Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1509 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1509/X Disegno di legge: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia".

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 (Istituzione)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Articolo 2 (Funzioni amministrative)

1. Ferme restando le competenze attribuite al Corpo forestale valdostano dalla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale), le funzioni autorizzative in materia sono svolte dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, il quale si avvale dell'ARPA per l'istruttoria tecnica.

Articolo 3 (Finalità)

1. L'ARPA è ente strumentale della Regione e ne realizza gli indirizzi programmatici; essa è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta.

2. La Regione, le Comunità montane, i Comuni, sia singoli che consorziati, devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'ARPA per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientali.

3. L'USL e, segnatamente, il Dipartimento di prevenzione devono avvalersi delle strutture laboratoristiche dell'ARPA nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Articolo 4 (Compiti e attività)

1. Sono compiti e attività dell'ARPA:

a) le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale già conferite al Servizio sanitario nazionale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e l'attività di coordinamento con il Dipartimento di prevenzione e con gli enti ed organismi che svolgono attività di repressione nel campo ambientale;

b) la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle strutture regionali, ivi compresi gli enti e le aziende regionali e a partecipazione regionale, ed agli organi ed enti locali competenti in materia di tutela ambientale, del territorio e di prevenzione dei rischi ambientali;

c) la formulazione alle autorità amministrative locali di proposte e pareri relativi a limiti di accettabilità, standard di qualità, norme e metodologie di campionamento e di analisi, in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

d) la consulenza e il supporto tecnico ai fini autorizzativi o di controllo, all'azione della Regione, dei Comuni, dell'USL, delle Comunità montane e dei privati concernente l'ambiente sia esterno che di vita e di lavoro, i prodotti agricoli, gli indicatori biologici di esposizione, i metaboliti, i residui ed i contaminanti;

e) la collaborazione con l'Amministrazione regionale per la predisposizione e l'attuazione dei piani regionali in materia ambientale e sanitaria anche in riferimento a particolari rischi ed emergenze per l'ambiente e la popolazione;

f) la collaborazione con l'Amministrazione regionale nelle attività di divulgazione e informazione concernenti la conoscenza dei rischi e delle problematiche attinenti alla tutela ambientale e territoriale;

g) la promozione delle azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica alle imprese in materia di tutela ambientale e risparmio energetico;

h) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, compreso l'inquinamento acustico e quello da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti;

i) la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di raccolta di dati climatologici, di monitoraggio ambientale (qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, inquinamento acustico in ambienti di vita, radioattività ambientale) atta a garantire il corretto funzionamento del sistema, l'attendibilità delle misure e la qualità dei dati;

l) la redazione, sulla base dei dati acquisiti, di una relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale.

Articolo 5 (Attività non istituzionali)

1. L'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni non rientranti nei compiti e nelle attività istituzionali di cui all'articolo 4, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale.

2. Oltre alle attività di cui all'articolo 4, l'ARPA dovrà garantire l'esecuzione delle analisi richieste dai servizi in cui si articola il Dipartimento di prevenzione dell'USL.

3. Non possono essere mantenute né istituite strutture pubbliche i cui compiti e funzioni siano tra quelli attribuiti all'ARPA.

Articolo 6 (Accesso a dati informatici)

1. All'ARPA è assicurato l'accesso ai dati informatici relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente la cui gestione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale regionale - S.I.T.R.), è affidata al Servizio elaborazione dati (SED) della Presidenza della Giunta regionale.

2. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico-operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti relativi ai dati informatici di cui al comma 1, la Commissione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 7 della legge regionale 39/1993 è integrata con un rappresentante dell'ARPA designato dal Direttore generale della stessa.

Articolo 7 (Organi)

1. Sono organi dell'ARPA:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

Capo II Direttore generale

Articolo 8 (Nomina)

1. Il Direttore generale dell'ARPA è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, fra gli iscritti in un elenco apposito, definito con avviso pubblico di presentazione di curricula, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9 (Requisiti per l'inserimento nell'elenco e validità dello stesso)

1. Possono essere inseriti, a domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, coloro che presentano i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di diploma di laurea in materie scientifiche;

b) presentare caratteri di professionalità e comprovata managerialità nelle materie di competenza dell'ARPA, con particolare riferimento agli aspetti laboratoristici;

c) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

d) avere superato l'esame di conoscenza della lingua francese.

2. L'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, ha validità per tutto il periodo di durata del contratto del Direttore generale.

3. Nel caso in cui, alla scadenza quinquennale del contratto, il Presidente della Giunta decida il rinnovo a favore del Direttore generale in carica, non si procede a predisporre un nuovo elenco.

4. Nel caso in cui il Direttore generale non possa giungere al termine della scadenza contrattuale, il Presidente della Giunta nomina, per il periodo rimanente fino alla scadenza contrattuale, un nuovo Direttore generale nell'ambito dell'elenco ancora in vigore.

Articolo 10 (Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. Per essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, i candidati devono dimostrare la conoscenza della lingua francese. A tal fine è costituita una commissione composta da:

a) il dirigente del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un dirigente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;

c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una prova scritta e in una prova orale. Coloro che non riportano la sufficienza complessiva tra le due prove di accertamento non possono essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1.

Articolo 11 (Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale, rinnovabile e comunque non prorogabile oltre il settantesimo anno di età.

2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto del fatto che gli emolumenti da attribuire al Direttore generale dell'ARPA dovranno essere fissati nella misura massima del cinquanta per cento degli emolumenti stabiliti per il Direttore generale dell'USL.

Articolo 12 (Competenze)

1. Spettano al Direttore generale dell'ARPA:

a) la legale rappresentanza;

b) la gestione amministrativa;

c) la direzione e il coordinamento delle attività;

d) la responsabilità del personale.

Articolo 13 (Cause di decadenza e sostituzione)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, nel caso di grave violazione di leggi, nonché nel caso di mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli obiettivi stabiliti dal Direttore generale dell'ARPA e concordati annualmente con la Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del Direttore generale. Il Presidente della Giunta, quindi, nomina un nuovo Direttore generale con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4.

Articolo 14 (Incompatibilità)

1. La carica di Direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con incarichi elettivi. Essa è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con enti pubblici.

2. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse anche successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, purché anteriormente al decreto di nomina.

Capo III Collegio dei revisori dei conti

Articolo 15 (Composizione e funzionamento)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. I revisori effettivi debbono essere iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.

4. La prima seduta del collegio è convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.

5. Nella prima seduta il collegio procede ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente.

6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente.

7. Con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

8. Il collegio si riunisce almeno ogni semestre.

9. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici dell'ARPA.

10. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza fissato in 100.000 lire per ogni giornata di seduta. L'ammontare di tale gettone può essere adeguato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 16 (Competenze)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'ARPA e redige una relazione da allegare al rendiconto generale annuale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.

Capo IV Forme di consultazione e di partecipazione

Articolo 17 (Consulta regionale per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione sui programmi e sui piani generali attinenti alle materie di competenza, previste dall'articolo 01, comma 3, del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, è istituita la Consulta regionale per la protezione dell'ambiente, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) gli Assessori regionali all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, all'ambiente, territorio e trasporti e alla sanità ed assistenza sociale, o loro delegati;

c) un rappresentante dei Comuni designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);

d) un rappresentante delle Comunità montane, designato dai presidenti delle stesse;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato congiuntamente dalle stesse;

f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria di cui uno obbligatoriamente del mondo agricolo, designati dalle stesse;

g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e uno delle società scientifiche che operano, in Valle d'Aosta, nel campo ambientale;

h) il Direttore generale dell'USL, o suo delegato.

2. Alle riunioni della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'ARPA.

3. La Consulta, oltre alle funzioni consultive, svolge anche funzioni propositive che si estrinsecano attraverso la formulazione di proposte al Direttore generale dell'ARPA nelle materie di competenza della stessa.

4. Il Presidente della Giunta, in caso di assenza o impedimento, può delegare a presiedere la Consulta uno degli assessori regionali che ne fanno parte.

Capo V Organizzazione

Articolo 18 (Servizi dell'ARPA)

1. L'ARPA è organizzata nei seguenti servizi:

a) Servizio amministrativo, competente in materia di affari generali, di personale, di bilancio, di amministrazione e di contabilità della struttura;

b) Servizio tecnico, competente per le attività tecniche ed analitiche di cui agli articoli 4 e 5.

2. I servizi sono composti da sezioni e settori corrispondenti agli ambiti principali di intervento.

3. Il Servizio amministrativo è composto dalle seguenti sezioni:

a) Sezione affari generali, economato e personale;

b) Sezione segreteria, servizi tecnici e della direzione.

4. Il Servizio tecnico è composto dalle seguenti sezioni:

a) Sezione aria, rumore e vibrazioni;

b) Sezione acque superficiali, scarichi idrici, suolo e rifiuti.

5. Nell'ambito del Servizio tecnico, a supporto delle sezioni, operano i seguenti settori:

a) Settore laboratorio di base;

b) Settore laboratorio radiazioni;

c) Settore laboratorio tecniche analitiche speciali;

d) Settore informatico;

e) Settore tecnico-ausiliario.

6. É data facoltà al Direttore generale, ove se ne presenti la necessità, di sopprimere o modificare servizi, sezioni e settori o istituirne di nuovi, senza tuttavia che ciò comporti variazioni delle dotazioni organiche.

Articolo 19 (Utilizzazione del personale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, l'ARPA utilizza il personale laureato in servizio presso l'Unità operativa chimico-fisico-ambientale del Servizio n. 1 dell'USL e parte del personale laureato in servizio presso l'Unità operativa medico-microbiologica dello stesso servizio e la sezione di lavoro microbiologica-virologica e sierologica del laboratorio di sanità pubblica, soppresse e sostituite dall'Unità operativa di microbiologia ai sensi dell'articolo 40, nonché parte del personale non laureato dell'USL assegnato o destinato di fatto alle varie unità operative del Servizio n. 1.

2. É trasferito all'ARPA il personale dell'USL delle seguenti qualifiche:

n. qualifica

1 Biologo dirigente

1 Biologo coadiutore

1 Biologo collaboratore

1 Chimico dirigente

4 Chimico coadiutore

3 Chimico collaboratore

1 Fisico collaboratore

7 Personale tecnico sanitario - tecnico di laboratorio

12 Personale di vigilanza e ispezione

1 Assistente amministrativo

4 Coadiutore amministrativo

2 Agente tecnico

1 Ausiliario socio-sanitario

3. L'identificazione nominativa del personale che, ai sensi dei commi 1 e 2, è trasferito all'ARPA, viene effettuata con deliberazione del Direttore generale dell'USL. Per il personale per cui non sia possibile individuare quello addetto in modo continuativo e/o prevalente alle funzioni attribuite all'ARPA (assistente amministrativo, coadiutore amministrativo, agente tecnico, ausiliario socio-sanitario) dev'essere prevista la possibilità di opzione da esercitarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le opzioni a favore del trasferimento all'ARPA siano più di una, verrà accordata la preferenza al personale con una maggiore anzianità di servizio di ruolo. Ove le opzioni siano insufficienti si dovrà esperire la procedura di mobilità interna secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ove neppure con tale procedura si riesca a coprire l'organico dell'ARPA secondo il prospetto indicato al comma 2, si procederà al trasferimento d'ufficio del personale con minore anzianità di servizio. Con lo stesso provvedimento con cui il Direttore generale provvede all'identificazione nominativa del personale egli provvede altresì a ridurre delle stesse quantità la pianta organica vigente dell'USL.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna all'ARPA proprio personale tecnico e amministrativo funzionale alle esigenze della stessa che faccia richiesta di trasferimento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento si procede alla rideterminazione in diminuzione dell'organico dell'Amministrazione regionale.

