Oggetto del Consiglio n. 790 del 28 luglio 1999 - Verbale
OGGETTO N. 790/XI - CONFERMA DEI PARAMETRI DI REDDITO PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000 E DELLA PERCENTUALE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I BENEFICI A FAVORE DI MINORI OSPITI DI ISTITUTI O COLLEGI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/1994.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente: "Interventi assistenziali a minori" ed in particolare l'art. 9;
Visto il regolamento regionale n. 3 in data 20 giugno 1994 concernente: "Norme regolamentari per l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali a minori)", ed in particolare gli artt. 1 il quale prevede l'erogazione di contributi a favore di minori ospiti durante l'anno scolastico di istituti o collegi, e 2, comma 1, che prevede che annualmente venga predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale;
Ritenuto di confermare per l'anno 1999 gli scaglioni di reddito e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, già in vigore per l'anno 1998 e approvate con deliberazione del Consiglio regionale in data 2 aprile 1998 n. 3090/X;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;
Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 101102 ("Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile") attribuito al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Con l'emendamento della Commissione suddetta;
Con voti favorevoli: venticinque (presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenuti: sette, i Consiglieri BENEFORTI, COLLÉ, COMÉ, CURTAZ, LANIÈCE, MARGUERETTAZ e Secondina SQUARZINO);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento regionale n. 3 in data 20 giugno 1994, l'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 17/84, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale da erogare a favore di minori ospiti, durante l'anno scolastico 1999/2000, di istituti o collegi;
2) di stabilire che all'approvazione e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali dando atto che la stessa graverà sul Capitolo 61120 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1999 e 2000 "Contributi per l'assistenza a minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi".
_____
Allegato A)
Persone
a carico
fino a
13.625.400
da 13.625.401
a 21.613.100
da 21.613.101
a 27.213.200
da 27.213.201 a 32.814.000
da 32.814.001 a 38.814.600
da 38.414.601 a 44.015.000
da 44.015.001
a
49.615.000
da
49.615.001
a 55.216.000
da 55.216.001
a 60.816.500
da 60.816.501 a 66.416.900
da 66.416.901 a 72.017.500
da 72.017.501
a 77.374.600
1
100%
95%
85%
75%
65%
55%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
2
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
3
100%
100%
95%
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75%
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55%
50%
45%
40%
35%
30%
4
100%
100%
100%
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80%
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60%
55%
50%
45%
40%
35%
5
100%
100%
100%
100%
90%
80%
70%
60%
55%
50%
45%
40%