Oggetto del Consiglio n. 2333 del 18 dicembre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2333/X - MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 1193/X IN DATA 22 FEBBRAIO 1995, CONCERNENTE "APPROVAZIONE DEI CRITERI PROVVISORI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE E SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA. APPROVAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO".

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66, attribuisce al Consiglio regionale la competenza in merito alle subconcessioni di acque pubbliche;

- con deliberazione n. 1193/X in data 22 febbraio 1995, il Consiglio regionale ha approvato criteri provvisori di valutazione per l'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione di acqua, in attesa della predisposizione di specifici strumenti di pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche;

- la deliberazione di cui sopra, unitamente a criteri tecnici, di salvaguardia ambientale per garantire il rispetto dell'equilibrio naturale dei corsi d'acqua, e a criteri economici, finalizzati a valutare la bontà delle iniziative per l'assentimento delle concessioni e subconcessioni, ha previsto dei criteri amministrativi in relazione alla necessità di stabilire un ordine di precedenza delle domande;

- nella stessa deliberazione viene evidenziato che i criteri tecnico-ambientali sono considerati alla stregua di requisiti per l'accoglimento delle domande di concessione e subconcessione, mentre i criteri amministrativi valgono quali criteri di priorità;

Tenuto conto che, sulla base di detti principi, la deliberazione consiliare stabilisce che l'esame di ammissibilità delle domande di concessione e di subconcessione è effettuato dal Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici e che gli aspetti amministrativi ed economici sono valutati dal Servizio industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato;

Considerato che nell'allegato 1B alla citata deliberazione sono elencati, rispettivamente, i criteri amministrativi ed i criteri economici di cui sopra, ed in particolare tra i primi sono previsti, al primo livello di priorità, i consorzi e le società a maggioranza di capitale pubblico;

Ritenuto di privilegiare gli investimenti degli enti locali nel settore industriale ed idroelettrico, attribuendo loro la priorità nei criteri amministrativi di cui al soprarichiamato allegato 1B;

Ritenuto, altresì, che le quote di partecipazione della Società finanziaria regionale debbano essere equiparate a capitale pubblico, nella misura corrispondente alla quota di partecipazione della Regione nella Finaosta s.p.a., anche in considerazione dei principi statutari e degli obiettivi sociali della stessa;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'Industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13, comma 1 - lett. e), e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente deliberazione;

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Con l'emendamento delle Commissioni suddette;

Con voti favorevoli: venticinque (presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenuti: tre, i Consiglieri LANIECE, LINTY e MARGUERETTAZ);

DELIBERA

1) di modificare la precedente deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22 febbraio 1995, sostituendo l'allegato 1B alla stessa (criteri amministrativi ed economici) con l'allegato alla presente deliberazione;

2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lett. b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

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Allegato 1B

CRITERI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI

1. CRITERI AMMINISTRATIVI

Le subconcessioni e le concessioni sono assentite dando la precedenza, nell'ordine, agli usi idropotabili ed a quelli irrigui.

Le subconcessioni e le concessioni per derivazioni ad uso industriale ed idroelettrico sono assentite secondo il seguente ordine di priorità:

1) Regione, C.V.A. (Compagnia Valdostana delle Acque), enti locali o loro consorzi;

2) Consorzi o società a maggioranza di capitale pubblico;

3) Consorzi o società a partecipazione di capitale pubblico non inferiore al 35%;

4) Cooperative di utilizzatori;

5) Consorzi o società a partecipazione pubblica;

6) Consorzi di privati utilizzatori;

7) Privati utilizzatori;

8) Altri privati.

Le quote di partecipazione della Società finanziaria regionale - Finaosta s.p.a. sono equiparate a capitale pubblico in misura pari alla quota di partecipazione regionale nella Società finanziaria stessa.

A parità di condizioni hanno la precedenza le domande presentate da soggetti che hanno la loro residenza o la sede in Valle d'Aosta.

2. CRITERI ECONOMICI

Nell'esame delle domande di concessione e subconcessione occorre analizzare:

a) le ricadute di rilevanza economica sulla collettività locale;

b) l'affidabilità economica del soggetto richiedente;

c) il rapporto tra producibilità ed investimenti;

d) la quota di finanziamento del progetto con mezzi propri;

e) il vantaggio economico dell'investitore, che eserciti attività di impresa, conseguente all'utilizzo dell'energia prodotta.

Per potenze nominali medie superiori a 2.000 kW le subconcessioni saranno rilasciate ad Enti pubblici valdostani, consorzi e società a maggioranza di capitale pubblico con sede in Valle d'Aosta. Sempre per tali potenze nominali, le richieste presentate da altri soggetti saranno assentite unicamente, con vincolo di utilizzo in Valle d'Aosta almeno per il 70% dell'energia prodotta, con finalità di sviluppo di attività produttive o di pubblica utilità o di rilevante interesse sociale.