5. Nel caso in cui non siano state presentate richieste di trasferimento ai sensi del comma 4, l'Amministrazione regionale assicura con proprio personale, fino ad un massimo di sei mesi, l'espletamento delle funzioni di competenza dell'ARPA attualmente svolte dal personale regionale.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'ARPA, viene verificata la congruità dell'organico e, previo attento e scrupoloso esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria, vengono eventualmente rideterminate sia la consistenza numerica che le figure professionali necessarie.

7. Il personale trasferito viene assegnato ai vari servizi e sezioni dell'ARPA con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 20 (Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Ai sensi dell'articolo 03, comma 5, del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, al personale trasferito ed assegnato all'ARPA è confermato il trattamento giuridico ed economico dell'ente di provenienza, compresa l'anzianità maturata.

2. Qualora, alla data del 31 dicembre 1996, non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 29/1993, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per l'omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore. Il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento.

3. Al personale trasferito all'ARPA viene revocata, qualora ne sia in possesso, la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta eccezione per il personale eventualmente applicato presso gli uffici giudiziari per le funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale.

4. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale. Altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolti previa espressa e specifica autorizzazione del Direttore generale.

Articolo 21 (Tecnici di igiene e tutela ambientale)

1. Il personale che nella deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 1990, n. 6724 (Aggiornamento del ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario nazionale addetto all'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta al 2 gennaio 1990), pubblicata, in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione, 1° supplemento ordinario al n. 39 del 25 settembre 1990, è inquadrato nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione, profilo professionale operatore professionale 1^ categoria, posizione funzionale operatore professionale 1^ categoria collaboratore, attualmente distinto, quanto al settore di attività e disciplina, in vigile sanitario e tecnico di igiene e tutela ambientale, ove venga assegnato, ai sensi delle procedure previste dall'articolo 19, ai vari servizi e sezioni dell'ARPA, è unificato nel settore di attività e di disciplina "tecnico di igiene e tutela ambientale".

Articolo 22 (Attribuzione di beni mobili e immobili e attrezzature)

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce all'ARPA le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi in dotazione ai laboratori di sanità pubblica e all'Amministrazione regionale, attualmente utilizzati per le attività di competenza, in particolare la rete di controllo della qualità dell'aria.

2. In attesa dell'eventuale acquisizione di un immobile in cui ubicare gli uffici dell'ARPA, alla stessa sono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito da parte dell'USL i locali, con tutte le relative pertinenze ed arredi, utilizzati dal personale che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 19, è trasferito alle dipendenze dell'ARPA.

Articolo 23 (Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti dell'organico del servizio n. 1 dell'USL trasferiti all'ARPA e della relativa quota per l'acquisto di beni e servizi;

b) eventuali finanziamenti nazionali vincolati destinati alla protezione e prevenzione ambientale;

c) le quote del bilancio regionale destinate a far fronte alle spese per la strumentazione, l'istituzione e la manutenzione della rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici istituita con legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 (Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici);

d) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per specifici progetti o competenze;

e) eventuali proventi relativi a convenzioni con l'ARPA;

f) prestazioni per conto di privati o di enti diversi.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 02, comma 4, del d.l. 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, promuove accordi di programma con i soggetti pubblici interessati all'attività di controllo ambientale. In tali accordi sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti.

Titolo II Dipartimento di prevenzione

Capo I Disposizioni generali

Articolo 24 (Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 502/1992, come sostituito dall'articolo 8 del d.lgs. 517/1993, presso l'USL è istituito un Dipartimento di prevenzione, cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 16, 20 e 21 della legge 833/1978, attualmente svolte dal Servizio di igiene pubblica e ambientale dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria.

Articolo 25 (Finalità)

1. Il Dipartimento di prevenzione rappresenta il modello organizzativo delle funzioni in materia ed è ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Dipartimento di prevenzione è costituito su schemi operativi di interdisciplinarietà e di integrazione tra i servizi di medicina umana ed i servizi veterinari; a garantire il perseguimento di tali obiettivi provvede l'ufficio di coordinamento di cui all'articolo 37.

3. Il Dipartimento di prevenzione può avvalersi della collaborazione di organismi esterni, ai sensi di quanto meglio precisato all'articolo 35.

Articolo 26 (Articolazione del Dipartimento di prevenzione)

1. Il Dipartimento di prevenzione è articolato nei seguenti servizi:

a) Servizio di igiene e sanità pubblica;

b) Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) Servizio della sanità animale;

e) Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

f) Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Capo II Servizio di igiene e sanità pubblica

Articolo 27 (Servizio di igiene e sanità pubblica)

1. Il Servizio di igiene e sanità pubblica si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione di medicina del lavoro;

b) Sezione di igiene e sanità pubblica.

2. A capo del Servizio di igiene e sanità pubblica è posto un dirigente medico, collocato nel secondo livello dirigenziale, in possesso di specialità in igiene e sanità pubblica o specializzazione equipollente.

Articolo 28 (Sezione di medicina del lavoro)

1. La Sezione di medicina del lavoro svolge attività di prevenzione negli ambienti di lavoro, finalizzata all'individuazione dei fattori di rischio e alla prevenzione delle malattie professionali.

2. La Sezione di medicina del lavoro svolge, inoltre, i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) la mappatura dei fattori di rischio e la costruzione del sistema informativo realizzato tramite il censimento delle attività produttive, l'individuazione dei fattori di rischio nei vari comparti produttivi e l'istituzione del registro degli esposti ai rischi occupazionali;

b) l'esecuzione, il controllo e il coordinamento della sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

c) la programmazione di indagini di epidemiologia occupazionale;

d) il monitoraggio degli ambienti di lavoro e il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti avvalendosi delle strutture laboratoristiche dell'USL e/o dell'ARPA;

e) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai Comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

f) l'educazione sanitaria dei lavoratori mediante la divulgazione dei dati raccolti;

g) i controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già svolti dall'Ispettorato del lavoro.

Articolo 29 (Sezione di igiene e sanità pubblica)

1. La Sezione di igiene e sanità pubblica svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive attraverso le vaccinazioni obbligatorie e facoltative e relativi accertamenti e certificazioni;

b) l'attività di profilassi antimalarica, antitubercolare, antiamarillica, anticolerica, anti tifo addominale, nonché le prime attività di prevenzione della patologia umana particolarmente nelle comunità;

c) la promozione e il coordinamento delle indagini epidemiologiche su base locale;

d) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene ed alla sanità pubblica;

e) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;

f) la prevenzione nelle collettività, il controllo della salubrità ed i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;

g) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;

h) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;

i) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

l) la formulazione del parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dell'articolo 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

m) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

n) la vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie non veterinarie compresa la pubblicità sanitaria;

o) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali;

p) la verifica della compatibilità dei piani regolatori comunali con le esigenze igienico-sanitarie;

q) l'esame e la valutazione dei progetti per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, o anche semplice modifica o ristrutturazione degli edifici urbani e rurali;

r) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

s) la certificazione di igienicità, di agibilità e di abitabilità degli edifici o di parti di essi;

t) gli altri accertamenti e certificazioni sanitarie e medico legali attribuitele dalla normativa vigente;

u) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza igienica;

v) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali nel distretto, con eccezione dei dati igienico-sanitari veterinari gestiti dai servizi veterinari;

z) il trattamento antirabbico;

aa) l'attività di disinfezione e disinfestazione. Tali attività nelle stalle e stabilimenti di competenza sono gestite dal Servizio della sanità animale di cui all'articolo 32;

bb) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, per quanto riguarda gli effetti biologici sulla popolazione.

2. Per quanto riguarda il comma 1, lett. p) e q), in merito alle strutture destinate a stalle o al servizio della zootecnia e/o della trasformazione dei prodotti, è necessario anche il parere del Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di cui all'articolo 34.

3. I medici di sanità pubblica, a livello di distretto, coordinano le attività sanitarie già di competenza degli ex ufficiali sanitari, ivi compresi gli accertamenti necroscopici e gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli e natanti, con le competenze previste dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Capo III Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Articolo 30 (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro)

1. I compiti del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro sono i seguenti:

a) la vigilanza e il controllo dell'applicazione della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

b) le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi per uso privato;

c) le verifiche connesse all'applicazione degli articoli 40, 131, 194, 328 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1965, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

d) le verifiche connesse con l'esercizio degli apparecchi a pressione di vapore e di gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

Capo IV Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione

Articolo 31 (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione)

1. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, ai sensi della legge 283/1962, del titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.p.r. 327/1980, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) attività di vigilanza e controllo sulle bevande e alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, conservazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, nonché dei loro imballaggi, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

b) attività di vigilanza e controllo sulle acque destinate a consumo umano, sulle acque minerali ed artificiali, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

c) censimento delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti;

d) tenuta del registro delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli aggiornamenti di cui all'articolo 25 e seguenti del d.p.r. 327/1980, nonché dei provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

2. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione svolge altresì i seguenti compiti in materia di educazione alimentare e nutrizionale:

a) rilevazione dei consumi alimentari della popolazione per fasce a rischio o gruppi specifici;

b) costituzione di profili di rischio e di qualità igienico-nutrizionale in relazione ai consumi alimentari della popolazione;

c) attività di educazione alimentare anche in relazione agli indicatori individuati;

d) cura della redazione di materiale didattico ed illustrativo per le campagne di educazione alimentare;

e) attività di consulenza tecnica per il riconoscimento delle diverse specie fungine raccolte a favore degli utenti raccoglitori e/o diretti consumatori;

f) collaborazione con le strutture ospedaliere per il supporto tecnico in caso di intossicazioni alimentari;

g) organizzazione di corsi didattici, convegni di studio, iniziative culturali e scientifiche per l'informazione e l'educazione alimentare e nutrizionale.

3. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, sulla base della programmazione e delle direttive che l'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 37 impartisce, anche al fine di rendere effettivo il principio, sancito dall'articolo 25, comma 2, di integrazione tra i servizi di medicina umana ed i servizi veterinari, predispone, in collaborazione con il Servizio di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale. Almeno ogni semestre, nel corso di una riunione congiunta, alla presenza del coordinatore, si procede alla verifica dei risultati conseguiti nel corso dei controlli eseguiti e all'eventuale modifica dei piani di controllo.

Capo V Servizio della sanità animale

Articolo 32 (Servizio della sanità animale)

1. Il Servizio della sanità animale svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive, infestive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria e di interesse zootecnico;

b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

c) educazione igienico-sanitaria ed informazione scientifica;

d) anagrafe e tutela dei cani;

e) vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e concentramenti animali;

f) accertamento delle condizioni igieniche dei mezzi di trasporto di animali e modalità di trasporto;

g) osservazione epidemiologica;

h) vigilanza e controllo, su richiesta delle competenti autorità di gestione, sulla fauna del Parco nazionale del Gran Paradiso, dei parchi regionali, delle oasi di protezione e delle riserve anche se di proprietà di privati;

i) attività di disinfezione e disinfestazione nelle stalle e stabilimenti di competenza.

Capo VI Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

Articolo 33 (Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati)

1. Il Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati svolge i seguenti compiti e attribuzioni:

a) l'ispezione e la vigilanza sui prodotti di origine animale nel rispetto delle norme vigenti in materia;

b) l'accertamento, ai fini autorizzativi di cui all'articolo 2 della legge 283/1962 ed all'articolo 25 del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 327/1980, dei requisiti degli impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento, deposito, commercializzazione delle carni e derivati nonché dei prodotti ittici e dei mezzi di trasporto relativi;

c) la vigilanza sugli impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento, deposito, commercializzazione dei vari prodotti di origine animale con le modalità previste dalle specifiche norme di settore vigenti. Tale vigilanza è finalizzata a garantire, in via preventiva, l'igienicità delle operazioni anzidette attraverso appositi programmi di interventi, di informazione ed educazione degli operatori;

d) il controllo sui trattamenti degli animali in macellazione con sostanze vietate, nonché sui residui di farmaci impiegati nell'alimentazione e nella terapia dei medesimi;

e) l'osservazione epidemiologica al macello e sugli animali morti;

f) il supporto veterinario agli organi di vigilanza preposti al controllo ufficiale degli alimenti per quanto concerne gli alimenti di origine animale;

g) il controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie;

h) l'educazione igienico-sanitaria e l'informazione scientifica;

i) la collaborazione, con il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, alla predisposizione ed alla verifica dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale.

Capo VII Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Articolo 34 (Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)

1. Il Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) vigilanza e controllo sulla distribuzione e sull'impiego del farmaco veterinario anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui con particolare riferimento ai trattamenti illeciti o impropri;

b) vigilanza e controllo sull'alimentazione animale;

c) vigilanza e controllo sulla riproduzione animale e sull'assistenza zooiatrica;

d) sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione;

e) igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

f) vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione;

g) prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazione proprie del Servizio;

h) educazione igienico-sanitaria e informazione scientifica;

i) vigilanza e controllo sugli impianti di acquicoltura;

l) vigilanza e controllo sugli impianti per l'utilizzazione degli avanzi animali e sul loro trasporto;

m) vigilanza sull'esercizio della libera professione e delle arti e mestieri di interesse veterinario;

n) verifica della compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori per i manufatti di cui all'articolo 29, comma 2;

o) esame e valutazione, preliminari al parere della Commissione edilizia, dei progetti per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, o anche semplice modifica o ristrutturazione dei manufatti di cui all'articolo 29, comma 2.

Capo VIII Collaborazione con organismi esterni

Articolo 35 (Collaborazione con organismi esterni)

1. Le articolazioni sul lavoro del Dipartimento di prevenzione possono avvalersi. per quanto di competenza. delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'ARPA.

2. I Servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lett. d), e) e t), si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica, necessaria all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

3. Il Dipartimento di prevenzione, tramite la Regione, acquisisce dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da altri organismi eventualmente operanti nel settore ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

Capo IX Organizzazione

Articolo 36 (Dirigenza)

1. Nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, a ciascuno dei servizi di cui all'articolo 26 è preposto del personale dipendente dall'USL collocato nel secondo livello dirigenziale.

2. Ad ognuna delle sezioni del Dipartimento di prevenzione è preposto personale dipendente dall'USL collocato nel primo livello dirigenziale.

3. Le funzioni del medico regionale già attribuite dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), al responsabile del Servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite al dirigente medico collocato nel secondo livello dirigenziale posto a capo del Servizio di igiene e sanità pubblica o, per sua delega, ad altro medico del predetto servizio.

4. Le funzioni dei responsabili dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale) sono svolte dal personale di cui al comma 1.

Articolo 37 (Ufficio di coordinamento)

1. I dirigenti che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, sono collocati nel secondo livello dirigenziale costituiscono l'Ufficio di coordinamento del Dipartimento di prevenzione.

2. La prima seduta dell'Ufficio di coordinamento viene convocata e presieduta, fino all'insediamento del coordinatore, dal Direttore generale dell'USL.

3. Per la validità delle sedute dell'Ufficio di coordinamento è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Nella prima seduta valida, l'Ufficio di coordinamento provvede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il coordinatore. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

5. Il coordinatore dura in carica per un anno a decorrere dalla data di elezione; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo coordinatore. Il coordinatore non può essere rieletto immediatamente, ma solo dopo che, seguendo il criterio della rotazione, il coordinamento sia stato affidato a tutti i dirigenti del secondo livello dirigenziale.

6. Con le stesse modalità previste per l'elezione del coordinatore è eletto un vice coordinatore con il compito di sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

7. L'Ufficio di coordinamento, convocato dal coordinatore, si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei componenti o del Direttore generale o del Direttore sanitario dell'USL.

8. Il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento è improntato al principio di collegialità. Tuttavia quando, su singole questioni, non si riesca a raggiungere l'unanimità, il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del coordinatore o, in sua assenza. del vice coordinatore.

9. All'Ufficio di coordinamento è attribuito un potere di indirizzo che si concreta nella fissazione di obiettivi di programmazione e può dar luogo all'emanazione di direttive e di circolari rivolte sia al Dipartimento di prevenzione nel suo complesso, sia, per aspetti particolari, ai singoli servizi e sezioni che fanno parte del Dipartimento. Le direttive e circolari sono emanate dal coordinatore, pur nel rispetto del principio di collegialità che, ai sensi del comma 8, deve improntare le modalità di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento.

10. All'Ufficio di coordinamento, per il tramite del coordinatore, è attribuito anche un potere propositivo nei confronti del Direttore generale per questioni che, pur non riguardando direttamente il Dipartimento di prevenzione, concernono l'USL nel suo complesso.

Articolo 38 (Dotazione organica)

1. La dotazione organica del Dipartimento di prevenzione è stabilita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Direttore generale dell'USL.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si procede ad una verifica dei carichi di lavoro ai fini di un'eventuale ridistribuzione della dotazione organica da effettuarsi, su proposta dell'Ufficio di coordinamento, con deliberazione del Direttore generale dell'USL.

