Oggetto del Consiglio n. 1507 del 25 luglio 1995 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995
OGGETTO N. 1507/X Disegno di legge: "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale".
Titolo I Principi generali
Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale e disciplinano, secondo le norme del diritto civile, i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
2. Per contenere, razionalizzare e controllare la spesa nel settore dell'impiego regionale, per la riorganizzazione, il miglioramento dell'efficienza e della produttività del servizio, la Regione prevede di:
a) distinguere le funzioni, i poteri e le responsabilità degli organi di direzione politica rispetto a quelli di direzione amministrativa;
b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarietà dell'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata e assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;
c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche in vista della crescente integrazione con altre regioni europee;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze, valorizzare la professionalità e ridefinire il sistema di gestione del personale mediante l'affidamento ai dirigenti dei relativi poteri;
e) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
f) aumentare la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane all'interno della struttura regionale.
3. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale.
Articolo 2 (Fonti)
1. L'Amministrazione regionale è ordinata secondo le disposizioni della presente legge ovvero mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti responsabili;
b) atti di regolamentazione contrattuale dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e di impiego.
2. Nella gestione dei rapporti di lavoro e dell'organizzazione del lavoro, la Regione si avvale dei poteri propri del datore di lavoro privato, con esclusione delle materie per le quali è prevista esplicita riserva di legge.
3. I rapporti di lavoro del personale regionale e degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinati dalle disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatti salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
4. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 3 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III della presente legge; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
5. La giurisdizione resta disciplinata dal titolo VI del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Articolo 3 (Riserva di legge e delegificazione)
1. Sono regolate con legge le seguenti materie:
a) i principi fondamentali di organizzazione delle strutture regionali;
b) la consistenza complessiva della dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8;
c) la responsabilità e le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
2. Sono regolate sulla base della legge con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) le strutture organizzative e i modi di conferimento della titolarità delle medesime;
c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.
Articolo 4 (Funzioni della direzione politica)
1. Al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, al suo Presidente e agli Assessori che la compongono spettano, secondo le attribuzioni previste dallo Statuto speciale, le funzioni di indirizzo politico. Essi definiscono gli obiettivi e i programmi e verificano i risultati della gestione amministrativa.
2. In materia di organizzazione dell'Amministrazione, la Giunta regionale provvede:
a) all'articolazione dell'assetto organizzativo in assessorati o in altra forma strutturale comunque denominata e alla definizione delle relative competenze;
b) all'istituzione, alla modificazione e alla soppressione delle strutture dirigenziali nonché alla definizione delle relative competenze;
c) alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale, sulla base degli obiettivi e programmi individuati ai sensi del comma 1;
d) alla definizione della nomenclatura organizzativa delle strutture dirigenziali.
Articolo 5 (Funzioni della direzione amministrativa)
1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. La direzione amministrativa spetta ai dirigenti. I dirigenti concorrono alla formazione dei programmi regionali di competenza degli organi statutari mediante proposte, nei limiti di competenza loro attribuita.
3. Sono dirigenti i dipendenti regionali per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'articolo 2094 del codice civile e che ricoprono nell'Amministrazione un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni ai fini di cui al comma 1.
4. Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4.
Articolo 6 (Principi fondamentali di organizzazione)
1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale è attuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:
a) articolazione delle strutture dirigenziali regionali per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali secondo criteri di flessibilità, per rispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
b) istituzione di strutture dirigenziali sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di strutture esistenti, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e razionalizzare la distribuzione delle competenze;
c) introduzione di sistemi di verifica dei risultati, di monitoraggio e di valutazione, da applicare, in particolare, a procedimenti e procedure amministrative, a carichi di lavoro e indici di produttività, a incentivi alla produttività, alla qualità della produzione ed ai costi di produzione;
d) introduzione di sistemi a tecnologia avanzata che consentano lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione regionale mediante una immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
e) introduzione di procedure di contenimento e controllo della spesa globale per il personale;
f) definizione dei criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico anche per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 9;
g) definizione di un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale previa predisposizione di un piano programmatico del fabbisogno per singola struttura, da determinarsi sulla base dei servizi da erogare, tenuto conto dei carichi di lavoro;
h) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica dei risultati;
i) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso la realizzazione di un sistema di formazione permanente del personale regionale;
l) introduzione di sistemi di valutazione dell'attività del personale.
Articolo 7 (Struttura organizzativa)
1. L'Amministrazione regionale è organizzata in:
a) strutture permanenti, per funzioni ed attività di carattere continuativo;
b) strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti.
2. Le strutture permanenti si articolano in:
a) strutture di primo livello individuate sulla base delle politiche e delle grandi aree di intervento regionale e delle attività istituzionali di programmazione, organizzazione, gestione delle risorse, funzionamento generale;
b) strutture di secondo livello: sono unità organizzative complesse, individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;
c) strutture di terzo livello: sono unità organizzative semplici, individuate sulla base di criteri di efficacia e di economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro.
3. Le strutture temporanee sono unità organizzative istituite per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da unicità, temporaneità e interfunzionalità; esse possono essere articolate in tre livelli, in modo analogo alle strutture permanenti.
4. I provvedimenti della Giunta regionale che istituiscono le strutture temporanee, stabiliscono:
a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
c) i tempi di completamento del progetto;
d) le modalità di condivisione delle risorse;
e) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile della struttura temporanea;
f) il trattamento economico complessivo del personale assegnato stabilendone l'equiparazione ai corrispondenti incarichi di struttura permanente.
5. Possono essere istituite, all'interno delle strutture di cui al comma 2, lett. a), b) e c), unità operative elementari, permanenti o temporanee, per l'espletamento di compiti specifici, da affidare alla responsabilità di dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale.
Articolo 8 (Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche)
1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli articoli 6 e 7.
2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli articoli 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:
a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;
c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.
3. L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
Titolo II Organizzazione
Capo I Relazioni con il pubblico e semplificazione amministrativa
Articolo 9 (Interventi per la trasparenza dell'Amministrazione)
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con il cittadino da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle sue strutture operative.
2. É istituita apposita struttura per le relazioni con il pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione);
b) all'informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e relativa modulistica;
c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l'informazione sulle strutture e sui servizi dell'Amministrazione regionale;
d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte al Presidente della Giunta regionale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare la dotazione organica della struttura, cui è assegnato personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento di formazione.
4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire:
a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all'articolo 26 della legge regionale 69/1991;
b) l'attivazione di forme di collaborazione organica, d'integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione ai fini di incrementare l'efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa fra pubbliche amministrazioni;
c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento dei cittadini con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando soluzioni atte a facilitare l'accesso ai servizi di persone menomate;
d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento dei cittadini.
5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti con i cittadini. Il gruppo di lavoro predispone un piano di interventi annuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento con la struttura per le relazioni con il pubblico.
Articolo 10 (Semplificazione dell'attività amministrativa e modificazioni alla legge regionale 59/1991)
1. Ogni struttura regionale individua i procedimenti di competenza e il funzionario responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale 59/1991.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 59/1991 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, i criteri e le modalità sono stabiliti nel medesimo provvedimento."
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 59/1991 è sostituito dal seguente:
"2. L'adozione dei singoli provvedimenti attuativi di cui al comma 1 compete ai dirigenti. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1. Le determinazioni dei criteri e delle modalità sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."
Articolo 11 (Riordino degli organismi collegiali)
1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino degli organismi collegiali della Regione con attribuzione di funzioni relative a procedimenti amministrativi regionali o di collaborazione ad uffici regionali, istituiti con provvedimenti degli organi della Regione, in conformità ai seguenti principi:
a) accorpamento di funzioni per settori e soppressione degli organismi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizio previste dall'articolo 14 della legge regionale 59/1991;
c) riduzione del numero dei componenti;
d) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) esclusione di personale appartenente agli organi politici, di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organismi collegiali deliberanti in materia di ricorsi.
Capo II Disciplina della dirigenza regionale
Articolo 12 (Struttura della dirigenza)
1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali si osserva quanto previsto dall'articolo 64, comma 4, la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.
2. Ai dirigenti sono affidate le seguenti funzioni:
a) funzioni di coordinamento e controllo dell'azione amministrativa;
b) funzioni di direzione di strutture permanenti e temporanee;
c) funzioni specialistiche di studio e di ricerca.
3. La funzione di coordinamento è finalizzata ad assicurare:
a) l'impulso e la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa;
b) la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture regionali.
4. In particolare, rientrano nella funzione di coordinamento:
a) la collaborazione con gli organi di direzione politica per l'elaborazione di piani e progetti, la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;
b) il coordinamento finalizzato all'attuazione di piani e progetti;
c) la definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per la realizzazione dei piani e dei progetti, d'intesa con i dirigenti delle strutture interessate;
d) la verifica e il controllo dell'attività dei dirigenti e l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti;
e) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative.
5. La funzione di direzione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e si estrinseca nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 13.
Articolo 13 (Esercizio delle funzioni dirigenziali)
1. I dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 5:
a) gestiscono le risorse umane ed in particolare:
1) adottano, fatte salve le attribuzioni della struttura di gestione del personale, gli atti concernenti il rapporto di lavoro del personale loro assegnato, ivi compresa l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
2) attribuiscono al personale compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della struttura dirigenziale operando la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività;
b) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare:
1) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio riferiti ai programmi attribuiti alla loro competenza;
2) propongono l'acquisizione e gestiscono le attrezzature e gli strumenti tecnici ed informatici, necessari al funzionamento degli uffici;
c) definiscono l'articolazione delle strutture permanenti o temporanee di livello non dirigenziale;
d) stabiliscono l'articolazione dell'orario di lavoro contrattuale, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico;
e) adottano le misure necessarie e sono responsabili delle stesse al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e l'efficienza dell'attività degli uffici;
f) verificano e controllano lo stato di attuazione dei programmi.
2. Ai dirigenti compete il potere di firma degli atti e provvedimenti di propria competenza.
3. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definitivi.
4. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
Articolo 14 (Livelli di funzioni dirigenziali)
1. La dirigenza regionale è articolata in tre livelli individuati sulla base dei seguenti elementi:
a) complessità organizzativa;
b) responsabilità gestionali interne ed esterne;
c) dimensione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da gestire;
d) tipologia delle funzioni e qualità dei referenti o destinatari dell'attività della corrispondente struttura.
2. Nel primo livello sono inserite le posizioni di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a) e comma 3, e di direzione di strutture permanenti o temporanee di primo livello di cui all'articolo 7, comma 2, lett. a).
3. Nel secondo livello sono inserite le posizioni di direzione di strutture permanenti o temporanee di secondo livello di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b).
4. Nel terzo livello sono inserite le posizioni di direzione di strutture permanenti o temporanee di terzo livello di cui all'articolo 7, comma 2, lett. c), e le posizioni corrispondenti a funzioni specialistiche, di studio e di ricerca di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c).
Articolo 15 (Trattamento economico della dirigenza)
1. Il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale è determinato dal contratto collettivo per l'area dirigenziale; il trattamento economico accessorio è correlato ai livelli di funzioni dirigenziali.
Articolo 16 (Accesso alla qualifica dirigenziale)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami.
2. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche provenienti dalla ex-carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. Possono essere altresì ammessi:
a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni di dirigente in strutture pubbliche o private, in possesso di diploma di laurea;
b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di laurea, con cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessario;
c) i docenti e ricercatori universitari, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica;
d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;
e) il personale scolastico docente in possesso del diploma di laurea che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica.
3. Nel caso in cui il concorso per esami abbia dato esito negativo o sia andato deserto, l'Amministrazione può procedere, in attesa della copertura del posto, al conferimento di incarichi a tempo determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 17 e le modalità indicate dall'articolo 18.
Articolo 17 (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti tenuto conto:
a) della natura e delle caratteristiche delle attività da svolgere, e dei programmi da realizzare;
b) della professionalità ed attitudine dimostrate nello svolgimento di attività aventi rilievo agli effetti degli incarichi da conferire;
c) della formazione culturale richiesta dalle funzioni, ivi comprese le eventuali abilitazioni professionali;
d) dei risultati conseguiti nello svolgimento di funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a:
a) personale della qualifica unica dirigenziale con cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica;
b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione, in possesso, da almeno cinque anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 16.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di secondo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a:
a) personale in possesso della qualifica unica dirigenziale con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica;
b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione, in possesso, da almeno tre anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 16.
4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di terzo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a personale in possesso della qualifica unica dirigenziale.
5. L'anzianità è determinata dalla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale o nella ex qualifica vicedirigenziale.
6. Gli incarichi a personale estraneo all'Amministrazione sono conferiti con contratti a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali non possono eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello di funzioni dirigenziali appartenente ai ruoli regionali.
7. Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lett. b), e al comma 3, lett. b), sono determinati nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale.
Articolo 18 (Conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'inizio di ogni legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, per una durata determinata e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo che li ha disposti.
2. Gli incarichi in posti di funzione dirigenziale di secondo e terzo livello di cui all'articolo 14 sono conferiti con provvedimento motivato della Giunta regionale su proposta, rispettivamente, del dirigente di primo e secondo livello per un periodo di tre anni o per la durata della struttura temporanea se inferiore a detto termine.
3. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
4. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, compreso il potere di firma, delle strutture e delle risorse di cui il dirigente si avvale e dei soggetti ai quali deve rispondere.
Articolo 19 (Assenza, impedimento e vacanza)
1. In caso di assenza o impedimento di un dirigente e di vacanza di posto, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente, preferibilmente della medesima struttura, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 17 e 18.
2. Per le supplenze di durata inferiore a sessanta giorni gli incarichi sono conferiti, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 17 e 18, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Articolo 20 (Albo dei dirigenti)
1. É istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'albo dei dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale. Per ogni iscritto sono indicati il curriculum, i titoli accademici e professionali posseduti da tenere in considerazione nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
Articolo 21 (Responsabilità dirigenziale)
1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili:
a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi ai rendimenti e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
c) delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro assegnato, ivi compresa la responsabilità in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;
d) della rigorosa osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.
Articolo 22 (Verifica dei risultati)
1. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture è istituita la Commissione di valutazione. Ad essa spetta:
a) promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell'efficienza organizzativa;
b) verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;
c) verificare il rispetto delle norme e dei programmi.
2. La Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale. É composta da esperti esterni all'Amministrazione regionale. Ad essa è assegnato personale nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione. La Commissione di valutazione può avvalersi di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche di cui al comma 1.
4. La Commissione di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali. I dirigenti trasmettono, per la verifica dei risultati della gestione, alla Commissione di valutazione le relazioni annuali sull'attività svolta dalle strutture cui sono preposti.
5. La Commissione di valutazione opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli ed opportunità intervenute nella disponibilità di risorse.
6. Il dirigente che riceva comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione.
7. Qualora la valutazione evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti danni per l'amministrazione o per gli utenti, la Giunta regionale dispone, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, l'assegnazione ad altro incarico. In presenza di una precedente valutazione negativa, la Giunta regionale dispone il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni.
8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), la Giunta regionale dispone la risoluzione del contratto.
Articolo 23 (Assegnazione di quote del bilancio)
1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione a ciascuna struttura dirigenziale di specifiche quote di bilancio individuando i corrispondenti capitoli.
3. Con lo stesso provvedimento è determinata anche la quota degli importi, cui fare riferimento, relativi:
a) al funzionamento delle strutture;
b) al costo del personale;
c) all'acquisizione di beni e servizi.
4. In attesa della modifica della legge regionale che regola l'articolazione del bilancio, le assegnazioni di quote sono determinate mediante aggregazioni o disaggregazioni degli attuali capitoli.
5. Compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta regionale a ciascuna struttura dirigenziale.
Articolo 24 (Formazione ed aggiornamento della dirigenza)
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'articolo 22.
2. A fine di cui al comma 1, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, la struttura preposta alla formazione attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.
Articolo 25 (Organici della dirigenza)
1. Con la legge di approvazione del bilancio pluriennale della Regione è definito il contingente di posti della qualifica dirigenziale, distinto per livelli di funzioni, necessario al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi relativi al periodo di riferimento considerato. In tale dotazione sono compresi, secondo la percentuale massima prevista dall'articolo 17, comma 7, i posti da coprirsi con il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b).
Capo III Organici e gestione delle risorse umane
Articolo 26 (Istituzione degli organici)
1. Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:
a) Consiglio regionale;
b) Giunta regionale;
c) Corpo forestale valdostano;
d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.
2. La mobilità fra gli organici è gestita nella forma della mobilità interna, di cui all'articolo 28.
Articolo 27 (Rilevazione delle dotazioni e ricognizione delle vacanze degli organici)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla rilevazione nominativa di tutto il personale con rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e con gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, distinguendolo per:
a) contratto di diritto privato o di diritto pubblico;
b) posto di titolarità e sede effettiva di servizio;
c) qualifica funzionale e profilo professionale;
d) posizione: ruolo, ruolo soprannumerario, comando, distacco, fuori ruolo, a tempo parziale, non di ruolo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Analogamente la Giunta regionale procede, con le modalità di cui al comma 1, all'individuazione dei posti vacanti, disponibili per la mobilità e per le assunzioni.
3. Sulla base della riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli articoli 6 e 7 e dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 61 e della conseguente attribuzione delle attività e competenze a ciascuna struttura regionale, si procede alla revisione delle dotazioni di personale di ciascuna struttura regionale, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Articolo 28 (Mobilità)
1. L'Amministrazione regionale utilizza la mobilità interna quale strumento:
a) per la gestione dinamica degli organici regionali;
b) per soddisfare i fabbisogni di personale che si determinano sulla base dell'evolversi delle esigenze di servizio;
c) di accrescimento professionale del personale.
2. La mobilità si attua mediante:
a) assegnazione;
b) trasferimento.
3. Nell'ambito dell'organico di titolarità, della qualifica funzionale e del profilo professionale di appartenenza il personale è assegnato alle singole strutture in relazione al fabbisogno determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.
4. Il personale può essere trasferito, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, a domanda o per esigenze organizzative dell'amministrazione:
a) da un organico all'altro;
b) da un profilo professionale ad un altro;
c) dall'Amministrazione regionale agli enti locali della regione Valle d'Aosta, a seguito dell'espletamento delle operazioni di cui all'articolo 27.
5. Per esigenze organizzative temporanee, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza, può essere disposta, per periodi di tempo predeterminati, l'utilizzazione di personale da un organico all'altro. Detto personale conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.
6. Il personale può transitare ad altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale, purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo profilo.
7. Nei casi in cui il personale non sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo profilo, il trasferimento è subordinato al superamento di una prova di idoneità professionale, da svolgersi secondo le modalità previste per i concorsi e nei casi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31.
8. Nei casi di mobilità di cui al comma 2 al personale spetta il trattamento economico relativo al nuovo posto.
9. La mobilità in entrata e in uscita dall'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione resta disciplinata dalle norme vigenti.
10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale valdostano.
Articolo 29 (Comando)
1. La mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando, limitatamente a posti vacanti della dotazione organica dell'Amministrazione, da e verso altri enti pubblici, su assenso del dipendente interessato:
a) per comprovate esigenze di servizio;
b) per esigenze connesse a specifiche professionalità, per cui non sia possibile provvedere con personale già in servizio;
c) per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.
2. Il comando non può avere durata superiore a due anni, salvo il caso di personale comandato presso la Regione da altri enti pubblici per lo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato alla Regione.
3. Il personale comandato presso l'Amministrazione regionale deve essere in possesso della qualifica corrispondente a quella del posto vacante per cui è disposto il comando.
4. L'onere per il personale comandato è a carico dell'ente presso il quale il dipendente opera funzionalmente.
Articolo 30 (Assunzioni)
1. Il reclutamento del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;
b) corso-concorso pubblico;
c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), previa selezione. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo, e non solo della minorazione fisica o psichica.
2. L'accesso ai ruoli regionali è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese. Si procede all'accertamento in occasione dei concorsi di cui al comma 1 e delle selezioni.
3. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali nei dodici mesi successivi.
4. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. Le graduatorie dei concorsi e dei corsi-concorsi pubblici per la copertura dei posti e delle selezioni hanno validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura di posti vacanti degli organici regionali, che si siano resi disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria dei concorsi anche nell'ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato.
6. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai comma 3, 4 e 5, si applicano anche alle graduatorie di concorsi pubblici approvate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
7. Le prove di selezione per l'assunzione del personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 482/1968 si svolgono secondo le modalità previste per l'assunzione di personale regionale.
8. L'atto di assunzione determina la titolarità in un posto degli organici di cui all'articolo 26, comma 1. Sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 27 si procede all'assegnazione del personale alle singole strutture facenti capo all'organico di titolarità.
9. Il contratto di lavoro deve stipularsi per iscritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell'effettiva ammissione in servizio.
10. Il contratto prevede l'effettuazione di un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro. L'assunzione del prestatore di lavoro per il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Il termine di durata del periodo di prova è di tre mesi per i posti fino alla quinta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti.
11. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
12. Il mancato superamento del periodo di prova da parte del dirigente è dichiarato e comunicato all'interessato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente sovraordinato responsabile del servizio a cui il dirigente è stato assegnato, entro il termine di scadenza dello stesso periodo di prova. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.
Articolo 31 (Modalità di accesso)
1. Nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, le modalità di accesso sono definite con regolamento regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta normativa, nell'osservanza dei seguenti criteri fondamentali:
a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento, secondo una programmazione definita annualmente dalla struttura competente in materia di personale;
b) unicità dei concorsi e delle selezioni per identiche qualifiche e profili professionali;
c) adozione di meccanismi informatici o di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure;
d) composizione delle commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, estranei agli organi di direzione politica dell'Amministrazione ed a cariche politiche e sindacali, e nel rispetto del criterio di terzietà nei confronti dell'Amministrazione regionale.
2. In particolare, sono individuati con regolamento regionale:
a) i requisiti per l'accesso;
b) le categorie riservatarie e i titoli di precedenza;
c) il contenuto dei bandi di concorso;
d) la tipologia delle prove, la valutazione dei titoli e tutto quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
4. Il regolamento regionale di attuazione prevede, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della vigente normativa sul lavoro, i casi di nullità o di annullabilità del contratto, salvi comunque gli effetti previsti dall'articolo 2126 del codice civile.
5. Le commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche del Corpo forestale valdostano sono costituite secondo le disposizioni in vigore per il restante personale regionale.
Articolo 32 (Compensi ai componenti delle commissioni di concorso)
1. Ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni giudicatrici di concorso e di selezioni estranei all'Amministrazione regionale è dovuto un compenso lordo secondo misure stabilite annualmente con la legge di bilancio sulla base di criteri oggettivi definiti con i regolamenti di cui all'articolo 31, tenuto conto del numero dei candidati presenti a ciascuna prova di concorso e delle giornate di effettivo lavoro delle commissioni.
2. Ai componenti delle commissioni di concorso spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione.
3. Ai componenti dimissionari e subentrati compete il compenso di cui al comma 1 in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.
Articolo 33 (Conferimento dei posti)
1. Ai candidati è notificato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni, a:
a) presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso;
b) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
Articolo 34 (Segreterie dei componenti della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all'organico della Giunta regionale.
2. Gli Assessori regionali si avvalgono di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all'organico della Giunta regionale.
3. Alle segreterie dei componenti della Giunta regionale compete l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente e agli Assessori, non riconducibili all'ambito di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, e in particolare:
a) la preparazione dei contatti del Presidente e degli Assessori con uffici, enti, organismi e cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il loro intervento;
b) lo svolgimento di funzioni di pubbliche relazioni;
c) la tenuta dell'agenda degli impegni e il disbrigo della corrispondenza riservata.
Articolo 35 (Segretari particolari)
1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e degli Assessori è posto un segretario particolare.
2. I segretari particolari coadiuvano gli organi di cui al comma 1 nella loro opera personale in quanto connessa con la loro carica e possono essere delegati a rappresentarlo nelle relazioni interne ed esterne.
3. I segretari particolari possono essere scelti tra il personale regionale o fra personale estraneo all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego regionale, fatta eccezione per il titolo di studio e per il limite massimo di età.
4. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato e comunque non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno conferito.
5. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposte, su proposta degli organi di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
6. Ai segretari particolari spetta il trattamento economico, di base ed accessorio, previsto per la qualifica unica dirigenziale e si applicano le norme di stato giuridico e contrattuali sul rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale dell'area dirigenziale, ai segretari particolari è attribuito il trattamento economico di base ed accessorio della qualifica vicedirigenziale.
7. L'incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato retribuito nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.
Titolo III Relazioni sindacali
Articolo 36 (Strumenti)
1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva;
b) esame;
c) consultazione;
d) informazione;
e) interpretazione dei contratti.
Articolo 37 (Contratti collettivi)
1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è articolata su due livelli, regionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 3.
2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.
3. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.
4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali.
5. I contratti collettivi regionali, compresi quelli decentrati, sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale, e da un rappresentante per ogni organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.
6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 38 (Procedimento di contrattazione)
1. L'Agenzia regionale di cui all'articolo 46, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi regionali di cui agli articoli 37 e 39, corredato da appositi prospetti contenenti:
a) l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto;
b) la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità.
2. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine l'autorizzazione s'intende rilasciata. L'autorizzazione è sottoposta al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).
3. Per i contratti collettivi regionali decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'articolo 37, comma 4, con atto dell'organo di vertice titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale.
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi regionali che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel bilancio pluriennale della Regione, nei documenti finanziari approvati dal Consiglio regionale e nei corrispondenti documenti delle altre amministrazioni o enti. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. I contratti collettivi devono prevedere la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio della Regione e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le amministrazioni pubbliche e gli enti.
6. La spese destinate alla contrattazione collettiva regionale per l'intero periodo di validità dei contratti devono essere indicate nei bilanci pluriennali degli enti e delle amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 1, determinando le quote relative a ciascuno degli anni considerati.
7. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con apposita relazione sull'andamento della contrattazione regionale e decentrata, sulla produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'attività amministrativa, e riferisce altresì alla competente commissione consiliare sui contenuti dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Articolo 39 (Contrattazione per l'area dirigenziale)
1. É prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.
2. Il contratto collettivo regionale dell'area separata di cui al comma 1 è stipulato dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale e da quelle maggiormente rappresentative della categoria sul piano nazionale e/o regionale.
Articolo 40 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro)
1. La contrattazione collettiva regionale definisce le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e enti di cui all'articolo 1, comma 1. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione, nonché nelle commissioni di concorso.
2. La contrattazione collettiva regionale indica forme e procedure di partecipazione che sostituiscono le commissioni del personale e gli organismi di gestione comunque denominati.
Articolo 41 (Esame)
1. Ciascuna rappresentanza sindacale di cui all'articolo 47 può chiedere, in forma scritta, l'esame sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
d) qualità dell'ambiente di lavoro.
Articolo 42 (Consultazione)
1. L'Amministrazione procede alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro nei casi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
Articolo 43 (Informazione)
1. L'Amministrazione informa preventivamente, per iscritto, le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 47 sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
d) stato dell'occupazione;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici e di programmazione della mobilità;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
h) documenti di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale.
2. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati, riguardanti:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
c) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) andamento generale della mobilità del personale;
e) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
f) distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
h) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
Articolo 44 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 38, sostituisce la clausola controversa in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.
Articolo 45 (Trattamento economico)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi regionali.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
4. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
Articolo 46 (Agenzia regionale per le relazioni sindacali)
1. É istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e degli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), retta dal Comitato direttivo di cui al comma 3, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.
2. L'Agenzia regionale rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.
3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia regionale è costituito da cinque componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale. Tre membri sono designati dalla Giunta regionale; uno dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e uno dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. Il presidente è scelto fra i componenti del Comitato direttivo.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5. L'Agenzia regionale si attiene alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti e amministrazioni pubbliche e previo parere degli enti locali per il personale rispettivamente dipendente. Il parere degli enti locali è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere s'intende favorevole, dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. L'Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità dal parere reso dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.
6. Le direttive indicano, tra l'altro:
a) i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative;
b) i criteri di inquadramento;
c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi delle amministrazioni o enti e il totale della spesa per retribuzioni;
d) i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;
e) gli standards di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale, è emanato apposito regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del bilancio della Regione.
8. L'Agenzia regionale si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di otto dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni o enti di cui al comma 1 e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 7. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza e sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia regionale, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale.
Articolo 47 (Rappresentatività sindacale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), per determinare la maggiore rappresentatività sul piano regionale di organizzazioni sindacali locali si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).
Articolo 48 (Aspettative e permessi sindacali)
1. Ai fini del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva regionale ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente della Giunta regionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, da recepire con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'accordo di cui al comma 1:
a) determina i limiti delle aspettative e dei permessi sindacali, tenendo conto:
1) della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni;
2) della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato;
b) prevede il divieto di cumulare permessi sia giornalieri che orari;
c) definisce tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali;
d) prevede che l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali sia certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
3. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e all'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).
4. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 45, comma 2, sono tenuti a fornire alla Presidenza della Giunta regionale:
a) i dati relativi ai permessi sindacali;
b) gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a coprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.
Titolo IV Rapporto di lavoro
Articolo 49 (Mansioni)
1. É compito dei dirigenti curare l'inserimento di ogni dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle responsabilità e mansioni assegnate, degli obiettivi della propria attività.
2. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, a compiti e mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione agli effetti giuridici ed economici.
Articolo 50 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori)
1. Per obiettive esigenze di servizio, possono essere conferite ai dipendenti mansioni superiori:
a) nel caso di vacanza di un posto in organico, per un periodo continuativo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo dell'assenza, escluso il periodo di congedo ordinario.
2. L'assegnazione di mansioni superiori può essere disposta nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari qualifica funzionale, al personale di qualifica funzionale immediatamente inferiore prescelto, di norma, nell'ambito della stessa struttura organizzativa, in possesso:
a) di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo professionale per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori;
b) in via subordinata, del titolo di studio relativo al posto per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori.
3. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la copertura del posto fino all'espletamento delle stesse. L'incarico può essere conferito per la durata di un anno ed è rinnovabile solo una volta e solo nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto esito negativo, fino a quando la stessa non abbia avuto esito positivo.
4. L'attribuzione di funzioni superiori è disposta con decreto motivato del dirigente preposto alla struttura organizzativa presso cui il dipendente è destinato a svolgere le funzioni superiori e previo parere favorevole del dirigente della struttura di provenienza.
5. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
6. Il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle funzioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui sono conferite le mansioni.
7. Con regolamento regionale sono individuati criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 61 e per l'attribuzione di mansioni superiori.
Articolo 51 (Incarichi e incompatibilità)
1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati o cariche in società costituite a scopo di lucro, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. L'Amministrazione regionale può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti d'ufficio. Al dipendente nominato si applica l'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione). La lett. b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale) è abrogata.
3. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di soggetti privati ovvero ad assumere cariche in organizzazioni non aventi fini di lucro, a condizione che le prestazioni:
a) non rientrino nell'oggetto dell'attività svolta presso l'Amministrazione regionale;
b) non pregiudichino il regolare espletamento dei compiti d'ufficio;
c) siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di enti pubblici situati nel territorio della regione sempre che:
a) non sia pregiudicato il regolare espletamento dei compiti d'ufficio;
b) tali prestazioni siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro;
c) tali prestazioni non concernano materie relative alle mansioni svolte in qualità di dipendente regionale.
5. La Giunta regionale può provvedere a determinare ulteriori criteri a cui attenersi nel rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti sulle attività extra ufficio dei dipendenti. Il dipendente che svolga attività non autorizzata è diffidato ad eliminare tale situazione entro il termine perentorio stabilito nell'atto di diffida. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
7. Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale).
Articolo 52 (Responsabilità)
1. Il dipendente è direttamente responsabile, nell'ambito delle attribuzioni assegnategli, del risultato del lavoro effettuato ed in particolare delle istruzioni impartite, dell'attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni in attività cui è tenuto.
2. Ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.
3. Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo dipendente o gruppo di lavoro è assoggettabile in ogni fase a verifiche e controlli da parte dei rispettivi dirigenti, i quali, in caso di mancato, tardivo o insufficiente risultato provvedono ad accertare se l'organizzazione del lavoro, le istruzioni impartite e le procedure esistenti hanno determinato o influito negativamente sulle prestazioni del singolo dipendente.
4. Il dipendente è responsabile della cura e conservazione dei documenti d'ufficio nonché dei beni e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio.
5. Oltre alla responsabilità amministrativa i dipendenti sono soggetti alla responsabilità penale, civile e contabile secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 53 (Codice di comportamento)
1. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente deve sempre ispirare le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento dei propri compiti contributo intellettuale, spirito d'iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo, adeguati alla qualifica funzionale di appartenenza, conformandosi all'impostazione collegiale ed interdisciplinare del lavoro. Egli deve impegnarsi a svolgere i propri compiti nel modo più semplice ed efficiente, e non può rifiutare di assumere le responsabilità connesse ai propri compiti.
3. Il dipendente deve destinare i beni e le risorse di cui dispone per ragioni d'ufficio all'adempimento dei compiti d'ufficio, e deve preoccuparsi della loro custodia e conservazione. Egli non può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio.
4. Il dipendente deve preoccuparsi di mantenere una posizione di indipendenza al fine della cura esclusiva dell'interesse pubblico che gli è affidato. Egli non può accettare benefici da parte di chi abbia interessi specificamente coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti d'ufficio, e deve evitare di prendere decisioni o compiere azioni inerenti a tali compiti in situazioni, effettive o apparenti, di conflitto d'interessi.
5. Il dipendente deve agire con imparzialità ed evitare trattamenti di favore, respingendo le pressioni indebite. Egli deve prendere le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e di fare discriminazioni.
6. Nei rapporti con i cittadini, il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e non può impedire o rendere difficile l'esercizio dei loro diritti. Egli deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 59/1991, fornire tutte le notizie e le spiegazioni necessarie affinché il cittadino possa valutare le decisioni ed i comportamenti dei dipendenti.
7. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei principi generali di condotta di cui al presente articolo, e entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che l'Amministrazione rende ai cittadini.
Articolo 54 (Pari opportunità)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riserva alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nell'amministrazione.
Articolo 55 (Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario settimanale di lavoro può essere articolato:
a) su cinque giorni, dal lunedì al venerdì;
b) su sei giorni, dal lunedì al sabato.
3. L'orario di servizio deve assicurare il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane.
4. La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di dieci ore.
5. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, la programmazione dell'orario di lavoro e l'articolazione dello stesso sono definite dai dirigenti, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti.
6. Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge regionale 64/1989.
Articolo 56 (Infermità per causa di servizio e accertamenti di idoneità)
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.
2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvede l'organismo medico collegiale istituito presso l'Unità sanitaria locale.
3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata e quello diretto ad ottenere la concessione di un equo indennizzo.
4. A fronte di periodi eccezionalmente prolungati di malattia l'amministrazione può richiedere un accertamento sul permanere dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate. Tale accertamento è compiuto dall'organismo medico collegiale di cui al comma 2.
5. Nel comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), le parole "dopo tre giorni di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno di assenza".
Articolo 57 (Aspettativa per mandato politico)
1. I dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione regionale, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di proclamazione degli eletti.
4. Ai dipendenti regionali eletti nel Consiglio regionale si applicano le disposizioni della legge regionale 27 agosto 1994, n. 65 (Disposizioni concernenti l'aspettativa e la sospensione dei consiglieri regionali ed ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69).
5. Negli altri casi si applica la legge regionale 18 maggio 1993, n. 35 (Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive - Modificazioni).
Articolo 58 (Dimissioni volontarie)
1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
2. L'Amministrazione decide in merito alla domanda di dimissioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
3. Il personale che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli è comunicata l'accettazione delle dimissioni.
4. In caso di cessazione dal servizio prima della comunicazione di accettazione delle dimissioni, l'Amministrazione può trattenere sul credito del dipendente per stipendio o altre competenze quanto abbia dovuto corrispondere per l'assunzione di altro personale.
5. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata quando il personale sia sottoposto a procedimento disciplinare.
Titolo V Controllo della spesa
Articolo 59 (Controlli interni sugli atti)
1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all'esame preventivo da parte della struttura competente in materia di bilancio e finanze, che verifica la corretta imputazione al bilancio, l'idoneità della documentazione a corredo e appone il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto.
2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi regionali sono soggetti sia alle procedure di cui al comma 1 sia al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura regionale competente.
Articolo 60 (Provvedimenti adottati dai dirigenti)
1. Gli atti amministrativi dei dirigenti regionali sono pubblicati secondo la normativa vigente.
2. Si applicano agli atti amministrativi adottati dai dirigenti regionali le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del d.lgs. 320/1994.
3. La segreteria della Giunta regionale provvede all'invio alla Commissione di coordinamento, se previsto, alla registrazione e all'archiviazione degli atti amministrativi dei dirigenti regionali.
Articolo 61 (Criteri di rilevazione e di analisi dei costi e dei rendimenti)
1. Per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzatorie, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), e per la verifica dei risultati di cui all'articolo 22, è istituito il monitoraggio della produzione, mediante un sistema di nuove tecniche gestionali, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
Titolo VI Disposizioni transitorie e finali
Capo I Disposizioni transitorie per la dirigenza
Articolo 62 (Disposizioni transitorie per la dirigenza)
1. La Giunta regionale, successivamente alla riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli articoli 6 e 7 provvede a:
a) inquadrare il personale titolare di qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali nella qualifica unica dirigenziale;
b) predisporre l'albo dei dirigenti di cui all'articolo 20;
c) individuare nella dotazione organica i posti di dirigente in relazione ai livelli di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 14;
d) conferire gli incarichi nei posti di cui alla lettera c) secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 17 e 18.
2. Il personale titolare di qualifiche dirigenziali conserva ad personam la propria qualifica di dirigente e di vicedirigente fino all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di cui al comma 1. Nella nuova qualifica unica il personale appartenente all'ex qualifica di dirigente precede quello appartenente all'ex qualifica di vicedirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.
3. In sede di primo conferimento degli incarichi di cui al comma 1, al personale titolare, all'entrata in vigore della presente legge, della qualifica di dirigente sono conferiti prioritariamente e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 17 e 18 gli incarichi di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.
4. Il personale di cui al comma 2 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica unica dirigenziale prevista dal titolo II, capo II, compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di vicedirigente.
5. Le disposizioni di cui al titolo II, capo II, salvo l'articolo 15, non si applicano ai posti di Capo e Vice Capo Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di Capo Ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi.
6. I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione regionale conservano l'incarico fino alla cessazione dell'organo cui sono assegnati.
Capo II Disposizioni per il consiglio regionale
Articolo 63 (Disposizioni per il Consiglio regionale)
1. In attesa della modifica delle norme sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale della Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al suo Presidente sono esercitate rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio.
3. Gli incarichi a personale estraneo di cui all'articolo 17, comma 7, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio, nel numero massimo di due.
4. Il Presidente del Consiglio si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all'organico del Consiglio regionale. A tale segreteria compete l'espletamento delle attività previste all'articolo 34, comma 3.
Capo III Abrogazioni e delegificazione
Articolo 64 (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi degli enti di cui al comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, la Giunta regionale provvede anche in assenza di detto progetto.
3. Le dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1 sono comprese nella dotazione complessiva dell'organico regionale.
4. L'eventuale istituzione di un'area dirigenziale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
Articolo 65 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati:
a) le seguenti leggi regionali:
1) 21 agosto 1958, n. 3;
2) 23 agosto 1958, n. 5;
3) 30 ottobre 1958, n. 6;
4) 16 luglio 1960, n. 4;
5) 17 novembre 1960, n. 7;
6) 16 maggio 1961, n. 4;.
7) 25 gennaio 1963, n. 2;
8) 9 maggio 1963, n. 10;
9) 27 agosto 1964, n. 15;
10) 11 maggio 1965, n. 5;
11) 11 novembre 1965, n. 23;
12) 29 luglio 1967, n. 18;
13) 27 dicembre 1967, n. 38;
14) 27 dicembre 1967, n. 39;
15) 11 marzo 1968, n. 7;
16) 2 settembre 1968, n. 12;
17) 14 aprile 1969, n. 7;
18) 27 agosto 1969, n. 9;
19) 30 agosto 1970, n. 20;
20) 13 novembre 1970, n. 31;
21) 15 novembre 1971, n. 18;
22) 30 dicembre 1971, n. 21;
23) 30 giugno 1972, n. 13;
24) 3 agosto 1972, n. 20
25) 3 agosto 1972, n. 21;
26) 3 agosto 1972, n. 23;
27) 3 agosto 1972, n. 24;
28) 31 agosto 1972, n. 27;
29) 14 dicembre 1972, n. 42;
30) 14 dicembre 1972, n. 43;
31) 7 marzo 1973, n. 8;
32) 23 maggio 1973, n. 29;
33) 5 novembre 1973, n. 35;
34) 22 gennaio 1974, n. 5;
35) 22 gennaio 1974, n. 6;
36) 15 maggio 1974, n. 14;
37) 5 luglio 1974, n. 23;
38) 5 luglio 1974, n. 24,
39) 13 agosto 1974, n. 32;
40) 13 agosto 1974, n. 33;
41) 8 novembre 1974, n. 36;
42) 11 novembre 1974, n. 42;
43) 10 dicembre 1974, n. 46;
44) 18 aprile 1975, n. 9,
45) 18 aprile 1976, n. 10;
46) 18 aprile 1975, n. 11;
47) 22 aprile 1975, n. 14;
48) 7 maggio 1975, n. 17;
49) 7 maggio 1975, n. 18;
50) 3 giugno 1975, n. 23;
51) 4 agosto 1975, n. 35;
52) 4 agosto 1975, n. 36;
53) 21 gennaio 1976, n. 1;
54) 9 giugno 1976, n. 18;
55) 19 luglio 1976, n. 24;
56) 23 novembre 1976, n. 53;
57) 21 febbraio 1977, n. 14;
58) 9 maggio 1977, n. 27;
59) 9 maggio 1977, n. 29;
60) 16 giugno 1978, n. 32;
61) 16 giugno 1978, n. 33;
62) 12 dicembre 1978, n. 63;
63) 19 dicembre 1978, n. 67;
64) 4 giugno 1979, n. 33;
65) 5 giugno 1979, n. 35;
66) 12 giugno 1979, n. 36;
67) 18 giugno 1979, n. 41;
68) 20 giugno 1979, n. 43;
69) 22 dicembre 1980, n. 59;
70) 30 gennaio 1981, n. 7;
71) 5 novembre 1981, n. 68;
72) 15 luglio 1982, n. 28;
73) 14 maggio 1982, n. 7;
74) 15 luglio 1982, n. 29;
75) 3 maggio 1983, n. 18;
76) 28 maggio 1985, n. 39;
77) 12 agosto 1987, n. 74;
78) 9 agosto 1989, n. 63;
79) 3 aprile 1991, n. 13;
b) il regolamento regionale 20 novembre 1960.
2. Sono, inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 11, 69, 71, 72 comma 2, 73, 74, 79, articolo 94 tranne il comma 1, 101, 102, 119, 122, 123, 125, 130, 134, 137 comma 7, 169, articolo 177 commi 3 e 4, 185 comma 2, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, tranne l'articolo 1 limitatamente alle modificazioni degli articoli 75, 82, 145, 177 commi 1 e 5, 180, 181, 183, 184, 191 e 192 della legge regionale 3/1956;
c) all'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, limitatamente alla modificazione dell'articolo 163 della legge 3/1956 sono abrogate nelle lett. a), b) e c), in applicazione del comma 1 dell'articolo 40, le parti che si riferiscono alla rappresentanza del personale da parte delle organizzazioni sindacali;
d) la legge regionale 26 giugno 1972, n. 11, tranne gli articoli 1 e 2;
e) l'allegato A alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15;
f) la legge regionale 14 maggio 1976, n. 17, tranne l'articolo 1;
g) gli allegati A, B e C alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36;
h) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 25, tranne l'articolo 1;
i) l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 9, 10, 12, commi 7 e 8, della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66;
l) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;
m) la legge regionale 20 giugno 1978, n. 42, tranne gli articoli 2 e 4;
n) la legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4, tranne l'articolo 3;
o) la lett. m) del comma 1 dell'articolo 1 e la lett.) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66;
p) la legge regionale 27 dicembre 1979, n.79, tranne l'articolo 1;
q) la legge regionale 28 dicembre 1979, n. 85, tranne l'articolo 1;
r) gli articoli 26 e 29 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18;
s) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, tranne gli articoli 14 e 16;
t) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 34, tranne gli articoli 6 e 7;
u) la legge regionale 11 agosto 1981, n. 58, tranne l'articolo 3;
v) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, tranne gli articoli 2 e 3;
z) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 62, tranne l'articolo 1;
aa) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, tranne gli articoli 1 e 3;
bb) gli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;
cc) gli articoli 1, 2, 3, 5, 25, 26, 27, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 e gli allegati A, B, C, D, e E della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;
dd) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54;
ee) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11, tranne gli articoli 2, comma 1, per la parte relativa alla modificazione dell'articolo 39 della legge regionale 3/1956 e comma 2, articolo 5, 6 e 7;
ff) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, tranne gli articoli 1, 6 e 7;
gg) gli articoli 2, 4, 5, 6, e 19 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;
hh) gli articoli 1, commi 2, 3, e 4, 5, articoli 2, 26, 28, 29 e 31 e l'allegato C della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;
ii) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42.
3. Sono di conseguenza abrogati tutti i riferimenti alle leggi regionali o a loro parti, articoli, commi, di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge o di regolamento regionale incompatibili con la presente legge.
5. Nei confronti del personale dirigenziale non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 18/1980, e successive modificazioni, incompatibili con quelle della presente legge.
Articolo 66 (Delegificazione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 72, comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, articolo 94, comma 1, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, l'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, gli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70, e tutte le disposizioni di legge regionale in materia di titoli di studio e requisiti per l'accesso a posti degli organici dell'Amministrazione regionale cessano di avere vigore alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 31 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Con l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6 e dei conseguenti provvedimenti di cui all'articolo 8 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale in materia di istituzione di servizi o uffici o di strutture comunque denominate dell'Amministrazione regionale e di attribuzione delle relative competenze.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riordino degli organismi collegiali di cui all'articolo 11 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale relative sia all'istituzione che all'attribuzione delle competenze degli organismi collegiali dell'Amministrazione regionale.
4. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, ai dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui al capo VII della legge regionale 3/1956, l'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, l'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 35, la legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 e le disposizioni ad esse collegate. Dalla stessa data sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale regionale incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Lanivi.
Lanivi (PVA) Le grandi conquiste scientifiche e tecnologiche, le profonde modificazioni ai processi di produzione, lo straordinario sviluppo delle informazioni, i cambiamenti e gli assetti sociali ed economici del paese hanno, fra l'altro, comportato l'esigenza di rivedere il ruolo della pubblica amministrazione, del suo modo di operare e del suo rapporto con il settore privato.
Il presente disegno di legge rappresenta lo sforzo di affrontare positivamente, in modo organico, questo problema, tenendo conto del dibattito già verificatosi a livello nazionale delle riforme ad esso seguite, ma facendo soprattutto riferimento ai dati della situazione regionale, all'evoluzione storica dell'esperienza dell'amministrazione pubblica valdostana, e alle competenze riconosciute in materia dallo Statuto di autonomia.
L'obiettivo centrale perseguito dal legislatore regionale è quello di creare le condizioni perché le risorse umane, le strutture organizzative, il modo di operare e i mezzi finanziari dell'Amministrazione regionale possano contribuire a migliorare in modo corretto, efficace e moderno, la crescita complessiva della comunità valdostana.
Si tratta di uno sforzo impegnativo, di cui il disegno di legge in esame rappresenta il primo atto rilevante, che richiederà in futuro una iniziativa politica forte e coerente e una intelligente capacità di risposta e di adeguamento ai mutamenti della nostra realtà.
I principi ispiratori possono essere così riassunti e sintetizzati:
a) ridefinire e chiarire i ruoli di responsabilità politica, amministrativa e di controllo;
b) potenziare l'efficacia, l'efficienza e la unitarietà dell'azione regionale;
c) riorganizzare e riordinare l'Amministrazione regionale;
d) semplificare e rendere più facilmente modificabile il quadro legislativo e normativo in materia;
e) migliorare il rapporto con i cittadini per migliorare la qualità dei servizi regionali.
In coerenza a tali principi il disegno di legge prevede che:
1) spetti al Consiglio regionale la definizione dei termini legislativi e finanziari entro i quali può essere sviluppata la contrattazione collettiva e il compito di legiferare nelle materie di cui all'articolo 3 del disegno di legge;
2) siano del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del suo presidente e degli assessori, le funzioni di indirizzo politico;
3) spetti ai dirigenti la direzione amministrativa;
4) le strutture dirigenziali siano articolate o istituite per funzioni omogenee, secondo criteri di complementarietà e di organicità e di flessibilità;
5) siano introdotti sistemi di verifica dei risultati;
6) vengano potenziati sistemi a tecnologia avanzata;
7) sia garantita la partecipazione, l'accrescimento delle capacità professionali e la valutazione professionale;
8) l'organizzazione dell'Amministrazione regionale sia articolata in strutture permanenti e temporanee per la realizzazione di specifici progetti in tre livelli;
9) sia istituita una apposita struttura per migliorare le relazioni con il pubblico e, in linea con tale obiettivo, venga assicurata: a) la semplificazione della modulistica, b) la collaborazione e lo scambio di dati e di informazioni fra le pubbliche amministrazioni, c) la migliore logistica per ridurre i disagi dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione;
10) vengano riordinati gli organismi collegiali della Regione;
11) la dirigenza sia ordinata in un'unica qualifica di dirigente secondo criteri di omogeneità, di graduazione di responsabilità ed è articolata in tre livelli;
12) l'accesso alla qualifica dei dirigenti avvenga per concorso o per esame;
13) incarichi di funzioni dirigenziali di primo e secondo livello possano essere conferiti anche a personale estraneo all'Amministrazione in possesso di particolari requisiti;
14) sia istituito l'albo dei dirigenti e definiti i limiti della responsabilità;
15) sia istituita una commissione di valutazione composta da esperti esterni all'Amministrazione per la verifica dei risultati;
16) vengano attivati programmi e iniziative formative per la valorizzazione delle capacità dirigenziali;
17) l'inquadramento in un unico ruolo regionale del personale dell'Amministrazione regionale con i seguenti organici: Consiglio regionale, Giunta regionale, Corpo forestale, Istituzioni scolastiche;
18) prevista l'utilizzazione per l'assegnazione e il trasferimento dello strumento della mobilità interna;
19) la mobilità possa essere applicata anche per il trasferimento all'Amministrazione regionale e agli enti locali della Valle d'Aosta;
20) il reclutamento del personale non dirigenziale avvenga: a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli d'esame; b) corso-concorso pubblico; c) chiamate numeriche;
21) sia istituita l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali;
22) sia prevista una autonoma area separata di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale;
23) abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni precedenti, cioè la legge contiene una importante proposta di ripulitura e di semplificazione di un quadro legislativo complesso, così come si è venuto a creare in questi decenni di autonomia.
Voglio fare alcune considerazioni finali, anche perché la relazione di accompagnamento del disegno di legge mi pare molto puntuale ed esaustiva per certi aspetti del contenuto del disegno di legge. É molto importante stabilire un clima di motivazione del personale, per migliorare il rendimento complessivo della macchina regionale; in questo senso, per la predisposizione di questo disegno di legge, il Governo regionale si è fatto carico di incontri con le parti sociali, le Organizzazioni sindacali e il Sindacato dei dirigenti: con i primi è stato siglato un protocollo di intesa, e gran parte dei rilievi avanzato dai rappresentanti dei dirigenti sono contenuti in questa proposta e negli emendamenti approvati dalla II Commissione.
Rispetto agli emendamenti consegno alla Presidenza del Consiglio alcuni ulteriori emendamenti che non modificano né incidono sulla logica del disegno di legge, ma sono di precisazione anche per andare incontro a delle legittime preoccupazioni da parte di alcuni, oppure aggiustamenti tecnici.
Quindi, oltre agli emendamenti approvati dalla II Commissione, vi è questo emendamento all'articolo 35, che sarebbe un comma 8 aggiuntivo e che riguarda i segretari particolari, e che recita: "L'incarico di segretario particolare non è utile ai fini del periodo richiesto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16". Questo per rispondere alle preoccupazioni di chi immaginava potesse pensare che, senza questa precisazione, i segretari particolari avessero una situazione di privilegio.
Il secondo emendamento all'articolo 62, "Disposizioni transitorie per la dirigenza", comporta la sostituzione del comma 5 ed è di contenuto prettamente tecnico, suggerito dagli uffici competenti della Regione.
L'ultimo emendamento che propongo si riferisce ad un completamento di un emendamento già approvato dalla II Commissione, è un comma aggiuntivo, il 4 bis all'articolo 62, che fa riferimento agli ottavi livelli, ma non tiene conto dei laureati inquadrati nella qualifica funzionale dell'8° livello, che qui vengono inseriti. Pertanto in aggiunta a quell'emendamento, si aggiungono le seguenti parole: "nonché il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea".
Presidente É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) La relazione del collega Lanivi ci lascia un po' titubanti, in quanto concordiamo sulle finalità ed anche sulla filosofia di questa legge se ci sono alcuni passaggi che ci lasciano alcune perplessità.
Ribadisco che possiamo concordare sul discorso che è necessaria una diversa organizzazione, la razionalizzazione della spesa, l'efficacia e l'ottimizzazione dei servizi; certo, questo ce lo siamo ribadito fra noi varie volte in questa sala, quindi è chiaro che concordiamo su queste finalità. Però abbiamo alcune perplessità, la prima fra tutte è la paura che questa legge venga utilizzata in futuro ad uso e consumo, cioè per puro clientelismo, "in barba" alle finalità. Questa è una paura, che credo sia condivisa anche da altri gruppi qui presenti, non solo dal nostro.
Dico questo perché da un'attenta lettura del disegno di legge e da una successiva valutazione si rileva la mancanza della previsione di criteri oggettivi per il conferimento e la revoca degli incarichi. Per la chiamata di esterni a ricoprire incarichi dirigenziali sono previsti solo dei requisiti generici, si prevede la possibilità di azzerare gli incarichi dirigenziali senza aver prima accertato se gli interessati abbiano o no raggiunto gli obiettivi assegnati; quest'ultima, in contrasto anche con la legge delega dello Stato, la n. 421/92, che recita al comma 1, lett. g), punto 3, ripreso anche dal comunicato della DIRVA, gli atti devono prevedere la mobilità anche temporanea dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti dalla gestione. Quindi si dovrebbero fissare perlomeno degli obiettivi in maniera anticipata, in modo da avere anche una motivazione del perché andare a revocare o sostituire qualcuno.
Oltretutto questa materia è in discussione in tantissimi organismi pubblici, anche direttamente presso il Ministero dello Stato italiano, e tutti concordano sulla necessità di utilizzare dei parametri sul raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati o prefissati.
Vi posso leggere alcuni passaggi di articoli del "Sole 24 ore", che sono molto chiari; in un articolo di febbraio si titola: "É cominciata la cura Frattini, più mobilità e dirigenti esterni", quindi il concetto è anche qui abbastanza similare a quello che discutiamo oggi in questa aula, però si dice proprio all'inizio: "Non si tratta di usare il bastone, ma di ripristinare le regole, tuttavia la valorizzazione dei meriti resta la carta da spendere".
Nel "Sole 24 ore" del 25 di questo mese si dice: "Nelle nomine dei dirigenti statali il Governo deve chiarire i criteri; sarà pur vero che la nomina degli alti burocrati dello Stato è lasciata alla discrezionalità politica, ma questo non significa che debba avvenire al di fuori di qualsiasi regola e di ogni trasparenza". In un articolo che porta ancora la data del 25, titolato: "Dirigenti enti locali, vertenza ad una svolta", si dice: "I sindacati temono invece il rischio di un asservimento dei dirigenti al potere politico".
Altro punto di scontro è la questione del reintegro del dirigente, che in base a quanto stabiliscono le linee guida sulla dirigenza pubblica può essere rimosso dal suo incarico, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi concordati con l'Amministrazione, ed è quello che secondo noi manca in questo disegno di legge.
Un'esempio delle nostre preoccupazioni può già essere la delibera di Giunta, datata 14 luglio 1995, dove addirittura mi pare si vogliano anticipare i tempi, e questo ci lascia una forte perplessità, perché l'oggetto è: "Costituzione del gruppo di lavoro per la definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale". Qualcuno mi potrà dire che questa competenza è stata assegnata da altre disposizioni di legge in essere, però fatta proprio la vigilia della presentazione in aula di questo disegno di legge, che riguarda l'organizzazione del personale dell'Amministrazione regionale, ci lascia perplessi, soprattutto al punto 4 del deliberato, dove si dice di rinviare ad appositi provvedimenti della Giunta sia il conferimento degli incarichi ai componenti esterni del gruppo, sia la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi dal gruppo di lavoro, sia infine l'indicazione di eventuale personale regionale di supporto al lavoro del gruppo.
É chiaro che questa è stata una delibera-ponte per essere pronti, una volta che la legge sarà approvata, a procedere in maniera più immediata.
Nel preannunciare che prenderò nuovamente la parola per fare altre osservazioni, in base anche a quello che il Presidente dirà, noi abbiamo presentato questa mattina alcuni emendamenti che vanno a tutelare maggiormente queste nostre preoccupazioni.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) É nell'interesse di tutti che l'Amministrazione regionale funzioni al meglio delle sue possibilità in ogni settore, e quindi è preminente l'importanza di un personale ad ogni livello all'altezza dei suoi compiti, cosciente dei propri doveri e nel contempo soddisfatto del rispetto dei propri diritti. Da qui l'importanza della legge in argomento, ora all'esame in attesa del voto.
Da un'attenta lettura della bozza di tale legge balza evidente il valore del ruolo proprio del personale dirigente, che in ogni pubblica amministrazione costituisce il raccordo tra gli organi politici responsabili e l'insieme del personale dei vari livelli, incaricato di concretizzare le direttive e le disposizioni ricevute.
Nel quadro legislativo predisposto assume un rilievo particolare la nuova impostazione degli sviluppi delle carriere dirigenziali e la privatizzazione del rapporto personale del singolo dirigente con l'Amministrazione. Detto in soldoni, sarà la fine del dirigente sicuro, degli immancabili e progressivi avanzamenti di carriera o almeno economici. Con la nuova legge, infatti, la sua posizione potrà essere messa in discussione soprattutto per le competizioni elettorali, senza escludere la possibilità di retrocessione in mobilità, messa a disposizione e persino rescissione di contratto e licenziamento. Insomma, fine di ogni certezza. Tutto ciò in nome non solo della invocata efficienza ed efficacia dell'Amministrazione, ma anche del rapporto fiduciario di carattere personale che lega l'amministratore di nomina elettiva con il dirigente, incaricato di perseguire gli obiettivi da esso indicati, di mettere insomma in pratica le direttive ricevute. Tutto per il meglio, dunque.
Purtroppo, come in ogni prodotto dell'uomo, anche in questa legge sono rilevabili diversi difetti, che occorrerebbe premunirsi di eliminare prima del voto finale nell'interesse della collettività, come degli enti pubblici e dei singoli cittadini che abbiano rapporti con l'Amministrazione regionale.
Innanzitutto sembra di poter cogliere in diversi punti del testo un certo qual intento punitivo verso la categoria dei dirigenti, anche se, a onor del vero, in ogni parte del mondo i rapporti fra politici e dirigenti sono sempre stati difficili e improntati a reciproca insoddisfazione e diffidenza.
Per semplificare all'estremo, non si può ignorare la sorda lotta che sovente vede funzionari onesti e rigorosi opporsi, per quanto loro è possibile, ad amministratori faciloni che mal sopportano le leggi, scaricando il proprio malumore su quella che - spregiativamente e genericamente - definiscono la burocrazia. A ciò fa riscontro invece l'insofferenza dell'amministratore per il dirigente non all'altezza del suo compito, pervenuto chissà come e grazie a chi ad occupare un posto di massimo livello, che difende moltiplicando gli atteggiamenti di sottomissione.
Poiché un'amministrazione efficiente è nell'interesse di tutti, sarebbe opportuno ritoccare il disegno di legge in quelle parti che più hanno suscitato le preoccupate reazioni della dirigenza regionale. Un passo in tal senso è stato già fatto, acconsentendo all'inserimento di un rappresentante dell'associazione dei quadri dirigenti nella commissione di valutazione di cui all'articolo 22.
Un altro segnale importante, altamente distensivo, sarebbe quello di prevedere preventivamente con deliberazione del Consiglio i criteri oggettivi per il conferimento e per la revoca degli incarichi, in modo da fissare i criteri portandoli a conoscenza di tutti, e permettendo altresì una puntuale verifica in sede giurisdizionale.
Inoltre, sarebbe opportuno sottolineare che la rimozione delle funzioni e quindi il collocamento a disposizione siano previsti solo in seguito al mancato conseguimento degli obiettivi prefissati, in modo da consentire al dirigente che cessa dagli incarichi, di essere assegnato ad altri incarichi del medesimo livello, fatto salvo ovviamente quanto previsto dall'articolo 22, commi 7 e 8.
Altro segnale distensivo sarebbe quello di non privilegiare eccessivamente i segretari particolari degli amministratori, con l'attribuzione agli stessi del potere di rappresentante degli amministratori, evitando arbitrarie invasioni della sfera amministrativa e contenendo la funzione di segretario particolare entro i limiti di un rapporto fiduciario e personale con l'autorità politica. Sarebbe davvero dissonante con lo spirito dell'approvanda legge, se si sovraccaricasse di valenza pubblica il ruolo dei segretari particolari, pur in presenza della conclamata privatizzazione del rapporto del personale di lavoro della categoria dirigenziale.
Se lo scopo di questo disegno di legge è quello, in parte, di semplificare e migliorare l'apparato della pubblica amministrazione, bisognerebbe privilegiare anzitutto lo snellimento delle procedure amministrative, ovunque sia possibile, anche attraverso un decentramento verso i comuni e le comunità montane, e inoltre contrapporre ai termini tecnici come produttività, prodotti, incentivi alla produzione, sistemi di monitoraggio, eccetera - temi così abbondanti in questo testo tanto da far credere che la pubblica amministrazione sia un'industria e non un ente, che deve amministrare al meglio fondi e beni pubblici con uno spiccato senso di rigore morale - il concetto della garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, così poco evidenziato in codesto testo.
Facendo poi un'analisi generale sul testo, vorrei mettere in evidenza alcuni aspetti particolari. Ad esempio, all'articolo 1, comma 2, lett. b), si parla di aumentare la capacità di orientamento alle esigenze; le parole "orientamento alle esigenze" non so cosa vogliano significare in italiano, forse sarebbe meglio sostituire orientamento con adeguamento alle esigenze.
Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 3, ultima riga, mi sembra che anche qui ci sia una correzione dal punto di vista dell'italiano; si dice che "l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzati", siccome si tratta di due sostantivi femminili, occorre correggere con "indirizzate".
All'articolo 9, comma 4, lett. b), si parla dell'attivazione di forme di collaborazione organica, di integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni fra le pubbliche amministrazioni, aventi sede nel territorio della regione, al fine di incrementare l'efficienza; non si parla in questo articolo invece delle relazioni intersettoriali all'interno della stessa Amministrazione regionale, cosa che sarebbe forse molto più importante.
Poi all'articolo 12, che riguarda la struttura della dirigenza, al comma 2 si individuano le funzioni che sono affidate ai dirigenti, e cioè: funzioni di coordinamento, funzioni di direzione e funzioni specialistiche. Mentre sia per la funzione di coordinamento che per la funzione di direzione viene data una spiegazione all'interno dell'articolo, per quanto riguarda la funzione specialistica non vi è traccia, quindi sembra quasi che sia un articolo monco.
All'articolo 13, comma 2, si parla di produttività, forse sarebbe meglio inserire il termine "rendimento", sempre in prospettiva di una maggiore comprensione.
All'articolo 16 ho presentato un emendamento, per aggiungere là dove si dice "l'accesso alla qualifica della dirigenza avviene per concorso per esami" le parole "e titoli".
Sempre all'articolo 16 volevo far notare che c'è il comma 1, il comma 2 e il comma 4, e non c'è il comma 3: probabilmente è sbagliata la numerazione.
Si dà atto che tra le ore 16,44 e le ore 17,12 assume la Presidenza il Vicepresidente Aloisi.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) Solo due annotazioni, nel senso che questa è una legge molto importante, una legge che recepisce principi di per sé innovativi che sono stati prima ricordati; in particolare a me sembra che sia importante la separazione tra quella che è l'azione politica e quella che è l'azione amministrativa. L'intento è quello di riprendere con molta chiarezza la distinzione per cui ai politici compete una funzione di programmazione, di indirizzo e di controllo, mentre i dirigenti dovrebbero avere più la funzione di gestire in modo autonomo le risorse umane all'interno di obiettivi e di budget prefissati, nonché di responsabilità dei risultati.
Mi sembra che sia molto importante sottolineare la responsabilità dei dirigenti; una volta che si attribuisce un budget questi hanno un potere di spesa all'interno di questo budget, sono responsabili dei risultati che devono raggiungere.
É una legge che elenca anche molti di questi principi e demanda a gruppi di lavoro successivi l'individuazione degli interventi precisi, con cui tradurre in concreto questi principi. É una legge che entra nel concreto soprattutto per quanto riguarda la dirigenza; è una legge che ci pone di fronte ad una situazione un po' nuova: nessuno di noi è preparato culturalmente ad affrontare questi cambiamenti che ci vengono chiesti ed è secondo me importante, in questo momento, riuscire a raggiungere una posizione di equilibrio fra le diverse esigenze. Vi è l'esigenza del politico, che richiede delle strutture competenti, capaci di realizzare gli obiettivi e i programmi che sono stati decisi, e vi è l'esigenza del dirigente di veder rispettata la sua azione di autonomia e di responsabilità. Autonomia e responsabilità che sono garanzia di una corretta amministrazione.
In Italia non abbiamo una esperienza di dirigenza come in altri paesi, come in Francia, dove c'è proprio una scuola che prepara i burocrati dello Stato della struttura pubblica; però credo che l'esercizio di un potere autonomo e responsabile da parte dei dirigenti può essere anche un momento importante per la formazione stessa di questa classe dirigente. Un equilibrio che si è cercato di raggiungere in vari punti di questa legge, per esempio per quanto riguarda il comitato di valutazione è stato raggiunto un equilibrio rispetto a questo problema; come pure l'equilibrio è stato raggiunto là dove si parla dei diversi requisiti oggettivi richiesti per la nomina: c'è stato veramente un grosso sforzo per individuare con chiarezza quali sono gli elementi dei requisiti richiesti al dirigente. Là dove a mio avviso - e qui esprimo proprio un parere personale - non è stato raggiunto questo equilibrio è proprio per il problema che riguarda la mobilità dei dirigenti, e soprattutto la mobilità verticale dei dirigenti.
Credo che chiarire quali sono le condizioni che sono messe alla base per la mobilità, sia anche rendere più trasparente la propria decisione politica. Per cui bisogna, a mio avviso, individuare nella legge un meccanismo che consenta questa possibilità. Ad esempio - e in questo caso presento un emendamento - si potrebbe anche solo all'articolo 18, là dove si dice che prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali la Giunta regionale individua i requisiti oggettivi richiesti per ogni incarico, con riferimento ai criteri di cui al comma 1, previa informazione dell'organizzazione sindacale, si potrebbe aggiungere: "e che contestualmente con ugual provvedimento vengono indicati anche i criteri per la revoca dell'incarico o per il rinnovo dell'incarico".
Presidente Altri intendono intervenire? Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Dino Viérin.
Viérin D. (UV) Je veux avant tout remercier ceux qui sont intervenus dans la discussion de ce projet de loi; sans doute il s'agit d'un projet de loi important, c'est l'un des points qui avait été inscrit au programme du Gouvernement et qui permet de fournir les éléments nécessaires pour un changement dans l'Administration.
C'est un projet de loi qui contient des dispositions d'ordre général, visant à introduire ces moyens susceptibles de permettre un vaste processus de réforme de l'organisation régionale, et ce que je veux souligner c'est qu'il y a plusieurs aspects de cette réforme qu'il faut considérer.
Je ne voudrais pas que tout le débat se limite exclusivement à examiner un aspect-même s'il est important - concernant le personnel de direction, parce qu'il y a, il est vrai, ce problème qui concerne l'introduction, sur la base des principes déjà établis dans les autres administrations de l'Etat, au sein de l'Administration régionale des principes de réforme, que ce soit la privatisation du rapport d'emploi, que ce soit le problème lié au recours à des actes administratifs plutôt qu'à des lois pour la réglementation et la gestion du personnel, de façon à introduire ces éléments de flexibilité qui sont à la base de toute organisation moderne, ces éléments donc de flexibilité, qui veulent introduire des aspects de responsabilité et de contrôle de gestion et, surtout, devraient permettre de définir exactement les rôles et les fonctions. C'est-à-dire les rôles et les fonctions des élus, donc des organes politiques, par rapport aux rôles et aux fonctions des responsables des services de l'Administration régionale; sur la base d'une autonomie de gestion qui doit leur être reconnue ils doivent s'occuper des aspects de gestion, d'application de décisions et de choix, qui eux sont du ressort de l'organe politique.
Si, donc, ce projet de loi introduit différents principes, il permet également de donner cours à un processus de réorganisation des structures régionales, structures qui n'ont fait l'objet d'aucune réforme de ce genre depuis 1956. Cette réforme de l'organisation actuelle s'avère une condition essentielle, si nous voulons atteindre, donner un sens concret à ces finalités ou à ces principes d'efficacité, d'homogénéité de l'action régionale, en vue de la réforme de la direction.
Si, par la présentation de ce projet de loi, nous adoptons les principes fondamentaux de la loi de réforme, visée à la loi de l'Etat n° 421 et ensuite perfectionnée par le fameux décret n° 29/93, cela ne signifie pas que ce projet de loi soit une homologation tout court, à l'échelon régional, des dispositions contenues dans cette loi. En fait, on a essayé de tenir compte de l'expérience de l'organisation de l'Administration régionale, ainsi que des différentes contraintes découlant d'une gestion axée sur des modèles qui ne sont plus actuels et qui ont désormais été dépassés partout et, d'autre part, d'exigences nouvelles découlant de la nécessité d'un rapport différent non seulement à l'intérieur de l'Administration entre organes administratifs et organes politiques, mais aussi d'un rapport différent de l'Administration avec les citoyens, afin d'accroître la productivité de travail du personnel, qui est trop souvent l'objet de critiques, parfois fondées.
De quelle façon nous voulons donner application à ces principes? parce que, des différentes interventions, j'ai cru comprendre qu'il y avait sur ces principes - ou sur la nécessité de donner application à ces principes - un accord général.
Nous avons voulu introduire une procédure d'application graduelle, dans le sens que par l'approbation de ce projet de loi, ce n'est pas que nous ayons résolu tout problème; nous avons simplement fixé les principes et les critères d'ordre général et ensuite nous devrons donner application à ces mêmes principes, parce que toute réforme doit nécessairement porter à des modifications substantielles quant à l'organisation et à la structure et au fonctionnement réel des organes administratifs. En effet, sur la base de ce texte, pour compléter ce processus de réforme et sur la base d'une série d'échéances qui ont été agencées, (et là, je répondrai à l'inquiétude qu'a exprimée M. Viérin quant à cette délibération, en éclaircissant pourquoi on a adopté cette délibération le 14 juillet) mais - je disais - pour donner concrètement application à ces principes de réforme, en plus de ce projet de loi d'ordre général, il sera nécessaire de voter 5 règlements, il y aura 17 actes approuvés par le Gouvernement, 3 mesures d'ordre général approuvées également par le Conseil régional et un projet de loi. Cela signifie que certainement nous ne compléterons pas aujourd'hui l'examen et la discussion sur ce thème important, mais nous serons tenus au cours des deux prochaines années à toute une série d'actes successifs, qui devront nous permettre de vérifier le bien-fondé de certains principes qui sont inscrits dans ce projet de loi.
Il y a donc des modalités d'application, qui prévoient la fixation de critères et, également, une introduction graduelle des nouveaux principes et des nouveaux systèmes, surtout vis-à-vis du personnel de direction. Et là, permettez-moi simplement de souligner deux aspects qui ont été évoqués, concernant le problème des critères et le problème de la mobilité des dirigeants.
Quant aux critères, il n'est pas vrai que les critères ne sont pas fixés dans le projet de loi, et à ce propos je veux remercier tous ceux qui ont contribué à sa définition, c'est-à-dire les responsables des services de l'Administration régionale, les responsables des Organisations syndicales et les membres du Gouvernement qui ont fait partie de la délégation qui a eu ces pourparlers, parce que je veux souligner que c'est à partir du 7 octobre 1994 qu'on a commencé l'examen de ce projet de loi avec les Organisations syndicales et du 7 octobre au 1er juin il y a eu maintes réunions, au cours desquelles nous avons pourvu à modifier successivement le texte qui avait été présenté à la discussion sur la base de cette procédure de confrontation et de concertation, qui a donné des résultats positifs.
Il suffirait de confronter le texte originaire et le texte qui a été présenté à l'examen des commissions, pour se rendre compte de la profondeur, de l'ampleur et également du sérieux de l'examen qui a été effectué et des modifications qui ont été introduites et qui vont dans le sens de rechercher cet équilibre auquel faisait référence Mme Squarzino tout à l'heure. Donc, le personnel participe activement et il se sent concerné par les réformes qui sont proposées.
Mais pour ces deux points spécifiques, tout d'abord pour ce qui est des critères et pour ce qui est de la définition des principes sur lesquels devra être fondé ce projet de réforme et le processus qui s'en suivra, il est important de souligner que, en plus du projet de loi, il faut considérer le protocole d'accord et d'entente qui a été signé avec les Organisations syndicales, parce que là il y a toute une série de points importants, qui donnent la direction et fixent les critères et les principes et les modalités qui seront suivis, pour donner application au projet de loi.
Ce protocole d'entente, notamment, définit les procédures pour la réorganisation globale de l'Administration régionale, et prévoit, à cet effet, la participation active des dirigeants; il prévoit également la mise au point des dispositions établies d'un commun accord pour l'attribution des fonctions de directeur d'après des critères de qualité objective, qui sont déjà en partie déterminés par le projet de loi de réforme, et en partie sont définis par le protocole, afin d'écarter tout doute sur les procédures que le Gouvernement adoptera pour la nomination des directeurs. Il y a, enfin, un engagement de réduction à de plus justes proportions de l'organigramme du personnel de direction, axé sur les postes qui actuellement ne sont pas pourvus du grade de directeur, et la fixation des critères d'appréciation de l'activité des directeurs par le biais d'un acte du Conseil régional.
De ce point de vue, il y a eu une prise en compte des remarques qui ont été faites, mais en particulier, pour ce qui est de l'attribution des fonctions de direction et afin d'éclaircir la procédure qui sera suivie en application de la loi, on a indiqué que les attributions des fonctions n'auront lieu qu'une fois achevée la réorganisation des structures régionales, formalisée par un acte de l'Administration régionale; que les qualités objectives requises pour chaque attribution de fonctions de directeur seront fixées au préalable, et que le passage au nouveau système se fera graduellement et les fonctions de directeur seront assurées à tous les fonctionnaires titulaires d'un poste de directeur (en première application il y aura donc cette garantie pour ce qui est des fonctions qui sont actuellement remplies). Par ailleurs, pour l'attribution des fonctions du premier niveau la priorité sera donnée au directeur au cas où il remplirait les conditions requises.
Donc, de ce point de vue, pour ce qui est des critères, il y a eu cet effort de préciser et dans le projet de loi et dans le protocole d'entente les critères qui devront être suivis par le Gouvernement dans l'attribution de ces fonctions. Et là, il me semble qu'il faut faire attention à ne pas faire de confusion (tout à l'heure M. Viérin faisait référence à la "rimozione") parce qu'il y a effectivement une différence entre "revoca", "rimozione" ou "rinnovo". Une lecture du projet de loi permet de préciser que les conditions qui sont réclamées par M. Viérin sont considérées par le projet de loi dans le cas où l'on devrait donner cours à une mesure de révocation; autre chose - et là le débat évidemment est ouvert, mais il faut faire référence à d'autres critères - est le cas de reconduction des fonctions, qui est un problème, de ce point de vue, d'ordre différent.
Quant à la délibération du 14 juillet, nous avons adopté cette délibération non pas pour mettre la charrue avant les boeufs, mais simplement pour donner application à un accord que nous avons souscrit avec les Organisations syndicales par la signature du protocole d'entente.
Ce protocole d'entente prévoit au premier point - et c'est l'aspect fondamental dans ce processus de réforme - "La definizione del riassetto organizzativo dell'Amministrazione regionale si concorda sulla individuazione del seguente percorso procedurale: a) costituzione con deliberazione della Giunta regionale, in cui siano definiti obiettivi, tempi, risorse necessarie da adottarsi entro un mese dalla firma della presente intesa" - voilà la raison pour laquelle nous avons adopté cette délibération, qui est encore une délibération-cadre - "di un gruppo di lavoro di cui farà parte un dirigente designato dalla Conferenza dei dirigenti e a cui affidare, anche con l'eventuale ricorso a risorse esterne, il compito di predisporre una bozza di proposta di riorganizzazione". Il est important de respecter les délais que nous nous sommes fixés, si nous voulons arriver à une réforme de cette Administration, parce que la définition de ce groupe de travail nous permettra, une fois la loi entrée en vigueur, de donner cours à cette proposition de redéfinition des structures administratives sur la base d'une proposition, qui doit être présentée dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Donc, l'acte que nous avons adopté veut simplement respecter les délais et les procédures que nous nous sommes fixés pour pouvoir présenter un projet global de restructuration de l'organisation de l'Administration régionale.
Quant à la mobilité, c'est l'un des thèmes qui a été le plus débattu, étant entendu que les principes fondamentaux de la réforme du personnel de direction sont représentés par ce grade unique du personnel de direction, à l'intérieur duquel il y a ce processus de mobilité et, donc, il y a acceptation du principe de l'abolition de ce système de carrière de titularisation, grâce auquel, une fois obtenu sur concours un poste, les fonctionnaires étaient définitivement titulaires de ce poste, sauf mutation et ce, indépendamment des résultats ou des capacités dont il faisaient preuve, et en cas de résultat négatif l'Administration n'avait aucune possibilité de remplacer le responsable.
Maintenant on dépasse ce système, qui a été balayé par la réforme et on veut par cette réforme offrir à ceux qui gouvernent la possibilité d'une gestion souple des ressources humaines et, donc surtout de la gestion des collaborateurs et, donc, du personnel de direction, susceptible d'assurer le fonctionnement correct de toute administration.
Evidemment le problème qui a été posé est lié au fait qu'avec la privatisation du rapport d'emploi des fonctionnaires l'on signera cette fois des contrats. Donc, pour la durée du contrat il n'y a aucun problème, parce que la révocation du contrat est lié à toute une série de conditions et de situations.
Le problème se pose exclusivement à la fin de ce contrat; alors, si j'ai bien compris ce que Mme Squarzino voudrait c'est qu'à la fin du contrat, indépendamment des résultats.... ou,.... alors, sur la base des résultats il y ait une reconduction tacite du même niveau de fonctions. Mais c'est un principe qui est contraire à l'autre principe de la gestion et de la flexibilité de l'organisation des ressources humaines à disposition de toute entreprise, parce que cela signifie, de ce point de vue, ne pas donner application à un point que nous considérons comme important et fondamental de cette réforme de la fonction publique.
C'est pour ces raisons donc, qu'après en avoir longtemps discuté et au sein du Gouvernement et avec les responsables, nous n'avons pas jugé opportun d'accueillir cette requête qui avait été formulée par les responsables du personnel de direction, tout en voulant séparer les fonctions et les responsabilités et, donc, tout en voulant asseoir tout acte établi à cet égard sur des critères et sur des raisons qui doivent être clairement définis dans les actes administratifs qui porteront sur l'attribution de ces mêmes fonctions.
C'est donc sur la base de ces considérations que j'estime que le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à votre attention est un premier pas et un pas important vers l'introduction de tous ces principes de réforme au sein de l'Administration régionale et également un pas important qui permettra de définir exactement les responsabilités de la classe politique vis-à-vis non seulement des électeurs, mais vis-à-vis de la possibilité de donner application aux programmes, aux activités, aux actions, sur la base desquels elle a demandé le consensus des électeurs et sur la base desquels elle devra rendre compte à la fin de son mandat, en s'assumant entièrement la responsabilité de la réussite ou de l'échec de ce programme.
Mais évidemment pour ce faire, cette classe politique doit disposer des éléments et des instruments nécessaires pour donner application à ses programmes et à ses activités.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente All'articolo 2 il Consigliere Lanièce voleva far rilevare qualcosa. Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) Sarebbe opportuno sostituire le parole "orientamento alle esigenze", con "adeguamento alle esigenze".
Quanto all'articolo 2, nell'ultima frase del comma 3, là dove dice "organizzazione e azione amministrativa" anziché "sono indirizzati", occorre scrivere "sono indirizzate".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica della parola "indirizzati" con la parola "indirizzate".
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente All'articolo 16 vi sono due emendamenti. L'emendamento presentato dai Consiglieri Marguerettaz e Viérin Marco recita:
Emendamento Articolo 16, comma 3, punto a)
Sostituire le parole "per almeno un anno" con le parole "per almeno cinque anni".
L'emendamento presentato dai Consiglieri Lanièce e Tibaldi recita:
Emendamento Articolo 16, comma 1, 2 e 3:
aggiungere "e titoli" dopo "concorso per esami".
Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) Approfitto di questo primo emendamento presentato per spiegare, seppur brevemente, il significato dal punto di vista politico degli emendamenti presentati.
Credo che potremmo essere tacciati, guardando il tipo di emendamenti che abbiamo presentato, di aver invertito un po' le funzioni, come fra l'altro io stesso anni fa, pur non sedendo in questa sala, accusavo qualche collega che ancora siede in questa sala di confondere, vale a dire la funzione del sindacalista e la funzione del politico.
É un'accusa - presupposta, evidentemente - che non evito, perché ho partecipato alle udienze con i sindacati in sede di commissione e devo dire che l'impressione che ne abbiamo derivata è che i sindacati non si siano impegnati così a fondo, come su altre tematiche invece capita sovente di vederli impegnati. Una sensazione alla quale io personalmente e i miei amici ci siamo anche dati alcune risposte, ma che non metto sul tavolo della discussione perché innescherebbe un dibattito lungo, che ci porterebbe in tutt'altra direzione.
Dicevo, quindi, che svolgiamo anche in parte il ruolo dei sindacalisti, ma vorremmo svolgere attraverso questi emendamenti anche un ruolo politico. Perché dico questo?
Ha già anticipato il collega Viérin che condividiamo, e credo che la votazione positiva degli articoli fin qui avvenuta ne sia testimonianza, lo spirito di questa legge; i Popolari hanno sempre affermato la necessità di giungere ad una soluzione di questo genere. Tuttavia, così come è impostata la legge, e conoscendo l'ambito nel quale questa legge viene a cadere, che è la nostra "très petite patrie", davvero crediamo che questi tipi di emendamenti siano più che mai opportuni.
Credo che nessuno possa negare come in passato, con testi di legge sicuramente più restrittivi da questo punto di vista, abbiamo assistito a delle epurazioni a livello di posti del personale regionale in un periodo politico, così come in un altro periodo politico.
Se questo è stato possibile in passato farlo, ed è stato possibile, riteniamo che questa legge, seppur deve andare nella direzione del miglioramento della "macchina Regione", debba al tempo stesso garantire quella che è una trasparenza dell'azione che si vuole innestare per quanto concerne il personale regionale. Questa è, in poche parole, la filosofia che sta dietro a questi emendamenti, alcuni dei quali abbiamo visto con piacere sono stati oggetto di una riflessione da parte degli stessi proponenti, ed abbiamo visto che emendamenti proposti dalla maggioranza vanno nella nostra stessa direzione.
In questo specifico emendamento che andiamo a presentare, abbiamo visto che nell'emendamento proposto da Lanivi, anche se lo situa - organizzativamente, all'interno della legge - più avanti, se non vado errato nell'articolo 35, si cerca di evitare con l'emendamento Lanivi, relativo a quella voce in cui la legge recita: "coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni di dirigenti in strutture pubbliche o private in possesso di diploma di laurea possono accedere alla qualifica dirigenziale", il fatto che i segretari particolari possano accedere alla qualifica dirigenziale, dopo magari aver fatto solo un anno di segreteria particolare. Ed è un emendamento che condivido, era una preoccupazione che noi stessi avevamo sollevato; è una risposta parziale ad un problema che si pone, noi qui però vediamo un po' più allargato, se posso dire così.
Faccio un esempio, che qualcuno mi dirà semplicistico, ma che credo potrebbe verificarsi facilmente nella nostra "petite patrie". Un industrialotto, un caro amico valdostano che ha una impresa di qualsiasi genere, arriva ad una certa età sul punto di andare in pensione, il figlio si sta laureando, l'impresa comincia a zoppicare, presa la laurea il figlio, nominato direttore e comunque con mansioni manageriali all'interno della propria azienda, dopo un anno il ragazzo in questione è pronto per accedere alla qualifica di dirigente regionale. Supponiamo che sia il solo partecipante, che ci sia un bisogno folle di dirigenti in quel settore, mi sembra che sia ancora debole l'emendamento presentato da Lanivi.
Noi crediamo che per "tagliare la testa al toro", così come per tutti gli altri requisiti previsti dagli altri punti vengono richieste esperienze di cinque anni, con questo emendamento proponiamo che anche in questo settore venga richiesta almeno una esperienza di cinque anni.
Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Dino Viérin.
Viérin D. (UV) Simplement pour préciser, quant à l'amendement présenté par M. Lanièce, qu'il est impossible d'accueillir cette adjonction, compte tenu des dispositions qui ont été établies par le décret n° 29/93, pour ce qui est des critères d'accès "alla qualifica di dirigente". C'est un principe qui a été établi au premier alinéa de cet article 28, où il est établi que "l'accesso avviene per concorso per esami, indetto dalle singole amministrazioni", et il est précisé que "l'accesso alla qualifica di dirigente delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, avviene per concorso per esami, eccetera...".
C'est pour cette raison qu'on a inséré à l'article 16 cette modalité d'accès à la fonction de dirigeant.
Presidente Il Consigliere Lanièce accetta di ritirare l'emendamento? Grazie, Consigliere.
Viene ritirato l'emendamento Lanièce, mentre rimane l'emendamento presentato dal Consigliere Marguerettaz. Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) Solo per precisare, in relazione a quanto evidenziato dal Consigliere Marguerettaz, che c'è una sostanziale differenza in questa impostazione per quanto attiene ai requisiti all'accesso, quindi la facoltà di partecipare ad un concorso per esami, con quella che è la possibilità di accedere come incarico esterno.
É pienamente giustificato il fatto che per nominare un esterno si richiedano i requisiti per l'accesso più i cinque anni, perché deve essere introdotto con una semplice nomina all'interno dell' Amministrazione, mentre invece risulterebbe poco ragionevole oltre che inopportuno richiedere cinque anni di dirigenza pubblica o privata, per poter poi fare un concorso per diventare dirigente. Questo creerebbe una forma di disincentivo che va contro la logica di lasciare, nei limiti dei requisiti oggettivi e trasparenti, la maggiore apertura possibile nel cimentarsi in quelle che sono le prove concorsuali per accedere all'Amministrazione.
Se il caso limite, citato da Marguerettaz, può essere portato, va anche evidenziato quello che vorrebbe dire introdurre cinque anni di richiesta di dirigenza per poter fare il concorso come forte disincentivo. Invece l'accesso in questo caso, prevedendo l'anno di dirigenza, consente di contemperare alle esigenze di esperienza di minimo di livello raggiunto con quelle che sono le effettive necessità che poi il candidato al concorso dovrebbe poter avere.
Per questo la proposta è quella di non accogliere l'emendamento dei cinque anni.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento proposto da Marguerettaz ed altri.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 6
Astenuti: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bich, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 6 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente All'articolo 17 vi sono due emendamenti della II Commissione, che recitano:
Emendamenti La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso, da almeno cinque anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 16".
La lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso, da almeno tre anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 16".
Pongo in votazione gli emendamenti.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo così emendato:
Articolo 17 (Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti tenuto conto:
a) della natura e delle caratteristiche delle attività da svolgere, e dei programmi da realizzare;
b) della professionalità ed attitudine dimostrate nello svolgimento di attività aventi rilievo agli effetti degli incarichi da conferire;
c) della formazione culturale richiesta dalle funzioni, ivi comprese le eventuali abilitazioni professionali;
d) dei risultati conseguiti nello svolgimento di funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a:
a) personale della qualifica unica dirigenziale con cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica;
b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso, da almeno cinque anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 16.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di secondo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a:
a) personale in possesso della qualifica unica dirigenziale con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica;
b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso, da almeno tre anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 16.
4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di terzo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a personale in possesso della qualifica unica dirigenziale.
5. L'anzianità è determinata dalla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale o nella ex qualifica vicedirigenziale.
6. Gli incarichi a personale estraneo all'Amministrazione sono conferiti con contratti a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali non possono eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello di funzioni dirigenziali appartenente ai ruoli regionali.
7. Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lett. b), e al comma 3, lett. b), sono determinati nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente All'articolo 18 vi sono vari emendamenti. L'emendamento presentato dalla II Commissione recita:
Emendamento Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. Prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali, la Giunta regionale individua i requisiti oggettivi richiesti per ogni incarico, con riferimento ai criteri di cui al comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali".
L'emendamento presentato dai Consiglieri Marguerettaz e Viérin Marco recita:
Emendamento Il comma 5 è così sostituito:
"I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono preventivamente stabiliti, con deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 17, comma 1."
L'emendamento presentato dal Consigliere Squarzino Secondina recita:
Emendamento All'articolo 18, al comma 5 (così come emendato dalla II Commissione) aggiungere la frase:
"Nello stesso provvedimento sono indicati i criteri per la revoca anticipata e per il mancato rinnovo degli incarichi".
L'emendamento presentato dai Consiglieri Lanièce e Tibaldi recita:
Emendamento Articolo 18, aggiungere, alla fine dell'articolo, i seguenti nuovi commi:
comma 5 - "I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono preventivamente stabiliti, con deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 17 comma 1. Tali criteri, prima della determinazione definitiva saranno oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali, seguita, su richiesta, da incontro."
comma 6 - "Il personale della qualifica unica dirigenziale che cessa dagli incarichi è assegnato ad altri incarichi del medesimo livello, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 comma 7."
Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) Questo è l'articolo famoso, fra virgolette, quello che è stato più oggetto di dibattito con una parte perlomeno della dirigenza.
L'emendamento dice che alla Giunta spetta di individuare i requisiti oggettivi prima del conferimento degli incarichi dirigenziali. Riteniamo più opportuno che in questo comma, invece, si inserisca il discorso che dà al Consiglio regionale il potere di stabilire i criteri sia per il conferimento, ma soprattutto per la revoca, dei medesimi incarichi.
Abbiamo pensato di inserirlo qui, perché è attorno all'articolo 18 che ruotava tutta la discussione.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento della Commissione... va bene per voi votare prima l'emendamento della Commissione? Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) Lei sa l'immensa fiducia che nutriamo nel Presidente della Giunta, c'è un regolamento del Consiglio che lei sempre con molta solerzia ha fatto rispettare...
Presidente ... allora votiamo per primo l'emendamento che più si allontana dal testo.
Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Marguerettaz.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 9
Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bich, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla II Commissione.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 6 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Viene ritirato l'emendamento dei Consiglieri Lanièce e Tibaldi.
Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Squarzino Secondina.
Presenti: 33
Votanti: 14
Favorevoli: 9
Contrari: 5
Astenuti: 19 (Agnesod, Aloisi, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così emendato:
Articolo 18 (Conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'inizio di ogni legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, per una durata determinata e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo che li ha disposti.
2. Gli incarichi in posti di funzione dirigenziale di secondo e terzo livello di cui all'articolo 14 sono conferiti con provvedimento motivato della Giunta regionale su proposta, rispettivamente, del dirigente di primo e secondo livello per un periodo di tre anni o per la durata della struttura temporanea se inferiore a detto termine.
3. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
4. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, compreso il potere di firma, delle strutture e delle risorse di cui il dirigente si avvale e dei soggetti ai quali deve rispondere.
5. Prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali, la Giunta regionale individua i requisiti oggettivi richiesti per ogni incarico, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 17, comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 20.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)
Presidente All'articolo 22 vi sono due emendamenti. L'emendamento presentato dai Consiglieri Marguerettaz e Viérin Marco recita:
Emendamento Sostituire così il comma 3:
"Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione. Il Consiglio stabilisce altresì i criteri ed i parametri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui all'articolo 18."
L'emendamento presentato dalla II Commissione recita:
Emendamento I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale. É composta da esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dall'Assemblea dei dirigenti regionali. Ad essa è assegnato personale nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione. La Commissione di valutazione può avvalersi di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche di cui al comma 1. La Commissione deve valorizzare il momento del contraddittorio e deve offrire ai dirigenti l'occasione e i tempi necessari per fornire le proprie valutazioni."
Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Marguerettaz.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 7
Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bich, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente Pongo in votazione l'emendamento della II Commissione.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo così emendato:
Articolo 22 (Verifica dei risultati)
1. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture è istituita la Commissione di valutazione. Ad essa spetta:
a) promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell'efficienza organizzativa;
b) verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;
c) verificare il rispetto delle norme e dei programmi.
2. La Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale. É composta da esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dall'Assemblea dei dirigenti regionali. Ad essa è assegnato personale nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione. La Commissione di valutazione può avvalersi di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione.
3. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche di cui al comma 1. La Commissione deve valorizzare il momento del contraddittorio e deve offrire ai dirigenti l'occasione e i tempi necessari per fornire le proprie valutazioni.
4. La Commissione di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali. I dirigenti trasmettono, per la verifica dei risultati della gestione, alla Commissione di valutazione le relazioni annuali sull'attività svolta dalle strutture cui sono preposti.
5. La Commissione di valutazione opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli ed opportunità intervenute nella disponibilità di risorse.
6. Il dirigente che riceva comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione.
7. Qualora la valutazione evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti danni per l'amministrazione o per gli utenti, la Giunta regionale dispone, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, l'assegnazione ad altro incarico. In presenza di una precedente valutazione negativa, la Giunta regionale dispone il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni.
8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), la Giunta regionale dispone la risoluzione del contratto.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 23.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 26.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 27.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 28.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 29.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 30.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 31.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 32.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 33.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 34.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente All'articolo 35 vi è l'emendamento del Consigliere Lanivi, che recita:
Emendamento Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:
"8. L'incarico di segretario particolare non è utile ai fini del periodo richiesto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16".
Pongo in votazione l'emendamento.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 3 (Chiarello, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo così emendato:
Articolo 35 (Segretari particolari)
1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta e degli Assessori è posto un segretario particolare.
2. I segretari particolari coadiuvano gli organi di cui al comma 1 nella loro opera personale in quanto connessa con la loro carica e possono essere delegati a rappresentarlo nelle relazioni interne ed esterne.
3. I segretari particolari possono essere scelti tra il personale regionale o fra personale estraneo all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego regionale, fatta eccezione per il titolo di studio e per il limite massimo di età.
4. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato e comunque non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno conferito.
5. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposte, su proposta degli organi di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
6. Ai segretari particolari spetta il trattamento economico, di base ed accessorio, previsto per la qualifica unica dirigenziale e si applicano le norme di stato giuridico e contrattuali sul rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale dell'area dirigenziale, ai segretari particolari è attribuito il trattamento economico di base ed accessorio della qualifica vicedirigenziale.
7. L'incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato retribuito nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.
8. L'incarico di segretario particolare non è utile ai fini del periodo richiesto dall'articolo 16, comma 2, dalla lett. a).
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 3 (Chiarello, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 36.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 37.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 38.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 39.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 40.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 41.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 42.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 43.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 44.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 45.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 46.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 47.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 48.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 49.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 50.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 51.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 52.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 53.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 54.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 55.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 56.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 57.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 58.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 59.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 60.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 61.
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente All'articolo 62 vi sono vari emendamenti. L'emendamento della II Commissione recita:
Emendamento Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4bis. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, ai concorsi per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 16 è ammesso anche il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica."
L'emendamento del Consigliere Lanivi, al comma 4 bis, recita:
Emendamento Dopo le parole "...nella qualifica" aggiungere: "nonché il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea."
Vi è poi l'emendamento sempre del Consigliere Lanivi al comma 5:
Emendamento Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 20 del capo II del titolo II non si applicano ai posti di Capo e Vice Capo Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di Capo Ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi."
Vi è infine l'emendamento dei Consiglieri Marguerettaz e Viérin Marco:
Emendamento Articolo 62, comma 4 bis, sostituire così:
"In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, ai concorsi per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 16 è ammesso anche il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica nonché il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ed in possesso del diploma di laurea."
Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) Per sollevare un po' il tono della calura estiva potrei consigliare al collega Lanivi di ritirare il suo emendamento, in modo che almeno uno dei miei passi...
Presidente Pongo in votazione l'emendamento della II Commissione.
Presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 5 (Chiarello, Lanièce, Linty, Squarzino, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Lanivi al comma 4 bis:
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 3 (Chiarello, Linty, Tibaldi)
Presidente L'emendamento del Consigliere Marguerettaz è decaduto. Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Lanivi al comma 5:
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 30
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 62 nel testo così emendato:
Articolo 62 (Disposizioni transitorie per la dirigenza)
1. La Giunta regionale, successivamente alla riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli articoli 6 e 7 provvede a:
a) inquadrare il personale titolare di qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali nella qualifica unica dirigenziale;
b) predisporre l'albo dei dirigenti di cui all'articolo 20;
c) individuare nella dotazione organica i posti di dirigente in relazione ai livelli di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 14;
d) conferire gli incarichi nei posti di cui alla lettera c) secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 17 e 18.
2. Il personale titolare di qualifiche dirigenziali conserva ad personam la propria qualifica di dirigente e di vicedirigente fino all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di cui al comma 1. Nella nuova qualifica unica il personale appartenente all'ex qualifica di dirigente precede quello appartenente all'ex qualifica di vicedirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.
3. In sede di primo conferimento degli incarichi di cui al comma 1, al personale titolare, all'entrata in vigore della presente legge, della qualifica di dirigente sono conferiti prioritariamente e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 17 e 18 gli incarichi di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.
4. Il personale di cui al comma 2 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica unica dirigenziale prevista dal titolo II, capo II, compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di vicedirigente.
5. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, ai concorsi per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 16 è ammesso anche il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, nonché il personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 20 del capo II del titolo II non si applicano ai posti di Capo e Vice Capo Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di Capo Ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi.
7. I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione regionale conservano l'incarico fino alla cessazione dell'organo cui sono assegnati.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 63.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 64.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente All'articolo 65 vi è l'emendamento sostitutivo della II Commissione:
Emendamento L'articolo 65 è sostituito dal seguente:
"Articolo 65
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati:
a) le seguenti leggi regionali:
1) 21 agosto 1958, n. 3;
2) 23 agosto 1958, n. 5;
3) 30 ottobre 1958, n. 6;
4) 16 luglio 1960, n. 4;
5) 17 novembre 1960, n. 7;
6) 16 maggio 1961, n. 4;
7) 25 gennaio 1963, n. 2;
8) 9 maggio 1963, n. 10;
9) 27 agosto 1964, n. 15;
10) 11 maggio 1965, n. 5;
11) 11 novembre 1965, n. 23;
12) 29 luglio 1967, n. 18;
13) 27 dicembre 1967, n. 38;
14) 27 dicembre 1967, n. 39;
15) 11 marzo 1968, n. 7;
16) 2 settembre 1968, n. 12;
17) 14 aprile 1969, n. 7;
18) 27 agosto 1969, n. 9;
19) 30 agosto 1970, n. 20;
20) 13 novembre 1970, n. 31;
21) 15 novembre 1971, n. 18;
22) 30 dicembre 1971, n. 21;
23) 30 giugno 1972, n. 13;
24) 3 agosto 1972, n. 20;
25) 3 agosto 1972, n. 21;
26) 3 agosto 1972, n. 23;
27) 3 agosto 1972, n. 24;
28) 31 agosto 1972, n. 27;
29) 14 dicembre 1972, n. 42;
30) 14 dicembre 1972, n. 43;
31) 7 marzo 1973, n. 6;
32) 7 marzo 1973, n. 8;
33) 23 maggio 1973, n. 29;
34) 5 novembre 1973, n. 35;
35) 22 gennaio 1974, n. 5;
36) 22 gennaio 1974, n. 6;
37) 15 maggio 1974, n. 14;
38) 5 luglio 1974, n. 23;
39) 5 luglio 1974, n. 24;
40) 13 agosto 1974, n. 32;
41) 13 agosto 1974, n. 33;
42) 8 novembre 1974, n. 36;
43) 11 novembre 1974, n. 42;
44) 10 dicembre 1974, n. 46;
45) 18 aprile 1975, n. 9;
46) 18 aprile 1975, n. 10;
47) 18 aprile 1975, n. 11;
48) 22 aprile 1975, n. 14;
49) 7 maggio 1975, n. 17;
50) 7 maggio 1975, n. 18;
51) 3 giugno 1975, n. 23;
52) 4 agosto 1975, n. 35;
53) 4 agosto 1975, n. 36;
54) 21 gennaio 1976, n. l;
55) 9 giugno 1976, n. 18;
56) 19 luglio 1976, n. 24;
57) 23 novembre 1976, n. 53;
58) 21 febbraio 1977, n. 14;
59) 9 maggio 1977, n. 27;
60) 9 maggio 1977, n. 29;
61) 16 giugno 1978, n. 32;
62) 16 giugno 1978, n. 33;
63) 12 dicembre 1978, n. 63;
64) 19 dicembre 1978, n. 67;
65) 4 giugno 1979, n. 33;
66) 5 giugno 1979, n. 35;
67) 12 giugno 1979, n. 36;
68) 18 giugno 1979, n. 41;
69) 20 giugno 1979, n. 43;
70) 22 dicembre 1980, n. 59;
71) 30 gennaio 1981, n. 7;
72) 5 novembre 1981, n. 68;
73) 15 luglio 1982, n. 28;
74) 14 maggio 1982, n. 7;
75) 15 luglio 1982, n. 29;
76) 3 maggio 1983, n. 18;
77) 28 maggio 1985, n. 39;
78) 12 agosto 1987, n. 74;
79) 9 agosto 1989, n. 63;
80) 3 aprile 1991, n. 13;
81) 26 maggio 1993, n. 47;
b) il regolamento regionale 20 novembre 1960.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 11, 69, 71, 72 comma 2, 73, 74, 79, articolo 94 commi 3, 4, 5 e 6, 95 comma 1, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 132, 134, 137 comma 7, 140, 169, 177 commi 3 e 4, 182, 185 comma 2, 214, 215, 216, 217, 218, 219 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, tranne l'articolo 1 limitatamente alle modificazioni degli articoli 75, 82, 145, 177 commi 1 e 5, 180, 181, 183, 184, 191 e 192 della legge regionale 3/1956;
c) all'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, limitatamente alla modificazione dell'articolo 163 della legge regionale 3/1956 sono abrogate nelle lett. a), b) e c), in applicazione del comma 1 dell'articolo 40, le parti che si riferiscono alla rappresentanza del personale da parte delle organizzazioni sindacali;
d) la legge regionale 26 giugno 1972, n. 11, tranne gli articoli 1, 2 e 3;
e) gli allegati A e B alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15;
f) la legge regionale 14 maggio 1976, n. 17, tranne l'articolo 1;
g) gli allegati A, B e C alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36;
h) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 25, tranne l'articolo 1;
i) l'articolo 3, comma 3 e gli articoli 9, 10, 12 commi 7 e 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66;
l) gli articoli 1, 3, 6 e 7 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;
m) la legge regionale 20 giugno 1978, n. 42, tranne gli articoli 2 e 4;
n) la legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4, tranne l'articolo 3;
o) l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;
p) la lett. m) del comma 1 dell'articolo 1 e la lett. n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66;
q) la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, tranne l'articolo 1;
r) la legge regionale 28 dicembre 1979, n. 85, tranne l'articolo 1;
s) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, tranne gli articoli 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39;
t) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, tranne gli articoli 8, 9, 14 e 16;
u) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 34, tranne gli articoli 6 e 7;
v) la legge regionale 11 agosto 1981, n. 58, tranne l'articolo 3;
z) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, tranne gli articoli 2 e 3;
aa) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 62, tranne l'articolo 1;
bb) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, tranne gli articoli 1 e 3;
cc) gli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;
dd) l'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12;
ee) gli articoli 1, 2, 3, 5, 40, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 e gli allegati A, B, C, D ed E alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;
ff) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54;
gg) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11, tranne gli articoli 2, comma 1 per la parte relativa alla modificazione del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 3/1956 e comma 2, articoli 5, 6 e 7;
hh) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, tranne gli articoli 1, 6 e 7;
ii) gli articoli 2, 4, 5, 6 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;
ll) gli articoli 1 commi 2, 3 e 4, 2, 5, 26, 28, 29, 30, 31 e 32 e l'allegato C alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;
mm) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42.
3. Sono di conseguenza abrogati tutti i riferimenti alle leggi regionali o a loro parti, articoli, commi, di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge o di regolamento regionale incompatibili con la presente legge."
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente All'articolo 66 vi è l'emendamento sostitutivo della II Commissione che recita:
Emendamento L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
"Articolo 66
(Delegificazione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, 96, 110 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, l'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, gli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 e tutte le disposizioni di legge regionale in materia di titoli di studio e requisiti per l'accesso a posti degli organici dell'Amministrazione regionale cessano di avere vigore alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 31 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Con l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6 e dei conseguenti provvedimenti di cui all'articolo 8 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale in materia di istituzione di servizi o uffici o di strutture comunque denominate dell'Amministrazione regionale e di attribuzione delle relative competenze.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riordino degli organismi collegiali di cui all'articolo 11 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale relative sia all'istituzione che all'attribuzione delle competenze degli organismi collegiali dell'Amministrazione regionale.
4. A far data dall'adozione del codice di comportamento di cui all'articolo 53, comma 7, cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale rientranti nella materia disciplinata dall'articolo 53.
5. Salvo che per le materie di cui all'articolo 3 gli accordi sindacali recepiti secondo le procedure di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63 (Normativa in materia di contrattazione collettiva), e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non esplicitamente abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, commi 3 e 4. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dalla presente legge in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplate.
6. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, ai dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 126, 127, 128, 136, 137 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, al capo VII, agli articoli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 commi 1, 2, 5 e 6, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185 commi 1, 3, 4 e 5, 186, 187, 188, 191, 192, 193, ai titoli VI e VII della legge regionale 3/1956, agli articoli 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, alla legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 e le disposizioni ad esse collegate. Dalla stessa data sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale incompatibili con le disposizioni della presente legge."
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 4 (Chiarello, Lanièce, Linty, Tibaldi)
Presidente Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Vicepresidente, Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Per ribadire quanto già espresso nella discussione generale di questo provvedimento, e cioè concordiamo sulle finalità di questa proposta e lo abbiamo dimostrato anche nel votare vari articoli del disegno di legge in oggetto. Diamo anche atto che, rispetto al testo originario, sono avvenuti in aula dei cambiamenti importanti.
Rimangono comunque le nostre perplessità soprattutto rispetto alla categoria dirigenziale.
Il Presidente prima nella risposta che mi ha dato, mi ha rimproverato di aver toccato solo questo aspetto, però è l'aspetto più importante per quanto espresso anche dal mio collega Marguerettaz, perché è comunque la testa di una buona amministrazione.
Riscontriamo che manca la previsione di criteri oggettivi per il conferimento e la revoca degli incarichi, che per la chiamata di esterni a ricoprire gli incarichi dirigenziali sono previsti solo dei requisiti generici e che si prevede la possibilità di azzerare gli incarichi dirigenziali senza aver prima accertato se gli interessati abbiano o no raggiunto gli obiettivi assegnatigli; questo va in contrasto alla legge-delega n. 421/92.
Con questo non voglio dire che voteremo contro a questo provvedimento, ma il nostro voto sarà un voto di astensione proprio per vedere se quanto detto dal Presidente della Giunta si avvererà nei futuri due anni di lavoro.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva