Oggetto del Consiglio n. 1819 del 14 febbraio 1996 - Verbale

OGGETTO N. 1819/X - SUBCONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI TRENTA ALLA SOCIETÀ PLAN BRINGAY DI FUSINAZ LEANA E C. DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE CHAMOIS, IN COMUNE DI CHAMOIS, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER USI CIVICI.

Il Vicepresidente Marco VIERIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 12 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

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Si da atto che, dalle ore 11,34, presiede il Vicepresidente ALOISI.

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IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 23.10.1991, a variante dell'istanza 08.03.1988, la Società Plan Bringay di Fusinaz Leana e C. s.a.s., ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dal torrente Chamois, in comune di Chamois, moduli max. 1,00 e medi 0,50 di acqua, di cui 0,08 per usi civici e 0,42 per uso idroelettrico;

Accertato che le varianti rispetto al progetto iniziale, sul quale era già stata esperita l'istruttoria (e più precisamente erano già avvenute le pubblicazioni ed era già stata effettuata la visita d'istruttoria), consistono nell'aumento della portata da derivare da moduli 0,16, di cui 0,08 per usi civici e 0,08 per uso idroelettrico, a moduli max. 1,00 e medi 0,50, di cui 0,08 per usi civici e 0,42 per uso idroelettrico, nello spostamento della restituzione delle acque da quota 1740 m.s.m. a quota 1801,04, mantenendo invariata l'ubicazione dell'opera di derivazione;

Rilevato che il tratto di torrente, sul quale era già stata esperita l'istruttoria, rimane praticamente invariato e che le varianti sono da ritenersi non sostanziali, ai sensi del 2^ comma dell'art. 49 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pertanto la domanda 23.10.1991 è stata sottoposta a breve istruttoria, limitatamente alle varianti introdotte, a norma del citato art. 49;

Precisato che la domanda, corredata da progetto in data 18.10.1991 a firma geom. Armando Pession, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice e di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione;

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 6389 in data 01.06.1988 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda 08.03.1988;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. SOR n data 12.09.1988 ha fatto presente di non aver alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965 circa la domanda 08.03.1988;

- l'avviso di presentazione della domanda 08.03.1988 della Società Plan Bringay s.a.s. è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 08.10.1988 n. 22 e riprodotto nel n. 247 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 20.10.1988, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 170 in data 24.08.1993 è stato disposto il deposito della domanda 23.10.1991 e del relativo progetto di variante presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 06.09.1993, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'Ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del comune di Chamois e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S., al Servizio Energia dell'Assessorato Industria e Commercio, al Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato dell'Ambiente, all'Ufficio Sovraintendenza dell'Assessorato del Turismo ed alla Società Plan Bringay;

- la pubblicazione presso il comune di Chamois, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte della Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 08.09.1993 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Chamois, tramite il torrente Marmore è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) la derivazione della portata concessa dovrà essere sospesa nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Naviglio d'Ivrea, del Depretis e del Farini;

b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

c) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico;

Precisato che la bocca di presa, come stabilito nell'art. 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotata di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalla citata Associazione Irrigua di cui ai punti b) e c) sono state inserite nell'art. 8 del disciplinare di subconcessione. Per quanto riguarda invece le richieste di cui al punto a), nessuna clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione, poiché le acque, dopo l'utilizzazione, vengono integralmente restituite, col la sola esclusione dei quantitativi richiesti per usi civici che, essendo di modestissima entità otto litri al secondo) non possono influire sulla portata dei canali demaniali;

Visto inoltre che il nulla-osta militare è stato rilasciato con nota n. FR/857/62100/GDA in data 07.12.1993 dal Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino, in quanto l'impianto di cui si tratta non interferisce con interessi demaniali, nécon vincoli militari concernenti la difesa del territorio;

Rilevato altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 01.10.1993 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il sig. Attilio Ducly, sindaco del comune di Chamois ed il sig. Sergio Pellissier, in rappresentanza della società Plan Bringay, i quali hanno accertato che le rappresentazioni grafiche di progetto corrispondono alla situazione delle località interessate dalla derivazione;

Tenuto presente che:

- l'opera di presa sarà costituita da una semplice traversa posta perpendicolarmente all'asse del torrente, ubicata poco a valle del ponte in località Moulin, di forma trapezoidale, costruita in cls. con uno spessore in testa di mt. 0,60 ed una altezza media di mt. 1,00;

- la derivazione avverrà in sponda sx. tramite una tubazione che convoglierà le acque in una vasca, da realizzare nelle immediate vicinanze del torrente, delle dimensioni di mt. 2,60 x 1,40, con altezza variabile da mt. 1,10 a mt. 1,21, avendo funzione di dissabbiatore e vasca di carico, dotata di sfioratore con soglia a quota 1875,88 m.s.m. per la restituzione al corso d'acqua pubblica delle acque tracimanti, di scarichi di fondo e di paratoie per la messa in esercizio dell'impianto e la periodica pulizia delle vasche;

- la condotta forzata sarà costituita da una tubazione completamente interrata del diametro di 125 mm., che collegherà la vasca di carico all'edificio di produzione, all'interno del quale verranno sistemate le apparecchiature di generazione e di controllo;

- dopo l'utilizzazione le acque verranno integralmente restituite con la sola esclusione dei quantitativi richiesti per usi civici, mediante una tubazione interrata, nell'alveo del torrente Chamois, a quota 1801,04 m.s.m.;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 1875,88 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1801,04 m.s.m. è di metri 74,84. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 0,42, risulta:

42 x 74,84 : 102 = KW. 30,82

Visto inoltre che con nota in data 12.06.1995, la Società è stata invitata a ritirare la documentazione presentata presso l'Ufficio Concessioni Acque al fine di adeguarla ai criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 e che la medesima è stata restituita alla società richiedente in data 29.06.1995;

Riferito ancora che in data 12.12.1995 gli elaborati progettuali sono stati riconsegnati all'Ufficio Concessioni Acque, integrati dal calcolo del minimo deflusso vitale e dall'adeguamento dell'opera di presa alle nuove disposizioni approvate, con la specificazione che tali nuove imposizioni non comportano variazioni a quanto richiesto con la domanda 23.10.1991, in quanto il prelievo d'acqua richiesto è compatibile con la portata minima del torrente Chamois;

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 1,00 e medi 0,50, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque, con la sola esclusione del quantitativo di moduli 0,08 derivato per usi civici, che rappresenta una quantità minima rispetto a quella derivata, avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Chamois ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo;

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 3347 in data 29.03.1994 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge Regionale n. 4 del 08.11.1956;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente facente funzioni del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 lettera e) e 59 comma 2 della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Con voti favorevoli: venticinque (presenti: ventinove; votanti: venticinque; astenuti: quattro i Consiglieri: CHIARELLO, LANIECE, LINTY e TIABLDI);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla Società Plan Bringay s.a.s. di Fusinaz Leana e C. con sede in Chamois, giusta la domanda presentata in data 23.10.1991, a variante dell'istanza 08.03.1988, di derivare dal torrente Chamois, in comune di Chamois, moduli max. 1,00 (litri al minuto secondo cento) e medi 0,50 (litri al minuto secondo cinquanta) di cui moduli 0,08 (litri al minuto secondo otto) per usi civici e moduli 0,42 (litri al minuto secondo quarantadue) di acqua per produrre, sul salto di metri 74,84, la potenza nominale media annua di Kw. 30,82, da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare ai fabbisogni dell'alpeggio di proprietà della società subconcessionaria;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Plan Bringay di Fusinaz Leana e C. s.a.s.;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:

a) lire 315.400 (trecentoquindicimilaquattrocento) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art.7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al Capitolo 13500 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato all'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 630.795 (seicentotrentamilasettecentonovantacinque) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

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