Articolo 39 (Ispettori di igiene)

1. Il personale che nella deliberazione della Giunta regionale 6724/1990 è inquadrato nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione, profilo professionale operatore professionale 1^ categoria, posizione funzionale operatore professionale 1^ categoria collaboratore, attualmente distinto, quanto al settore di attività e di disciplina, in vigile sanitario e tecnico di igiene e tutela ambientale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è unificato nel settore di attività e di disciplina di "ispettore di igiene".

2. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dipendenze del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, di cui all'articolo 31, mantenendo la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. É tuttavia facoltà del coordinatore disporre, per periodi di tempo predeterminati, l'utilizzazione diretta di tecnici di igiene sia per consentire la realizzazione dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di cui all'articolo 31, comma 3, sia in relazione alle necessità derivanti da altri programmi di attività e da esigenze organizzative temporanee.

4. Il restante personale di vigilanza e ispezione addetto alla vigilanza dei luoghi di lavoro e alle verifiche tecniche è posto alle dipendenze della sezione di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 30 e conserva anch'esso la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

5. Il personale di cui al comma 4 che è attualmente inquadrato nel ruolo sanitario transita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo tecnico, profilo professionale e posizione funzionale di assistente tecnico.

Titolo III Unità operativa di microbiologia

Articolo 40 (Istituzione dell'Unità operativa di microbiologia)

1. É istituita l'Unità operativa di microbiologia nella quale confluiscono le attività svolte, su materiale di provenienza umana, dalla Unità operativa medico-microbiologica e dalla sezione di lavoro microbiologica-virologica e sierologica del laboratorio di sanità pubblica, nonché il relativo personale non destinato ad essere assegnato all'ARPA.

2. L'unità operativa di cui al comma 1 è collocata presso il Servizio assistenza ospedaliera ed extra ospedaliera integrativa dell'assistenza di base dell'USL.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985), dopo il numero 31) è aggiunto il seguente:

"31 bis) microbiologia".

Titolo IV Norme finali

Articolo 41 (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 19 (Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro);

b) gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 21/1981;

c) gli articoli 1 e da 4 a 14 della legge regionale 70/1982;

d) i punti 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.6, 16, 18.1, 18.1.1, 21.1.2 dell'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985);

e) l'articolo 6 e l'allegato B alla legge regionale 56/1988, con esclusione del sesto comma dell'allegato stesso, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 52, concernente l'istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Articolo 42 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) Con la legge che stiamo per approvare, diamo applicazione all'articolo 3 della legge n. 61/94, che impone alle regioni di istituire delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Come tutti ben sappiamo, la legge n. 61/94 è frutto della volontà popolare che il 18 aprile 1993 accolse la proposta referendaria di sottrarre alle USL i controlli ambientali che la legge di riforma sanitaria aveva loro assegnati.

L'ARPA avrà il compito di proporre le strategie e le tecniche più consone al massimo sviluppo economico, tenendo conto della tutela ambientale, privilegiando la prevenzione dell'inquinamento, cercando di abbatterlo, tenendo in debito conto anche le direttive dell'Unione europea emanate di recente. Le funzioni autorizzative in materia di protezione dell'ambiente saranno svolte dall'Assessorato della sanità e assistenza sociale, che si dovrà avvalere dell'ARPA per la istruttoria tecnica.

L'ARPA, che sarà posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta, sarà dotata di personalità giuridica pubblica con autonomia tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, e sarà un ente strumentale della Regione, per cui dovrà realizzare gli indirizzi programmatici della stessa.

É da sottolineare il fatto che per quanto concerne i compiti attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e controllo ambientale, le comunità montane, i comuni e la Regione dovranno avvalersi dei servizi e delle funzioni dell'ARPA, mentre il dipartimento di prevenzione e l'USL per quanto concerne lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, dovranno avvalersi delle sue strutture di laboratorio.

Tra i tanti compiti dell'ARPA figurano in particolare: l'attività di prevenzione e controllo in materia ambientale, la collaborazione con l'Amministrazione regionale per la predisposizione e l'attuazione di piani in materia ambientale e sanitaria e nell'attività di divulgazione e di informazione concernenti le problematiche attinenti la tutela ambientale e del territorio.

Per quanto riguarda la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni che non rientrano nei compiti e nella attività istituzionale, l'ARPA potrà stipulare delle convenzioni con enti pubblici o con privati, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale.

Gli organi dell'ARPA sono: il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Direttore generale, al quale spettano la legale rappresentanza, la responsabilità del personale, la gestione amministrativa, la direzione e il coordinamento delle attività, verrà nominato dal Presidente della Giunta fra gli iscritti in un apposito elenco; iscritti che dovranno possedere tutta una serie di requisiti stabiliti dalla stessa legge, fra cui anche la conoscenza della lingua francese, che verrà accertata da una apposita commissione mediante una prova scritta e una orale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sarà a tempo pieno, di durata quinquennale, rinnovabile fino al 70° anno di età, e gli emolumenti non potranno superare il 50 percento di quelli stabiliti per il Direttore generale dell'USL.

Il Collegio dei revisori dei conti, che dovrà vigilare sulla gestione amministrativa contabile dell'ARPA e che dovrà redigere la relazione da allegare al rendiconto generale annuale, da presentare al Direttore generale ed alla Giunta regionale, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Presidenza della Giunta e figuranti nel registro previsto dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1992, n. 88.

Per assicurare la consultazione e la partecipazione sui programmi e sui piani generali attinenti alle materie di competenza previste dalla legge n. 61/94, è istituita la Consulta regionale per la protezione dell'ambiente che, oltre alle funzioni consultative, svolge anche funzioni propositive.

Con la presente legge si stabilisce anche l'organizzazione dell'ARPA, che sarà suddivisa in servizio amministrativo e servizio tecnico.

I servizi sono suddivisi in sezioni e in settori, che corrispondono agli ambiti principali di intervento.

Il Direttore generale potrà sopprimere o modificare servizi, settori o sezioni, o istituirne di nuovi, purché questo non vada a variare le dotazioni organiche.

Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante i contributi sanitari attribuiti alla Regione, il Fondo sanitario nazionale posto a carico del bilancio regionale, i finanziamenti nazionali destinati alla prevenzione e protezione ambientale, i finanziamenti regionali vincolati alla gestione della rete meteo e di controllo dell'inquinamento atmosferico, i finanziamenti per il controllo della radioattività ambientale, gli eventuali finanziamenti dell'Unione Europea per progetti specifici, i possibili proventi relativi e convenzioni con l'ARPA e le prestazioni per conto di privati o di enti vari.

É da notare che con questo disegno di legge, come previsto dalla legge nazionale, non deve esserci, e non vi sarà, alcun aumento di costi per il personale, per cui la pianta organica della Regione e dell'USL verranno ridotte dello stesso numero delle unità lavorative che verranno impiegate. Con questa legge si istituisce anche il dipartimento di prevenzione, cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dal servizio di igiene pubblica ed ambientale dell'alimentazione e della sicurezza sul lavoro, dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria.

Il dipartimento di prevenzione è costituito da diversi servizi, che a loro volta possono essere articolati in sezioni; per ogni servizio o sezione sono stabilite le attività e le competenze.

A capo di ogni servizio è preposto un dirigente, dipendente dell'USL, collocato nel secondo livello dirigenziale, e gli stessi andranno a costituire l'Ufficio di coordinamento del dipartimento di prevenzione, al quale è attribuito un potere di indirizzo e che fissa obiettivi e programmazione, e può assumere direttive rivolte al dipartimento, ai servizi e alle sezioni, oltre che essere propositivo nei compiti del Direttore generale per questioni che concernono l'USL nel suo complesso.

Infine, con la legge che stiamo per approvare, si prevede anche l'istituzione dell'Unità operativa di microbiologia, nella quale confluiranno le attività svolte dall'Unità operativa medico-microbiologica e dalla sezione di lavoro microbiologica virologica e sierologica del Laboratorio di sanità pubblica.

La legge che stiamo per votare ha ottenuto il parere favorevole di tutte le parti interessate ed è passata alla unanimità in tutte le competenti commissioni consiliari permanenti, che hanno apportato diverse modifiche al disegno di legge originario, nell'intento di migliorarlo nel suo complesso.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Data l'ora tarda, data la calura, dato anche la grande attenzione che c'è in questo Consiglio..., dato anche il fatto che mi interessa discutere e votare questa sera, perché era già da ieri pomeriggio che avevamo l'intenzione di votare quella risoluzione sulla Bosnia, darei per letta la relazione che ho preparato, però mi consentite ugualmente di sollevare tre questioni velocissime. Non è l'aspetto tecnico che voglio trattare e che ha già tutto indicato Rini, volevo solo evidenziare - visto che Rini ha fatto tutto l'elenco delle cose positive - tre piccoli nei di questa legge, che mi sembra importante che vengano evidenziate.

É stata inserita nel dipartimento di prevenzione anche la medicina del lavoro, che è stata però considerata come un settore e non come un servizio a sé, quindi con la valenza e l'importanza di un servizio; in secondo luogo non è ben chiaro perché si voglia costituire questo laboratorio di analisi microbiologiche, quando la normativa vigente a livello ospedaliero prevede un laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Quindi io capisco che in fase transitoria vadano fatti alcuni aggiustamenti, ma probabilmente potevano essere trovate altre soluzioni.

Un altro aspetto che vorrei sottolineare, e questo dal punto di vista più politico, è che in pochissime regioni la materia dell'ambiente rientra nelle competenze dell'Assessorato alla sanità. Allora io credo che uno dei punti che dovrà essere tenuto presente, quando si procederà ad una ristrutturazione della macchina organizzativa, e quindi in base alla legge che abbiamo prima votato con riferimento alle competenze, sarà proprio questo, che occorrerà fare, cioè l'attribuzione all'Assessorato dell'ambiente di tutte quelle competenze che riguardano l'ambiente e che sono smaltimento rifiuti, l'aspetto dei rifiuti tossici, materie che di per sé fanno parte dell'ambiente.

Pertanto credo che questa legge ci faccia toccare con mano ancora una volta l'esistenza di un problema di divisione di compiti all'interno della macchina organizzativa della nostra Regione.

Consegno la relazione, in modo che sia data per letta.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) Velocemente per dire che questa materia è stata sufficientemente trattata in commissione. Ho visto con piacere che nel testo definitivo sono state accolte, seppure parzialmente, ma comunque direi in maniera soddisfacente, quasi tutte le osservazioni che personalmente avevo avanzato; non le elenco tutte, mi soffermo solo su quella che mi creava più problemi.

La vera difficoltà per quanto concerne l'organizzazione dell'ARPA è già fin d'ora prevedibile e sarà data dalla pianta organica dell'ARPA: il personale trasferito dall'USL è indicato in maniera molto chiara nella legge; non altrettanto si può dire per quanto concerne il personale regionale, per il quale la terminologia usata nella legge è piuttosto vaga.

Sappiamo di certo che l'ARPA avrà bisogno del personale regionale che finora seguiva determinate competenze e che quindi ha conoscenza specifica in quella determinata materia, competenza che probabilmente altro personale al momento attuale non possiede.

Sappiamo però altrettanto bene che lo spostamento di questo personale sotto l'ARPA dipenderà dalla volontà del medesimo di essere trasferito, perché la pianta organica attuale dell'Amministrazione regionale non prevede in questo, così come in tanti altri casi, il titolo a cui faceva direttamente riferimento l'esperienza del personale in questione.

Quindi, qualora il personale regionale non desse la propria disponibilità al trasferimento, ci troveremmo, soprattutto ci saremmo trovati con il vecchio testo, nel paradosso di dover trasferire per legge i macchinari ad esempio per quanto concerne il monitoraggio dell'aria, e questo lo avremmo fatto, ma non saremmo stati in grado di trasferire il personale per poi seguire operativamente queste funzioni.

Ho visto che vi è stata una leggera modifica in questo senso, ovvero il comma 5 dell'articolo 19 adesso dice che nel caso in cui non siano state presentate richieste di trasferimento, l'Amministrazione regionale assicura con proprio personale fino ad un massimo di sei mesi l'espletamento delle funzioni di competenza dell'ARPA attualmente svolte dal personale regionale.

É un passo avanti, però a mio avviso non chiarisce ancora fino in fondo qual è la necessità davanti alla quale ci troviamo in questo momento. Vale a dire, trasferire le competenze che sarebbero dell'ARPA (anzi più che trasferire, mantenere, per un certo verso) ancora al personale regionale per un certo periodo va bene nella misura in cui l'ARPA mette in moto una dinamica per dare al proprio personale la competenza nella materia.

Alcune perplessità continuano a permanere per quanto concerne il discorso del personale. É prevista la possibilità di rivedere questa pianta organica annualmente, praticamente la Giunta decide di rivedere la dotazione organica dell'ARPA in base ad una proposta del Direttore; a nostro avviso anche questa parte non è sufficientemente chiara, non c'è un controllo sufficiente su quella che potrebbe essere una dinamica che si innesca per quanto concerne il personale.

Annuncio già, a meno che l'illuminato intervento dell'Assessore non mi faccia tornare sulle mie idee, che pur apprezzando lo sforzo fatto per tener conto delle considerazioni che avevo già portato avanti in commissione, tuttavia le perplessità a cui accennavo ci faranno astenere su questo disegno di legge.

Presidente Altri chiedono la parola? Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'articolato. Ricordo che si vota il nuovo testo della commissione.

Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, Vicquéry.

Vicquéry (UV) Per rispetto del Consigliere Marguerettaz e dargli la possibilità di cambiare idea, intervengo durante la discussione dell'articolo 1 per dire brevemente che non concordo con l'impostazione data dal Consigliere Squarzino, che considera un neo il fatto di non aver previsto la medicina del lavoro come un servizio ma in quanto settore. É una scelta obbligata, una scelta di serietà, perché oggi il Servizio di medicina del lavoro non esiste e non riteniamo di essere in grado di far decollare un servizio a tutti gli effetti, se non con assoluta gradualità all'interno del Servizio di sanità pubblica, perché i connotati specifici della medicina del lavoro sono comunque all'interno della sanità pubblica.

Il secondo rilievo riguarda l'unità di microbiologia. É un passaggio obbligato anche questo, perché c'è una serie di personale e di soggetti che lavorano attualmente nell'Unità operativa di microbiologia e sono inquadrati in questa unità operativa, che obbligatoriamente dovevano trovare una collocazione specifica e questa collocazione oggi non può essere vista all'interno del Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche, perché, come è ben noto, rimane in piedi la suddivisione netta fra servizi ospedalieri e servizi territoriali, suddivisione che verrà accentuata ancora di più nel prossimo Piano sanitario regionale.

Sul merito delle competenze della sanità rispetto all'ambiente devo contraddire il Consigliere Squarzino, perché è dimostrato che tutta la gestione della legge-quadro sull'Agenzia nazionale della protezione ambientale è stata seguita dal Ministero della sanità, e non dal Ministero dell'ambiente, e questo è logico perché è una estrapolazione delle competenze già attribuite all'USL e poi traslate in seguito al referendum all'Agenzia nazionale e alle agenzie regionali per l'ambiente.

C'è una strettissima correlazione fra il Dipartimento di prevenzione e Agenzia per l'ambiente, tant'è che i sindacati stessi hanno chiesto che questo disegno di legge non venisse scorporato; una prima ipotesi prevedeva due disegni di legge distinti, ma i sindacati stessi hanno chiesto che venisse accorpato perché, come ripeto, c'è una correlazione strettissima fra Dipartimento di prevenzione ed ARPA.

Per quanto concerne i due rilievi avanzati da Marguerettaz, mi pare che il comma 5 dell'articolo 19 risolva quei problemi, comma che va messo in relazione con l'articolo 22, che trasferisce l'attribuzione di beni mobili e immobili e attrezzature anche qui entro sei mesi. Per cui abbiamo previsto lo stesso periodo temporale per trasferire l'attrezzatura e il personale, in modo da non avere dei momenti di non attività da parte degli attuali servizi regionali.

Per quanto concerne la dinamica del personale, in particolare il fatto che il Direttore generale, previa consultazione con la Giunta regionale, possa rivedere le dotazioni organiche entro un anno, devo sottolineare che questo disegno di legge è improntato a criteri di assoluta efficienza e ad un metodo di controllo e di monitoraggio della spesa rigidissimo, tant'è che si dice nel testo del disegno di legge che la modificazione delle piante organiche, o meglio ancora delle dotazioni organiche, perché non si tratterà più di piante organiche intese nel senso classico del termine, deve avvenire previa attenta e scrupolosa verifica dei carichi di lavoro.

Questo in un'ottica di mercato e di azienda che deve vendere i propri prodotti, e che può farlo solo se evidentemente ha personale a disposizione; ma il personale potrà essere assunto a condizione che i relativi oneri siano coperti direttamente dai proventi diretti e non dal rifinanziamento a piè di lista da parte dell'Amministrazione regionale.

Vogliamo evitare di costituire un nuovo carrozzone e lo diciamo in più punti del disegno di legge, per cui ritengo che quelle preoccupazioni che ha avanzato il Consigliere Marguerettaz debbano venire meno. Speriamo che la gestione ci dia ragione, perché al di là delle formule che noi legislatori scriviamo, spetta poi all'elemento personale la vera verifica delle nostre buone intenzioni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 30.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 31.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 32.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 33.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 34.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 35.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 36.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 37.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 38.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 39.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 40.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 41.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 42.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva