Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1167 del 8 febbraio 1995 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 FEBBRAIO 1995

OGGETTO N. 1167/X Disegno di legge: "Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane".

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le imprese artigiane, individuate ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 50, che svolgono attività di produzione di pane non sono tenute ad effettuare il turno di riposo settimanale nella giornata della domenica.

Articolo 2 (Modalità di svolgimento dell'attività)

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 sono determinate dai singoli operatori su sei giorni la settimana, con garanzia di doppia panificazione alla vigilia del giorno di riposo prescelto.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività possono essere differenziate stagionalmente; limitatamente alla stagione estiva ed invernale e nei periodi di maggior afflusso turistico può essere consentita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 1, con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, l'apertura dei forni per la panificazione durante tutta la settimana, per un massimo di dodici settimane all'anno.

3. Gli artigiani panificatori, cumulativamente per ogni comune, devono comunicare al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato le modalità di lavoro prescelte, di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 gennaio di ogni anno. Eventuali variazioni motivate delle modalità prescelte dovranno essere comunicate almeno trenta giorni prima dell'adozione.

4. Qualora il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento non effettui rilievi entro trenta giorni, le modalità di svolgimento si intendono approvate.

5. Qualora gli artigiani panificatori non effettuino la comunicazione di cui al comma 3 o non provvedano nei termini di cui al comma medesimo, decadono dal diritto di effettuarla e sono ritenute valide le modalità di svolgimento dell'attività fino a quel momento in vigore.

Articolo 3 (Tutela del lavoro dipendente)

1. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti in materia di orario di lavoro dei dipendenti, di compensi per prestazioni straordinarie e di riposo compensativo settimanale.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Ricordo che votiamo il nuovo testo della IV Commissione.

La parola al Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) Do per letta la relazione.

Presidente Passiamo alla votazione dell'articolato. Articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente Passiamo infine alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità