Oggetto del Consiglio n. 2069 del 24 luglio 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1996
OGGETTO N. 2069/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta)".
Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1)
1. L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta) è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
1. Le attribuzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641)."
Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. L'attività che il Consorzio svolge è rivolta al conseguimento dei seguenti fini:
a) promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico dando la preminenza alle specie pregiate indigene;
b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico mediante:
1) la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, avvalendosi della consulenza di un ittiopatologo;
2) la gestione dell'attuale stabilimento regionale ittico di Morgex e di La Salle in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale, nella quale dovranno essere specificate le rispettive competenze sia tecniche che amministrative;
3) la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura;
4) la costituzione di bandite di pesca e zone di ripopolamento e recupero;
c) promuovere ricerche idrobiologiche ed idrologiche dirette alla creazione di nuovi impianti di piscicoltura ed al reperimento di nuove aree di pesca nel territorio della Regione;
d) attuare programmi di sperimentazione con la collaborazione di esperti nel settore con competenze specifiche, dando la preferenza ai residenti nella regione, per i quali il Consorzio sollecita e promuove la loro specializzazione;
e) effettuare e disporre studi ed indagini su quanto attinente l'ittica e la pesca, relazionandone alla struttura regionale competente per eventuali interventi in materia;
f) promuovere l'effettuazione da parte delle strutture competenti di periodici prelevamenti d'acqua per gli opportuni controlli sul tasso d'inquinamento, ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ittico e dell'equilibrio ecologico;
g) vigilare sulle opere di semina e ripopolamento ittico su acque date in concessione a terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;
h) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca avvalendosi dell'opera volontaria di pescatori, con qualifica di guardie ittiche, sia in materia di vigilanza che di ripopolamento;
i) emanare regolamenti relativi all'esercizio della pesca sportiva;
l) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica, istituendo in zone idonee opportune riserve consorziali e svolgendo adeguata opera in collaborazione con gli organi turistici della Regione;
m) svolgere attività didattico-divulgativa al fine di diffondere la conoscenza dei problemi dell'ittica e della pesca;
n) dare impulso alla pesca sportiva, mediante la creazione di particolari riserve da utilizzare esclusivamente a fini agonistici;
o) allacciare rapporti con altre organizzazioni ittiologiche, alieutiche e sportive, sia nazionali che estere, allo scopo di approfondire la conoscenza sull'ittiologia e sulla pesca;
p) eseguire tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli nell'interesse dell'ittica e della pesca."
Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1. Costituiscono il Consorzio:
a) tutti i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, residenti nella regione, che abbiano versato la quota associativa. All'atto dell'iscrizione, il socio viene assegnato di diritto alla sezione del comune di residenza;
b) associazioni, enti e società che abbiano motivo di aderire al Consorzio esclusivamente per scopi agonistici;
c) i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, non residenti nella regione. Ad essi è riconosciuta la qualifica di soci aggregati secondo le modalità che annualmente sono stabilite dal consiglio di amministrazione."
Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
1. Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi dello Stato e della Regione;
c) dai contributi di associazioni, enti, società ed imprese;
d) da altre eventuali entrate ed attività;
e) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;
f) dai proventi delle tasse di concessione per il rilascio delle licenze di pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta)."
Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri così nominati:
a) otto rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall'articolo 23, nel numero di un rappresentante per ogni Comunità montana;
b) cinque rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di gestione del patrimonio ittico, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente al Corpo forestale valdostano e uno all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.
4. I membri del consiglio possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati, con mozione di sfiducia presentata dai due terzi dei componenti l'assemblea dei pescatori delle singole Comunità montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il comitato elettorale presso una delle sezioni della Comunità montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa.
6. Verificandosi vacanze tra i componenti del consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati."
Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 della legge regionale 34/1976 è così sostituito:
"Articolo 9
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte all'anno, per deliberare sulle materie di cui all'articolo 10. Il presidente può convocare il consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sono indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti."
Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 10)
1. L'articolo 10 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
1. Il consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui all'articolo 20:
a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;
b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;
c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della Giunta regionale;
d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;
e) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c);
f) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;
g) predispone il regolamento per il funzionamento delle sezioni e le eventuali modificazioni.
2. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione sono sottoposte all'esame di legittimità dell'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla vigente legge in materia."
Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 14)
1. L'articolo 14 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
1. Il comitato esecutivo:
a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano delegate dal consiglio stesso;
b) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lett. f);
c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di lire 5.000.000. Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza;
d) applica tutte le sanzioni previste a carico dei pescatori, enti o persone che abbiano violato norme di disciplina e organizzative relative all'esercizio della pesca o comunque dannose per il patrimonio ittico o per l'equilibrio ecologico."
Articolo 9 (Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
1. Competono ai comitati sezionali:
a) l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'articolo 5;
b) la formulazione di proposte da presentare al consiglio di amministrazione del Consorzio tramite i propri rappresentanti;
c) lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio stesso sulle acque e sul territorio di loro competenza, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento;
d) la promozione e l'attuazione di ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca e del patrimonio ittico, che, nell'ambito delle proprie competenze, non contrasti con i compiti e le finalità generali del Consorzio."
Articolo 10 (Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
1. Alla nomina degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione del Consorzio si procede mediante elezione diretta da parte dei soci di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), suddividendo il territorio della Regione in otto circoscrizioni corrispondenti alla delimitazione delle Comunità montane.
2. Le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel consiglio di amministrazione si svolgono ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del comitato di sezione.
3. Ogni circoscrizione di Comunità montana è tenuta a comunicare al consiglio di amministrazione del Consorzio, almeno trenta giorni prima dell'elezione, la sezione compresa nel proprio territorio presso la quale si costituisce il comitato elettorale competente per l'elezione dei rappresentanti.
4. I rappresentanti di ciascuna circoscrizione di Comunità montana devono riunire almeno due volte l'anno i comitati di sezione compresi nel loro territorio, per riferire sul loro operato e sull'attività del Consorzio, pena la decadenza dall'incarico.
5. Per la sostituzione si segue la procedura dettata in materia dall'articolo 24."
Articolo 11 (Sostituzione dell'articolo 24)
1. L'articolo 24 della legge regionale 34/1976 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
1. L'elezione diretta degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di ciascuna circoscrizione di Comunità montana su presentazione di una o più liste, firmate da un solo candidato.
2. Le liste devono essere depositate almeno trenta giorni prima dell'elezione presso il consiglio di amministrazione del Consorzio. Le liste presentate sono definitive.
3. Nel caso di presentazione di più liste, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
4. Non sono eleggibili i soci che, nel biennio precedente le elezioni, abbiano commesso una violazione delle vigenti leggi sulla pesca punita da una sanzione amministrativa; essi decadono dal loro mandato elettivo qualora la violazione seguita da sanzione amministrativa avvenga in un qualunque momento del periodo di detto mandato. Lo stesso dicasi per le infrazioni alle leggi sulla pesca aventi rilevanza penale, che, ove seguite da condanna sia pure coi benefici di legge, determinano la radiazione del responsabile dall'elenco dei soci e la perdita di qualunque incarico per un periodo di tempo almeno pari a quello stabilito nella sentenza di condanna.
5. La sostituzione dei consiglieri decaduti in conseguenza di dette sanzioni o condanna o per altri motivi avviene mediante nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza."
Articolo 12 (Norme transitorie)
1. La nuova composizione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 34/1976, come modificata dalla presente legge, ha decorrenza dalla naturale scadenza di quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento per il funzionamento delle sezioni comunali di cui agli articoli 10 e 22 della legge regionale 34/1976, come modificata dalla presente legge, dev'essere predisposto dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è predisposto dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV) Sono delle modeste modificazioni alla legge n. 34, dovute a modifiche di normative e della nuova legge regionale n. 45. Aumentando le comunità montane si deve quindi aumentare anche la rappresentanza di un membro all'interno del consorzio, e si aggiunge un rappresentante delle strutture dei servizi interessati all'ittiofauna.
Per quanto riguarda invece il contenuto della legge, si è cercato di dividere i compiti fra consorzio e sezioni e per meglio definire anche i ruoli delle sezioni si è fissato un termine per il quale venga messo in atto il regolamento, quindi si sono dati al consorzio sei mesi di tempo dall'approvazione della legge per fissare il regolamento del funzionamento delle sezioni.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.
Linty (LNPIAP) Per riproporre in quest'aula quanto avevo già chiesto alla II Commissione consiliare, che ha esaminato questa modifica di legge, e per annunciare la presentazione di due emendamenti che passerò ad illustrare più tardi, quando si arriverà alla votazione.
Presidente Invito il Consigliere Linty a presentare alla Presidenza gli emendamenti.
Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Intervengo anch'io per presentare un emendamento, che avevo già presentato in commissione, che voglio ripresentare qui in aula, e che illustrerò quando arriveremo all'articolo 5.
Presidente Ho apprezzato il silenzio del Vicepresidente Viérin su tutti gli argomenti che riguardavano l'Assessore Vallet; credo ci stia riproponendo di nuovo una presentazione di emendamenti, pertanto ritorna nella consuetudine.
Ci sono altri che intendono chiedere la parola? Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni II e III. Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente All'articolo 5 vi è un emendamento presentato dal Consigliere Viérin Marco. Ne do lettura:
Emendamento Articolo 5
Il comma 1 del nuovo articolo 8 della legge regionale 34/1976 è così sostituito:
"1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri così nominati:
a) nove rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall'articolo 23, nel numero di due per la Comunità montana Monte Emilius, di cui uno in rappresentanza della circoscrizione di Aosta e l'altro delle circoscrizioni degli altri comuni, e di uno per ciascuna delle altre Comunità montane;
b) cinque rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di gestione del patrimonio ittico, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente al Corpo forestale valdostano e uno all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)."
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco per illustrare l'emendamento.
Viérin M. (PpVA) L'emendamento è molto chiaro. Innanzitutto devo chiedere scusa ai colleghi perché per un errore di battitura è stato mantenuto il discorso di 13, è chiaro che l'emendamento, se verrà accolto, deve riportare che il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri. In fondo all'articolo c'è una precisazione a penna, perché avevano preparato l'emendamento riferendoci al testo proposto dall'Assessore e non a quello approvato dalla III Commissione.
L'emendamento riguarda la rappresentanza diversificata all'interno della comunità montana Monte Emilius. Come tutti sapete, la composizione di questa comunità sta creando in vari campi alcune problematiche, perché la realtà di Aosta è molto diversa rispetto alla realtà degli altri 11 comuni e le istanze che i vari rappresentanti di questi organismi possono portare sono diverse. Il significato dell'emendamento quindi è solo questo: uno per comunità montana, ad eccezione della comunità montana Monte Emilius, per la quale uno è nominato dal Comune di Aosta e l'altro dagli altri comuni facenti parte della comunità montana Monte Emilius.
Ci sarebbe anche il fatto che comunque più del 30 percento dei pescatori attualmente sono presenti e risiedono nella comunità montana Monte Emilius, ma questo può anche essere un aspetto secondario. L'aspetto che mi ha indotto a presentare questo emendamento è soprattutto il fatto che i problemi e le visioni di chi risiede ad Aosta sono completamente diverse dai problemi e dalle visioni su altri aspetti di questo sport che si hanno nei vari comuni limitrofi ad Aosta.
Per non far perdere altro tempo, gli emendamenti agli articoli 10 e 11 sono degli emendamenti di riflesso, se viene accolto l'emendamento proposto all'articolo 5.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Pour dire qu'on n'acceptera pas les amendements proposés par M. Viérin, parce qu'en ce qui concerne la représentativité des pêcheurs des 8 communautés de montagne le sens de cette représentativité est lié à un aspect gestionnaire qui a trait à l'extension des cours d'eau, des torrents et des fleuves. Donc il nous paraît que, jusqu'à où la ville d'Aoste fera partie de la communauté de montagne du Mont Emilius, aussi les exigences des pêcheurs de la communauté seront très bien représentées.
En ce qui concerne la proposition d'ajouter un représentant de l'ARPA, là je dois dire que l'ARPA c'est un instrument technique qui est au service de l'Administration régionale ou des administrations. En ce sens nous croyons que les 5 représentants des services de l'Administration, des différents Assessorats qui ont à faire avec qui a trait au problème de la pêche, sont suffisants pour définir les problèmes techniques.
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Per dire che non ritirerò l'emendamento. Forse l'Assessore Vallet si è confuso: il discorso dell'ARPA è l'emendamento che è passato in commissione, ed è chiaro che è una cosa diversa dalla mia proposta. Nel mio emendamento ho dovuto riscrivere completamente l'articolato, altrimenti non sarebbe stato consono a sostituire quello approvato dalla III Commissione.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Si j'étais présent en commission, j'aurais fait la même observation que j'ai faite ici au Conseil, étant donné que je respecte les décisions de la IIIème Commission, qui a fait une évaluation différente. Vu que les commissions et le Conseil sont souverains, je ne comprends pas, mais quand même je prends acte.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Vicepresidente Viérin Marco:
Presenti: 29
Votanti: 5
Favorevoli: 3
Contrari: 2
Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Il Consiglio non approva.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo predisposto dalla II e III Commissione:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente All'articolo 7 è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Linty. Ne do lettura:
Emendamento Articolo 7
Tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 34/1976 è aggiunto il seguente comma 1.bis:
"Quando le decisioni da assumere concernono i punti a), b) e g) del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, al fine di ottemperare a quanto disposto dal comma 1, comunica anticipatamente alle Assemblee sezionali, con lettera raccomandata, gli oggetti sottoposti al vaglio dello stesso. Le Assemblee sezionali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, formulano e trasmettono al Consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni e proposte in merito".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty per l'illustrazione dell'emendamento.
Linty (LNPIAP) Come ho già detto in commissione, ritengo sia opportuno inserire questo emendamento nel testo della legge, anche se di fatto i rapporti fra Consiglio di amministrazione e Assemblee sezionali vengono determinati con successivo regolamento.
Perché inserirlo nel testo di legge e non demandarlo al successivo regolamento? Per il semplice fatto che il successivo regolamento è di stretta competenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio pesca, quindi inserendo questo emendamento nel testo di legge si garantisce quel criterio di trasparenza e soprattutto di comunicazione fra il Consiglio di amministrazione e le Assemblee sezionali.
Non dimentichiamo che gli attriti nati anche dalla difficoltà di comunicazione fra il Consiglio di amministrazione e le Assemblee sezionali avevano generato all'inizio dell'anno una serie di dimissioni di massa di alcuni pescatori della media Valle, quindi credo sia indispensabile dare questa indicazione come legge regionale, anche perché l'impegno che viene chiesto al Consiglio di amministrazione mi pare alquanto esiguo.
Le Assemblee sezionali non sono in grado di incidere sulle determinazioni del Consiglio di amministrazione, però vengono messe al corrente degli argomenti trattati, qualora questi riguardino i punti a), b) e g) - che sono i punti che riguardano anche le Assemblee sezionali dell'articolo 10, al primo comma -, anticipatamente; questo per evitare che alle Assemblee sezionali venga calata dall'alto la decisione già presa dal Consiglio di amministrazione.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Pour répéter les considérations que j'avais faites en IIIème Commission: pour régler le problème qui avait été soulevé par M. Linty au cours de la discussion d'une interpellation, on a inséré dans la loi la prévision de prédisposer un règlement pour le fonctionnement des sections.
Il est évident que ce règlement devra prévoir toute une série de règles et non pas seulement cette règle. Donc il s'agit ici d'une question qui est de nature réglementaire et qui ne doit pas être prévue dans un texte de loi, là pour respecter un principe de bonne et correcte technique législative.
Pour venir au mérite de la question, puisque le Conseil d'administration prévoit à son intérieur une majorité large de représentants de pêcheurs mêmes, il m'est difficile de comprendre quel pourrait être l'intérêt du Conseil d'administration de définir des règles, qui aillent contre une transparente et correcte gestion des rapports entre Conseil d'administration et sections. Donc la majorité s'abstiendra sur cette proposition.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty per l'illustrazione dell'emendamento.
Linty (LNPIAP) Prendo la parola per due motivi. Il primo, per ricordare all'Assessore che il 14 febbraio 1996 diceva che sarebbe stato completato il testo di legge - quindi non sarebbe stato demandato ad un regolamento - secondo le linee indicate dai consiglieri che a suo tempo lo interpellarono al riguardo. Prendo atto che dopo si è ritenuto che per salvaguardare la buona tecnica legislativa occorre far l'accordo, però stante quanto da lui dichiarato il 14 febbraio 1996 oggi si pensa in un altro modo. Ammetto che in sette mesi possa succedere di tutto, però c'è un'altra questione.
Questo emendamento non voleva essere un emendamento che va ad incidere solo sul regolamento, questo era un indirizzo, o meglio è e rimane un indirizzo da dare al Consorzio pesca. Perché questo? Perché se i rapporti fra Consiglio di amministrazione del Consorzio pesca e Assemblee sezionali fossero stati così trasparenti e di trasmissione e di ricezione, come si vuol dire dicendo che all'interno del consorzio ci sono i rappresentanti delle comunità montane, probabilmente non si sarebbero verificate le situazioni che abbiamo avuto tutti sotto gli occhi.
Quindi è chiaro che se io demando ad un consiglio di amministrazione la predisposizione di un regolamento, che prevederà mille cose fra cui anche il fatto di comunicare anticipatamente alle Assemblee sezionali questa cosa, si può fare e si può anche non fare, è a discrezione del Consiglio di amministrazione.
In questo caso, e ripeto la lieve entità dell'impegno che si chiede al Consiglio di amministrazione, perché si tratta solo di informare le Assemblee sezionali prima che venga presa una determinata decisione, non vedo come l'inserimento di un emendamento, viste le leggi regionali, e ne approfitto per dire che più di un commissario in commissione e mi pare anche il Presidente fece notare come sia giunto il momento di evitare di modificare la modifica della modifica della modifica della legge regionale, ma di cominciare a legiferare, voltando pagina, con un testo unico, quindi - dicevo - dopo aver sentito questi discorsi in commissione, non vedo come questo emendamento possa andare ad inficiare la buona tecnica legislativa. Poi se non lo si vuole accettare, prendo atto della volontà di questo Consiglio di demandare tutto al Consiglio di amministrazione e ai membri che lo compongono.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Linty:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 5
Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)
Il Consiglio non approva.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7 come predisposto dalla II e III Commissione:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 4 (Lanièce, Linty, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente All'articolo 9 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Linty, che recita:
Emendamento All'articolo 9, tra la lettera a) e la lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 34/1976 è aggiunta la seguente lettera: "a-a) lo studio dei problemi locali inerenti la pesca".
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.
Linty (LNPIAP) Pur prevedendo la fine che farà questo emendamento, volevo far presente a tutti i consiglieri regionali un piccolo particolare. Sicuramente da questo testo di legge, con quello che è stato inserito e con quello che non è stato inserito, sicuramente i pescatori avranno di che giovarsi di questa grande considerazione che il Consiglio regionale ha di loro, perché è stato tolto dalla legge n. 34/76 lo studio dei problemi locali inerenti la pesca, questo dato ai Comitati sezionali. Però nella nostra magnanimità gli abbiamo lasciato:
- l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'articolo 5: poiché un comitato sezionale ha mediamente da gestire 500mila lire all'anno, è un impegno gravoso;
- la formulazione di proposte da presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio: guardando indietro negli anni abbiamo visto che fine hanno fatto le proposte presentate dai comitati sezionali;
- lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio: ad oggi attività demandata zero;
- la promozione e l'attuazione di ogni altra iniziativa: l'unica cosa che rimane ai Comitati sezionali che li impegna un po' è la promozione e l'attuazione di ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca.
Ergo, così facendo, noi diciamo: signori pescatori della Valle d'Aosta, quando dobbiamo seminare le trote, dovete venire con le vostre belle spalle perché vi carichiamo le gerle e vi spediamo su per i torrenti; quando si tratta di coinvolgervi nelle decisioni su che trote seminare, su quante seminarne, in breve nell'informazione, voi non contate più nulla ad oggi. Poi cosa farà il Consiglio di amministrazione sarà tutto da vedere, ma ad oggi con questo testo di legge non interessa a questo Consiglio cosa ne pensano i Comitati sezionali.
Ho un piccolo presentimento: il tenore di questo disegno di legge mi pare sia quello, perché poi parliamoci chiaro, lo studio dei problemi locali inerenti la pesca non significa - anche perché con 500mila lire all'anno da spendere dubito che si possa fare - organizzare un simposio sulla fauna ittica presente in Valle d'Aosta, magari nella sezione di Gressoney, però ho l'impressione che questo disegno di legge continui a dare ampi poteri al Consiglio di amministrazione del Consorzio e a toglierli invece ai Comitati di sezione, alle Sezioni periferiche.
Non voglio parlare di prendersi a cuore i problemi che in questo Consiglio tutti dovremmo prenderci a cuore, almeno per quanto professiamo, però a questo punto, visto le cose come stanno, non mi restano altre considerazioni da fare di fronte ad un disegno di legge di questo genere.
Magari togliamogli ancora qualcosa, anche le 500mila lire all'anno, e il problema si risolve del tutto; non so se è questa l'intenzione, ma almeno ci sia la responsabilità e la determinazione di presentarla. Qui stiamo snaturando i Comitati sezionali nei comuni della Valle d'Aosta.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Il y a parfois la tendance de la part de M. Linty à dramatiser un peu les situations. La volonté de la Junte, de la commission et du Conseil n'est pas absolument celle d'enlever aucune compétence aux Comités de section. Il s'agit seulement avec cette modification de la loi d'attribuer à chacun sa compétence, et les compétences que la loi attribue aux Comités de section sont des compétences d'organisation. Il est prévu aussi que les Comités de section puissent présenter des propositions au Conseil d'administration.
Pour venir au cas spécifique, vu que M. Linty dit: nous avons bien vu quelle fin ont fait les propositions du Comité de section de Châtillon, je me permets de dire que ce n'est pas si escompté que ces propositions étaient de bonnes propositions. Elles ont été évaluées par le Conseil d'administration qui, dans son autonomie, a décidé comme il a décidé.
Il faut donc tâcher d'éviter que de petits problèmes ou peut-être encore de problèmes de caractère personnel puissent être chargés d'un relief qu'ils n'ont pas.
Je propose à la majorité de s'abstenir sur cet amendement.
Presidente Per dichiarazione di voto ha chiesto la parola il Consigliere Linty.
Linty (LNPIAP) Ogni tanto non so se parlo cinese... io Châtillon non l'ho mai menzionato, se vogliamo, ho parlato di media Valle, ma è lunga la media Valle! Sembra che qui faccia l'avvocato dei pescatori di Châtillon... non ho capito!
Ho citato un caso prima di dimissioni, non ho detto che le proposte fatte dalla Sezione pesca di Châtillon sono state respinte dal Consiglio di amministrazione: mi ricordo benissimo delle parole che dico nell'arco di dieci minuti, magari dopo sette mesi posso anche dimenticare gli impegni che faccio in quest'aula di fronte agli altri consiglieri perché ormai con i precedenti in mano sono abbastanza tranquillo, non ho paura di essere tacciato di mancanza del mantenimento di una parola data in quest'aula.
Però Châtillon non l'ho citato, invece ho detto che nei rapporti fra Consorzio pesca e sezioni comunali dei pescatori vi è sempre stato attrito e poca comunicazione. E non vedo chi debba studiare i problemi locali inerenti la pesca meglio delle sezioni locali; invece no, in questo caso diciamo: ci sono i problemi locali da studiare, venga il Consiglio di amministrazione del consorzio pesca a studiarli.
Prendo atto di questa volontà, che però si scontra con tanti principi sentiti qui dentro.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Linty:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 5
Astenuti: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Il Consiglio non approva.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9 come predisposto dalla II e III Commissione:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente All'articolo 10 vi è l'emendamento presentato dal Vicepresidente Viérin Marco di cui do lettura:
Emendamento Articolo 10
Nel comma 1 del nuovo articolo 23 della legge regionale 34/1976 sostituire le parole "otto rappresentanti" con le parole "nove rappresentanti".
Presidente Poiché l'emendamento decade non essendo stato recepito l'emendamento presentato all'articolo 5, pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente All'articolo 11 vi è l'emendamento presentato dal Vicepresidente Viérin Marco di cui do lettura:
Emendamento Articolo 11
Nel comma 1 del nuovo articolo 24 della legge regionale 34/1976 sostituire le parole "otto rappresentanti" con le parole "nove rappresentanti".
Presidente Poiché l'emendamento decade non essendo stato recepito l'emendamento presentato all'articolo 5, pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Lanièce, Linty, Tibaldi e Viérin M.)
Il Consiglio approva