Oggetto del Consiglio n. 831 del 20 luglio 1994 - Verbale
OGGETTO N. 831/X - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE REGIONALE SIG. PIERGIORGIO VIVOLI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1956, N. 3.
Il Presidente STEVENIN richiama la discussione testè avvenuta, in seduta segreta, sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 19 bis) dell'ordine del giorno dell'adunanza.
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Si dà atto che durante la trattazione del presente oggetto si assentano i Consiglieri DUJANY e LANIVI.
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IL CONSIGLIO
Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta regionale;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1368 del 15 ottobre 1993 con il quale il dipendente regionale Sig. Piergiorgio Vivoli, sottoposto alla custodia cautelare in carcere in quanto indagato in ordine a reati comportanti in caso di condanna la destituzione dall'Ufficio, era stato sospeso, in via obbligatoria, ai sensi dell'art. 161, 1° comma, della l.r. 28 luglio 1956, n. 3;
Preso atto dei provvedimenti con i quali la competente autorità giudiziaria ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con il divieto di esercitare ogni pubblico ufficio o servizio e che quest'ultima misura interdittiva (ex art. 289 c.p.p.) è decaduta il giorno 22 dicembre 1993;
Preso atto dell'istanza proposta dal vice dirigente Sig. Piergiorgio Vivoli per essere riammesso in servizio;
Considerato che la ragione giustificatrice della sospensione cautelare obbligatoria disposta nei confronti del suddetto funzionario, indagato e colpito da custodia cautelare in carcere, è venuta meno per la semplice scarcerazione del medesimo;
Preso atto che a carico del Sig. Vivoli è stato iniziato procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti in data 23 febbraio 1994 e che nei confronti dello stesso è stato proposto il deferimento alla Commissione di disciplina;
Considerato che il venir meno delle misure interdittive applicate dall'autorità giudiziaria ex art. 289 c.p.p. non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 attribuisce agli organi regionali nell'applicazione di altre misure interdittive, nella fattispecie quelle disciplinari, ed in particolare la sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare;
Considerata la gravità dei fatti addebitati al Vivoli e la loro natura di reati contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio a scopo patrimoniale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
Considerata altresì l'estrema gravità del pregiudizio patrimoniale arrecato all'Amministrazione;
Rilevata ancora la gravità degli addebiti - contestati al dipendente e che hanno determinato la richiesta di procedimento disciplinare e di deferimento alla Commissione di disciplina - in relazione alle specifiche attribuzioni di servizio e alla posizione di responsabilità funzionale del dipendente, trattandosi di funzionario di qualifica vice dirigenziale;
Considerato l'iter sin qui seguito dal procedimento dell'Autorità giudiziaria e da quello disciplinare, in relazione al quale la Giunta regionale ha ritenuto, per la gravità dei fatti, di proporre il deferimento del medesimo alla Commissione di disciplina;
Ritenuto pertanto che debba disporsi la revoca del provvedimento n. 1368 in data 15 ottobre 1993 del Presidente della Giunta regionale, con cui si disponeva la sospensione cautelare dal servizio del dipendente, in via obbligatoria, ai sensi dell'articolo 161, 1° comma, della l.r. 28 1ug1io 1956, n. 3;
Ritenuto, altresì, che sussistano fondate ragioni di pubblico interesse per disporre la sospensione cautelare del dipendente di cui trattasi in pendenza di procedimento disciplinare;
Visto l'articolo 159 delle vigenti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, approvate con l.r. 28 luglio 1956, n. 3 e succcessive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio del personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Con voti favorevoli: ventidue (presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti: sei, i Consiglieri BAVASTRO, COLLE', LANIECE, LINTY, MARGUERETTAZ e TIBALDI);
DELIBERA
1) di disporre a carico del dipendente Sig. Piergiorgio Vivoli la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento disciplinare, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 159 della l.r. 28 luglio 1956, n. 3;
2) di trasmettere il presente provvedimento di sospensione al Presidente della Giunta regionale ai fini della revoca del proprio provvedimento n. 1368 in data 15 ottobre 1993 con cui si disponeva la sospensione, in via obbligatoria, dal servizio del dipendente Sig. Piergiorgio Vivoli, ai sensi dell'art. 161, 1° comma, l.r. 28 luglio 1956, n. 3;
3) di stabilire che l'assegno alimentare di cui all'articolo 159, 3° comma, della citata legge regionale n. 3/1956, sarà determinato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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