Oggetto del Consiglio n. 2074 del 24 luglio 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2074/X - APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DETERMINANTI LA PRIORITA' DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 858/X DEL 27 LUGLIO 1994 (LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1994, N. 21 "INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI AD ESSI STRUMENTALI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA").
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21.2) dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Bilancio e alle Finanze, LEVEQUE.
Interviene il Consigliere Marco VIERIN.
Replica l'Assessore LEVEQUE.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 recante "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica";
Vista la legge regionale 19.01.1996, n. 1 recante "Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 (legge finanziaria per gli anni 1996/1998)", con la quale, all'art. 7, comma 1, si determina, per gli interventi previsti dalla L.R. 21/94, la spesa annua a decorrere dall'anno 1996 in lire 2.160 milioni, elevata ad annue lire 3.560 milioni dal 1997 e ad annue lire 4.560 milioni dal 1998;
Visto l'art. 8 della richiamata L.R. 21/94, il quale prevede, nel caso in cui la disponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, l'approvazione delle stesse sulla base di una graduatoria;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 858/X in data 27.07.94, con la quale si definiscono i criteri di priorità per la stesura della suddetta graduatoria;
Vista la deliberazione n. 1719 in data 12.04.1996, ratificata dal Consiglio regionale in data 29.05.1996, con la quale sono state, tra l'altro, approvate integrazioni alle modalità stabilite per il finanziamento dei progetti a valere sul fondo per speciali programmi di investimento di cui alla L.R. 46/93);
Ritenuto opportuno mantenere anche per la L.R. 21/1994 coerenza di orientamento e compatibilità di indirizzo con le procedure stabilite per il FO.S.P.I. integrando, di conseguenza, i criteri di priorità sulla base dei quali stilare la graduatoria delle iniziative ammissibili a finanziamento, tenendo conto dell'ammontare in valore assoluto dei contributi già erogati agli enti locali, ai sensi della citata legge regionale, nei precedenti esercizi finanziari, privilegiando, quindi, a parità di condizioni, gli enti che hanno ottenuto minori finanziamenti e finanziando almeno un'iniziativa per ente nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente della Direzione Generale delle Finanze dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13, comma 1 - lett. e) e 59, comma 2 della legge regionale n. 45/1996, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) di modificare, per i motivi di cui in premessa, i punti 1) e 1.2. della precedente deliberazione del Consiglio regionale n. 858/X del 27 luglio 1994, così come segue:
1) che le iniziative, che verranno presentate per i finanziamenti disposti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 recante "Interventi per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica", aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge medesima, siano finanziate entro i limiti delle disponibilità di bilancio, finanziando almeno un'iniziativa per ente, sulla base di una graduatoria da definirsi:
1.2. assegnando un secondo ordine di priorità, all'interno di ognuna delle categorie di cui al punto 1.1., in relazione alle modalità di esecuzione degli interventi - tenendo conto dell'ammontare in valore assoluto dei contributi già erogati agli enti locali, ai sensi della citata legge regionale, nei precedenti esercizi finanziari, privilegiando, a parità di condizioni, gli enti che hanno ottenuto minori finanziamenti - che preveda:
2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lett. b), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.
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