Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 374 del 27 gennaio 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 27 JANVIER 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 374/XI Applicazione della legge 97/1994 recante provvedimenti in favore dell'agricoltura di montagna. (Interpellanza)

Interpellanza Richiamata la legge statale n. 97 del 31 gennaio 1994, recante nuove norme per le zone montane, ovvero provvedimenti particolari in favore dell'agricoltura di montagna;

Ricordata altresì, al riguardo, l'interpellanza, discussa nella seduta consiliare del 20 aprile 1994;

Sottolineata l'importanza dei contenuti della suddetta legge nazionale, in quanto importante strumento di valorizzazione e salvaguardia delle zone montane, alle quali appartiene anche la nostra regione;

Vista la necessità di addivenire al più presto ad un quadro completo e facilmente confrontabile di tutti gli interventi migliorativi inerenti l'agricoltura di montagna;

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

La Giunta regionale per sapere:

1) quali sono i provvedimenti legislativi o circolari esistenti posti in essere dall'Amministrazione regionale in applicazione delle finalità della legge richiamata in premessa, nonché quali risultati tali provvedimenti hanno ottenuto fino ad oggi;

2) se è stato istituito il fondo regionale per la montagna, qual è la relativa dotazione finanziaria, e in caso di risposta negativa, quando e se si intende costituirlo;

3) se è stato istituito, per definire le iniziative da prendere in Valle al riguardo delle applicazioni della legge, un gruppo di lavoro tecnico-politico, come allora dichiarato dall'Assessore all'Agricoltura in risposta all' interpellanza di cui in premessa, e quali sono state le risultanze di tale gruppo di lavoro.

F.to: Lanièce - Viérin M.

Président La parole au Conseiller Lanièce.

Lanièce (Aut) Abbiamo voluto portare in aula questa problematica per sapere a che punto è l'attuazione, nella nostra Regione, della legge statale n. 97/94 riguardante nuove disposizioni per le zone montane. Già nel 1994 il sottoscritto aveva presentato in questo Consesso un'interpellanza per chiedere, non appena istituita la legge, quali erano le volontà dell'Amministrazione regionale in merito all'applicazione di quest'importante legge statale.

Già allora l'Assessore competente aveva detto che la legge era molto importante per la montagna e che finalmente ci si era resi conto della particolarità dei territori di montagna.

Nella risposta aveva detto, visto che l'interpellanza era stata fatta il 20 aprile 1994, che avrebbe passato la legge statale ai vari uffici del suo Assessorato per verificare cosa fare in merito all'applicazione della legge statale nella nostra Regione. Aveva altresì preannunciato la creazione di un gruppo di lavoro tecnico-politico per definire le iniziative da intraprendere al riguardo.

Questa legge è una legge molto importante, ripeto, perché riguarda la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane a cui il nostro territorio appartiene in toto.

La sua importanza la si evince anche analizzando i singoli articoli di cui si compone; ad esempio, l'articolo 1 parla degli interventi speciali nelle zone montane sulla tutela e valorizzazione del territorio montano, l'articolo 2 parla dell'istituzione di un fondo regionale per la montagna e di una legge regionale che indichi i criteri di utilizzazione del fondo stesso.

All'articolo 3 si parla del riordino della disciplina delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali. L'articolo 7 parla di contributi, fino al 75 percento del costo, per piccole opere e attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. L'articolo 9 parla della gestione programmata della caccia, della regolamentazione dell'istituzione delle aziende faunistico-venatorie. Nell'articolo 9 si parla dei finanziamenti ai comuni montani per interventi di forestazione, di agricoltura ecocompatibile, di gestione e manutenzione dei boschi, di costituzione di consorzi di miglioramento, di associazioni di proprietari e via dicendo. L'articolo 10 parla di contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici ed installazione di linee elettriche. L'articolo 13 parla dell'accesso dei giovani alle attività agricole agevolando le operazioni di acquisto dei terreni.

L'articolo 14 parla del decentramento nei comuni montani di attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane. L'articolo 15, concernente la tutela dei prodotti tipici, inserisce la possibilità della creazione a livello nazionale di un albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione "prodotto nella montagna italiana" da aggiungere alla denominazione di origine.

L'articolo 19 parla dei premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e la propria attività economica in un comune montano. Infine l'articolo 23 stabilisce che nei comuni montani con meno di 5000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti - comprendendo in tale ambito quindi la quasi totalità dei nostri comuni - le regioni possono delegare ad altri soggetti l'organizzazione e la gestione per il trasporto di persone e merci di prima necessità.

Questi sono alcuni passaggi di quest'importante legge e quindi ci siamo posti il problema di chiedere ad oggi, quando sono passati oramai 4 anni dall'entrata in vigore di questa legge nazionale, cosa è stato fatto nella nostra Regione, cosa si intende fare e qual è la situazione in merito alle cose esistenti, ma anche in merito a questo famoso fondo regionale per la montagna per sapere se è stato istituito o meno e se c'è intenzione o meno di costituirlo.

E infine quali sono le risultanze di quel gruppo di lavoro tecnico-politico che l'Assessore competente di allora mi aveva detto che si sarebbe costituito con il compito di definire gli obiettivi o gli indirizzi da attuare nella nostra Regione, a seguito dell'applicazione di questa legge statale molto importante per le zone montane. Aspetto la risposta dell'Assessore.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) La loi n° 97/94, portant: "Dispositions pour la montagne", a certainement le mérite d'avoir reconnu la particularité du territoire de la montagne. Elle est quand même une loi cadre à laquelle n'ont pas suivi des lois d'application.

Elle s'adresse en particulier aux communes de montagne et aux communautés de montagne et donne des adresses de caractère général qui vont bien au-delà du domaine agricole. Elle s'occupe de toute une série de problématiques différentes qui intéressent les aspects socio-économiques particuliers du milieu montagnard.

Notre Région, dont le territoire est entièrement de montagne, a adopté des mesures législatives qui ont depuis longtemps envisagé des solutions pour donner essor à la montagne.

J'ai attentivement entendu l'énumération des différentes hypothèses et justement nous avons dans le temps donné, par nos lois, des réponses à toutes ces différentes hypothèses.

Il suffit de rappeler quelques lois fondamentales, par exemple la loi n° 30/94 portant: "Mesures en matière d'agriculture", une loi base pour le développement et l'essor agricole en Vallée d'Aoste; la loi n° 70/87 portant: "Entretien et conservation du territoire" et encore la loi sur l'électrification rurale, le remembrement foncier et l'achat des terrains agricoles, la loi sur les consorteries. Ce sont des thèmes qui en ligne générale sont traités par la loi cadre sur la montagne.

Il s'agit donc de mesures qui vont dans la direction de promouvoir le développement de la montagne prévoyant des financements qui ont été abondamment utilisés. Par contre, la loi sur la montagne citée n'a prévu aucun financement pour les régions à statut spécial, y compris la Vallée d'Aoste. Là nous avons une note du Président du Gouvernement qui réclame du manque de disponibilités financières pour les régions nécessaires à l'application de la loi sur la montagne.

Il faut ajouter que la Vallée d'Aoste a réglé par une mesure législative spécifique aussi le financement aux collectivités locales et aux communautés de montagne envers lesquelles cette loi semble prêter le plus d'attention.

Cela dit, pour répondre aux différentes questions posées, quant à la première question il n'existe pas de mesures législatives spécifiques en application de la loi sur la montagne en Vallée d'Aoste, mais une quantité de mesures législatives répondant aux finalités de cette loi avec les effets bénéfiques que nous connaissons et que nous sommes à même d'évaluer.

La Région Vallée d'Aoste - en réponse à la deuxième question - est une région totalement montagnarde, donc c'est inutile de créer un fonds spécifique pour la montagne en Vallée d'Aoste car son budget en général est un fonds pour la montagne étant donné que le fonds national n'a rien prévu pour nous.

Il n'existe pas en ce moment un groupe de travail d'ailleurs pour les raisons que je viens d'exposer. Il pourrait être intéressant d'approfondir quelques aspects pour les adapter à notre réalité. Je voudrais même faire une boutade à ce sujet en rappelant que même les groupes politiques présents dans ce Conseil peuvent proposer des mesures législatives, étant donné que la compétence législative revient aussi au Conseil régional.

A part cela, on pourrait s'engager à créer un groupe de travail pour mieux vérifier si quelques aspects peuvent encore trouver application en Vallée d'Aoste même si la loi sur la montagne, vu comme elle a été conçue, porte plus à des réflexions philosophiques qu'à des solutions concrètes.

Président La parole au Conseiller Lanièce.

Lanièce (Aut) Prendo atto della risposta dell'Assessore Perrin. Se devo essere sincero, non è che sia del tutto soddisfatto perché l'Assessore ha detto che l'applicazione di questa legge non è stata fatta con apposita legge regionale, ma vi sono diverse leggi regionali che rispondono alle finalità della stessa.

Questo in parte è vero, in parte no perché sia nel 1996 che nel 1998 la Presidenza della Giunta ha scritto ai vari assessorati, in modo particolare a quello all'agricoltura - quanto segue -: "Al fine di assicurare una coordinata attuazione della legge 97/94, con delibera CIPE del 13 aprile 1994 è stato istituito il Comitato tecnico interministeriale per la montagna che si avvale della fattiva collaborazione delle varie regioni per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge. Le regioni sono state invitate a fornire gli eventuali aggiornamenti alla tabella allegata, già pubblicata nella relazione sulla montagna, specificando le iniziative assunte in ambito regionale relativamente all'applicazione della legge 97/94 con particolare riferimento al disposto dei seguenti…", segue l'elencazione dei vari articoli, quasi tutti quelli che prima ho letto.

A questa lettera del Presidente della Giunta nel 1996 la risposta è stata di questo tenore: "Facendo seguito a quanto richiesto, si trasmette l'unica applicazione in senso lato della legge in oggetto, infatti in senso estensivo rientra nelle finalità previste dall'articolo 7 della tutela dell'ambiente l'aiuto integrativo regionale, approvato con delibera di Consiglio il 18 ottobre 1995".

Nel 1998 invece la risposta, sempre alla stessa domanda, è stata la seguente: "In riferimento alla richiesta di informazioni…" eccetera "… si precisa che in ambito agricolo non sono state assunte particolari iniziative in applicazione alla legge 97, tuttavia è da tenere presente che azioni molto simili a quelle previste dalla sopracitata legge sono state portate avanti dall'Assessorato dell'agricoltura…". Segue l'elencazione di tali azioni: per quanto riguarda l'articolo 7 e l'articolo 9, concernenti la manutenzione e la conservazione del territorio, vi sono le leggi n. 30 e n. 70, che ha già menzionato l'Assessore, per quanto riguarda l'elettrificazione rurale la legge n. 30 e, per quanto riguarda l'acquisto di terreni, sempre la legge n. 70.

Da queste risposte emerge che solo alcuni di quei passaggi che prima ho letto rientrano nelle leggi esistenti. Infatti la legge n. 70, che è quella che riguarda interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario, e la legge n. 30, che è la nostra legge quadro in fatto di agricoltura, in modo particolare gli articoli 7 e 8 riguardanti gli alpeggi e i fabbricati rurali, danno in parte applicazione alle finalità della legge n. 97/94, però per il resto si parla del settore zootecnico che in questa legge della montagna non viene quasi per niente menzionato e quindi, secondo me, non c'è una piena applicazione nella nostra Regione delle finalità di questa legge.

Tanto più che da un raffronto con le altre regioni italiane emerge un dato sorprendente, nel senso che allegato alla risposta vi è un elenco, inserito in un documento del Senato della Repubblica, che è il quadro sinottico delle iniziative regionali per la montagna e qui vediamo che 14 regioni hanno creato il fondo per la montagna e oltre alle regioni c'è anche la Provincia di Trento che ha un territorio simile al nostro.

Inoltre vediamo che ci sono tantissimi provvedimenti nelle altre regioni mentre, per quanto riguarda la nostra Regione, si parlava solo della delibera n. 6016/95 che riguardava l'individuazione dei comuni delle zone montane. Per questi motivi ci siamo proposti di portare il problema in Consiglio anche per chiedere di seguire con più attenzione questo problema perché, come diceva giustamente l'Assessore, il nostro è tutto un territorio montano.

È vero che le nostre leggi nazionali hanno spesso un contenuto molto filosofico però, al di là del contenuto filosofico, nella legge vi sono passaggi molto importanti, alcuni li leggevo prima: la tutela dei prodotti tipici, il fatto di creare la menzione "prodotto nella montagna italiana" da aggiungere alla nostra denominazione di origine, il fatto di dare contributi, di agevolare la residenza nei vari comuni montani. Sono tutti piccoli accorgimenti che sarebbero da perseguire.

Capisco le difficoltà, ma l'invito è quello di far sì che gli uffici competenti verifichino con maggiore accuratezza e in modo più approfondito la possibilità di creare una nuova legge o anche di portare delle modifiche alle leggi esistenti che già regolamentano l'agricoltura di montagna, inserendo alcuni di questi accorgimenti che, anche se possono sembrare a livello filosofico, sono invece molto importanti perché migliorerebbero la possibilità di "vivere la nostra montagna". Abbiamo sempre paura che la gente valdostana lasci la montagna per venire nella vallata centrale, questa legge dà la possibilità di incentivare la gente a rimanere nelle zone montane.

L'invito che faccio all'Assessore è che riporti negli uffici competenti questa legge per far sì che vi sia data maggiore applicazione. Questo è un invito che mi auguro verrà seguito dall'Assessore che so tenere molto alle zone montane come il sottoscritto.