Oggetto del Consiglio n. 2219 del 23 ottobre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2219/X - CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L.R. 31/1992, DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 AL GRUPPO CINOFILO VALLE D'AOSTA NELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 9° ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA, SVOLTASI AD AOSTA IL 23 GIUGNO 1996. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 34 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Il Gruppo Cinofilo Valle d'Aosta ha presentato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, una richiesta tendente ad ottenere, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, un contributo nelle spese sostenute per l'organizzazione della 9^ Esposizione nazionale canina, svoltasi ad Aosta, presso l'Arena della Croix Noire il 23 giugno 1996;

All'esposizione hanno preso parte oltre 400 esemplari rappresentanti più di 100 razze canine ufficialmente riconosciute; è stata inoltre organizzata, a latere della gara, una mostra speciale riservata quest'anno ai cani Terranova, dove hanno sfilato una settantina di esemplari tra i migliori soggetti provenienti dagli allevamenti italiani e dei paesi più vicini;

Alla richiesta sopra specificata è stato allegato il consuntivo delle spese sostenute e correttamente giustificate che ammonta a complessive Lire 23.658.740, così dettagliate:

USCITE

tasse ente nazionale Lire 1.754.000

rimborsi spese ai giudici Lire 4.112.000

realizzazione cassetta video e servizio fotografico Lire 686.500

noleggio gabbie per alloggiamento cani Lire 2.700.000

stampa materiale e cancelleria Lire 4.284.000

ospitalità varia Lire 2.891.000

spese per pubblicità Lire 1.606.500

noleggio impianto sonoro Lire 1.130.500

premiazioni e oggetti promozionali Lire 4.301.100

siae Lire 193.140

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TOTALE Lire 23.658.740

ENTRATE

- biglietti di ingresso Lire 2.295.000

Si dà atto che l'Ufficio regionale per il turismo, ritiene che le spese sopra esposte siano ammissibili a contributo e che l'iniziativa di cui trattasi sia da considerarsi di interesse turistico promozionale;

Si ritiene pertanto di aderire alla richiesta del Gruppo Cinofilo Valle d'Aosta mediante la concessione di un contributo di Lire 8.000.000, pari al 34% circa delle spese sostenute e correttamente giustificate per l'organizzazione dell'iniziativa in questione;

Si fa altresì presente che il sostenimento delle spese non coperte dalle entrate e dal contributo regionale sarà assunto a carico degli organizzatori della manifestazione;

Vista la legge regionale n. 24 giugno 1992, n. 31;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo dell'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 3/1956, e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, la concessione di un contributo di Lire 8.000.000 (ottomilioni) a favore del Gruppo Cinofilo Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Via Losanna,17 - P.I. 00526290077, pari al 34% circa delle spese effettivamente sostenute e regolarmente giustificate per l'organizzazione della 9^ Esposizione nazionale canina, svoltasi ad Aosta, presso l'Arena della Croix Noire, il 23 giugno 1996;

2) di approvare e di impegnare la spesa di Lire 8.000.000 (ottomilioni), con imputazione al cap. 64320 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1996 ("Contributi e sussidi ad istituzione e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"), riferimento dettaglio n. 3015, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che alla liquidazione si provveda, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, su richiesta del Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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