Oggetto del Consiglio n. 1516 del 25 luglio 1995 - Verbale
OGGETTO N. 1516/X - CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE FEMMINILE. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ANNO 1995.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta in via d'urgenza all'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1484/X).
IL CONSIGLIO
Premesso che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 1213/X in data 8 marzo 1995, ha approvato il programma di attivitą predisposto dalla Consulta regionale per la condizione femminile per l'anno 1995 che prevede una spesa complessiva di lire 120.000.000 (Centoventimilioni);
Considerato che la Consulta regionale femminile ha presentato delle proposte di modifica al programma di attivitą per l'anno 1995 che tuttavia non variano la spesa globale gią impegnata di lire 120.000.000 (Centoventimilioni) e ne chiede l'approvazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65;
Vista, inoltre, la relazione illustrativa delle proposte di modifica apportate al programma per l'anno 1995;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;
Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65;
Con voti favorevoli: venticinque (presenti: ventisei; votanti: venticinque; astenuto: uno, il Consigliere LINTY);
DELIBERA
1) di approvare l'aggiornamento dell'allegato programma di attivitą predisposto dalla Consulta regionale per la condizione femminile per l'anno 1995 che non modifica la spesa complessiva gią impegnata di lire 120.000.000 (Centoventimilioni);
2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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