Oggetto del Consiglio n. 383 del 27 gennaio 1999 - Verbale

OGGETTO N. 383/XI - APPROVAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONI PER L'ANNO 1999 DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE INSERVIBILI PER USO PUBBLICO (ARTICOLO 13, LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1997, N. 12).

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 32 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Intervengono i Consiglieri BENEFORTI, LANIÈCE e COMÉ.

Replicano l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali VICQUÉRY e l'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione AGNESOD.

IL CONSIGLIO

Richiamato il 1° comma dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione Autonoma Valle d'Aosta), con cui la Giunta è impegnata a sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio regionale un elenco di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge regionale 12/1997;

Ravvisata quindi la necessità di approvare il Piano di dismissioni per l'anno 1999;

Vista la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di dismissione del patrimonio immobiliare per l'anno 1998 e sulla previsione del Piano di dismissione 1999, facente parte della proposta di Piano allegata al presente atto;

Dato atto che gli immobili del patrimonio della Regione di cui all'Allegato A alla proposta sopra richiamata, possono essere dichiarati inservibili per uso pubblico e per pubblica funzione;

Atteso che per tali beni non sono state avanzate richieste di cessione ai sensi della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 ("Dismissione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni"), per le quali ad oggi vi sia la certezza dell'accoglimento dell'istanza;

Rilevato che i beni immobili di cui all'Allegato A devono essere alienati mediante le procedure stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 12/97, mentre quelli dell'Allegato B, per gli impegni già assunti precedentemente dall'Amministrazione regionale, devono essere riproposti in vendita a trattativa privata allo IACP e, solo in caso di definitiva rinuncia all'acquisto da parte dell'Istituto stesso, messi all'asta laddove non sussistano altre cause di impedimento;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5 FIN);

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio del Patrimonio della Direzione delle Finanze dell'Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto l'articolo 13, comma 1 della legge regionale 12/1997, in ordine alla competenza del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventitrè (presenti: trentuno; votanti: ventitrè; astenuti: otto, i Consiglieri BENEFORTI, COLLÉ, COMÉ, LANIÈCE, MARGUERETTAZ, Secondina SQUARZINO, TIBALDI e Marco VIÉRIN);

DELIBERA

1) di approvare il "Piano di dismissioni per l'anno 1999 di beni immobili di proprietà regionale inservibili per uso pubblico", che si compone della "Relazione dello stato di attuazione del Piano dismissioni anno 1998 e della previsione del Piano dismissioni 1999", nonché degli Allegati A e B, costituenti gli elenchi degli immobili da alienare, che sostituisce il precedente piano di dismissione approvato nell'anno 1998, con delibera di Consiglio 2956/X del 11.02.1998;

2) di approvare l'alienazione di beni immobili di cui all'Allegato A, secondo le procedure previste dall'articolo 13 della legge regionale 12/1997;

3) di convenire che i beni per i quali sia già stata esperita almeno un'asta pubblica, con esito istruttorio negativo, indipendentemente dalla data di approvazione del procedimento di vendita, possano essere alienati a trattativa privata con evidenza pubblica, qualora non sopraggiungano altre cause di impedimento;

4) di stabilire che, qualora per i beni di cui all'Allegato A siano avanzate delle richieste di cessione ai sensi della legge regionale 68/1994, con esito istruttorio favorevole, la Giunta possa darvi corso nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di indizione dell'asta ovvero della trattativa privata con evidenza pubblica;

5) di offrire in vendita all'Istituto Autonomo Case Popolari gli immobili elencati nell'Allegato B, per i quali sono stati precedentemente assunti impegni in tal senso da parte dell'Amministrazione regionale, ed in caso di definitiva rinuncia all'acquisto da parte dell'Istituto stesso, alienarli con le stesse modalità previste per quelli dell'Allegato A, a meno che non sussistano altre cause di impedimento;

6) di stabilire che la Giunta regionale, anche specificamente delegando propri servizi, predisponga i lotti raggruppando o suddividendo i beni compresi negli elenchi secondo quanto sarà ritenuto conveniente per il buon esito della gara e rettifichi e/o precisi le indicazioni catastali riportate, nel caso in cui risultassero incomplete o inesatte.

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