegno di legge regionale sulla proroga della durata in carica della Commissione regionale per l'Artigianato della Valle d'Aosta.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI informa che si tratta di una proroga necessaria in attesa di conoscere le preannunciate disposizioni del competente Ministero.

Il Vice Presidente CHABOD, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.

Articoli 1 e 2.

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati, con separate votazioni, dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Albaney, Borbey e Crétier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

Voti favorevoli: ventiquattro;

Voti contrari: due.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato".

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Disegno di legge regionale n. 201

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ....................... n. ......: "Proroga della durata in carico della Commissione regionale per l'artigianato".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La durata in carica dell'attuale Commissione regionale per l'Artigianato, prevista dalla legge regionale 10.5.1957, n. 2, è prorogata fino alla stessa data prevista per le attuali Commissioni provinciali per l'Artigianato.

Le operazioni inerenti la revisione dell'Albo delle Imprese Artigiane già attuate, nonché le variazioni successive, sono considerate valide agli effetti della compilazione degli elenchi dei titolari di Imprese Artigiane aventi diritto a partecipare alle elezioni.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì