Oggetto del Consiglio n. 2782 del 7 ottobre 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 OTTOBRE 1997
OGGETTO N. 2782/X Adeguamento degli importi dell'indennità compensativa previsti dalle disposizioni applicative allegate alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento CEE 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
Deliberazione Il Consiglio
Richiamato il capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicazione sul territorio regionale del regolamento CEE 797/85, in seguito sostituito dal regolamento CEE 2328/91 e dal regolamento CEE 950/97, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Richiamato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 49/86, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 83, in base al quale le modifiche da apportare alle disposizioni applicative allegate alla legge regionale 49/86 sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta;
Richiamati, altresì, gli atti nn. 1479 e 1480 in data 28 aprile 1997 con i quali la Giunta ha proposto all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge "Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento delle strutture agrarie" e la deliberazione recante "Disposizioni di attuazione della normativa regionale applicativa in Valle d'Aosta del regolamento CEE 950/97", che prevedono di abrogare e sostituire la legge regionale 49/86 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rideterminare in modo completo ed omogeneo le norme di applicazione delle misure comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Precisato che le citate proposte di atti, di competenza consiliare, sono state trasmesse, per la valutazione della compatibilità con le normative comunitarie e per l'ammissione alla partecipazione finanziaria della Comunità, ai competenti servizi della Commissione Europea in data 7 maggio 1997 e che a tutt'oggi non è stata adottata al riguardo alcuna decisione;
Precisato che gli importi dei contributi per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie previsti dalle disposizioni allegate alla legge regionale 49/86 sono stati determinati nella misura attuale dalla legge regionale 83/91 e non sono quindi aggiornati ai successivi valori stabiliti dal regolamento CEE 2843/94, in particolare per l'indennità compensativa fissata a 150 ECU per Unità di Bestiame Adulto o per ettaro;
Ritenuto quindi, in attesa dell'approvazione complessiva da parte della Commissione Europea del disegno di legge e della proposta di deliberazione citati, che sia necessario adeguare l'importo per UBA o per ettaro dell'indennità compensativa previsto dall'allegato alla legge regionale 49/86 al valore ultimo fissato dalla normativa comunitaria, al fine di procedere alla determinazione dei contributi per l'annata agraria 1997;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 in data 30 dicembre 1996, n. 317 in data 3 febbraio 1997 e n. 2436 in data 7 luglio 1997 concernenti il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999, nonché la circolare applicativa n. 7 del 6 febbraio 1997 (prot. n. 320/SGT);
Visto l'obiettivo n. 141101 "Gestione per lo sviluppo e l'assistenza alle imprese agricole e agrituristiche";
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Regolamenti comunitari e Sviluppo zootecnico in vacanza del Capo servizio Interventi comunitari e Affari generali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla proposta di deliberazione consiliare;
Delibera
1) di sostituire il primo paragrafo del punto 2 (Importi) del capo 7 (Indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, nel modo seguente:
"L'importo dell'indennità compensativa è fissata in 150 ECU per unità di bestiame adulto (UBA) od eventualmente per Ha, in funzione della gravità e degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati:
a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame.
L'importo totale dell'indennità è di 150 ECU per UBA.
La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera totale dell'azienda.
Per quanto riguarda il calcolo dell'indennità l'importo massimo ammissibile è limitato a 60 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (Ha).
b) per produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione del frumento e della superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi, superiori a 0,5 Ha per azienda".
2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Presidente Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
