Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1504 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1504/X Approvazione dei requisiti formativi dell'educatore professionale.

Deliberazione Il Consiglio

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge quadro sulla formazione professionale" ed in particolare l'articolo 3, che demanda alle regioni la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale e l'articolo 5 secondo il quale, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, le regioni predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per l'attività professionale;

Vista la legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, "Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta" ed in particolare l'articolo 6 che stabilisce che alla formazione del personale socio-sanitario regionale si provveda mediante apposita legge e secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale;

Vista la legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10, che stabilisce le norme per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e assistenziali;

Richiamato il rapporto elaborato dalla Commissione di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali, istituita con decreto del Ministero dell'Interno in data 9 maggio 1982, che definisce il profilo, la formazione e la professionalità dell'educatore professionale;

Preso atto che lo stesso Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Ufficio Studi e Cooperazione Internazionale nella circolare 4 febbraio 1992, n. 35226/30, avente come oggetto "Servizi ed operatori sociali" riafferma la necessità di curare la professionalità degli operatori e la loro formazione ed invita i Prefetti, il Commissario del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano e il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta a promuovere ogni azione ritenuta valevole ai fini di una sempre maggiore qualificazione dell'azione sociale svolta sul territorio, favorendo l'inserimento nei servizi di soggetti in possesso della qualifica di educatore professionale;

Ritenuto opportuno, pertanto, in carenza di una specifica normativa nazionale, addivenire in sede regionale alla determinazione dei requisiti formativi dell'educatore professionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con proprie deliberazioni n. 3530/VIII del 24 febbraio 1988, n. 588/IX del 7 giugno 1989, n. 1452/IX del 10 ottobre 1990, n. 3323/IX del 24 aprile 1992 ha istituito il 1°, il 2°, il 3° e il 4° corso biennale, della durata di 2400 ore, per la formazione di educatori professionali per le esigenze dei servizi della Valle d'Aosta;

Preso atto, inoltre, che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 3496 del 28 aprile 1995 "Approvazione delle modalità organizzative del primo corso triennale per educatori professionali compreso nel piano annuale di formazione professionale per l'anno 1995. Approvazione ed impegno di spesa" ha definito le modalità organizzative di un corso triennale per educatori professionali della durata di 2800 ore, approvato con deliberazione n. 1818 del 3 marzo 1995 "Attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28. Approvazione del programma di attività e di spesa 1995", ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1281/X del 26 aprile 1995;

Considerato che l'operatore formato nei corsi biennali corrisponde allo stesso profilo professionale e svolge le stesse funzioni dell'operatore formato nel corso triennale;

Preso atto che il documento allegato alla presente deliberazione, "Requisiti formativi", è stato approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dell'ANEP (associazione nazionale degli educatori professionali) della Valle d'Aosta in data 22 giugno 1995;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di approvare i requisiti formativi dell'educatore professionale così come definiti nell'allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

2) di stabilire che il diploma rilasciato al termine dei precedenti corsi biennali per educatori professionali mantenga la sua validità e sia equiparato a quello rilasciato a conclusione dei corsi triennali istituiti con delibera della Giunta regionale n. 3496 del 28 aprile 1995";

3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Allegato A

(...omissis...)

Presidente Qualcuno chiede la parola? Ricordo che c'è un emendamento della V Commissione al punto 2 del deliberato, che recita:

Emendamento Il punto 2 del deliberato è sostituito dal seguente:

"2) di stabilire che il diploma rilasciato al termine dei precedenti corsi biennali per educatori professionali mantenga la sua validità e sia equiparato a quello rilasciato a conclusione dei corsi triennali istituiti con delibera della Giunta regionale n. 3496 del 28 aprile 1995;"

Si può passare alla votazione del testo emendato:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità