Oggetto del Consiglio n. 2079 del 24 luglio 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1996
OGGETTO N. 2079/X Subconcessione per la durata di anni trenta, al Comitato promotore Villeneuve, Saint-Pierre, Sarre di derivazione d'acqua dal torrente Dora di Valsavarenche, in Comune di Valsavarenche, ad uso irriguo.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che con domanda in data 15 marzo 1988, il Comitato Promotore Villeneuve - Saint-Pierre - Sarre, ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla Dora di Valsavarenche, in Comune di Valsavarenche, nel periodo dal 21 aprile al 21 settembre di ogni anno, mod. 1,30 di acqua per irrigare complessivi ha 129.30.13 di terreni di cui ha 48.71.45 in Comune di Villeneuve, ha 60.14.19 in Comune di Saint-Pierre ed ha 20.44.49 in Comune di Sarre.
Precisato che la domanda corredata da progetto in data febbraio 1988 a firma geom. Arturo Marchetti, prevede la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia composto di opere di derivazione, condotta adduttrice, vasche di carico e rete di distribuzione dell'acqua ai vari irrigatori, il tutto gestito da un sistema computerizzato in grado di tenere sotto sorveglianza le portate e garantire il funzionamento automatico dell'impianto.
Tenuto presente che:
- Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 6863 in data 27 giugno 1988, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- L'avviso di presentazione della domanda 15 marzo 1988 del Comitato promotore Villeneuve - Saint-Pierre - Sarre è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 29 in data 16 novembre 1991 e riprodotto nel n. 289 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 10 dicembre 1991, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- Con Ordinanza n. 150 in data 14 febbraio 1992 dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 2 marzo 1992, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- Copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'albo pretorio dei Comuni di Valsavarenche, Introd, Villeneuve, St-Pierre e Sarre e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione idrografica per il Po di Torino, all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara, all'Associazione Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla 1° direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, Servizi Forestali, all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente, all'Amministrazione del Parco Nazionale Gran Paradiso, alla Comunità montana Grand-Paradis ed al Comitato Promotore di Villeneuve - Saint-Pierre - Sarre.
- La pubblicazione presso i sopraccitati comuni, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione dei seguenti esposti:
. Note delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli in data 7 aprile 1992 e 10 marzo 1992 con le quali le succitate Associazioni hanno presentato formale opposizione al rilascio dell'autorizzazione alla derivazione d'acqua in quanto detta derivazione risulta sottrarre acqua alle utenze irrigue già assentite ed è contraria al buon regime delle acque ed agli interessi generali dell'agricoltura nel comprensorio delle citate associazioni irrigue;
. Esposto del Consorzio regionale Pesca del 31 marzo 1992 con il quale ha chiesto:
a) l'installazione di griglie a maglie fitte, che impediscano il passaggio del pesce nella derivazione;
b) un deflusso, a valle delle opere di presa, di un quantitativo di acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica;
c) la realizzazione dei manufatti in alveo che non impediscano la risalita riproduttiva di salmonidi.
Precisato che essendo ritenute ammissibili le richieste del Consorzio regionale Pesca apposita clausola cautelativa è stata inserita nel disciplinare di subconcessione.
Riferito altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 10 aprile 1992 ed alla medesima, oltre ai funzionari all'Ufficio Concessioni Acque sono intervenuti i Sigg.:
- Ing. Riccardo Pietrini dell'ENEL - direzione delle costruzioni di Torino; Jocallaz Giuseppe - Presidente del Consorzio Bréan - Torrette, assistito dai Sigg. Lale-Lacroix Giorgio e Lale-Lacroix Silvio; Broccard - Chanoux Leone e Pallais Casimiro - Presidente e Vice Presidente del Consorzio Ru Bréan di Sarre; Gerbore Romano Presidente, Lale-Murix Osvaldo Vice Presidente e Gerbore Giovanni Consigliere del Consorzio Miglioramento Fondiario Cumiod - Montovert; Geom. Arturo Marchetti progettista dell'impianto irriguo. Durante la riunione l'Ing. Pietrini, in relazione al progetto ENEL e all'impianto di Villeneuve la cui visita d'istruttoria è avvenuta il 12 giugno 1991, ha chiesto che il quantitativo d'acqua richiesto dal Consorzio non si aggiunga al quantitativo previsto dal progetto come rilascio a valle della presa sul torrente Savara.
Accertato che, sempre in sede di riunione d'istruttoria, è intervenuto il sig. Broccard Chanoux Leone per prendere atto, a nome del Comitato promotore, delle osservazioni formulate dall'ENEL e per chiedere di conoscere gli estremi del progetto con l'indicazione delle portate richieste ed un termine di anni uno per presentare le proprie deduzioni in merito agli esposti ed opposizioni presentati, nonché per effettuare tutte le verifiche atte a dimostrare la compatibilità della richiesta derivazione con le utenze preesistenti.
Precisato che a valle delle prese ENEL, nel bacino residuo, oltre ai rilasci ENEL corrispondono ulteriori apporti d'acqua in grado di garantire i quantitativi richiesti per la costruzione dell'impianto di cui si tratta, comunque, a tutela dei diritti dell'ENEL apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione.
Tenuto presente che con memoriale in data 6 aprile 1993 il Comitato promotore ha presentato le proprie deduzioni in merito alle opposizioni ed osservazioni presentate nelle quali comunicava che dopo un'attenta analisi del comprensorio, considerato che all'inizio della stagione primaverile (aprile) le colture necessitano di un minor apporto d'acqua, tenuto conto che le nuove tecnologie permettono di ottimizzare al massimo l'utilizzo di acqua a scopo irriguo, ha ritenuto di poter:
a) variare il periodo irriguo anticipando l'inizio della derivazione al 1° aprile e posticipando il termine al 30 settembre;
b) ridurre la portata richiesta da mod. 1.30 a mod 0.50 dal 1° aprile al 30 aprile e a mod. 1.00 dal 1° maggio al 30 settembre, facendo inoltre rilevare che:
- il paventato depauperamento delle portate dei fiumi alimentatori dei canali Cavour, non può essere imputato all'arretramento dei ghiacciai in quanto tale fenomeno, provocando lo scioglimento dei ghiacci, continua a fornire acqua ai torrenti. Di ciò si ha prova nella tarda estate di annate particolarmente siccitose, riscontrando, con un semplice esame visivo, che le acque dei torrenti sono di un colore biancastro, tipico del limo glaciale;
- le abbondanti piogge primaverili dell'anno 1992 hanno contribuito di fatto a ristabilire l'equilibrio idrico dei bacini riportando i fiumi ed i torrenti della Valle d'Aosta alle portate storiche;
- il lamentato moltiplicarsi dell'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico, non può in teoria, essere considerato come causa di diminuzione delle portate dei canali Cavour in quanto l'acqua utilizzata dovrebbe sempre essere interamente restituita in alveo, a valle degli impianti;
- la richiesta in subconcessione di mod. 1.30 ora ridotto a mod. max. 1.00 è esigua rispetto al volume totale delle portate del bacino alimentante il canale Cavour, e che, pertanto, la nuova derivazione è assolutamente ininfluente in rapporto al totale delle portate dei torrenti e dei fiumi da cui le citate Associazioni irrigue attingono per irrigare i loro comprensori, precisando, inoltre, che la richiesta derivazione è limitata ai mesi primaverili ed estivi, periodi questi in cui i torrenti di montagna ad apporto glaciale hanno i massimi di portata e che, in tempi normali, sono in grado di sopperire a tutte le necessità delle utenze in atto e di questa nuova;
- nel territorio della Valle d'Aosta, a causa del lento, ma costante e progressivo abbandono di terreni irrigui marginali, l'utilizzo delle acque è notevolmente diminuito;
- nei comprensori irrigui utilizzanti le acque del torrente Dora di Valsavarenche, una notevole superficie di terreno ha perso la sua destinazione originaria in quanto occupata da autostrade, strade, insediamenti civili eccetera e che sempre nei citati comprensori, è in atto una trasformazione dell'irrigazione da scorrimento a pioggia che permette, oltre ad una più razionale distribuzione dell'acqua, un notevole risparmio della stessa, valutabile attorno al 50 percento;
- comunque non va sottostimato e trascurato il residuo bacino costituito dal tratto di valle compresa tra la presa dell'ENEL e la derivazione in oggetto che è ampiamente in grado di sopperire alle eventuali scarsità che potrebbero riscontrarsi, in annate particolarmente secche, nel primo periodo di derivazione.
Tenuto quindi presente che essendo questa variazione ritenuta non sostanziale, l'Amministrazione regionale ha provveduto alla tutela degli eventuali diritti pubblici e privati che avrebbero potuto interferire con la richiesta derivazione, mediante breve istruttoria e che, pertanto:
- Con Rende-Noto dell'Assessore ai Lavori Pubblici in data 20 luglio 1993 ha disposto il deposito delle deduzioni 8 aprile 1993 del Comitato Promotore, corredate dagli atti istruttori, presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 30 luglio 1993, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- Copia del Rende-Noto è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Valsavarenche, Introd, Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre e copia del medesimo è stata inviata agli stessi Enti a cui era stata notificata l'Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n° 150 in data 14 febbraio 1992.
- La pubblicazione presso i sopraccitati comuni, come risulta dal referto in calce al Rende-Noto, è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alle presentazioni dei seguenti esposti:
. dell'Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia di Vercelli con la quale ha chiesto, mitigando la portata delle proprie opposizioni, di inserire nel disciplinare di subconcessione le seguenti prescrizioni:
a) La derivazione della portata concessa dovrà essere sospesa nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Naviglio d'Ivrea del Depretis e del Farini;
b) Il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
c) Le manovre di invaso e di svaso del canale di carico dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica.
. dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in data 5 agosto 1993 con il quale ha comunicato il proprio nulla-osta alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta, ricordando che per eventuali opere e manufatti da realizzarsi all'interno del Parco, dovrà essere avanzata richiesta di autorizzazioni all'Ente stesso.
Ritenuto che a tutela dei diritti d'acqua dei canali demaniali di cui sono titolari le Associazioni irrigue di cui sopra, l'inserimento nel disciplinare di subconcessione di apposite clausole sia sufficiente in quanto capita raramente che nella Dora Baltea vi siano carenze tali da pregiudicare le competenze dei canali Cavour. Inoltre, nella Regione Valle d'Aosta, per tutelare gli interessi dei Canali Demaniali, è già stato imposto dal Comitato Misto, costituito ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la limitazione degli invasi dei grandi impianti idroelettrici previsti di costruire in Valle, e a tutt'oggi realizzati solo parzialmente, quale risulta nel piano di utilizzazione delle acque pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n° 117 del 21 maggio 1949 e dei suoi successivi aggiornamenti;
Visto inoltre che con nota in data 7 luglio 1995, il Comitato Promotore è stato invitato a ritirare la documentazione presentata presso l'Ufficio Concessioni Acque al fine di adeguarla ai criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio regionale n° 1193/X in data 22 febbraio 1995 e che la medesima è stata restituita al sig. Broccard Chanoux Leone in data 13 luglio 1995.
Riferito ancora che in data 29 gennaio 1996 gli elaborati progettuali sono stati riconsegnati all'Ufficio Concessioni Acque, integrati dalla relazione idrologica contenente il calcolo del minimo deflusso vitale che ammonta a 175 l/sec. e con la specificazione che, dai dati di portata disponibili, è quindi possibile soddisfare la richiesta di subconcessione di derivazione d'acqua a scopo irriguo per la quale è stata predisposta la verifica.
Rilevato quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che:
1) la derivazione risponde allo scopo di provvedere all'irrigazione di ha 129.30.13 di terreni, di cui ha 48.71.45 in Comune di Villeneuve, ha 60.14.19 in Comune di Saint-Pierre ed ha 20.44.49 in Comune di Sarre;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di mod. 0.50 nel periodo dal 1° al 30 aprile e di mod. 1.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione da realizzare;
3) la derivazione è razionale in quanto la dotazione per ha irrigato è di max l/sec. 0.773, quantità che rientra nella media, le opere sono tecnicamente approvabili e non sono di pregiudizio agli interessi pubblici ad a quelli dei terzi.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n° 6609 in data 23 maggio 1994 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse dal sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n° 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione.
Vista la legge regionale n° 4 dell'8 novembre 1956.
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n° 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 comma 1 lettera e) e 59 comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione.
Delibera
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comitato Promotore Villeneuve - Sarre -Saint-Pierre con sede in Sarre, giusta la domanda presentata in data 15 marzo 1988, di derivare dal torrente Dora di Valsavarenche, in Comune di Valsavarenche:
a) mod. 0.50 nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile;
b) mod. 1.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, per irrigare una superficie di ha 129.30.13 di terreni di cui ha 48.71.45 in Comune di Villeneuve, ha 60.14.19 in Comune di Saint-Pierre ed ha 20.44.49 in Comune di Sarre;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del Comitato Promotore Villeneuve - Sarre - Saint-Pierre;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) Lire 20.000 (ventimila) pari al minimo prescritto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1961 n° 1501 e per gli scopi di cui all'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 delle legge 21 dicembre 1961 n° 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) Lire 2.000.000 (duemilioni) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttorie domande a pratiche varie);
4) di stabilire, come specificato dall'articolo 9 del disciplinare di subconcessione, che nessun canone è dovuto dall'utenza essendo l'uso irriguo esente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n° 4;
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994 n° 320 e di darne esecuzione.
Allegato
(...omissis...)
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.
Linty (LNPIAP) Per mozione d'ordine. Per presentare una risoluzione, che consegno all'Ufficio di Presidenza.
Président On passe à la distribution de la résolution et après je la mettrai à la votation pour l'inscription. S'il n'y a pas de conseillers qui demandent la parole sur l'objet n° 24.1 on peut passer à la votation:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità