Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 839 del 21 luglio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 839/X - Disegno di legge n. 69: "Istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985)".

Articolo 1 - (Istituzione)

1. É istituita in Valle d'Aosta una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Articolo 2 - (Modificazioni alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56)

1. Il sesto comma dell'allegato B alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985) è sostituito dal seguente:

"Le unità operative in cui si articola il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'USL della Valle d'Aosta si avvalgono della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e delle altre strutture dell'Istituto. La sezione regionale della Valle d'Aosta dipende dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, fa parte a tutti gli effetti della sua struttura organizzativa e svolge le medesime funzioni delle altre sezioni periferiche degli Istituti zooprofilattici sperimentali. "

Articolo 3 - (Stipula di convenzioni)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Giunta regionale, anche delegando all'uopo l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a stipulare con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta apposita convenzione che, fatte salve le competenze delle USL, dovrà rivestire le seguenti caratteristiche:

a) precisare il campo di applicazione della convenzione;

b) indicare la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni non istituzionali che dovranno fare carico all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

c) fissare un prontuario per la fornitura di servizi e l'erogazione delle prestazioni tenendo presente che, in ogni caso, le prestazioni fornite alle USL sono gratuite per i compiti di Istituto e nei termini di legge.

Articolo 4 - (Norma di rinvio)

1. Le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 270/1993, sono disciplinate con successiva legge regionale, da adottarsi di concerto con le Regioni Piemonte e Liguria, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 270/1993, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Articolo 5 - (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 517/1993, e nel decreto legislativo 29/1993.

2. Ai concorsi per l'assunzione nella sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 517/1993, con l'avvertenza che, ai sensi dell'articolo 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), ai concorsi per l'assunzione di personale presso la sezione regionale predetta, per i trasferimenti e per le assunzioni obbligatorie si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 51, 52 e 53 della legge 196/1978.

Articolo 6 - (Norma transitoria)

1. In conseguenza dell'abrogazione della dotazione organica della sezione zooprofilattica operata dall'articolo 7, comma 1, lett. e), il personale inquadrato nella predetta sezione rimane alle dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta e la sua utilizzazione è disposta con provvedimento dell'Amministratore straordinario ovvero del Direttore generale dell'USL di cui al decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 517/1993, nel caso in cui tale figura sia già operante all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il personale di cui al comma 1 rimane ferma la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione presso la sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sulla base delle regole che saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

Articolo 7 - (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 (Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti);

b) la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37 (Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta);

c) il quinto trattino del primo comma dell'articolo 10 e l'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

d) l'ottavo comma dell'allegato B alla legge regionale 56/1988;

e) il penultimo comma dell'allegato B alla legge regionale 56/1988.

Presidente - La parola al Consigliere Perron.

Perron (UV) - Le but de ce projet de loi est de régler une situation d'irrégularité qui existe dans notre région par rapport à d'autres régions pour ce qui concerne les compétences de cet Institut. En effet, il n'y a pas une section périphérique de cet Institut et donc les fonctions relatives sont exercées par le Service d'hygiène, santé publique et assistance de l'U.S.L., qui emploie une section "zooprofilattica" qui a été instituée dans le domaine du laboratoire. Cette situation drôle, qui n'est pas en règle avec les dispositions ministérielles, a entre autre la conséquence que l'Institut ne se prend pas la responsabilité des analyses qui sont faites dans cette section.

On a donc présenté cette proposition de loi pour régler cette anormalité. On a préféré choisir la voie de la loi régionale au lieu de créer une section détachée de cet Institut: cela, pour éviter qu'il y ait, pour une période, une superposition des fonctions. On doit souligner qu'on institue une section régionale que notre Région peut instituer, car cette procédure ne demande pas l'accord préventif des autres Régions, la Ligurie et le Piémont. Cet accord devra être demandé quand on ira régler les modalités de gestion et de fonctionnement; pour l'instant, il suffit d'approuver le projet de loi.

Il faut souligner aussi que définir cette section permet un contrôle précis pour ce qui est des aliments d'origine animale et le contrôle sur les animaux vivants. Cette orientation a été déjà exprimée dans la législature passée: avec une délibération on avait chargé l'Assesseur d'activer les procédures pour définir les rapports entre la Région et l'Institut. L'institution d'une section régionale aura aussi l'avantage de permettre à notre Région de bénéficier des financements de l'Etat. Avec cette loi on abroge l'annexe b) d'une loi précédente, l'annexe qui prévoyait la destruction des animaux décédés, et cela sera réglé par une convention avec une entreprise spécialisée dans le domaine.

Je voudrais présenter des amendements: le premier, concerne le personnel qui reste aux dépendances de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste et sa disposition est utilisée avec un décret de l'Administrateur extraordinaire de l'U.S.L. Ce qui est changé c'est qu'on ne fait plus référence aux administrateurs de l'U.S.L., on fait référence à la loi qui prévoit la transformation de l'U.S.L. en Agence régionale. Le deuxième aspect c'est que, jusqu'au moment où il n'y aura pas des rôles précis des employés, il y a la possibilité de recourir, par des conventions, à des libres praticiens. Le dernier article de cette loi concerne la déclaration d'urgence.

Presidente - Passiamo ora alla votazione dell'articolato. Articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6, con gli emendamenti presentati dal Consigliere Perron, di cui do lettura. Primo emendamento:

Emendamento - Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'abrogazione della dotazione organica della sezione zooprofilattica operata dall'articolo 7, comma 1, lett. e), il personale inquadrato nella predetta sezione rimane alle dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta e la sua utilizzazione è disposta con provvedimento del Direttore generale dell'USL, figura prevista dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta: organi di gestione)".

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo ora alla votazione del secondo emendamento di cui do lettura:

Emendamento - Dopo il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma:

"3. In attesa dell'approvazione della dotazione organica della sezione regionale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale e dell'espletamento dei relativi concorsi è possibile stabilire convenzionamenti con liberi professionisti nei limiti previsti dal combinato disposto dai commi 23 e 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)".

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6 - (Norma transitoria)

1. In conseguenza dell'abrogazione della dotazione organica della sezione zooprofilattica operata dall'articolo 7, comma 1, lett. e), il personale inquadrato nella predetta sezione rimane alle dipendenze dell'USL della Valle d'Aosta e la sua utilizzazione è disposta con provvedimento del Direttore generale dell'USL, figura prevista dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

2. Per il personale di cui al comma 1 rimane ferma la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione presso la sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sulla base delle regole che saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

3. In attesa dell'approvazione della dotazione organica della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'espletamento dei relativi concorsi è possibile stabilire convenzionamenti con liberi professionisti nei limiti previsti dal combinato disposto dai commi 23 e 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Dopo l'articolo 7 è stato inserito l'articolo 8, riguardante la dichiarazione d'urgenza, di cui do lettura:

Articolo 8 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Passiamo infine alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità