Oggetto del Consiglio n. 1195 del 22 febbraio 1995 - Verbale
OGGETTO N. 1195/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 150.000.000 ALLA SOCIETA SPORT & PROMOZIONE, NELLE SPESE PREVISTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI "AZZURRIS-SIMO 8½" MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI SCI ALPINO, IN PROGRAMMA A BREUIL-CERVINIA IL 29 E 30 APRILE 1995 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 25 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
La Societą Sport & Promozione, di Breuil-Cervinia, ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese previste per l'organizzazione e lo svolgimento di "Azzurrissimo 8½", gara internazionale di sci alpino maschile e femminile, in programma a Breuil-Cervinia il 29 e 30 aprile 1995;
La manifestazione di cui si tratta rappresenta l'appuntamento fisso a chiusura della stagione agonistica dello sci alpino di Breuil-Cervinia ed assumerą anche quest'anno una veste internazionale, potendo contare sulla presenza di buona parte degli atleti che hanno preso parte alla Coppa del Mondo della disciplina, oltre ai numerosi clubs nazionali ed internazionali;
Da alcune edizioni č stato istituito un premio speciale, in denaro, denominato "Gran Premio Valle d'Aosta", riservato proprio agli atleti delle squadre nazionali maschili e femminili che hanno disputato la Coppa del Mondo;
Alla richiesta di contributo č stato regolarmente allegato il preventivo di spesa che ammonta a complessive Lire 784.150.000;
Dato atto che l'Assessore al turismo, sport e beni culturali, acquisito il parere dell'Ufficio regionale per il turismo, ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi, ai fini della concessione di contributi previsti dalla vigente normativa regionale, di interesse turistico promozionale;
Ritenuto pertanto di poter aderire alla richiesta della Societą Sport & Promozione mediante la concessione, ai sensi della L.R. 24 giugno 1992, n. 31, di un contributo di Lire 150.000.000, corrispondenti al 19% circa del totale delle spese previste per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
Vista la legge regionale n. 24 giugno 1992, n. 31;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo, ai sensi del combinato disposto dall'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale 18/1980, e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;
Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo massimo di lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) a favore della Societą Sport & Promozione, di Breuil-Cervinia, P.I. 00195830070, e comunque in percentuale non superiore al 19% delle spese sostenute e regolarmente giustificate, per l'organizzazione e lo svolgimento di "Azzurrissimo 8½", manifestazione internazionale di sci alpino maschile e femminile, in programma a Breuil-Cervinia il 29 e 30 aprile 1995;
2) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 150.000.000 (centocinquantamilioni), con imputazione sul cap. 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1995 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attivitą nel settore del turismo e del tempo libero"), che presenta la necessaria disponibilitą;
3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, anche ratealmente sulla base delle effettive necessitą finanziarie della Societą organizzatrice, salvo conguaglio da effettuarsi a manifestazione conclusa e previa presentazione del consuntivo di spesa corredato da idonei giustificativi;
4) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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