Oggetto del Consiglio n. 118 del 31 marzo 1976 - Verbale
OGGETTO N. 118/76 - Proposta di legge regionale n. 179, concernente: "Norme generali e di carattere finanziario per il decentramento". (Inizio della discussione generale. Rinvio)
Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione generale sulla sottoriportata proposta di legge regionale, presentata dai Consiglieri Dolchi, Monami, Tonino, Chincheré, Crétier, Manganoni e Siggia, concernente: "Norme generali e di carattere finanziario per il decentramento", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15, 16 e 17 marzo 1976:
Sul problema del decentramento di poteri, di mezzi e di funzioni agli Enti locali - comuni, comunità montane e consorzi di comuni - il Consiglio regionale ha già avuto modo di lungamente discutere.
Ancora recentemente, in occasione della presentazione di una mozione comunista (respinta in data 1.10.1975), il Consiglio ha approvato un ordine del giorno che, assai generico, ha rilevato, comunque, l'importanza del problema.
Il Gruppo comunista, nell'intento di portare una sua autonoma ma positiva collaborazione all'avvio della soluzione più generale del problema che interessa deleghe e finanziamenti, ha predisposto l'allegata proposta di legge regionale che, pur affrontando solamente la parte concernente la ripartizione di fondi, potrebbe però rappresentare già un passo in avanti.
Inoltre, con tale provvedimento si verrebbe incontro ad insistenti proposte ed istanze venute dalle Amministrazioni comunali e dai Sindaci le quali si manifestano ora più pressanti a causa della crisi e della sempre maggiore richiesta di servizi e di interventi da parte delle popolazioni.
La proposta di legge, oltre ad affermare il concetto del dovere della regione di intervenire, a sostegno ed esaltazione della funzione comunale (art. 1), sottolinea la delicatezza e la complessità del problema e pertanto ne propone una limitata durata nel tempo (due anni - art. 5).
Durante tale periodo la cifra totale a disposizione dei 74 Comuni dovrebbe essere di lire 6.594.750.000 da iscriversi nei bilanci preventivi regionali per gli esercizi 1976 e 1977.
La ripartizione, predisposta dalla Giunta, sarà approvata dal Consiglio (art. 4) e dovrà avvenire in base ai parametri indicati (art. 3). Si è preferito limitare tali parametri a quattro - anche se avrebbero potuto essere più numerosi - per non rendere ancora più macchinosa la ripartizione già alquanto complessa. Si è cercato cioè di evitare che la ricerca di un eccessivo perfezionismo finisse per creare, invece, oggettivamente maggiori sperequazioni.
Tale proposta di legge non rappresenta un aggravio di spesa sul bilancio regionale, in quanto trae il suo finanziamento dall'abrogazione di due leggi regionali e dalla diminuzione od eliminazione di alcuni capitoli di bilancio della parte spesa, come da richiesta dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta in data 4.6.1974.
In tal modo su tali voci di spesa si avrà una possibilità decisionale a livello regionale come a livello comunale.
Il Gruppo comunista nel presentare all'esame del Consiglio la proposta - per cui ha chiesto la procedura d'urgenza - intende offrire una base di discussione concreta ed auspica che, in Commissione o in aula, possano ritrovarsi, non solamente critiche e miglioramenti, ma anche la volontà politica di rendere operante, con l'approvazione, un provvedimento che va sulla strada della partecipazione e della collaborazione Comuni-Regione indispensabile per il progresso della Valle d'Aosta.
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Proposta di legge n. 179
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ....: Norme generali e di carattere finanziario per l'attuazione del decentramento.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Valle d'Aosta, per il conseguimento dei fini statutari di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia, di promozione delle autonomie locali, destina, con la presente legge, ai 74 Comuni della Valle fondi da utilizzarsi per l'esercizio delle funzioni che rientrano nel quadro delle loro attribuzioni per iniziative di carattere economico-sociale.
Art. 2
I Comuni dovranno utilizzare tali somme in armonia con gli indirizzi economico-sociali della Regione per far fronte alle spese facoltative in conto corrente o agli investimenti.
Art. 3
I fondi annuali previsti nel bilancio regionale saranno ripartiti in base ai seguenti parametri ed iscritti fra le entrate dei singoli bilanci comunali:
- 50% in promozione al numero degli abitanti del Comune risultante del censimento del 1971;
- 10% in proporzione alla superficie comunale;
- 30% in proporzione allea esistenza, alla funzionalità e alla previsione di servizi sociali necessari, le cui spese dovranno essere documentate da parte dei Comuni;
- 10% diviso in quota uguale fra i 74 Comuni.
Art. 4
Il piano di riparto, predisposto dalla Giunta, dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 15 ottobre di ogni anno affinché le somme possano essere iscritte nel bilancio comunale e regionale dell'esercizio successivo.
Art. 5
La presente legge, a titolo sperimentale, ed in attesa di leggi attribuenti deleghe specifiche nel quadro di una programmazione regionale effettiva e dotata degli opportuni strumenti, avrà valore per gli anni 1976 e 1977.
Art. 6
Sono abrogate le leggi regionale 14 agosto 1962, n. 17, e 22 giungo 1964, n. 8.
Art. 7
Per quanto riguarda la scadenza di cui all'art. 4, in sede di prima applicazione della presente legge il termine viene fissato al trentesimo giorno dalla promulgazione.
Art. 8
La spesa ammontante a lire 6.594.750.000 sarà imputata, sul bilancio preventivo per l'esercizio 1976, al capitolo 271 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F)" e per l'esercizio 1977 su apposito istituendo capitolo.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, li
Il Consigliere DOLCHI illustra ampiamente la proposta tendente a realizzare un miglior decentramento amministrativo, decentramento che è alla base dell'autonomia e del progresso.
Sulla realizzazione si apre un dibattito al quale prendono parte i Consiglieri:
FOSSON, Assessore alla Finanze, che, pur condividendo quanto asserito dal Consigliere Dolchi, sulla necessità di un decentramento, si dichiara contrario, al momento attuale, all'approvazione della proposta di legge, ritenendola prematura, nel timore che i fondi così ripartiti vadano a coprire le spese correnti dei Comuni. Egli critica il sistema di riparto che è opinabile e, per giunta, non tiene conto di una grossa realtà: le Comunità Montane;
CAVERI, Presidente del Consiglio, che condivide le opinioni espresse dal collega Fosson;
DUJANY, che si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge e critica l'egemonia accentratrice dell'Amministrazione regionale;
CAVERI, Presidente del Consiglio, che espone gli eventuali pericoli che potrebbero derivare da un decentramento amministrativo attuato in maniera inadeguata;
BORDON, che si dichiara favorevole ad un decentramento amministrativo da attuarsi con un provvedimento che dovrà essere attentamente studiato. Non concorda sull'approvazione della proposta in esame che definisce demagogica e parziale.
Il Presidente CAVERI, stante l'ora ormai avanzata, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 16,30.
Il Consiglio prende atto.
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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore 13,00.