Oggetto del Consiglio n. 801 del 6 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 801/X - Disegno di legge: "Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)".
Articolo 1 - (Oggetto)
1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione di cui agli allegati A e B sono dichiarati inservibili per uso pubblico o per pubblica funzione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui al comma 1 secondo le procedure indicate nella presente legge, cui provvede il Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta.
Articolo 2 - (Modalità di vendita delle unità immobiliari locate)
1. L'alienazione delle unità immobiliari di cui all'allegato A è effettuata a trattativa privata diretta mediante offerta in prelazione ai conduttori, titolari del contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1993, e/o ai loro rispettivi coniugi non separati legalmente o al/ai figli conviventi alla stessa data, che non risultino in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri condominiali alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo di cessione delle singole unità abitative è determinato dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze con riferimento al prezzo di ogni fabbricato indicato nell'allegato A.
3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al trenta per cento del prezzo di stima di cui al comma 2;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di stima e corresponsione dell'ammontare residuo in non più di trenta rate semestrali posticipate a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto notarile di vendita; sull'importo rateizzato sarà calcolato l'interesse al tasso annuo pari al cinquanta per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula dell'atto di vendita, arrotondato al mezzo punto, con iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento delle rate dovute.
4. Per gli acquisti di cui al presente articolo gli interessati non possono fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n.76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) e successive modificazioni.
5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta recante l'offerta di vendita.
6. L'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena la decadenza dai diritti e dalle agevolazioni di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla data dell'esercizio del diritto di prelazione, salvo che il ritardo non sia imputabile all'acquirente.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o quello di cui al comma 6, le unità possono essere alienate mediante asta pubblica secondo le procedure indicate nella presente legge, ad esclusione di quelle locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le unità immobiliari acquistate ai sensi del presente articolo non possono essere alienate, neppure parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non sia pagato interamente il prezzo.
Articolo 3 - (Vendita di altri fabbricati e terreni)
1. I beni immobili di cui all'allegato B sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, con le procedure previste dall'allegato C.
Articolo 4 - (Deleghe alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le rettifiche ai dati delle unità immobiliari indicati negli allegati A e B che si rendessero necessarie alla esatta identificazione delle unità immobiliari stesse per il perfezionamento degli atti di trasferimento.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, qualora tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di vendita degli immobili sia decorso più di un anno, oppure siano intervenuti fatti o situazioni che abbiano modificato sostanzialmente il valore degli stessi, a provvedere alla rideterminazione dei prezzi di cessione degli immobili indicati negli allegati A e B.
Articolo 5 - (Destinazione dei proventi)
1. I proventi derivanti dalle cessioni di cui alla presente legge saranno introitati al capitolo 10200 (Provento vendite beni immobili) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi.
2. Il ricavato dalla alienazione dei beni di cui all'allegato A, al netto degli oneri per legge a carico della Regione quale parte venditrice, sono destinati, per la parte eccedente le entrate annuali previste dal bilancio pluriennale 1994/1996 sul capitolo 10200, al finanziamento del capitolo 50760 (Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).
Tabelle A, B e C (...Omissis...)
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Parisi.
Parisi (VAP) - Il disegno di legge 68, che riguarda la dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale, presentato dalla Giunta regionale in attuazione all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2, Legge finanziaria per gli anni 1994-96, si pone come obiettivo generale la dismissione dei beni del patrimonio immobiliare non utilizzati ai fini istituzionali. Con tale atto l'esecutivo ha inteso mantenere fede all'impegno politico assunto in sede di approvazione del bilancio di previsione, che era quello di presentare al Consiglio un piano di dismissione entro quattro mesi.
La presente legge realizza inoltre, da una parte, il trasferimento ai privati di proprietà della regione e, dall'altra, il reperimento di risorse per il finanziamento degli interventi previsti nel bilancio regionale.
La Giunta con tale atto ha ritenuto di far valere una propria autonomia decisionale e quindi di non assoggettarsi in linea generale alle norme dettate dalla legge 560/93.
Il disegno di legge prevede per la cessione agli affittuari degli alloggi locati al 31 dicembre 1993 delle modalità e condizioni diverse da quelle per la cessione degli altri beni di proprietà, terreni e fabbricati.
La differenza sostanziale fra il disegno di legge in discussione e la 560/93 è riferita in particolare alla valutazione dell'alloggio. In effetti, mentre il disegno di legge n. 68 applica un prezzo al mq valutato sulla base di quelli che sono i valori medi del mercato immobiliare, la legge 560/93 applica invece un prezzo di riferimento alle rendite catastali, le quali assumono come parametro il vano catastale.
In termini di valori, i prezzi previsti dal disegno di legge regionale per ciascuna unità immobiliare sono leggermente superiori a quelli determinati dalla legge 560/93.
Al fine, quindi, di restringere la forbice e ridurre al massimo le differenze rispetto alla legge 560/93, la Giunta regionale ha introdotto le seguenti migliori condizioni:
a) sconto del 30 percento, anziché del 10 percento previsto dalla 560, per pagamenti in una unica soluzione;
b) tasso di interesse pari al 50 percento del tasso di riferimento dell'edilizia residenziale, circa il 4,5 percento, invece del 10 percento previsto per il pagamento dilazionato.
Il disegno di legge si è posto, inoltre, il problema di salvaguardare così come previsto dalla 560/93 alcune categorie sociali, quali ad esempio: a) gli ultrasessantenni, b) i nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap, c) i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 15, facendo riferimento evidentemente al reddito del nucleo familiare che è quello previsto da questo articolo della legge.
Le suddette categorie conservano quindi la titolarità dell'alloggio anche qualora non volessero esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
Al fine di evitare possibili speculazioni, è stata introdotta la norma di cui all'articolo 2, comma 8, la quale prevede che gli alloggi acquistati non possono essere alineati per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto.
Presidente - M. Parisi a annoncé un amendement, on distribue l'amendement proposé par M. Parisi.
La discussion générale est ouverte, quelqu'un demande la parole?
M. Marguerettaz demande la parole.
Marguerettaz (PpVA) - Credo che il significato del disegno di legge presentato dalla Giunta, così come è detto anche nella relazione che accompagna il medesimo, ha una urgenza. L'urgenza è quella di reperire i 5 miliardi do lire che erano già stati previsti dalla legge di bilancio e che quindi dovranno essere inseriti, come proventi da queste vendite, nelle entrate del bilancio 1994.
A fronte di questa urgenza la Giunta fa un discorso più ampio, pone cioè sul mercato dei beni immobili per un totale di 25 miliardi.
Una prima considerazione da fare è sul genere di immobili che vengono posti sul mercato: non si tratta solo di alloggi, ma si tratta anche di tutta una serie di beni per così dire non abitati, quali prati, garages, cantine, palestre, alberghi non utilizzati al momento presente.
A fronte di tutto ciò credo sia giusto iniziare a fare un ragionamento sulle modalità con cui questi beni verranno posti sul mercato.
La preoccupazione che guida il mio intervento va nella direzione della tutela di quelle persone che pur avendo una locazione in alcuni di questi alloggi, non sono interessati oppure non si trovano nella possibilità di acquistare questi locali. Ecco perché credo che sia necessario che la Giunta preveda la vendita prioritaria di quegli alloggi per i quali gli inquilini possono esercitare il diritto di prelazione; secondariamente o contemporaneamente porre sul mercato gli immobili di cui all'allegato B, quelli che non coinvolgono direttamente la situazione personale della gente; solo come estrema ratio porre sul mercato gli alloggi di quegli inquilini che, come dicevo, non sono interessati oppure sono impossibilitati ad acquistare gli appartamenti da loro abitati.
Questo è un primo problema. Il secondo problema si rifà alla legge 560. Per alcune parti questo disegno di legge n. 68 si discosta in maniera notevole rispetto alla legge nazionale e uno dei punti dai quali si discosta e che mi preoccupa maggiormente è riferito alle categorie di inquilini che sono tutelati dalla vendita degli alloggi. In effetti la legge 560 prevede, come lo prevede la nostra, la tutela per quei nuclei familiari dove siano presenti dei portatori di handicap, la tutela per quei locatari ultrasessantenni, mentre (e qui si differenzia invece dalla legge nazionale) la legge 560 così recita: "Sono sotto tutela - oltre quelle categorie di persone che dicevo prima - gli assegnatari di cui al comma 6 se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione".
Il nostro disegno di legge fa riferimento invece all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1987 n. 15 per quanto riguarda i requisiti, il quale articolo 6 della legge 15 indica i criteri per l'aver diritto all'alloggio; questo cosa significa? Che mentre la legge nazionale dice: se tu inquilino hai un reddito che ti dà ancora diritto ad avere l'alloggio in edilizia residenziale, il tuo diritto viene salvaguardato, contrariamente la legge regionale dice: se tu inquilino superi il limite di reddito per accedere alla casa popolare, tu perdi il diritto.
Mi sembra una proposta troppo forte in questo senso, perché se un nucleo familiare si trova ad avere un reddito ad esempio di 100mila lire superiore a quello minimo di accesso alle case popolari, di fatto il suo alloggio può essere messo in vendita, il proprietario dell'alloggio può per evidenti motivi sfrattare l'inquilino medesimo, e poi ci si troverebbe nella condizione in cui l'inquilino non avrebbe più diritto ad accedere ad altre case popolari, anche se questo fa ridere perché sappiamo le domande che sono giacenti ad esempio solo presso il comune di Aosta e che non hanno ancora attualmente risposta, e al tempo stesso non si troverebbe nella condizione economica per poter accedere ad affitti di alloggi presso privati.
Una terza questione che ci tenevo a sottolineare è quella che tutte queste categorie sono tutelate dal comma 7 dell'articolo 2, e l'ultima parte del comma 7 dice che queste categorie sono tutelate a patto che esse siano in regola con il pagamento dei canoni e delle spese alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ora, senza voler fare della demagogia perché non ne ho proprio l'intenzione, credo che anche questa sia una richiesta troppo dura, cioè so che in comune (almeno io parlo di una situazione comunale che conosco di più, non so la situazione dettagliata degli inquilini di questi immobili) succede che ci siano dei nuclei familiari che risultano morosi, temporaneamente morosi per svariati motivi, ivi compresi quelli più smaliziati, ma ci sono altrettanti motivi seri che vanno presi in considerazione. Dire che dall'entrata in vigore di questa legge viene a decadere il diritto di coloro che magari hanno persone handicappate nel nucleo familiare, di coloro che sono ultrasessantenni e che risultano essere morosi - fra l'altro non si dice per quanto tempo, non in regola, quindi per dire se non hanno pagato l'ultimo canone di affitto -, mi sembra una costrizione troppo forte. Credo che prima di togliere il diritto di poter mantenere l'alloggio, si debbano fare altri passi, ben più moderati; ci sono altre forme quali quelle della diffida, del pignoramento dei beni, ma dire il tuo diritto viene a cadere semplicemente perché non sei in regola con il pagamento del canone mi sembra decisamente forzoso.
Un'altra considerazione in generale che faccio e che mi preoccupa riguarda l'informazione che arriverà all'utenza, preoccupazione che credo sia fondata e spero che chi mi risponderà della Giunta mi toglierà questi dubbi. É la preoccupazione che alla gente arrivi una informazione corretta là dove lo IACP e il comune perseguiranno certe azioni per le vendite dei loro alloggi e là dove la regione persegue una politica leggermente diversa rispetto a quella che porteranno avanti gli IACP e i comuni, e credo che la sensazione che si ha leggendo il comunicato da parte del Sunia è quella di una preoccupazione da parte dell'utenza di vedere una situazione di due pesi e due misure: l'uno portato avanti dalla regione con questo disegno di legge, l'altro portato avanti dallo IACP e dal comune seguendo i dettami della 560.
In conclusione annuncio al Consiglio che, proprio per cercare di ovviare agli inconvenienti che sono presenti in questo disegno di legge, presento tre emendamenti
Si dà atto che, dalle ore 18,09 alle ore 18,14, presiede il Vicepresidente Aloisi.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Il presente disegno di legge è strettamente connesso, perlomeno per quanto riguarda le finalità, alla legge nazionale 560/93.
Le mie osservazioni saranno su questo disegno di legge squisitamente tecniche, perché dal punto di vista politico ne condividiamo le finalità.
In particolare volevo soffermarmi su alcuni immobili che sono stati individuati come patrimonio immobiliare regionale destinato alla alienazione. Mi riferisco ai condomini, agli immobili, agli edifici di via Lys e di via Chavanne, che sono gestiti in convenzione dallo IACP e che essendo stati edificati con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 560 dovrebbero quindi rientrare nei cosiddetti alloggi di edilizia residenziale pubblica e per tale ragione disciplinati da questa normativa.
Questo è il primo appunto che faccio alla Giunta, sul quale vorrei avere una risposta precisa. Si tratta di 48 alloggi, che verrebbero sottratti alla disciplina della legge 560.
Un'altra osservazione riguarda sempre il comma 7, dove si fa riferimento alle cosiddette categorie protette, ove si procede alla alienazione mediante asta pubblica ad esclusione delle abitazioni locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, oppure in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 87 n. 15, che fa riferimento alla posizione reddituale della famiglia. Se prendiamo gli stessi immobili di cui parlavo prima, cioè quelli di via Lys e di via Chavanne, ove risiedono 48 famiglie, all'interno di questo edificio circa 30 possessori dei rispettivi alloggi sono ultrasessantenni, per cui potrebbe essere di fatto vanificato l'obiettivo finale di questa legge, cioè il reperimento dei fondi per sopperire ad esigenze di bilancio.
Chiedo quindi all'assessore competente di avere dei chiarimenti anche su questo punto, relativo al fatto che le categorie protette potrebbero dare adito anche a ricorsi amministrativi al TAR, e quindi di cercare non solo di non vanificare gli obiettivi che si pone la legge, ma soprattutto di rallentare il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare regionale.
Un'ultima osservazione invece la riferisco alla 560, ove già nei mesi scorsi la Lega ha fatto un'interpellanza per conoscere se è stato predisposto il piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale; mi venne risposto ai primi di marzo che era in via di definizione, ma ancora non ne possediamo notizia, quindi sarebbe opportuno sapere se questo piano è stato definito, se è veramente in via di definizione, anche per far sapere ai potenziali futuri proprietari quale sarà il destino dei loro alloggi.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) - Quello che volevo dire in parte lo ha già detto il Consigliere Marguerettaz.
Come abbiamo già detto in commissione nel corso delle discussioni su questa legge, condividiamo in parte la necessità della Regione di andare alla alienazione di beni, cioè siamo contenti che la Regione cerchi di vendere ai privati perché qui in Valle d'Aosta fra l'altro c'è una tendenza contraria alle altre regioni.
La nostra paura e le nostre diversità di opinioni sono venute quando si è parlato di certi alloggi che la regione aveva fabbricato a mo' di edilizia sovvenzionata, per mettere dentro dei nuclei familiari che non trovavano sistemazione in altre abitazioni, parlo di via Chavanne e di via Lys. Ci siamo chiesti se veramente era opportuno che questi due fabbricati venissero inseriti in questa legge e non fossero almeno lasciati nella legge nazionale, che, come diceva prima Marguerettaz, andava a vedere meglio i diritti di chi sta dentro.
C'è un'altra cosa mi sta a cuore di questa legge. All'articolo 5 si dice che il ricavato della alienazione dei beni di cui all'allegato A è destinato al finanziamento del cap. 50760, spese per la costituzione di fondi regionali a rotazione per la ripresa dell'industria edilizia: vorrei che questi soldi fossero destinati almeno per una buona parte ad edilizia residenziale sovvenzionata, cioè rimanessero nel giro. Come diceva Marguerettaz ci sono tante domande ancora giacenti, non è finito il problema casa, vorremmo che i soldi fossero almeno investiti con gli stessi scopi.
Presidente - D'autres conseillers demandent la parole? S'il n'y pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.
M. l'Assesseur du budget et des finances Lévêque a demandé la parole.
Lévêque (Ass.tec.) - Credo che i temi sollevati dal disegno di legge e dagli interventi del relatore e dei consiglieri che mi hanno preceduto e che ringrazio siano numerosi e meritino qualche approfondimento e qualche risposta. Inoltre meritano sicuramente risposta le proposte di emendamento presentate da Parisi e da Marguerettaz.
Come richiamato già da entrambi ed anche da Tibaldi, l'articolo 4 della legge regionale n. 2, cioè la legge finanziaria per questo anno, prevede al primo comma che entro 4 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa la Giunta regionale debba presentare al Consiglio un piano di dismissioni di beni immobili del patrimonio regionale, non utilizzati ai fini istituzionali né oggetto di programmi di reimpiego.
Il presente disegno di legge costituisce l'attuazione di quanto previsto in finanziaria e in effetti il capitolo 10200 del bilancio, che indica i proventi di vendite di beni immobili, nel bilancio di previsione del 1994 fissa in 5 miliardi l'ammontare presunto di entrate derivanti da alienazioni patrimoniali. Pertanto si rende necessario fornire con un provvedimento organico il quadro programmatorio dei beni posti in vendita, del loro valore di stima e delle procedure da seguire per la dismissione.
Voglio sottolineare innanzitutto come per la prima volta la Regione si ponga in modo concreto il problema della razionalizzazione del proprio patrimonio, programmando oltretutto in modo coerente e trasparente le fasi di dismissione del sovrappiù, di quello che risulta eccedente alle necessità dell'amministrazione. Direi che queste dismissioni sono motivate da ragioni economiche, dai costi (se non accompagnati ovviamente da benefici) che gravano sulla collettività intera dal possesso da parte della Regione di beni non utilizzati. Sono costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono oneri fiscali, sono minusvalenze che possono derivare dal deprezzamento per l'obsolescenza dei beni, in alcuni casi per il degrado addirittura, tutto ciò in una fase in cui le finanze regionali richiedono un uso accorto e razionale delle risorse disponibili, impongono scelte innovative e responsabili nei contenuti e nei metodi. Ritengo pertanto che quanto previsto in questo disegno di legge in discussione contenga questi elementi.
Nel concepire questo provvedimento sono state tenute ferme alcune linee di principio che voglio richiamare:
1 - l'alienazione dei beni patrimoniali della Regione deve avvenire all'insegna della massima pubblicità e trasparenza;
2 - non deve costituire un momento di svendita di un patrimonio che è di tutti, ma, attraverso la procedura dell'asta pubblica, deve consentire alla Regione di realizzare quanto più il mercato è in grado di offrire;
3 - le dismissioni non devono né possono in alcun modo costituire occasione speculativa per chicchessia;
4 - per alcune categorie di alloggi deve essere offerta a tutela (poi entrerò più nel dettaglio) agli inquilini ove esistenti, se interessati all'acquisto.
Queste linee guida hanno ispirato l'elaborazione di questo provvedimento, che di fatto prevede la messa in vendita dei beni costituenti l'allegato B con la procedura dell'asta pubblica - e gli stessi beni sono proposti in questo allegato anche in ragione di richieste che nel tempo sono pervenute all'Amministrazione, quindi anche in ragione di una probabile realizzazione nell'asta pubblica - e la messa in vendita dei beni costituenti invece l'allegato A, gli alloggi, con la procedura dell'asta pubblica solo dopo l'offerta di acquisto in prelazione agli inquilini, i quali hanno sessanta giorni di tempo per esercitarla e novanta per sottoscrivere l'atto di acquisto.
A tale proposito è importante sottolineare come all'articolo 7, comma 2, si prevede che, decorso inutilmente il termine previsto per esercitare la prelazione da parte degli inquilini, le unità possono - non "debbono" - essere poste in vendita mediante asta pubblica. Considerato che la finalità primaria dell'intera operazione è quella di finanziare il bilancio regionale come da previsione, è del tutto evidente che, qualora fra i beni dell'allegato B - e pregherei il Consigliere Marguerettaz di tenere conto di quello che dico proprio alla luce dell'emendamento che ha proposto - e le prelazioni effettivamente esercitate sui beni dell'allegato A si fossero raggiunti o superati gli importi previsti dal bilancio di previsione, potrebbe essere ritenuto opportuno dalla Giunta regionale non porre in vendita quegli alloggi ove non fosse stato esercitato effettivamente il diritto di prelazione.
In relazione alla cessione dei beni di cui all'allegato A offerti in prelazione, le condizioni fissate sono condizioni che partono da una base di mercato: un prezzo base come valore di mercato del singolo bene stimato dai tecnici dell'ufficio competente.
Due formule alternative: lo sconto del 30 percento sul prezzo base per regolazione in contanti in una unica soluzione, oppure una dilazione in 15 anni del prezzo base, trenta rate semestrali, ad un tasso di interesse pari al 50 percento del tasso di riferimento dell'edilizia residenziale, che è circa il 4,3 - 4,5 per cento, dedotto un acconto non inferiore al 30 percento da versare all'atto dell'acquisto.
Tali condizioni, applicate agli alloggi degli stabili posti in vendita, fanno sì che l'operazione - e qui vorrei sottolineare questo aspetto, perché il taglio di alcuni interventi e lo stesso comunicato stampa che il Sunia ha fatto stamattina lascia intravedere una certa preoccupazione che a mio modo di vedere va capovolta -, oltre ad avere un riscontro positivo per l'amministrazione regionale, costituisca in prima battuta una opportunità per quegli inquilini che si vedono offrire in prelazione la vendita dell'alloggio in cui vivono a condizioni particolarmente favorevoli. Infatti, rispetto ad un prezzo di mercato, è considerata una condizione favorevole sia un 30 percento di sconto, qualora sia pagato in contanti, sia la condizione di rateazione, che di fatto è un mutuo surrettizio, in quanto sono nella sostanza una serie di mutui aggiuntivi con un beneficio che attualizzato equivarrebbe ad un 22-25 per cento di sconto.
Quindi tali condizioni, dicevo, rendono l'operazione una opportunità per i potenziali acquirenti, che possono divenire proprietari dell'alloggio che occupano con modalità agevolate.
Va sottolineato che gli alloggi acquisiti con le suddette modalità agevolate non possono essere ceduti per un periodo di dieci anni, e questo perché è volontà dell'Amministrazione con questa operazione di non innescare in alcun caso operazioni di tipo speculativo.
Va infine evidenziato che il disegno di legge in discussione prevede una particolare tutela per alcune fasce deboli, è già stato detto; tutela che impedisce la messa in vendita della unità abitativa qualora non sia esercitata la prelazione.
Beneficiari di tale tutela sono i locatari ultrasessantenni, quelli aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap riconosciuti e quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge regionale. Mi sia consentita una digressione su questo tema delle tutele. La giunta ha ritenuto che fosse indispensabile fornire delle tutele agli inquilini, però i livelli di tutela sono di quattro tipi. Il primo livello è il diritto di prelazione, ed è una tutela. Un secondo livello di tutela sono le condizioni agevolate, quindi possibilità di prelazione a condizioni agevolate. Terzo livello di tutela: sono identificate tre categorie protette e rispetto all'unico caso su cui potrebbe esserci qualche opinione in ordine alla possibilità di inserire questi alloggi nella 560 invece che in questo provvedimento, che sono gli alloggi di via Lys e di via Chavanne; in questo caso la tutela riguarda le categorie protette, in particolare la condizione "locatari ultrasessantenni" che da sola tutela oggi 34 locatari su 47.
Per quanto riguarda l'osservazione fatta da Marguerettaz in ordine al livello di reddito mi permetto di fare questa considerazione (non è stata né una imprecisione né uno svarione): si è scelto il livello di accesso alle case popolari invece che il livello di decadenza come fa la 560 perché scegliere il livello di decadenza significa di fatto rendere inapplicabile la legge se non con l'esercizio di prelazione. Ora, poteva essere una scelta quella di trovare una via di mezzo, come mi pare proponga il Consigliere Marguerettaz, fra il livello di accesso e il livello di decadenza. Abbiamo ritenuto che il mix di questi tre elementi di tutela consenta una più che ragionevole copertura agli inquilini di questi due stabili, perché per gli altri il discorso è completamente diverso in termini formali, anche se nella sostanza la condizione dell'inquilino è analoga, pertanto garantire questi tre livelli di tutela insieme al fatto che è possibile, qualora non sia esercitata la prelazione, non mettere in vendita il loro alloggio, abbiamo ritenuto che fosse la strada più opportuna.
Infine, svolgerei alcune considerazioni sul perché il governo regionale ha deciso di proporre a questo Consiglio di includere la dismissione degli alloggi di proprietà regionale in questo disegno di legge, e non nel piano previsto dalla legge 560.
La prima è di principio ed attiene all'esercizio dell'autonomia. L'applicazione tout court ai beni del patrimonio regionale, di cui questi fanno parte, delle norme della 560 sottrae alla regione la libera ed autonoma disponibilità del suo patrimonio in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 690, quella dell'ordinamento finanziario, tante volte citata come baluardo per difenderci da angherie varie in sede di finanziarie statali, là dove è previsto che la regione Valle d'Aosta provveda al suo fabbisogno finanziario con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali.
Tenuto conto del fatto che, se la regione dovesse applicare la 560 per il proprio patrimonio, essa andrebbe applicata in tutte le norme in essa contenute, ivi compreso il prezzo, le modalità di cessione, il vincolo di destinazione delle somme ricavate dalla cessione degli alloggi, in quel caso l'autonomia patrimoniale e finanziaria della regione verrebbe lesa da un provvedimento legislativo di rango ordinario cui la regione non ha concorso né ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del DPR 182, cioè la norma di attuazione che delega alla regione le competenze amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, né ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 320, l'ultima norma di attuazione, che dice che per modificare, incidere su queste norme di attuazione la regione deve avere il suo concorso: sulla 560 la regione non è stata chiamata ad esprimere una sua posizione, è uscita a fine anno un po' come una meteora e rientra fra la facoltà dell'amministrazione di darsi modalità e criteri diversi in ordine alla gestione, acquisizione e dismissione del proprio patrimonio.
Una seconda ragione è più di sostanza. La legge 560 è un provvedimento di politica per la casa, infatti prevede che l'80 percento del ricavato sia finalizzato a piani di reinvestimento sull'edilizia residenziale pubblica, il 20 percento deve essere utilizzato per ripianare i deficit degli enti locali e degli IACP in materia di case. Il presente disegno di legge non ha tale finalità; dà attuazione alla finanziaria e vuole razionalizzare quantità e qualità del patrimonio immobiliare della regione, fra cui anche alcuni immobili destinati ad edilizia residenziale, buona parte dei quali oggetto di richieste di acquisto da parte degli stessi inquilini che li occupano, e tutti comunque realizzati senza il concorso finanziario dello stato e con disciplina autonoma della regione anche per quanto riguarda i due edifici, via Lys e via Chavanne, citati sia dal Consigliere Marguerettaz sia dai Consigliere Tibaldi e Chiarello.
In particolare vorrei richiamare il fatto che, rispetto a quei due edifici, lo IACP in convenzione ha provveduto all'assegnazione degli alloggi in argomento secondo criteri stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione n. 8 del 25 febbraio 1975. Quindi la autonomia decisionale, la discrezionalità decisionale già in fase di costituzione di questi immobili fu del Consiglio regionale e ad esso soltanto, e non alla legge 560, vanno attribuite le competenze per decidere come e in che modo dismettere.
Resta naturalmente inteso che una attenzione particolare ai meccanismi della 560, soprattutto relativamente alle condizioni, così come è stato ricordato dal Consigliere Parisi, è stata dedicata nello stendere il presente provvedimento, e va detto che le condizioni economiche per gli inquilini eventualmente interessati alla prelazione non si discostano, se non in alcuni casi e in misure molto ridotte, dai valori determinabili ai sensi della 560.
Sono sensibilmente diversi i valori base, ma sono sensibilmente ridotte queste differenze, poiché le condizioni che pratichiamo con questo disegno di legge sono diverse da quelle della 560, cioè 30 percento di sconto e non 10 percento, 4-4,5 per cento di tasso di interesse invece del 10 percento: queste due condizioni diverse tendono a far convergere in modo significativo le due differenze.
Concluderei dicendo che il blocco di beni che complessivamente viene posto in vendita con questo disegno di legge ammonta a circa 25 miliardi di lire, di cui circa 18 in alloggi, cantine e garages - e richiamerei il fatto che la 560 per quanto riguarda cantine e garages non prevede lo stesso tipo di valutazione degli alloggi, ma lascia a prezzi di mercato - e circa 7 miliardi di lire per gli altri terreni e fabbricati.
Qualora questa operazione generasse per l'esercizio in corso entrate superiori a quelle stabilite in sede di bilancio di previsione, e qui vorrei richiamare un attimo i tempi, scusandomi anche con i commissari delle commissioni seconda e terza che sono state chiamate ad esaminare forse con un po' di fretta questo disegno di legge, ma i tempi sono importanti: per poter accertare gli eventuali 5 o più miliardi in entrata vanno conclusi gli atti di vendita e di acquisto entro il 31 dicembre 94, questo significa che i 60 giorni di tempo per le prelazioni e i 90 giorni di tempo per la sottoscrizione degli atti portano alla necessità di approvare oggi se non già ieri questo disegno di legge per arrivare con una ragionevole certezza ad avere concluso i contratti entro l'anno in corso. In questo senso, in merito al richiamo che mi pare sia contenuto nell'emendamento n.1 proposto da Marguerettaz, cioè quello di chiedere che siano messi all'asta gli alloggi degli inquilini che non avessero esercitato la prelazione solamente dopo aver fatto tutto il giro delle prelazioni e la messa all'asta degli immobili dell'allegato B, ritengo di poter condividere in pieno la preoccupazione e lo spirito di questo emendamento. Direi anche di più: è un impegno politico quello che ci assumiamo, l'impegno cioè di non porre in vendita questo tipo di beni immobili, se non dopo aver fatto esercitare le prelazioni e dopo aver visto come è andata l'asta pubblica sui beni dell'allegato B; però non mi sentirei di accogliere questo emendamento inserendolo in legge, in quanto potrebbero verificarsi situazioni in cui c'è convenienza e per l'amministrazione e per gli stessi utenti ad andare in modo diverso. In quel caso ritengo che sarebbe opportuno che nell'interesse di tutti non ci fosse un paletto in legge che vincola in modo contrario.
Dicevo, infine, che qualora l'operazione generasse per l'esercizio in corso entrate superiori a quelle stabilite in sede di bilancio di previsione, la legge prevede che la quota eccedente vada a finanziare il capitolo che oggi è quello sui mutui prima casa, e l'evoluzione che esso potrà avere con l'attuazione delle misure di politica per la casa che questa maggioranza si è impegnata a proporre all'attenzione di questo consiglio.
Ci terrei che questo tipo di disposizione fosse intesa nella sua finalità generale e non nella sua specifica formalizzazione.
Sappiamo, e ne abbiamo discusso più volte in quest'aula, che lo strumento del mutuo prima casa è uno strumento da solo insufficiente, è uno strumento che deve essere rivisto e inserito in un più ampio disegno di politica per la casa, ma oggi questo è l'unico capitolo disponibile se vogliamo dare un segnale che, se le dismissioni vanno bene, la parte eccedente verrà destinata a piani per la casa.
In merito all'impegno che la Giunta si è assunta in ordine a questo problema (non so se l'assessore Ferrero dopo vorrà accennare una risposta anche alla richiesta che ha fatto il consigliere Tibaldi), quello di addivenire entro l'anno ad una proposta organica di interventi sulla politica per la casa, credo che il fatto che questi eventuali introiti siano su quel capitolo non pregiudica il fatto che da quel capitolo possano essere poi impiegati quegli strumenti di politica per la casa ritenuti più opportuni.
Rispetto agli emendamenti presentati, mi sento di condividere e di accogliere l'emendamento presentato dal Consigliere Parisi che propone di aggiungere dopo il comma sesto dell'articolo 2 il seguente comma: "Qualora l'acquisto venga effettuato dai familiari conviventi di cui al primo comma - si prevede che la prelazione la possa esercitare sia l'intestatario del contratto, sia i familiari conviventi, moglie, figli eccetera - a favore del conduttore viene costituito il diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile". Questo per tutelare il possesso dell'abitazione anche da eventuali, purtroppo mai auspicabili, soprusi familiari possibili. Questo emendamento non stravolge, ma completa il documento e l'articolo 2.
Viceversa sull'emendamento n. 1 del Consigliere Marguerettaz ho detto che come impegno politico nello spirito lo condividiamo, ci sono a mio modo di vedere delle controindicazioni a metterlo nella legge; sull'emendamento 2 che prevede di spostare del 50 percento in alto la fascia di reddito di accesso come tutela, ho illustrato le ragioni per cui riteniamo opportuno mantenere le proposte di tutela che abbiamo introdotto in legge, con questo già ampiamente garantendo gli inquilini esistenti. Il terzo emendamento prevede la cancellazione della prescrizione che siano in regola con i pagamenti dei canoni di affitto e delle spese alla data di entrata in vigore della legge; capisco il problema di principio sollevato da Marguerettaz, però proprio a livello di principio mi sento di esprimere delle perplessità in ordine alla legittimazione di posizioni inadeguate rispetto ai padroni di casa degli inquilini.
Quello che potrei accogliere, e qui non so se Marguerettaz può essere d'accordo, è che dove abbiamo scritto "all'entrata in vigore della presente legge" possa essere sostituito con "alla data dell'esercizio della prelazione", in modo che eventuali interessati all'acquisto oppure eventuali protetti non in regola, sapendo che non essendo in regola rischiano o di non poter esercitare la prelazione o di avere la tutela che decade, abbiano il tempo di mettersi in regola, e quindi non con l'entrata in vigore della legge, ma con la data di esercizio del diritto di prelazione, cioè nei 60 giorni che seguono alla lettera che la regione manderà per chiedere se esercitano o meno il diritto di prelazione. In questo senso mi sentirei di accogliere il principio; se il consigliere è d'accordo si tratta solo riformulare l'emendamento.
Presidente - Se nessun altro chiede la parola passiamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente - Sull'articolo 2 ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - É legato alla risposta che Marguerettaz mi può dare sull'emendamento n. 3, perché lo stesso criterio può valere, anzi direi che se lo introduciamo, lo estendiamo anche al comma 1 dell'articolo 2, là dove si parla di offerta in prelazione ai conduttori ed in fondo si dice: "che non risultino in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri condominiali alla data di entrata in vigore della presente legge": proporrei di sostituirlo con "alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione". Questa modifica la propongo sia qui che nella parte successiva.
Presidente - L'emendamento presentato dall'assessore Lévêque recita:
Emendamento - Al 1° comma e al 7° comma dell'articolo 2 le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da: "alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione".
Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Sono d'accordo nel sostituire l'emendamento n. 3 così come suggerito dall'assessore.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 1 credo che l'impegno formale preso dall'assessore possa essere sufficiente garanzia a che quello che ritenevo opportuno avvenga.
Quanto all'emendamento n. 2, ci troviamo su posizioni diverse rispetto alla decisione della Giunta; credo che al di là della situazione contingente degli immobili a cui faceva riferimento l'assessore, da un punto di vista politico sia significativo che nella legge invece sia presente l'emendamento così come l'ho proposto.
Quindi in sintesi: sono d'accordo sull'emendamento proposto dall'assessore Lévêque che sostituisce il mio emendamento n. 3, ritiro l'emendamento n. 1, chiedo che sia messo in votazione l'emendamento n. 2.
Presidente - Pertanto sono ritirati dal Consigliere Marguerettaz gli emendamenti nn. 1 e 3, che recitano rispettivamente:
Emendamento n. 1 - Sostituire così l'inizio dell'articolo 2, comma 7:
"Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o quello di cui al comma 6, e solo dopo aver proceduto all'espletamento delle aste pubbliche di cui al successivo articolo 3, comma 1, la giunta regionale può deliberare di alineare le unità mediante asta pubblica secondo le procedure indicate nella presente legge. Da tali unità abitative sono escluse quelle locate a persone ultrasessantenni..."
Emendamento n. 3 - Articolo 2, comma 7, cancellare le seguenti parole:
"purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese alla data di entrata in vigore della presente legge".
Prima di dare la parola al Consigliere Parisi, vorrei sapere se dove si dice: "Qualora l'acquisto venga effettuato dai familiari conviventi di cui al primo comma..." si intende che qualsiasi familiare convivente, anche se ha già una prima casa, può fare la domanda?
Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.
Parisi (VAP) - Il senso dell'emendamento non è riferito a questa tematica, è evidentemente riferito a chi attualmente abita con il conduttore dell'alloggio. Questo concetto mi sembra che lo avesse chiarito l'assessore: è per fare in modo che per problemi di carattere familiare, se i figli conviventi acquistano l'alloggio, il giorno dopo non diano un calcio nel sedere al titolare attuale.
Con l'inserimento di questo comma si vuole garantire il diritto di abitazione a colui che attualmente è utente dell'alloggio, ma non riguarda quell'aspetto che sollevava il Presidente del Consiglio.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Volevo solo brevissimamente illustrare l'emendamento n. 2, prima che venga posto in votazione.
La legge dice che vengono a cadere quei gradi di tutela per gli ultrasessantenni, per i nuclei familiari dove c'è la presenza di un portatore di handicap, per coloro che superano il reddito minimo di accesso alle case popolari. L'emendamento invece tutela anche quelle famiglie il cui reddito supera del 50 percento il limite minimo.
Perché il 50 percento? Perché attualmente il limite massimo per aver diritto alla casa popolare è pari al 100 percento rispetto a quello minimo, quindi la proposta del 50 percento fissa, proprio come aveva ben capito l'assessore, in una fascia mediana la proposta.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 proposto dal Consigliere Marguerettaz, che recita:
Emendamento n. 2 - Articolo 2, comma 7: dopo le parole "i diritti delle persone handicappate" sostituire così:
"Sono inoltre escluse le unità locate ai soggetti aventi reddito annuo complessivo eccedente fino al 50 percento da quello previsto dalla normativa come limite per il diritto di accesso all'edilizia residenziale pubblica".
Presenti: 25
Votanti: 17
Favorevoli: 3
Contrari: 14
Astenuti: 8 (Chenuil, Dujany, Ferraris, Lanivi, Mostacchi, Parisi, Squarzino e Stévenin)
Il Consiglio non approva
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Parisi, che recita:
Emendamento - Dopo il comma 6 dell'articolo 2 è inserito il seguente comma: "Qualora l'acquisto venga effettuato dai familiari conviventi di cui al primo comma, a favore del conduttore viene costituito il diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile".
Presenti e votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 1
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 modificato con l'emendamento accettato dal Consigliere Marguerettaz e proposto d'intesa con l'assessore Lévêque e con l'emendamento proposto dal Consigliere Parisi:
Articolo 2 - (Modalità di vendita delle unità immobiliari locate)
1. L'alienazione delle unità immobiliari di cui all'allegato A è effettuata a trattativa privata diretta mediante offerta in prelazione ai conduttori, titolari del contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1993, e/o ai loro rispettivi coniugi non separati legalmente o aVai figli conviventi alla stessa data, che non risultino in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri condominiali alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.
2. Il prezzo di cessione delle singole unità abitative è determinato dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze con riferimento al prezzo di ogni fabbricato indicato nell'allegato A.
3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al trenta per cento del prezzo di stima di cui al comma 2;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di stima e corresponsione dell'ammontare residuo in non più di trenta rate semestrali posticipate a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto notarile di vendita; sull'importo rateizzato sarà calcolato l'interesse al tasso annuo pari al cinquanta per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula dell'atto di vendita, arrotondato al mezzo punto, con iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento delle rate dovute.
4. Per gli acquisti di cui al presente articolo gli interessati non possono fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n.76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) e successive modificazioni.
5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta recante l'offerta di vendita.
6. L'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena la decadenza dai diritti e dalle agevolazioni di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla data dell'esercizio del diritto di prelazione, salvo che il ritardo non sia imputabile all'acquirente.
7. Qualora l'acquisto venga effettuato dai familiari conviventi di cui al comma 1, a favore del conduttore viene costituito il diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o quello di cui al comma 6, le unità possono essere alienate mediante asta pubblica secondo le procedure indicate nella presente legge, ad esclusione di quelle locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.
9. Le unità immobiliari acquistate ai sensi del presente articolo non possono essere alienate, neppure parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non sia pagato interamente il prezzo.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Pongo in votazione gli allegati A,B,C:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz per dichiarazione di voto.
Marguerettaz (PpVA) - Credo sia doveroso giustificare non dico il voto del Gruppo a questo punto, ma il mio voto favorevole al disegno di legge, pur permanendo qualche perplessità sulla tutela di quelle categorie a cui facevo riferimento.
Credo comunque che il disegno di legge nel suo complesso sia positivo soprattutto perché così come asserimmo alcuni mesi fa, e confermiamo oggi, nel corso di quelle "battaglie" per quanto concerne i mutui casa, il diritto alla proprietà è un diritto che va salvaguardato e in questo senso credo che si vada decisamente in questa direzione.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi, per dichiarazione di voto.
Parisi (VAP) - Devo dire onestamente che avevo delle grosse perplessità nel votare questo disegno di legge, non tanto per quello che è lo spirito che la stessa legge si propone, ma perché ritenevo che in un momento così delicato ed avendo affrontato moltissime volte in questo Consiglio la problematica della casa, questo poteva essere il momento in cui la regione si faceva programmatrice e coordinatrice di un progetto generale che riguardasse tutto questo settore.
Il fatto di aver perso questa occasione e di aver voluto non tener conto di quella che è la problematica attualmente in atto, e cioè che esiste comunque una legge 560 che dovrà regolamentare la dismissione dei beni degli altri enti, farà sì che questo disegno di legge si ponga in una posizione non dico di antitesi, ma comunque in una posizione differenziata rispetto a quella che è la posizione che terranno gli altri enti. La mia critica è riferita a questo aspetto che ritengo importante.
Mi auguro che l'applicazione di questo disegno di legge, a parte quello che è l'aspetto finanziario (e non voglio fare dell'allarmismo), non crei problemi di ordine sociale. Mi ha tranquillizzato la dichiarazione dell'assessore, che riguarda l'aspetto che vanno comunque salvaguardate oltre le categorie previste dalla legge anche quelle categorie che potrebbero trovarsi al di fuori di quelle già citate, ma che comunque potrebbero trovarsi in difficoltà. La cosa che mi preoccupava - e, ripeto, l'assessore mi ha tranquillizzato - è che prima di passare alla vendita attraverso l'asta pubblica, si vada a riesaminare quella che è una situazione che si determinerà dopo aver realizzato questa prima fase.
Non contesto la potestà decisionale della Giunta, quindi del Consiglio regionale per quanto riguarda questo aspetto; avrei preferito che in questo momento la regione si fosse fatta artefice di un disegno di legge che andasse nel senso di regolamentare e di dare degli indirizzi precisi e globali a tutti gli altri enti.
Presidente - Ha chiesto la parola la Consigliera Secondina Squarzino.
Squarzino (VA) - Rispetto a questa legge ci sono alcune perplessità che riguardano non tanto gli interventi che sono indicati, quanto una carenza che c'è. É vero che è una carenza che non poteva probabilmente essere superata grazie a questo disegno di legge, però esiste la carenza di un piano di interventi rispetto al patrimonio di edilizia a prezzi contenuti.
Dico questo perché andiamo a vendere una serie di alloggi che sono affittati a gente che non può pagare canoni molto alti di affitto e non ricostituiamo un patrimonio edilizio a prezzi contenuti.
Quindi direi che senza un piano chiaro di interventi si rischia di ridurre la quota percentuale di abitazioni in affitto a carattere contenuto proprio nelle zone di maggior pressione edilizia come la zona di Aosta.
Allora, che questo sia un problema importante lo sappiamo tutti: prima è stato ricordato come esista un elenco lunghissimo di persone che chiedono un'edilizia residenziale a basso costo e come ci siano degli stanziamenti ad hoc che non possono essere utilizzati; mancano progetti, mancano anche le relative aree di intervento.
Ripeto, non era con questa legge possibile rispondere a questo problema, però bisognerà cercare, proprio nel momento in cui si presenta un piano più generale, di individuare con chiarezza quali sono gli interventi di edilizia popolare che possono essere fatti con i soldi ricavati proprio dalla vendita di alloggi che erano di edilizia popolare.
Questo è a nostro avviso un elemento negativo di questa legge, ma, ripeto, è una carenza a cui si deve rispondere con altri provvedimenti.
Però questo impegno ci deve essere, dichiaro che con questa legge non poteva essere data una risposta.
Quindi noi votiamo a favore, tenendo conto che c'è questo problema a cui bisogna rispondere nel momento in cui andremo a regolamentare la materia più in generale.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore ai lavori pubblici Ferrero.
Ferrero (Ass.tec.) - Non è una dichiarazione di voto perché, come è noto, io non voto, però date le dichiarazioni di voto vorrei dire qualcosa perché in maniera inevitabile mi pare, la discussione su questa legge che riguarda un argomento ben specifico e determinato, ha richiamato il problema più generale della vendita degli alloggi di edilizia economica e popolare, la legge 560, e più in generale la questione della casa, argomenti che sono stati oggetto di dibattito in questo Consiglio. Sono andato a rivedermi il dibattito che c'è stato nel mese di febbraio addirittura, in cui avevo preso degli impegni, in parte mantenuti in parte no, riguardo a questo grosso problema così come a quello che rientra nella revisione della legge 15.
Volevo solo dire che malgrado il volantinaggio della Sunia-CGIL di questa mattina e malgrado le osservazioni assolutamente pertinenti che ho sentito, sono rassicurato nella posizione che come Giunta abbiamo avuto, una posizione riflettuta anche per quanto riguarda gli aspetti che attengono non alle dismissioni e ai problemi di bilancio, ma per quanto attiene a questa parte più specifica dell'edilizia residenziale pubblica. Mi sento garantito perché i meccanismi si richiamano ai principi e ai criteri della 560; c'è un problema diciamo così di principio, su questo si possono avere delle obiezioni e delle perplessità, però è un problema che è stato affrontato dalla Giunta in questa maniera e mi pare condiviso dal Consiglio.
Il problema è se una parte del patrimonio di edilizia residenziale della regione doveva o no stare dentro, come quello del comune di Aosta o degli altri comuni o degli IACP o di altri enti, all'ambito della 560: la risposta della Giunta è stata quella di giocare sull'autonomia finanziaria. E questa è una scelta, ovviamente è una scelta che può essere discutibile, ma è una scelta di principio molto onesta.
L'altra questione che in maniera corretta secondo me è stata sollevata da alcuni consiglieri che pure hanno annunciato il voto favorevole, è quella del reimpiego delle somme; posso dare garanzia al Consigliere Borre che ha presieduto questo gruppo di lavoro istituito dalla Giunta per una legge regionale di attuazione della 560, che il punto centrale sia della legge 560 sia della legge di attuazione in Valle d'Aosta (legge di attuazione che porteremo in Consiglio con l'iter normale) sarà proprio il riutilizzo in investimenti e in programmi per l'edilizia residenziale dei proventi della rendita, cosa di cui si è potuto tener conto solo in maniera parziale per quanto riguarda questa legge specifica.
Pertanto volevo rassicurare quella parte di consiglieri che possono avere delle perplessità non tanto per la legge in sé, ma per questi aspetti che più si riferiscono alle questioni di politica abitativa.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Chiarello)
Il Consiglio approva
