Oggetto del Consiglio n. 790 del 28 luglio 1999 - Verbale

OGGETTO N. 790/XI - CONFERMA DEI PARAMETRI DI REDDITO PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000 E DELLA PERCENTUALE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I BENEFICI A FAVORE DI MINORI OSPITI DI ISTITUTI O COLLEGI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/1994.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente: "Interventi assistenziali a minori" ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento regionale n. 3 in data 20 giugno 1994 concernente: "Norme regolamentari per l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali a minori)", ed in particolare gli artt. 1 il quale prevede l'erogazione di contributi a favore di minori ospiti durante l'anno scolastico di istituti o collegi, e 2, comma 1, che prevede che annualmente venga predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale;

Ritenuto di confermare per l'anno 1999 gli scaglioni di reddito e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, già in vigore per l'anno 1998 e approvate con deliberazione del Consiglio regionale in data 2 aprile 1998 n. 3090/X;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;

Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 101102 ("Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile") attribuito al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Con l'emendamento della Commissione suddetta;

Con voti favorevoli: venticinque (presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenuti: sette, i Consiglieri BENEFORTI, COLLÉ, COMÉ, CURTAZ, LANIÈCE, MARGUERETTAZ e Secondina SQUARZINO);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento regionale n. 3 in data 20 giugno 1994, l'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 17/84, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale da erogare a favore di minori ospiti, durante l'anno scolastico 1999/2000, di istituti o collegi;

2) di stabilire che all'approvazione e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali dando atto che la stessa graverà sul Capitolo 61120 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1999 e 2000 "Contributi per l'assistenza a minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi".

_____

Allegato A)

Persone

a carico

fino a

13.625.400

da 13.625.401

a 21.613.100

da 21.613.101

a 27.213.200

da 27.213.201 a 32.814.000

da 32.814.001 a 38.814.600

da 38.414.601 a 44.015.000

da 44.015.001

a

49.615.000

da

49.615.001

a 55.216.000

da 55.216.001

a 60.816.500

da 60.816.501 a 66.416.900

da 66.416.901 a 72.017.500

da 72.017.501

a 77.374.600

1

100%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

2

100%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

3

100%

100%

95%

85%

75%

65%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

4

100%

100%

100%

90%

80%

70%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

5

100%

100%

100%

100%

90%

80%

70%

60%

55%

50%

45%

40%