Oggetto del Consiglio n. 2061 del 24 luglio 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2061/X - APPROVAZIONE DI UNA SERVITU' DI DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI E DELLA CESSIONE DI CUBATURA A CARICO DI UN'AREA DI PROPRIETA' REGIONALE ED A FAVORE DI UN'AREA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SAVIO S.R.L. IN COMUNE DI CHÂTILLON. INTROITO DI SOMMA. DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19.2) dell'ordine del giorno dell'adunanza.
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Si dà atto che l'Assessore ai Lavori Pubblici LAVOYER non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
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IL CONSIGLIO
Premesso che il Consiglio regionale con deliberazione n. 1481/X in data 25 luglio 1995 aveva approvato la vendita di un'area di proprietà regionale, facente parte di un più ampio fondo sito in Comune di Châtillon (ex Montefibre), alla Società Savio S.r.l. e che il relativo rogito è stato stipulato in data 19 dicembre 1995;
Atteso che la Società Savio S.r.l. con note in data 15 giugno, 14 luglio e 17 novembre 1995 presentava istanza per la cessione di una parte della volumetria afferente la proprietà regionale, nonché per la costituzione di una servitù di deroga alle distanze legali per la realizzazione di bassi fabbricati sul lato sud e fronte strada sull'area alienata dalla Regione;
Preso atto che la cessione di cubatura consiste nel trasferimento della potenzialità edificatoria (facultas aedificandi) e più precisamente della volumetria afferente l'area di proprietà regionale, distinta al NCT al Foglio 43 con le particelle nn. 25 (ex 25/a) e 56, ove trova ubicazione lo stabilimento TECDIS, a favore dell'area limitrofa di proprietà della Savio S.r.l., distinta al NCT al Foglio 43 con la particella n. 245 (ex 25/b), corrispondente a mq. 2000 di terreno e mq. 1000 di costruzione;
Posto che il Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, con perizie di stima in data 25 ottobre e 24 novembre 1995, ha espresso parere favorevole al trasferimento della cubatura in quanto, in relazione agli attuali parametri urbanistici (indice di fabbricazione/rapporto di copertura pari ad 1/2), tenuto conto della superficie coperta esistente, la residua superficie coperta edificabile sull'area regionale è di circa mq. 12.000, il massimo ingombro per la realizzazione di un nuovo capannone non sarebbe superiore a mq. 8.700 circa e quindi la superficie copribile non sfruttabile resterebbe di mq. 4.000 circa, stimando il corrispettivo in Lire 60.000.000 (sessantamilioni) pari a Lire 30.000 al metro quadrato;
Atteso che l'Assessorato dell'Industria, Commercio e Artigianato, con nota in data 2 febbraio 1996, prot. n. 932/Ind., esaminate le relazioni di stima del Servizio Demanio e Patrimonio, non ha manifestato obiezioni alla cessione della cubatura nella misura di mq. 1000 edificabili (mq. 2000 di terreno);
Preso atto inoltre che la Società Savio S.r.l. ha richiesto di costruire in deroga alle distanze legali dei bassi fabbricati quali garages, centrale termica e pertinenze similari, lungo il fronte sud (strada di accesso alla centrale ENEL e strada regionale di Châtillon-Pontey) della proprietà di cui si tratta ed il Servizio Demanio e Patrimonio regionale, visto il parere favorevole espresso dall'Assessorato dei Lavori Pubblici in data 19 dicembre 1995, prot. n. 12905/5 LLPP., tenuto conto che la proprietà regionale non subisce alcun deprezzamento, ha fissato un corrispettivo di Lire 4.000.000 (quattromilioni) per la costituzione della servitù con perizia di stima in data 7 marzo 1996;
Rilevato che la Società Savio S.r.l., con nota del 12 giugno 1996, ha accettato integralmente le condizioni imposte dall'Amministrazione regionale;
Atteso che l'Assessore al Bilancio ed alle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (legge finanziaria) ha espresso il proprio assenso con nota del 14 giugno 1996, prot. 12428/5 Fin;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/56 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lettera e) e 59 - comma 2 della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) di cedere la cubatura d'area e di trasferire la potenzialità edificatoria (facultas aedificandi) della volumetria afferente l'area di proprietà regionale sita in Comune di Châtillon, distinta al NCT al Foglio 43 con le particelle nn. 25 (ex 25/a) e 56, ove trova ubicazione lo stabilimento TECDIS, a favore dell'area limitrofa di proprietà della Savio S.r.l., con sede in Châtillon, località Soleil 18 (codice fiscale e partita IVA 00135130078), distinta al NCT al Foglio 43 con la particella n. 245 (ex 25/b), corrispondente a mq. 2000 di terreno e mq. 1000 di costruzione;
2) di approvare la costituzione di una servitù di deroga alle distanze legali a carico dell'area di proprietà regionale sita in Comune di Châtillon, distinta al NCT al Foglio 43 con le particelle nn. 25 (ex 25/a) e 56 ed a favore dell'area limitrofa di proprietà della Savio S.r.l., distinta al NCT al Foglio 43 con la particella n. 245 (ex 25/b), il tutto come meglio risulta individuato nelle planimetrie allegate alla presente sub a) e b) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che la costituzione della servitù di cui al precedente punto 2) è soggetta ai seguenti obblighi:
- nella realizzazione delle costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dal P.R.G.C. dovranno essere rispettate le norme stabilite nel regolamento edilizio e dovranno comunque essere rispettate le distanze minime previste dalla normativa vigente al momento dell'edificazione in materia di distanza dalle strade;
- l'atto di vincolo dovrà essere trascritto a favore del Comune e presentato allo stesso per l'impegno che si assumerà la Regione;
- con l'atto di vincolo la Regione, in caso di successiva edificazione, dovrà rispettare le distanze regolamentari tra edifici e secondo i parametri vigenti all'atto di vincolo;
- la nuova recinzione dovrà essere più snella e quindi creare un impatto minore rispetto a quella esistente;
- le acque piovane dovranno essere convogliate sul fondo dominante;
4) di determinare il corrispettivo per la cessione della cubatura d'area in Lire 60.000.000 (sessantamilioni) e per la costituzione della servitù in Lire 4.000.000 (quattromilioni);
5) di introitare la somma complessiva di Lire 64.000.000 (sessantaquattromilioni) al capitolo 10200 ("Provento vendita beni immobili") del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1996;
6) di stabilire che:
- il pagamento del corrispettivo di cui al precedente punto 4) dovrà essere versato presso la Tesoreria regionale prima della stipulazione del rogito notarile;
- il rogito notarile dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione del presente provvedimento da parte del Consiglio regionale;
- tutte le spese notarili, onorari, imposte ed ogni altra conseguente saranno a totale carico della Società Savio S.r.l.;
7) di conferire al Presidente della Giunta regionale e, in caso di delega, all'Assessore che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento, la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio rogante riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
8) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera d) del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
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