Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 842 del 21 luglio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 842/X - Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore Civico)".

Articolo 1 - (Modificazioni all'articolo 6)

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico), è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 - (Elezione)

1. L'iter per l'elezione del Difensore civico viene avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione, o rinnovo, del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni, dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le associazioni ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio le proposte di candidatura.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato proposto:

a) dati anagrafici e residenza;

b) titoli di studio;

c) curriculum professionale;

d) elementi in grado di evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico.

4. Ad ogni proposta di candidatura dev'essere allegata la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la piena conoscenza della lingua francese. A tale scopo, prima dell'elezione, devono superare un esame di lingua francese, svolto con le stesse modalità di quello previsto per l'accesso dall'esterno alle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione regionale.

6. Appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio convoca la commissione per l'elezione del Difensore civico per lo svolgimento della prova preliminare di francese e per la successiva elezione del Difensore civico.

7. La commissione per l'elezione del Difensore civico è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;

b) il presidente del Tribunale di Aosta;

c) il presidente del Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta;

d) il presidente dell'Ordine degli avvocati di Aosta;

e) il presidente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

8. La commissione per l'elezione del Difensore civico è integrata, per lo svolgimento della prova preliminare di francese, da un insegnante di ruolo di lingua francese nelle scuole secondarie della Regione.

9. La Commissione per l'elezione del Difensore civico elegge il Difensore civico, tra i candidati che hanno superato la prova preliminare di francese, a maggioranza dei propri componenti."

Presidente - La parola al Consigliere Dujany.

Dujany (PVA) - Le projet de loi n° 66 qui modifie la loi 2 mars 1992, n° 5 dont l'objet concernait l'institution du médiateur en Vallée d'Aoste, a le but de proposer l'élection de cette nouvelle charge par la commission compétente, tout en évitant que celle-ci s'exprime à l'unanimité, et tout en prévoyant que cette élection puisse s'effectuer par sa majorité, en tenant compte des données et des qualités que les candidats devront posséder et qui devront résulter par l'avis public énoncé à fin de recouvrir la charge en question. En outre, du moment que le médiateur devra aussi prêter son activité dans une activité bilingue, il devra évidemment démontrer une très bonne connaissance de la langue française de même qu'il est prévu pour l'accès aux cadres de l'Administration régionale.

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolato. La legge consta di un solo articolo che possiamo approvare con un'unica votazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità