Oggetto del Consiglio n. 1098 del 21 dicembre 1994 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1994
OGGETTO N. 1098/X Approvazione del piano di riparto dei finanziamenti da assegnare agli enti gestori, per l'anno 1995, in applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 ("Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziani ed inabili"). Direttive applicative.
Deliberazione Il Consiglio
Richiamate la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 ("Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili") e la legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 ("Norme in materia di finanza degli Enti e delle Comunità montane") con le quali la Regione promuove interventi a favore delle persone anziane ed inabili mediante l'assegnazione agli enti locali di finanziamenti per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi precisati nelle leggi medesime;
Visti i programmi inoltrati dagli Enti locali per l'istituzione, il potenziamento e/o la gestione di servizi per l'anno 1995;
Ravvisata la necessità, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 93/1982, di proporre al Consiglio regionale il piano annuale di riparto dei contributi regionali per il predetto anno;
Visti gli atti predisposti dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale;
Sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, nonché la Consulta regionale delle organizzazioni sindacali dei Pensionati;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare, per l'anno 1995, il piano di riparto dei finanziamenti regionali, in applicazione delle leggi regionali 15 dicembre 1982, n. 93 e 26 maggio 1993, n. 46, come dagli allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante;
2) di dare atto che la spesa complessiva di lire 29.824.133.000 graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995:
a) quanto a lire 29.574.133.000 (ventinovemiliardicinquecento-settantaquattromilionicentotrentatre) sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 corrispondente al Capitolo 58400 "Contributi agli Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994;
b) quanto a lire 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 corrispondente al Capitolo 58460 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 "Contributi ai comuni nelle spese di investimento in servizi a favore delle persone anziane ed inabili";
3) di stabilire che gli Enti applichino nei confronti degli utenti, dei servizi le contribuzioni contenute nelle tabelle di cui all'allegato C);
4) di stabilire che agli impegni e alle liquidazioni dei finanziamenti assegnati agli Enti provveda la Giunta regionale, con successivi provvedimenti deliberativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;
5) di demandare all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale l'accoglimento delle richieste degli enti gestori per l'effettuazione di spese in conto investimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 93/82;
6) di stabilire che gli Enti gestori devono applicare le direttive di cui alla presente deliberazione e ai relativi allegati B) e C) per quanto concerne le modalità per l'utilizzazione dei fondi assegnati con il piano di riparto dei finanziamenti, per le modalità operative e per le tabelle di contribuzione;
7) di demandare alla Giunta regionale l'eventuale accoglimento e l'approvazione delle relative spese, nei limiti dei finanziamenti stabiliti, delle richieste degli Enti gestori per assunzioni di personale oltre l'organico assegnato nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi, ovvero la diversa ripartizione tra gli stessi Enti del personale che risulta sottoutilizzato, con conseguente eventuale sospensione dei finanziamenti assegnati a singoli Enti gestori;
8) di demandare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti necessari per fronteggiare, nell'ambito dei finanziamenti assegnati, l'aumento delle spese relative al personale derivanti dalle sostituzioni autorizzate dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale nei casi di malattia o gravidanza, da eventuali adeguamenti contrattuali o dalla partecipazione ad iniziative formative per assistenti domiciliari e tutelari;
9) di demandare ad una successiva deliberazione Consiliare la concessione dei maggiori finanziamenti eventualmente necessari per far fronte alle spese di cui ai precedenti punti 7) e 8) e comunque non eccedenti lo stanziamento assegnato in bilancio;
10) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettere b, e, h, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Allegati A, B e C
(...omissis...)
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Il s'agit de la délibération qui concerne chaque année le plan d'intervention pour les personnes âgées.
La seule nouveauté concerne le problème de participation aux frais de gestion de la part des familles. Là on a fait une longue discussion avec l'Association des syndics et des retraités et on a rejoint un accord pour modifier ça, même en maintenant la pension maximale à 2 millions chaque mois.
Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto.
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità