Oggetto del Consiglio n. 159 del 29 aprile 1976 - Verbale

OGGETTO N. 159/76 - Discussione generale sulla proposta di legge n. 140: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione".

Il Vice Presidente PERRUCHON dichiara aperta la discussione generale sulla seguente proposta di legge regionale dal Gruppo comunista, concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

PREMESSE E RICHIAMI COSTITUZIONALI.

La tutela della salute, intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale del cittadino, è fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Questa affermazione della Costituzione è ancora oggi, nel nostro Paese, largamente irrealizzata ed è sempre più urgente e sentita l'esigenza di passare dall'attuale organizzazione sanitaria basata prevalentemente sull'assicurazione sociale di malattia, ad un Servizio sanitario nazionale, integrato nell'attività dello Stato, che sostituisca il disordine delle deleghe attuali che spezzettano la tutela sanitaria per categorie, per eventi morbosi e per tipo d'intervento. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere i due scopi primari che concorrono all'affermazione del diritto alla salute. Garantire cure ugualitarie a tutti i cittadini, superando le attuali sperequazioni di classe e di zona. E consentire una efficace prevenzione delle malattie più diffuse.

La partecipazione democratica a queste scelte e alla gestione dei servizi sanitari e sociali sono un'esigenza intrinseca alle finalità che ci proponiamo. La necessità di allargare le base della democrazia in tutta la vita nazionale e regionale si pone perciò come premessa e una delle conseguenze dell'attuazione dei servizi sociali e sanitari.

Nel quadro della riforma sanitaria la Regione può e deve avere un ruolo di primo piano; i danni alla salute, all'economia, alla cultura e alle professioni mediche che derivano dalla mancata approvazione della riforma e dall'insistente programma sanitario e sociale regionale sono sempre più gravi. La stessa acquisizione di più elevati livelli culturali e scientifici nella professione medica e nelle prestazioni delle istituzioni sanitarie è ostacolata dalla diffusione sempre più larga di attività mercantili e speculative, che contrastano con la natura di servizio che le attività di tutela della salute devono avere.

RELAZIONE GENERALE

In questi ultimi anni, alle lotte operaie e popolari e all'impegno di forze scientifiche e culturali, che ci sono espresse unitariamente nella richiesta della riforma sanitaria intesa come sistema di prevenzione delle malattie e difesa attiva della salute, questa organizzazione sanitaria ha reagito evidenziando ancora di più la propria crisi, fino al disfacimento vero e proprio di interi settori, consentendo l'ulteriore scadimenti dei livelli di assistenza e l'intensificazione dei fenomeni di privatizzazione dei servizi.

La stessa recente legge statale n. 386/1974, che ha trasferito dalle Mutue alle Regioni le competenze in materia di assistenza ospedaliera, per quanto presentata come avvio della riforma sanitaria e pur contenendo alcuni elementi positivi, come l'avvio al processo di scioglimento delle Mutue, rischia di ottenere l'effetto di coinvolgere le Regioni nella crisi del sistema sanitario.

Ne risulta così aggravata una situazione profondamente anomala, le cui conseguenze, in termini di efficienza e di costi, si riflettono su tutto il settore sanitario: da un lato permane il gravissimo squilibrio tra l'intervento preventivo, in cui larghe competenze sono già riconosciute alle Regioni e agli Enti locali, e l'intervento curativo, in mano ancora per gran parte agli Enti nazionali di assicurazione e assistenza sociale; dall'atro le competenze che istituzionalmente spettano agli Enti locali non vengono espletate per una serie di ostacoli, tra cui, primi in ordine di importanza, l'angustia economica in cui uno sviluppo distorto della democrazia relega i Comuni e la tendenza, via via consolidatasi negli anni da parte della Regione, di svolgere in materia sanitaria una politica di accentramento.

A questa situazione, secondo il P.C.I., occorre rimediare su due piani: da un lato, in un'ottica di rigorosa difesa dell'autonomia regionale, passando dall'attesa passiva e dalla periodica rivendicazione del passaggio di competenze alla Regione ad un atteggiamento positivo di piena attuazione, già fin d'ora, dei compiti che competono alle altre Regioni a statuto ordinario e di energica azione di pressione nei confronti dello Stato per l'immediato passaggio delle competenze. D'altro lato la Regione può e deve farsi protagonista, accanto alle forze democratiche e ai lavoratori, di una strategia di sviluppo continuo della democrazia, nel quadro del discorso di riforma democratica dello Stato, iniziato con la riforma regionale.

Si tratta, attraverso il superamento del localismo e del municipalismo riformistico, di tendere ad una nuova collocazione degli Enti locali in cui essi assumano il ruolo democratico di governo globale del territorio e dei problemi che lo investono, all'interno di un'ottica di riforma e di programmazione democratica dello sviluppo.

In questo modo, le Regioni e gli Enti locali non solo in campo sanitario acquistano, di fatto i titoli di validità della loro candidatura alla futura gestione di tutti i servizi, a riforma avvenuta, ma anticipano capillarmente questo potere su ogni possibile piano, rispondendo positivamente a precise esigenze sociali e sanitarie della popolazione. Si tratta poi di attuare alcuni principi ormai patrimonio comune di quanti intendano battersi per la riforma sanitaria; in primo luogo, il superamento degli interventi parcellari, sganciati da un piano organico di riforma, dettati cioè più da logiche clientelari spinte corporative che da un'effettiva rispondenza ai bisogni sanitari. Superare questo modo di intervenire, che purtroppo ha avuto ed ha tuttora un certo successo nella nostra Regione, vuol dire anche realizzare obiettivi di minor dispendiosità economica e di raggiungimento di più elevati livelli di assistenza. In questo senso i Consorzi dei Comuni promossi dalla Regione per l'esercizio delle funzioni socio-sanitarie loro delegate rappresentano la prefigurazione delle future Unità Sanitarie Locali.

La scelta dell'istituto del Consorzio va considerata come un mezzo, allo stato attuale il più sicuro e di più facile attuazione (in rapporto ai limiti entro i quali può muoversi l'attività normativa della Regione), per consentire l'esercizio congiunto di funzioni proprie e delegate, conseguendo, ad un tempo, il duplice risultato di migliorare la dimensione territoriale dei servizi, nel contesto di una politica generale di riequilibrio di tutte le attività che incidono sull'assetto territoriale, e di far convergere in un nucleo, quanto più omogeneo possibile, funzioni oggi distribuite tra Comuni, Comunità Montane e Regione, in una impostazione unitaria dei problemi sociali e sanitari.

Occorre poi tendere all'obiettivo di fondo di avviare un processo di riequilibrio dell'attuale situazione in Valle, avvicinando il più possibile i servizi socio-sanitari al cittadino e realizzando un intervento globale in difesa della salute che superi l'attuale sistema di divisione dei cittadini in categorie di sventura.

Con la presente legge, quindi, che prevede la formazione di Consorzi di Comuni al fine di unificare le loro competenze in materia di sanità e assistenza, i Comunisti propongono che la Regione avvii un primo nucleo di servizi di particolare interesse nel campo dell'igiene mentale, della tutela della maternità e infanzia, della medicina del lavoro, della prevenzione e riabilitazione psichiatrica, dell'assistenza agli handicappati e agli anziani, ecc.

L'individuazione di questi settori corrisponde, da un lato, a precise esigenze e rivendicazioni di larghi strati di popolazione, rivendicazioni istituzionalmente negate dall'attuale organizzazione sanitaria per la sulogica puramente curativa e per la permanente tendenza alla emarginazione dei poveri, dei deboli e dei "diversi"; dall'altro, promuove l'aggregazione di grandi energie sociali e culturali che sono chiamate a divenire protagoniste della gestione e della direzione di questi servizi attraverso un compiuto sistema di partecipazione democratica.

Il controllo popolare sulle scelte politiche programmatiche e la gestione dei servizi sono i principi che informano l'organizzazione interna del Consorzio.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE

La proposta di legge che siamo chiamati ad esaminare concernente le "organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione". Già il titolo indica che la medesima disciplina tanto l'attività sanitaria quanto quella genericamente definibile come socio-assistenziale; con ciò si vuole dare una risposta a quella che è ormai una acquisizione culturale non più messa in discussione, dal momento che in tutte le sedi più qualificate viene affermata l'esigenza di assicurare la massima unitarietà a tutti gli interventi che rientrano nel settore della sicurezza sociale. Si tratta di una prima risposta, in quanto queste aggregazioni di politiche sociali intorno ad un unico asse strutturale dovrà progredire sia riconducendo in questo filone altre politiche assistenziali che la Regione conduce sia conquistando progressivamente una serie di riforme sociali che modifichino il quadro strutturale all'interno del quale vengono erogate nel nostro Paese le prestazioni sanitarie, quelle socio-assistenziali e quelle previdenziali.

Non dimentichiamoci infatti che nel nostro Paese la strada per un regime di sicurezza sociale è ancora da compiere in gran parte e che, di quel tanto di protezione sociale che le classi lavoratrici sono riuscite a conquistarsi con le loro lotte, solo una parte è ricompresa tra le competenze regionali.

La proposta di legge si propone di riordinare il settore delle politiche sanitarie e socio-assistenziali realizzate dalla Regione e dagli Enti locali, secondo una logica che prevede, in primo luogo, l'aggregazione dei Comuni per gestire, su una base territoriale comprensoriale, le funzioni proprie in materia di sanità e assistenza e che, successivamente fa di queste aggregazioni il punto di riferimento anche per l'esercizio delegato delle funzioni amministrative regionali in queste stesse materie.

I primi due articoli fissano le finalità e gli obiettivi della legge e costituiscono una sorta di quadro di riferimento per definire, da un lato, l'ambito della sua operatività e per fissare, dall'altro, alcuni obiettivi capaci di qualificare in senso innovativo l'iniziativa della Regione e degli Enti locali.

In particolare, l'articolo 1 propone una riaggregazione di tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali già gestiti dai Comuni, sì da dare luogo ad interventi che, pur diversificandosi in funzione dell'oggetto specifico, sono integrati sia perché ciascuno di essi è fatto di prestazioni sanitarie e di prestazioni socio-assistenziali, sia perché tutti tendono a essere ricompresi in un livello di sintesi che è costituito, come è specificato, dalla "Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali".

A scanso di equivoci, quest'ultima non è istituzionalizzata, né potrebbe esserlo, prima che la legge dello Stato ne abbia definito i connotati istituzionali, ma rappresenta piuttosto un riferimento concettuale, cioè un modo di indicare il complesso dei servizi gestiti dai consorzi, per sottolinearne l'unitarietà.

L'articolo 2 cerca di riunire in una formulazione unitaria tutti gli obiettivi che la Regione si è data e tutte le linee di tendenza che le forze politiche e sindacali e le istanze sociali avanzate cercano di fare prevalere nel duro confronto che vede da anni contrapposti fautori ed avversari della riforma sanitaria e di quella assistenziale.

La seconda parte della legge (dall'articolo 3 all'articolo 9) fissa le zone comprensoriali all'interno delle quali dovrà avvenire l'aggregazione consortile e definisce le peculiarità di queste ultime.

Per quanto riguarda le zone comprensoriali (articolo 4), la presente legge si rifà alle proposte per il "Piano socio-sanitario regionale" del nostro Partito e individua come soluzione ottimale quella che prevede la costituzione di due U.L.S.S.S. (1^, 2^, 3^, 4^ Comunità Montana e Aosta; 5^, 6^, 7^ comunità Montana). Comunque, è previsto che, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più Comuni possa avvenire anche in deroga allo schema previsto nell'allegato A.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le condizioni per l'erogazione del contributo a carico del bilancio regionale, a condizioni che sono, innanzi tutto, l'aggregazione consortile e, contestualmente, l'adozione di uno statuto che si informi ad alcuni principi considerati qualificanti (oltre naturalmente ai requisiti prescritti dalla legge comunale provinciale).

Prima di soffermarci su questi principi, giova sottolineare che con l'articolo 6 la Regione non intende obbligare i consorzi a darsi un determinato statuto, poiché ciò significherebbe una ingerenza negli Enti locali e contrasterebbe con la volontà della Regione stessa di non sovrapporsi alle autonomie comunali. Ma, come la Regione rispetta l'autonomia locale, evitando sia di prescrivere l'obbligatorietà dei consorzi sia di obbligare questi a darsi uno statuto tipo, così essa reclama una sua area di autonomia nel senso di subordinare alla accettazione di alcuni principi l'incentivazione finanziaria per la realizzazione di un atto volontario e non obbligatorio, quale è la costituzione dei consorzi.

La concessione dei contributi è subordinata al numero di Comuni che si consorziano. Crediamo infatti che si debba in ogni caso permettere il funzionamento del consorzio anche se non tutti i Comuni della zona vi hanno aderito; d'altra parte, però, un consorzio formato da un numero troppo esiguo di Comuni non potrebbe rappresentare l'intero territorio. Con il meccanismo introdotto all'articolo 5, secondo comma, si garantisce efficienza ai consorzi, in quanto, se essi sono costituiti da un numero di Comuni che, insieme, rappresentano il 50% della popolazione, sono in grado di programmare e gestire i servizi socio-sanitari dell'intero comprensorio e quindi hanno diritto a tutto il contributo previsto per quella zona. Questo meccanismo, oltre ad evitare che la legge cada nel vuoto, se un solo Comune fa dell'ostruzionismo, incentiva i Comuni che non si fossero ancora consorziati a farlo per poter intervenire attivamente nella gestione.

Ciò premesso, i principi che dovranno trovare spazio negli statuti dei consorzi, perché questi possano avvalersi delle prestazioni regionali, sono sommariamente:

- l'integrazione dell'attività di base con gli indirizzi programmatori della Regione e con quelli espressi da altre strutture predisposte per attuare singoli aspetti delle politiche regionali (Comunità Montane, per esempio);

- l'efficienza e la democraticità dell'articolazione interna al consorzio, delle quali ci preme sottolineare soprattutto il secondo aspetto, quello della democraticità, che viene risolto mediante l'indirizzo e costituire i distretti di base, visti come livelli di gestione sociale, e a favorire la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze a tutti i livelli delle attività sanitaria e socio- assistenziali;

- la salvaguardia del Comune come tale in quanto istanza decisionale.

Sempre per garantire la democraticità dei servizi è introdotto l'articolo 7, in cui si indicano quali dovranno essere gli organi del Consorzio (Assemblea consortile, Consiglio direttivo, Presidente). Tra le caratteristiche essenziali di questi organi, vi è l'esistenza di garantire la presenza delle minoranze sia nell'Assemblea consortile che nel Consorzio direttivo.

Gli statuti dovranno prevedere inoltre la possibilità di cooptazione dei rappresentanti di Comuni che si consorziano successivamente, per garantire anche ad essi una effettiva partecipazione alla gestione.

La terza parte della legge (articoli dal 10 al 13) reca le norme per la formazione del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali).

L'articolo 11 precisa alcuni aspetti metodologici e di contenuto del piano; gli altri articoli definiscono le procedure, che iniziano con la proposta della Giunta, proseguono con la verifica e la convalida del progetto generale da parte dei Comuni consorziati, cui compete anche la elaborazione dei piani zonali, e si concludono con l'adozione definitiva da parte del Consiglio.

La quarta parte della legge (dall'articolo 14 al 17) tratta delle deleghe.

L'estensione della delega, come risulta all'articolo 14, è quanto mai ampia, essendo trattenute alla competenza della Regione soltanto poche funzioni, per ragioni che appariranno ovvie dalla lettura del testo. Va rilevato che destinatari delle deleghe sono i Comuni e che l'esercizio delle deleghe da parte di questi ultimi è subordinato alla formazione dei Consorzi.

Naturalmente, nel momento in cui la Regione riconosce nei Comuni gli interlocutori del discorso delle deleghe, essa vuole anche garantire se stessa e soprattutto la popolazione circa la capacità degli Enti delegatari di far fronte agli impegni loro derivanti a seguito delle deleghe: di qui il vincolo della aggregazione, ossia la subordinazione della delega alla costituzione dei Consorzi considerati come il supporto indispensabile dell'attività delegata nei casi in cui questa abbia dei contenuti tecnici e richieda pertanto una disponibilità di personale e di attrezzature che sarebbe impossibile riprodurre in ciascuno dei 74 Comuni della nostra Regione.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento da parte della Regione, nonché la trasmissione agli Enti delegatari delle direttive emanate dal Governo nelle materie da questo delegate.

Infine gli articoli 18 e 19 recano norme finanziarie atte a favorire, in questo scorcio di 1975, la costituzione dei Consorzi sanitari e socio-assistenziali e rinviano a provvedimenti legislativi annuali sostanziali la definizione e il finanziamento della spesa.

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Proposta di legge n. 140

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale... n. ...: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(Finalità e obiettivi della legge)

Art. 1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e assistenziale, promuove il riordinamento ed il coordinamento dei seguenti servizi sanitari e socio-assistenziali già gestiti dai Comuni e dagli altri Enti locali, ai sensi delle vigenti leggi in materia:

a) profilassi delle malattie infettive;

b) igiene della produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

c) igiene ambientale e protezione dagli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva del lavoro;

e) vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria;

f) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

g) igiene mentale;

h) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;

i) educazione sanitaria;

l) recupero e qualificazione professionale degli handicappati tenendo presente che tutti i servizi dovranno conformarsi ai principi dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

m) assistenza e protezione dell'anziano;

n) servizio di Soccorso Urgente;

o) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva.

Art. 2

Il riordinamento dei servizi di cui al precedente articolo dovrà garantire in particolare:

a) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, anche a mezzo di convenzioni e l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, nell'ambito della programmazione regionale;

b) l'adeguata articolazione territoriale dei presidi;

c) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli dell'organizzazione sanitaria e socio-assistenziale;

d) la parità di fruizione per tutti i cittadini dei servizi organizzativi nei consorzi di Comuni;

e) la completa attuazione delle deleghi regionali in materia di sanità ed assistenza da parte dei Comuni associati in consorzi;

f) un adeguato impegno finanziario regionale che integri le disponibilità dei Comuni;

g) l'approntamento e la disponibilità di attrezzature regionali specializzate non ripartibili a livello locale;

h) la raccolta di informazione e la promozione di studi e ricerche per la migliore articolazione dei servizi previsti dalla presente legge;

i) la promozione di convenzioni fra le strutture sanitarie regionali e gli istituti universitari;

l) la utilizzazione dei servizi ospedalieri ed extra ospedalieri nell'ambito di una gestione democratica da parte dei cittadini, realizzando dipartimenti di prevenzione, di cura e riabilitazione, quali strumenti finalizzati dall'assistenza;

m) la promozione di opportune convenzioni tra i Consorzi di Comuni per l'utilizzazione dei servizi ospedalieri che non siano presenti nel territorio di ciascun Consorzio.

TITOLO II

(Zone comprensoriali e Consorzi tra Comuni)

Art. 3

La Regione favorisce la costituzione di Consorzi fra Comuni per la gestione comprensoriale di servizi sanitari e socio-assistenziali di loro competenza.

Il complesso dei servizi gestiti da ciascun Consorzio di cui alla presente legge costituisce l'Unità Locale per i Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali (U.L.S.S.S.).

Art. 4

I Consorzi si costituiscono, ai fini della presente legge, secondo le aggregazioni di cui all'allegato A.

Su deliberazione dei Consigli comunali interessati, il Consiglio regionale, in base alle norme di cui al successivo capitolo tre, potrà autorizzare, in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più Comuni al Consorzio limitrofo.

Art. 5

Al Consorzio di Comuni il cui territorio sia compreso in una delle zone individuate a norma del precedente articolo e che si sia formato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene erogato dalla Regione il contributo consortile previsto nel successivo articolo 9.

La Regione eroga l'intero contributo, stanziato per la corrispondente zona, al Consorzio quando i Comuni che ad esso hanno aderito, comprendano almeno il 50% della popolazione residente nella zona stessa.

Ad ogni zona corrisponderà un solo Consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Tutti gli altri Comuni della zona possono aderire al Consorzio anche dopo la sua costituzione.

Art. 6

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge i Consorzi devono informarsi ai seguenti principi:

a) adeguare l'attività agli indirizzi programmatori della Regione, in connessione anche con i piani zonali delle Comunità Montane;

b) garantire l'efficienza globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la loro articolazione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e alla promozione sociale;

c) prevedere nello statuto i distretti sanitari di base per assicurare i servizi di primo livello domiciliari e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la profilassi e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l'educazione sanitaria e promozione sociale, nonché la profilassi e l'assistenza veterinaria e l'igiene degli allevamenti;

d) realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presidi sanitari e sociali presenti nella zona o di livello regionale;

e) garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e gestione dei servizi; prevedere la costituzione della Consulta comprensoriale in modo da garantire la presenza delle istanze sociali, delle Organizzazioni sindacali, degli Enti locali esistenti nel territorio ed aventi funzioni di promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio-assistenziali;

f) stabilire nello statuto le modalità di collegamento tra organi del distretto e gli organi del Consorzio e le modalità di finanziamento del Distretto;

g) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenza, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorire la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

h) fissare i casi e i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli Consigli comunali.

Art. 7

Sono organi del Consorzio di Comuni:

a) l'assemblea consortile;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) gli altri organi eventualmente previsti nello statuto.

Nel disciplinare la composizione, le modalità di elezione, le attribuzioni degli organi e nel regolarne il funzionamento ed i rapporti, gli statuti dovranno contenere norme atte ad assicurare:

1) che tra i membri nominati dai Comuni nell'assemblea consortile sia garantita la presenza di rappresentanti della minoranza;

2) che i Sindaci dei Comuni, o loro delegati, siano membri di diritto dell'assemblea;

3) che il numero dei rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea consortile non sia inferiore a tre;

4) che nel Consiglio direttivo sia garantita la presenza della minoranza:

5) che l'assemblea consortile venga convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; che, in sessione straordinaria, venga convocata su richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o di 1/4 dei membri dell'assemblea;

6) che i rappresentanti dei Comuni, che abbiamo aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione, sono cooptati nell'assemblea consortile e ne diventano membri di diritto;

7) che lo statuto stesso può essere sottoposto a modifiche a richiesta di 2/3 dei membri dell'assemblea consortile.

Art. 8

Gli statuti dei Consorzi sono approvati dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione. Scaduto tale termine, gli statuti si ritengono approvati.

Art. 9

La concessione del contributo verrà effettuata annualmente dal Consiglio regionale con riguardo ad ogni singola zona di cui al precedente articolo 4 e tenuto conto dei seguenti criteri:

- consistenza demografica ed estensione territoriale;

- situazione socio-economica;

- stato dei servizi sanitari e sociali.

Una somma, comunque non inferiore al 10 per cento del totale dei finanziamenti disponibili, dovrà essere ripartita in parti uguali a tutti i Consorzi di cui alla presente legge.

TITOLO III

(Norme per la formazione del piano dei Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali)

Art. 10

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto regionale ed in armonia con i principi della legislazione dello Stato in materia sanitaria ed assistenziale, la Giunta regionale predispone un progetto di piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il progetto di cui al comma precedente, in fase di prima attuazione, è predisposto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Il progetto di piano contiene:

a) la previsione degli interventi da svolgere, nell'ambito delle zone comprensoriali, oltre che dai Consorzi, dagli Enti Ospedalieri, dagli Enti comunali di assistenza e da altre istituzioni assistenziali di livello comunale, anche dagli Enti locali, onde assicurare il più stretto coordinamento tra tutti gli Enti che operano nelle materie sanitarie e socio-assistenziali;

b) i criteri di distribuzione dei presidi sanitari: distretti sanitari di base, poliambulatori, ospedali, farmacie, uffici sanitari zonali, presidi di secondo livello, nonché i criteri di distribuzione dei presidi assistenziali;

c) la previsione di ammodernamenti e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere;

d) le ipotesi di riordinamento degli Enti Ospedalieri e dei loro servizi;

e) un piano per l'approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci;

f) i criteri per la formazione del personale e la dislocazione nel territorio dei centri di formazione.

Art. 12

Il progetto di piano, deliberato dalla Giunta regionale, è inviato, acquisito il parere del Consiglio regionale che dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, ai Consorzi.

Ogni Consorzio elabora, nel termine di tre mesi, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, formulando anche le proprie osservazioni sul progetto del piano.

Il piano comprensoriale, nell'ambito degli obiettivi e delle previsioni del progetto regionale, contiene: la definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e socio-assistenziali comprensoriali ed i loro rapporti interni ed esterni al comprensorio stesso; la indicazione delle utilizzazioni degli interventi finanziari per l'attuazione del piano.

Art. 13

La Giunta regionale, ricevute le osservazioni e gli elaborati di cui all'articolo 11, presenta al Consiglio regionale, entro trenta giorni, la proposta aggiornata del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali con le relative proposte di attuazione.

Nei successivi novanta giorni il Consiglio regionale approva con legge il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

TITOLO IV

(Deleghe)

Art. 14

Le funzioni amministrative della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di beneficenza, comprese quelle delegate dallo Stato, sono delegate ai Comuni associati nei Consorzi di cui alla presente legge che le esercitano in sede consortile.

Restano alla competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative concernenti:

a) le case di cura private, esclusa la vigilanza;

b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

c) i concorsi e stato giuridico degli uffici sanitari;

d) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, nonché da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

f) la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, esclusa la vigilanza;

g) la vigilanza sugli istituti per la vivisezione degli animali;

h) i requisiti di idoneità degli istituti assistenziali.

Art. 15

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente e il Comitato regionale di coordinamento dei cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in conformità delle previsioni del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Qualora gli Enti delegatari non adempiono all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

Art. 16

Gli Enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alla Regione sono trasmesse dalla Regione agli Enti delegatari.

La spesa per la somministrazione dei fondi agli Enti delegatari per le funzioni delegate dallo Stato sarà posta a carico dei fondi accreditati dallo Stato medesimo, e iscritti in appositi capitoli della contabilità speciale.

Art. 17

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli Enti delegatari.

Art. 18

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 50 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 728 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della predetta maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 8 della Parte Entrata del bilancio stesso.

Per l'anno 1976 e successivi la spesa per l'applicazione della presente legge sarà autorizzata con provvedimenti legislativi annuali sostanziali.

Art. 19

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Capitolo 8

Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 3 lettere a), b), c), della legge 6.12.1971, n. 1065 (art. 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 638)

L. 50.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Categoria V - Trasferimenti

Capitolo 728

Contributi annui ai Consorzi fra Comuni per la gestione comprensoriale di servizi sanitari e socio-assistenziali

L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta lì

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Allegato A

I Consorzi previsti dalla presente legge si configureranno nel seguente modo:

CONSORZIO 1 (Comunità Montane 1,2,3,4)

Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle, La Thuile, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Avise, Villeneuve, Aymavilles, Arvier, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Cogne, Valsavarenche, Bionaz, Ollomont, Etroubles, Saint-Oyen, Oyace, Saint-Rhémy, Doues, Allain, Valpelline, Roisan, Gignod, Saint-Christophe, Quart, Nus, Aosta, Sarre, Fénis, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Gressan, Charvensod.

CONSORZIO N. 2 (Comunità Montane 5,6,7)

Valtournenche, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Antey, Verrayes, Châtillon, Saint-Denis, Saint-Vincent, Chambave, Pontey, Ayas, Brusson, Emarèse, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad, Gressoney-La-Trininté, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Perloz, Lillianes, Champorcher, Hône, Pontboset, Donnas, Pont-Saint-Martin.

Il Consigliere Giovanna SIGGIA fa una lunga esposizione per illustrare la proposta di legge. Dopo aver premesso che il progetto di cui si tratta non è perfetto, ne mette in evidenza i punti salienti che consistono principalmente nella creazione di un certo numero di unità locali dei servizi socio-sanitari e nella partecipazione democratica alla gestione degli stessi ed alle scelte in materia sanitaria. Fa presente che il progetto di legge ha il pregio di stabilire un quadro generale degli interventi nel campo sanitario, evidenziando il pericolo della settorialità e della frammentarietà degli stessi. Illustra infine i motivi che hanno portato alla determinazione di prevedere la illustrazione di due unità sanitarie, per servire, rispettivamente, la bassa e l'alta Valle.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ obietta che per un progetto di legge di così grande importanza, si dovrebbe sentire il preventivo parere dei vari enti locali interessati e, in proposito, comunica di avere già intrapreso alcuni incontri con i Sindaci dei Comuni della Regione, nonché con i rappresentanti delle Comunità Montane. Propone pertanto di soprassedere alla approvazione del progetto di legge in esame, in attesa della predisposizione di una proposta organica di legge-quadro, da parte della Giunta regionale.

Il Consigliere POLLICINI rileva che l'impostazione dell'intervento dell'Assessore alla Sanità non consente una discussione di carattere politico, come era negli intendimenti della Commissione consiliare permanente per la Sanità. Ritiene però opportuno fare ugualmente alcuni apprezzamenti di carattere politico al fine di chiarire la posizione del Gruppo dei Democratici Popolari.

Rileva come il problema sanitario non deve essere considerato come un problema essenzialmente tecnico, ma soprattutto sotto un aspetto politico-programmatico.

In merito alla proposta di legge, sottoposta all'esame del Consiglio, formula le seguenti osservazioni:

a) la suddivisione in due zone sanitarie del territorio della Regione non corrisponde alle finalità di un vero decentramento che dovrebbe vedere le Comunità Montane come i naturali centri gestionali dei servizi sanitari locali;

b) dovrebbe essere maggiormente definita la partecipazione democratica dei cittadini al controllo della gestione delle attività sanitarie, con la previsione di organismi ad elezione popolare diretta.

Ribadisce infine la inderogabile necessità di affrontare con urgenza un problema assolutamente prioritario quale quello della riforma dei servizi sanitari; problema di esclusiva competenza regionale, ma del quale devono essere investite tutte le forze sociali e politiche esistenti in Valle d'Aosta.

Il Consigliere MONAMI critica a lungo l'inerzia dell'esecutivo che si rifiuta di confrontarsi sulla impostazione del progetto di legge in discussione e che affronta in modo disorganico e scoordinato, con interventi parziali, gli innumerevoli problemi di carattere sanitario esistenti attualmente in Valle d'Aosta.

Il Vice Presidente CHABOD, data l'ora tarda, propone di sospendere la discussione generale che sarà continuata nella seduta antimeridiana di domani.

Il Consiglio prende atto concordando.