Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1078 del 21 dicembre 1994 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1994

OGGETTO N. 1078/X Nomina di rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della società Ghiacciai del Lys S.p.A.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perron.

Perron (UV) Compte tenu du fait qu'il y a deux places et donc deux candidatures, au nom de la majorité je propose MM. Todeschi Mario et Tousco Franco Ernesto.

Presidente Prego di voler distribuire le schede.

- Consiglieri presenti e votanti: 28

- Schede valide: 28

- Schede bianche: 5

Hanno riportato voti:

- Todeschi Mario: 23

- Tousco Franco Ernesto: 23

Presidente In base all'esito della votazione, dichiaro eletti quali rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della società Ghiacciai del Lys S.p.A., per il triennio 1994/1997 che scadrà il 30 settembre 1997, i Signori Todeschi Mario, residente in Aosta, Via Saint Martin de Corléans n. 105 e Tousco Franco Ernesto, residente in Gaby, Fraz. Tzendalabo' n. 1.

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che

- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 2 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, società, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- con legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 è stata autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione a favore di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale;

- l'articolo 15 dello Statuto della società Ghiacciai del Lys S.p.A. stabilisce che spetta alla Regione, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, la nomina di due membri del Consiglio di amministrazione;

- la legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 stabilisce che i rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione nelle società di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

* titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

* almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una società di trasporto a fune;

- il succitato Consiglio di amministrazione è scaduto il 30 settembre 1994 per compiuto triennio di carica;

Considerato che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 2 agosto 1994 dell'elenco delle nomine in scadenza nel secondo semestre dell'anno 1994, nella riunione del 25 novembre 1994, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibili le proposte di candidatura di cui all'allegato prospetto;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di due rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della summenzionata società per il triennio 1994/1997 che scadrà il 30 settembre 1997;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Richiamate le leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, 27 marzo 1991, n. 12 e 24 agosto 1992, n. 50;

Delibera

1) di nominare, ai sensi dell'artico 2458 del Codice Civile, quali rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della società Ghiacciai del Lys S.p.A., per il triennio 1994/1997 che scadrà il 30 settembre 1997, i Signori Todeschi Mario, residente in Aosta, Via Saint Martin de Corléans n. 105 e Tousco Franco Ernesto, residente in Gaby, Fraz. Tzendalabo' n. 1;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e di darne esecuzione.