Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 792 del 6 luglio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 792/X - Vendita alla Fivitec S.r.l. di uno stabilimento industriale di proprietà regionale, sito in comune di Arnad - Regione Glair.

Deliberazione - Il Consiglio

Premesso che:

In esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 926 in data 06 febbraio 1987, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la FIVITEC S.R.L. hanno stipulato la Convenzione Rep. n. 7998 del 13 marzo 1987, registrata ad Aosta il 17 marzo 1987 al n. 842 Serie III, regolante l'insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Arnad.

Come risulta dai sottoriportati punti della suddetta Convenzione la Regione si è impegnata a:

-(punto 2.1) mettere a disposizione della Società parte dei fabbricati di proprietà regionale, siti in Arnad, località Glair, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in comodato per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

-(punto 2.4) consentire alla Società, nel termine di sei mesi prima della scadenza del comodato, di acquistare gli immobili al prezzo pari al valore di mercato, dedotto il valore delle migliorie apportate dalla stessa, stabilito da apposita perizia da redigersi da una terna di periti, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

In esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 3153 in data 10 aprile 1987, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la FIVITEC S.R.L. hanno stipulato la scrittura privata di comodato Rep. n. 8067 del 13 maggio 1987, registrata ad Aosta il 13 maggio 1987 al n. 1268 Serie III, avente decorrenza 24 marzo 1987 (data di consegna dello stabilimento) e scadenza 23 marzo 1992.

Con nota in data 08 gennaio 1991 la FIVITEC S.R.L. avvalendosi della facoltà prevista al punto 2.4 della sopracitata convenzione, ha presentato nei termini all'Amministrazione regionale proprietaria istanza di acquisto dello stabilimento industriale, sita in Comune di Arnad - Loc. Glair, facente parte di un complesso immobiliare entrostante ad area distinta al N.C.T. al F. 29 con la particella n. 557 di mq. 2619, composto da tre corpi di fabbricato, riportato al N.C.E.U. alla partita 87, in maggior corpo, al F. 29 con il n. 390 Pt - 1 (dati desunti dalla denuncia di variazione presentata all'U.T.E. il 14 luglio 1988 prot. n. 1472).

Con una prima perizia di stima datata novembre 1991 l'Ufficio Patrimoniale della Regione ed il geom. Roberto Nicco, tecnico nominato dalla FIVITEC S.R.L., hanno determinato in Lire 225.000.000= il prezzo di vendita dell'immobile.

Successivamente l'Ing. Mario Maione, in qualità di terzo perito nominato di comune accordo tra le parti come previsto al punto 2.4 della sopracitata convenzione, con propria relazione in data 28 novembre 1992, ha rideterminato in Lire 332.760.000= il valore di mercato dell'immobile, cui devono essere però detratti lavori di miglioramento eseguiti dalla FIVITEC S.R.L.

Con verbale in data 24 marzo 1993 la terna di periti ha concordato sul valore di mercato dell'immobile stimato dall'Ing. Maione e, ritenendo opportuno effettuare sullo stesso una detrazione del 15 percento per i lavori di miglioramento eseguiti dalla FIVITEC S.R.L. ha rideterminato in Lire 283.000.000= il prezzo di vendita dell'immobile.

Nel verbale della terna di periti in data 10 novembre 1993 si sono definite tutte le condizioni, concordate dalle parti, in base alle quali, tra l'altro, la vendita sarà comprensiva di:

-tutti i diritti di comproprietà sull'area condominiale di pertinenza del complesso immobiliare, distinta al N.C.T. F. 2 N. 557;

-una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore dello stabilimento industriale di cui trattasi ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

-una servitù di veduta in deroga alle distanze legali a favore dello stabilimento industriale in oggetto ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

-una servitù d'uso esclusivo e perpetuo a favore dello stabilimento in argomento, da destinare a parcheggio, da esercitarsi su una porzione dell'area condominiale del complesso immobiliare della superficie di circa 220 mq., come evidenziato nell'allegata planimetria.

Concordato quanto sopra, la FIVITEC S.R.L. si è dichiarata disposta ad acquistare lo stabilimento industriale in oggetto per il prezzo stimato, alle condizione stabilite.

L'immobile oggetto di vendita è stato acquistato dall'Amministrazione regionale con scrittura privata autenticata dal Notaio Emilio Chanoux Rep. n. 19173/5580 in data 06 dicembre 1983 registrata a Châtillon il 19 dicembre 1983 al n. 927 Vol. 90 trascritta ad Aosta il 29 dicembre 1983 ai nn. 7705/6394.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di approvare la vendita alla FIVITEC S.R.L., con sede in Arnad - Regione Glair, per il prezzo a corpo di Lire 283.000.0000 (duecentottantatremilioni), dello stabilimento industriale di proprietà regionale, sito in Comune di Arnad - Regione Glair, facente parte di un complesso immobiliare entrostante ad area distinta al N.C.T. F. 29 N. 557 della superficie di mq. 2619, composto da tre corpi di fabbricato, riportato al N.C.E.U. Partita 87, in maggior corpo, al Foglio 29 N. 390 PT - 1, meglio individuato nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, compresi i diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato e dell'area comuni per legge, uso o destinazione;

2) di stabilire che la vendita di cui al punto 1) sarà regolata dalle seguenti condizioni:

a) costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore dello stabilimento industriale di cui trattasi ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

b) costituzione di una servitù di veduta in deroga delle distanze legali a favore dello stabilimento industriale in oggetto ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

c) costituzione di una servitù d'uso esclusivo e perpetuo a favore dello stabilimento in argomento, da destinare a parcheggio, da esercitarsi su una porzione dell'area condominiale del complesso immobiliare della superficie di circa 220 mq., come evidenziato nell'allegata planimetria;

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pavimentazione della porzione concessa in uso esclusivo resteranno a totale carico della FIVITEC S.R.L.;

e) la variazione catastale del N.C.E.U. dovrà essere effettuata a cura e spese della Società acquirente;

3) di introitare la somma di Lire 283.000.000= (duecentottantatremilioni) al capitolo 10200 ("Provento vendite beni immobili") del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994;

4) di onerare la Società acquirente delle spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto conseguente al presente provvedimento e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'INVIM a carico per legge della Regione venditrice;

5) di conferire al Presidente della Giunta od eventualmente, in caso di delega, all'Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento, la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;

6) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di un successivo provvedimento per l'approvazione e la liquidazione della spesa relativa al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili;

7) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera d) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Questa delibera, che nell'obiettivo che vuole raggiungere ci trova favorevoli, presenta tuttavia alcuni punti che destano perplessità. In particolare, la scrittura privata di comodato stipulata fra la regione e la Fivitec scadeva il 23 marzo 1992, quindi più di due anni fa; chiedo com'è continuato il rapporto fra regione e Fivitec in questi due anni e passa dalla scadenza del comodato.

Se la prima era una domanda, il secondo appunto è più preciso: ci apprestiamo oggi, in data 6 luglio, a vendere alla Fivitec questo capannone ad una cifra di lire 283 milioni; la stima però di questi 283 milioni risale al 24 marzo 1993, vale a dire quasi un anno e mezzo fa la terna di periti ha concordato sul valore di mercato per la cifra di 283 milioni.

Mi sembra che la stima dell'immobile sia un po' datata, come suol dirsi; forse necessiterebbe di un riaggiornamento, anche perché nel disegno di legge che andremo a discutere nel pomeriggio sulla dismissione del patrimonio immobiliare della regione - lo cito perché è proprio in contraddizione con questa delibera - nell'articolo 4, 2^ comma, si dice giustamente: "La giunta regionale è autorizzata, qualora fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di vendita degli immobili sia decorso più di un anno, a provvedere alla rideterminazione dei prezzi". Qui è trascorso ben più di un anno e i prezzi non sono stati rideterminati.

Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) - Cette vente, comme l'a souligné M. Marguerettaz, est effectuée sur la base d'une convention. Dans les délais établis par la convention, la société Fivitec a manifesté son intention de racheter l'immeuble.

Le temps écoulé est le temps nécessaire pour définir le prix de vente de cet immeuble, parce que, comme il est indiqué dans la délibération, il y a eu d'abord une expertise par un professionnel nommé par la Région et par un expert nommé par l'entreprise; il y avait désaccord sur cette expertise et donc, sur la base des dispositions de la convention, on a nommé un troisième expert et c'est ainsi au mois de novembre 1993 que ce prix a été défini.

C'est à partir du 10 novembre 1993 que "nel verbale della terna di periti in data 10 novembre 1993 si sono definite tutte le condizioni concordate dalle parti", parce qu'on ne pouvait pas mettre en application le contrat de vente, si on ne définissait pas entièrement toutes les conditions liées à la vente même. Donc c'est à partir du mois de novembre 1993 qu'il y a eu accord entre les trois experts. C'est à compter de cette date que la procédure du point de vue administratif a démarré, procédure qui se termine maintenant par l'approbation de la part du Conseil régional.

Entre-temps il faut définir les rapports sur la base de la convention précédente, à savoir les rapports d'utilisation de l'immeuble de la part de la Fivitec seront réglementés sur la base des dispositions établies par la convention; tant qu'il n'y aura pas passage de propriété, il y aura évidemment application pleine des dispositions qui sont établies par la convention. Je pense que, même si formellement le procès verbal est du mois de mars 1993, l'accord définitif, y compris l'estimation sur la validité du prix qui avait été fixé, remonte au mois de novembre 1993. C'est seulement à compter de cette date que toutes les conditions pour la vente ont été en effet remplies.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Non mi ha convinto la spiegazione del Presidente della Giunta, perché la mia interpretazione non era in base all'accordo fra le parti, ma in base alla stima del valore dell'immobile. Allora, la terna di periti (nominati uno dalla regione, uno dalla Fivitec e uno di comune accordo fra i due interessati) stima il valore di 283 milioni il 24 marzo 1993, poi nel mese di novembre si concordano fra le parti i discorsi inerenti le servitù...

(Interruzione del Presidente della Giunta, senza microfono)

. ..sì, c'è l'accordo formale sul prezzo, ma il valore dell'immobile è stato stimato con questa cifra nel marzo 1993. Non mi sento personalmente di votare questa delibera, perché mi sembra una stima troppo retrodatata.

Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) - Je me suis mal exprimé, parce que quand j'ai fait référence à la date du mois de novembre, j'ai dit que c'est au cours de cette date que toutes les conditions ont été remplies, y compris l'évaluation de cet immeuble, car il est vrai que le procès verbal en date du 10 novembre dit: "Tutto ciò premesso e considerato che le modifiche di cui sopra non incidono sostanzialmente sulla valutazione a suo tempo effettuata, i sottoscritti confermano il prezzo forfettario a suo tempo determinato per la vendita dell'immobile in argomento, pur con le modifiche sopra evidenziate". C'est dans ce sens que je faisais référence au mois de novembre, parce qu'il y a eu une évaluation, il est vrai, au mois de mars, mais par la suite tout a été vérifié à nouveau sur la base de l'acceptation de toutes les conditions et donc il y a eu à nouveau un jugement de la part des experts sur la valeur qui avait été fixée. Elle a donc été rapportée aux conditions et à la date du mois de novembre.

Presidente - Pongo in votazione la delibera in oggetto.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin Marco)

Il Consiglio approva